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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/04/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile
Il Giudice monocratico, dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2809 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 posta in deliberazione con provvedimento del 03/01/25, a seguito dell'udienza cartolare del
05/12/24, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche, vertente
TRA
- (C.F. ), con gli avv.ti Michelangelo Parte_1 C.F._1
Metta (pec: e Maria Egidio (pec: Email_1
Email_2
- attore -
E
- (C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., con l'avv. Andrea Giordano (pec: Email_3
- convenuta -
§§§
Oggetto: inadempimento
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la società convenuta, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare l'inesistenza e l'insussistenza del diritto di a Controparte_1 riceversi la somma di € 7.166,59 dal sig. , così come richiesta nella lettera Parte_1
1 di diffida inoltrata in data 21.03.2018 alla parte attrice, e così per le causali di cui alla narrativa del presente atto;
2) In via gradata, accertare l'inesistenza e l'insussistenza del diritto di Controparte_1
a riceversi la somma di € 7.166,59, ex art. 1256 c.c., in ragione dell'intervenuta e
[...]
sopravvenuta impossibilità della prestazione e per le causali di cui alla narrativa del presente atto;
3) Accertare l'inadempimento di per i motivi esposti nel Controparte_1 presente atto di citazione e, per l'effetto, accertare, riconoscere e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c., per grave inadempimento della società resistente, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto;
4) In via oltremodo gradata accertare la risoluzione del contratto di cui è causa per la impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c.;
5) Accertare e dichiarare la nullità poiché vessatoria ed abusiva, nonché violativa degli artt. 1341,
1342 e 1469 bis c.c. e del D.Lgs. 206/2005 (artt. 33 e 38), della seguente clausola contenuta nel contratto stipulato tra le parti in causa in data 01.02.2017: “Nel caso in cui lo studente fosse rimpatriato per grave violazione delle leggi del Paese ospitante, sarà tenuto al versamento dell'intera quota contestualmente al suo rientro in Italia, inclusi eventuali supplementi dovuti al cambio data ed itinerario del suo volo aereo. Astudy e l'organizzazione locale nel Paese di destinazione possono interrompere il programma se lo studente ne ha violato le regole. La sospensione dalla scuola (per assenze ingiustificate, scarso rendimento scolastico o violazione delle regole della scuola stessa) può avere come conseguenza l'interruzione immediata del programma. Anche l'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti e relazioni sessuali comportano
l'interruzione del programma e rimpatrio dell'exchange student…”, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto;
6) Condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si è costituita in giudizio la società convenuta rassegnado le seguenti conclusioni:
“A. Nel merito:
1. rigettare integralmente le domande tutte formulate dal Sig. nei Parte_2
confronti di siccome infondate in fatto ed in diritto Controparte_1
e, comunque non corredate da prove, per i motivi tutti esposti nel presente atto;
B. In via riconvenzionale:
2
2. in via preliminare: emettere un'ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter
c.p.c. …;
3. accertare e dichiarare che l'intervenuta risoluzione del contratto sottoscritto l'1 febbraio 2017 tra il Sig. ed il Sig. Controparte_1 Parte_1
per inadempimento imputabile a fatto e colpa del Sig. per tutti i Parte_3 Parte_3 motivi esposti nel presente atto;
e, per l'effetto,
4. condannare il Sig. al pagamento in favore di Parte_1 [...] dell'importo di € 7.166,94 quale residuo importo del Controparte_1 corrispettivo pattuito dal contratto per cui è causa, pari ad € 6.952,00, nonché alle spese sostenute dalla convenuta per l'anticipato rientro in Italia del Sig. , pari ad € 214,94. Parte_3
5. in subordine rispetto alla domanda di cui al superiore punto 4: condannare il Sig.
[...]
al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 7.166,94, ovvero del maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa se del caso anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla convenuta in conseguenza dell'inadempimento posto in essere dal Sig. per le ragioni tutte Parte_3
esposto nel presente atto.
…
7. in ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed
I.V.A.”
Le parti, a seguito dell'istruttoria e di alcuni rinvii, all'udienza del 05/12/24 hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta depositate e la causa, con successivo provvedimento del 03/01/25, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Depositate le comparse, la causa è ora decisa.
