TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4872 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26422/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI VITO Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO e dell'avv. ANIMOSO GIANLUCA ( VIA C.F._2
CIRCUMVALLAZIONE GALLERIA CIARDIELLO, 20 83100 AVELLINO;
elettivamente domiciliato in VIA CIRCUMVALLAZIONE GALLERIA CIARDIELLO 83100 AVELLINO presso il difensore avv. DI VITO MASSIMILIANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO POZZI e CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VITO FORNARI 15/A 70122 BARI presso il difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto in totale riforma della sentenza n. 60/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano, così provvedere:
- ritenuti fondati i motivi dell'appello proposto della Dr.ssa dichiarare che Parte_1 nulla è dovuto dalla appellante alla revocando il decreto ingiuntivo n. 30868/2021 