§§§
Vanno preliminarmente individuati gli elementi di fatto della causa e correttamente inquadrate le domande sottoposte al giudicante, stante la farraginosità a tratti degli atti defensionali, non propriamente improntati da entrambe le parti a quella sintenticità, e prima ancora alla linearità, che costituisce un valore oggi riconosciuto e codificato nell'ordinamento.
Ha agito in questa sede in qualità di contraente, con la società convenuta, Parte_1
di un contratto prevedente l'organizzazione di un soggiorno di studio all'estero, segnatamente negli
Stati Uniti d'America, in favore del proprio figlio , per l'intero anno scolastico Parte_3
3 2017-2018, all'epoca minorenne.
Il predetto soggiorno, regolarmente concordato tra le parti e regolarmente avviatosi con il trasferimento del minore presso la famiglia ospite nell'agosto 2017, nonché l'iscrizione presso l'istituzione scolastica prescelta, ha subito un'interruzione a causa della segnalazione di inadempienze agli impegni comportamentali e accademici assunti, sia dal minore che dal proprio genitore, da parte dell'organizzazione locale (in sigla ET - Council for Education Travel
USA), incaricata dalla società convenuta dell'organizzazione in loco del soggiorno, compreso ogni aspetto organizzativo con riguardo alla sistemazione presso la famiglia ospite, nonché presso l'istituto scolastivo (Olympus Senior High School – Granite School Disctrict).
L'intervento/richiesta dell'organizzazione locale ha determinato l'intervento della società contraente, e qui convenuta, che ha predisposto l'immediato rientro del minore in Italia, la conclusione del contratto, la richiesta comunque di saldo del corrispettivo originariamente previsto per l'intero soggiorno, in parte a titolo di penale per il suddetto inadempimento agli obblighi di condotta assunti sia dal minore beneficiario che dal genitore contraente.
L'attore, a fronte di quanto sopra, ha chiesto l'accertamento negativo della debenza del residuo importo dovuto in base all'originario corrispettivo pattuito, in forza:
1) dell'inadempimento in realtà della convenuta (in sostanza per l'ingiustificata interruzione del soggiorno in quanto non vi sarebbe stata alcuna violazione dei patti contrattuali per l'inesistenza delle condotte addebitate al minore –
contro
-eccezione di inadempimento grave);
2) in alternativa (ma alquanto incomprensibilmente), dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione;
3) della nullità, comunque, della specifica clausola prevedente il pagamento dell'intero corrispettivo a carico del contraente consumatore, anche in caso di interruzione del soggiorno per la violazione delle norme di condotta da parte del minore, per vessatorietà/abusività della stessa.
A fronte delle suddette domande, parte convenuta ha chiesto il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, l'accertamento (positivo) della debenza delle somme a titolo di saldo del corrispettivo (€ 6.952,00), nonché alle spese sostenute per l'anticipato rientro in Italia di Pt_3
(pari ad € 214,94), a titolo (per quanto è dato comprendere) di già intervenuta risoluzione
[...]
in base alle clausole contrattuali ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento da inadempimento garve imputabile alla controparte previa declaratoria di risoluzione del contratto.
Così ricostruiti i termini della questione sottoposta al giudicante, si osserva quanto segue.
E' la stessa convenuta a qualificare nei propri atti defensionali la clausola prevedente il pagamento
4 del residuo corrispettivo (in misura del 50% nel caso de quo) quale penale contrattuale per il caso in cui i comportamenti del minore determinino la cessazione anticipata del soggiorno.
La medesima clausola è del seguente letterale tenore: “Nel caso in cui lo studente fosse rimpatriato per grave violazione delle leggi del Paese ospitante, sarà tenuto al versamento dell'intera quota contestualmente al suo rientro in Italia, inclusi eventuali supplementi dovuti al cambio data ed itinerario del suo volo aereo. Astudy e l'organizzazione locale nel Paese di destinazione possono interrompere il programma se lo studente ne ha violato le regole. La sospensione dalla scuola (per assenze ingiustificate, scarso rendimento scolastico o violazione delle regole della scuola stessa) può avere come conseguenza l'interruzione immediata del programma. Anche l'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti e relazioni sessuali comportano l'interruzione del programma e rimpatrio dell'exchange student. Il partecipante ed i genitori naturali hanno il diritto di ricevere una relazione scritta che spieghi le ragioni e le motivazioni della sospensione. La quota è dovuta per l'intero anche se lo studente decidesse di interrompere volontariamente il programma e rientrare anzitempo in Italia.
Per la normativa generale a tutela dei diritti del consumatore valgono le indicazioni del D.Lgs. n.
79 del 23-5-2011 e codice del consumo del 6-9-2015”
§§§
1) Appare logicamente prioritario accertare se sussista la denunciata nullità “di protezione” della predetta clausola, per violazione degli artt. 1341 c.c. (inconferente il riferimento all'art. 1342 c.c.) e alle norme del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), poiché nel caso di invalidità/inefficacia della stessa nessuna somma sarebbe comunque dovuta.
Al riguardo, dunque, deve ossservarsi che, per pacifica giurisprudenza, la clausola contrattuale di cui si discute non è sicuramente vessatoria ai sensi della norma del codice civile e, ciò, in ragione della affermata eccezionalità della norma medesima che prevede la specifica approvazione per iscritto, derogando alla generale libertà di forma, che rende le ipotesi previste dall'art. 1341, comma
2, c.c. tassative e insuscettibili di applicazione analogica (Cass. n. 14038 del 2013, Cass. 11757 del
2006, Cass. 9646 del 2006).
Pertanto, considerato che la clausola in oggetto prevede una clausola penale, deve concludersi che la stessa non rientra nella elencazione tassativa di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., che non contempla la previsione di una clausola penale per il caso di inadempimento (Cass. n. 14038 del
2013, Cass. n. 6558 del 2010, Cass. 20744 del 2004, Cass. n. 9295 del 2002).
Peraltro, va anche sottolineato che il contratto fu comunque sottoscritto dal beneficiario e dal
5 contraente su ogni pagina e quindi in sostanza articolo per articolo, oltre ad aver dato conto la società convenuta di riunioni informative fatte con tutti gli interessati prima della sottoscrizione.
1.1) Quanto al codice del consumo, richiamato peraltro nella medesima clausola contrattuale su riportata, la fattispecie potrebbe astrattamente rientrare sia nel comma 1, che nel comma 2, lett. f) dell'art. 33 del Codice del consumo.
Tuttavia, va subito precisato che nel caso di specie non può ritenersi contraria al disposto di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 206 del 2005 e, quindi, non può essere ritenuta abusiva una clausola che, in caso di inadempimento del discente agli obblighi di condotta, rientranti peraltro nell'oggetto stesso del contratto, sia dal punto di vista dell'acquisizione del titolo accademico (specifico scopo del viaggio), che dal punto di vista della sicurezza del minore medesimo durante il soggiorno, preveda la corresponsione a favore dell'organizzatore dell'intero prezzo pattuito per il soggiorno medesimo.
Ciò, sia in quanto il corrispettivo previsto nel contratto corrisponde semplicemente a quanto l'organizzatore avrebbe ricavato nel caso di corretta esecuzione del contratto medesimo, sia perché appare ovvio che la parte più significativa delle spese che lo stesso deve comunque affrontare per l'esecuzione del contratto deve ritenersi sia stata già sostenuta all'avvio del programma e non può quindi ridursi in caso di interruzione anticipata, per ragioni indipendenti dalla volontà del tour operator.
Parte convenuta ha comuqnue dimostrato che della prima tranche di pagamento, pari alla stessa somma richiesta a saldo (poco più di 6.000 euro) ben USD 4.000,00 sono stati pagati, senza possibilità di recupero, al solo collaboratore locale (ET), oltre alle spese necessariamente affrontate.
La clausola su riportata non appare dunque abusiva, né determina a carico del consumatore contraente un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma consente piuttosto all'organizzatore di trovarsi nelle medesime condizioni economiche in cui si sarebbe trovato laddove il contratto avesse avuto piena esecuzione e di evitare ingiustificate perdite economiche, non sussistendo alcuna manifesta eccessività della penale.
Peraltro, deve anche sottolinearsi che il contratto ha avuto comunque esecuzione nel caso di specie fino al febbraio 2018 (dall'agosto dell'anno precedente), dovendosi in ogni caso concludere il maggio successivo.
§§§
Esclusa la nullità della clausola prevedente il pagamento del corrispettivo richiesto dalla società convenuta, occorre poi verificare se vi sia stato o meno il grave inadempimento affermato dalla
6 medesima società alle norme di condotta imposte al minore e contrattualizzate con il di lui genitore, quali cause di interruzione forzata del soggiorno e di risoluzione del contratto.
Il detto grave adempimento appare provato.
Al riguardo, al netto delle prolisse deduzioni delle parti, appare decisiva la mail invita dal minore medesimo alla società convenuta in data 20 gennaio 2018, che appare utile riportare integralmente e che non è stata disconosciuta da parte attorea:
“Cara , Vorrei spiegarti meglio ciò che è successo. In poche parole, ho rotto una regola, ho Per_1
guidato. La prima volta che ho guidato è stata ad Ottobre, ho chiesto al mio "host cognato", che ha una macchina manuale, di provarla siccome prenderó la patente in Estate ed in Italia bisogna essere in grado di guidarla. Ho provato la sua macchina in un parcheggio, nel quartiere e in fine nel paesino, pochissime volte, l'ultima a Novembre. Una volta a Dicembre, io e mio fratello dovevamo andare a prendere suo padre all'aeroporto e, per prendere la macchina dovevamo spostare la macchina di suo cognato. Io l'ho spostata e, per una serie di stupide circostanze che non sto a dire, ho leggermente toccato il furgone con lo specchietto retrovisore, nessuno si è offeso, ci abbiamo riso sù. Poi quando mio fratello ha presa la patente, ho chiesto se qualche volta potevo provare la macchina e, credo di aver guidato con lui un po' di volte, magari 4, di cui 2 in strade principali in periferia, l'ultima poco dopo Natale. Non sto a giustificarmi per quello che ho fatto, ma ci tengo a dire che anche se ho rotto una regola l'ho fatto responsabilmente nel senso che nulla di male è successo grazie al cielo, poteva ma non è successo. È stata una semplice ragazzata, scaturita dal fatto che sinceramente questi 5 mesi dal punto di vista familiare e sociale non sono stati eccellenti, non ho avuto molti amici al di fuori della scuola ed ho avuto delle discordanze con la famiglia che talvolta ha dei modi di fare che non condivido, in aggiunta al fatto di non poter essere indipendente a causa dell'impossibilità di guidare e lavorare. Tutta la questione è venuta fuori lunedì, quando la coordinatrice è venuta a sentirmi che purtroppo facendo parte della stessa cultura non potrà mai comprendere alcune cose. Lei ha iniziato a farmi domande sul fatto che ho guidato ed io le ho detto buona parte della storia onestamente tralasciando la parte in cui ho guidato fuori paese. Giorni dopo ET mi ha chiamato dal Michigan informandomi che stanno prendendo provvedimenti per questa cosa, anche qui ho cercato di nascondere quella parte. Non ho potuto fare nient'altro che mostrarmi dispiaciuto e pentito. La stessa sera ho parlato con la famiglia per raccontarle un po' tutto e riallacciare i rapporti, non se la sono presa ed è andata tutto bene. La cosa che mi ha dato un po' fastidio è che quando la coordinatrice ha parlato con i genitori soltanto, la madre ha tirato fuori apposta la questione di me che ho spostata la macchina del
7 marito della figlia senza che nessuno ne avesse chiesto, per il puro gusto di mostrarmi alla coordinatrice come una persona che non è poi così tanto giusta come vuol far credere di essere, da lì la coordinatrice ha iniziato a fare diverse domande ed ogni fratello ha raccontato tutto, giustamente. Mi dispiace ancora, ovviamente non accadrà anche perchè ho notato che il nuovo anno sta andando parecchio bene, ma ci saranno sempre problemi. Stavo pianificando di partecipare ad una gita e credo che il biglietto aereo per me sia già stato riservato, quindi tornare in Italia, adesso, sarebbe poco conveniente. Ad ogni modo, l'ho detto all'agenzia e lo dico pure a te
, accetterò qualsiasi conseguenza mi si presenterà, magari doveva andare così. Per_1 [...]
” (doc. 8 di parte convenuta). Controparte_2
Come è evidente, il minore ha ammesso integralmente la violazione degli allegati al contratto inerenti le regole di condotta specificamente previste sia dalle “Regole di condotta Astudy” che dalle “Standards of Conduct” imposte dall'organizzazione locale ET.
Le dette norme, sottoscritte sia dal minore che dal genitore contraente, al pari del contratto, prevedevano espressamente, oltre a standars di presenza e di profitto accademici, l'esplicito divieto per il minore di guidare qualsiasi automezzo negli USA, durante il soggiorno, in quanto privo della patente a quel momento, oltre che verosimilmente di qualsiasi copertura assicurativa.
Non vi è dubbio che le regole esplicitamente sottoscritte da genitore e figlio prevedessero l'assoluto divieto di guida nel paese ospitante e che le dette regole siano state contrattualizzate come obblighi in capo al discente e fonte di responsabilità per il genitore contraente in caso di violazione.
Allo stesso tempo non è difficile comprendere come dette regole fossero consustanziali al tipo di soggiorno organizzato dalla società convenuta, peraltro in necessario collegamento con una organizzazione locale, accreditata presso il Dipartimento di Stato USA, proprio al fine di garantire il rispetto delle regole di sicurezza, innanzitutto, trattandosi di studente minore in soggiorno di studio all'estero.
Si comprende bene come dette regole, lungi dal costituire clausole accessorie draconiane per il consumatore, foriere cioè di obblighi tali da sbilanciare il rapporto contrattuale in favore del professionista, entrino nel cuore stesso del tipo contrattuale o nella causa in concreto del contratto di viaggio studio concluso tra le parti.
La necessità di salvaguardare la sicurezza del discente minore e il rispetto delle regole nel Paese ospitante sono ovviamente le prime preoccupazioni in tali casi per entrambe le parti.
Non si vede peraltro quale altro interesse potevano avere l'organizzatore locale, prima, e la società convenuta, poi, a risolvere il contratto e a disporre il rientro del ragazzo in Italia se non quello di
8 non esporsi magari, in caso di incidente o di cattivo profitto, a una speculare (ma potenzialmente ben più grave) azione di risarcimento danni per omessa vigilanza sul ragazzo che, a ben vedere, costituisce la principale obbligazione gravante sugli organizzatori, fin dalla scelta della famiglia ospite.
L'allora minorenne nella sua mail ammette dunque non solo ripetuti episodi di guida senza patente, anche in strade aperte al traffico e anche “tralasciando la parte in cui ho guidato fuori paese”, ma ulteriormente un piccolo incidente già verificatosi, di aver nascosto alcuni episodi all'addetto dell'organizzazione locale e la piena consapevolezza di aver ripetutamente violato le regole di condotta impostegli dal contratto per la sua sicurezza e per il rispetto comunque delle regole del
Paese ospitante, pavendando egli stesso come “meritata” la sanzione del rientro in Italia.
Non si tratta in questo caso di opinabili regole di condotta morale o meno opinabili regole di frequenza e profitto negli studi (essendo stata comunque contestata anche la violazione di queste ultime), ma di una regola semplice, valevole peraltro anche nel territorio italiano e quindi di certo non frutto di “differenze culturali”, di valenza oggettivamente incidente sulla prosecuzione del soggiorno e quindi connotata dalla necessaria gravità.
Come tutto ciò possa essere declassato dal genitore ad addebito incerto e non grave non si riesce a comprendere.
A questo punto, l'attore ha lungamente argomentato su regole procedurali e sulla contestazione delle violazioni operate dall'organizzatore locale (ET) nel mese di gennaio 2018, il c.d.
Probation Warning Notice del 24 gennaio 2018, cioè una sorta di contestazione degli addebiti e messa alla prova del minore, comunicato comunque sia a (genitore Parte_1
contraente) che al figlio, che lo hanno sottoscritto (doc. 10 di parte convenuta).
Nel detto documento, sottoscritto come detto dagli interessati, è stato contestato che:
(a) lo studente aveva guidato in numerose circostanze;
(b) lo studente aveva altresì accumulato eccessivi ritardi e una scarsa frequenza a scuola;
(c) la violazione delle regole n. 7 (DRIVING) e n. 1 (ACADEMICS, lettere a, b e c) di cui agli
Standards of Conduct sottoscritti dai . Pt_3
Pertanto, il minore sarebbe stato sottoposto a un “periodo di prova” sino alla partenza dello studente nel successivo mese di maggio, con l'espresso avvertimento che, se ET fosse venuta a conoscenza di ulteriori violazioni alle regole di condotta, il programma di studio sarebbe terminato e sarebbe stato disposto l'immediato rientro in Italia dello studente.
Successivamente, ET in effetti riscontrava e segnalava un ulteriore violazione e, in
9 particolare, in data 15 febbraio 2018, che l'allora minore era risultato assente a un corso di studio del suo programma (il corso di biologia) (doc. 9 di parte convenuta).
ET informava quindi la convenuta dell'interruzione del programma di studio e della necessità di provvedere all'immediato rientro dello studente in Italia.
Al che la convenuta provvedeva, evidentemente non potendo sottrarsi alla richiesta dell'organizzatore locale, anche al fine di preservare il programma nel suo complesso e le future relazioni con il Paese ospitante, tramite il medesimo organizzatore.
A fronte di quanto sopra, parte attorea ha contestato:
1) oltre alla non gravità delle condotte (ma di ciò si è già detto) il difetto di corretta informativa, che sarebbe stata imposta dal contratto nei confronti in particolare dei genitori, e di una procedura formalizzata di contestazione degli addebiti, si intende versomilmente con la possibilità di una sorta di difesa anticipata;
2) in particolare, la “sorpresa” costituita dal rimpatrio quando, una volta sottoposto il minore alla prova, nessun'altra violazione in realtà era stata posta in essere, come sarebbe dimostrato dai documenti prodotti dall'attore, in particolare con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1.
Quanto al primo aspetto, le doglianze sono prive di fondamento. La comunicazione è avvenuta con la trasmissione del documento sopra indicato e non era previsto in contratto alcuno strumento di mediazione o conciliazione o procedimento particolare tra le parti prima della decisione di interruzione del soggiorno per la violazione delle norme di condotta, sulla cui consistenza peraltro nessuna confusione poteva essere fatta.
Quanto al secondo punto, l'eccezione può essere inquadrata in una sorta di tolleranza dell'inadempimento posta in essere dal creditore per un certo periodo.
Tuttavia, è affermato in giurisprudenza che la mera tolleranza dell'inadempimento da parte del creditore, sia che si estrinsechi sotto forma di una condotta negativa, sia che si manifesti come condotta positiva, non integra una rinuncia tacita ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, eventualmente presente nel contratto, ovvero ad agire per la risoluzione per grave inadempimento, ove il medesimo creditore contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza manifesti poi la volontà di avvalersi dei rimedi risolutori in caso di protrazione dell'inadempimento, come puntualmente accaduto nel caso di specie.
La parte contraente fu chiaramente avvertita del “periodo di prova” del minore e attraverso le prove fornite, peraltro, è sufficientemente emerso l'ulteriore violazione contestata (in particolare la conferma della teste e le comunicazioni ET relative all'ulteriore assenza del minore Tes_1
10 alle lezioni), prove non superate dai testi o dalla documentazione depositata dalla parte attorea (i documenti, in particolare, sono riferiti uno alle presenze nel solo I semestre e il secondo al profitto accademico che in realtà non è mai stato contestato dalla società convenuta), aventi al più un contenuto meramente indiziario.
In ogni caso, già le precedenti violazioni erano connotate dalla richiesta gravità al fine di pervenire alla risoluzione del contratto e chiaramente l'ulteriore violazione, per quanto minore, stante l'avvertimento già inviato, ha comportato, da parte dell'organizzatore locale, la richiesta di rimpatrio dello studente, alla quale la società convenuta all'evidenza non poteva opporsi, dopo il primo atto di tolleranza, senza rischiare di compromettere verosimilmente anche la futura organizzazione di viaggi del medesimo tipo.
§§§
In defintiva, vanno respinte tutte le domande di parte attorea e va invece accolta la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di parte convenuta per grave inadempimento della controparte, con risarcimento del danno commisurato alla forfetizzazione prevista in contratto e pari, quindi, al versamento del residuo corrispettivo per il viaggio (€ 6.952,00), oltre alla spesa per il cambio data del biglietto aereo dagli USA all'Italia (pari ad € 214,94).
Non sono stati richiesti invece dalla parte interessi compensativi o di mora.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono seguire il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei vigenti parametri, del valore del credito riconosciuto, al punto minimo data, oltre la prossimità del valore al limite più basso dello scaglione, anche la carenza della dovuta sintenticità degli atti predisposti dalla parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta, dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per grave inadempimento imputabile al contraente e, per l'effetto, Parte_1
3) condanna , a titolo di risarcimento del danno, al versamento in favore Parte_1 della società convenuta della somma complessiva di € 7.166,94;
4) condanna altresì alla refusione delle spese di lite della convenuta Parte_1
società che si liquidano in € 237,00 per esborsi ed € 2.504,00 per onorari, oltre al rimborso
11 forfettario s.g. (15%) e oltre a IVA e CPA se e come dovute per legge.
Si comunichi.
Così deciso lì 29/04/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
12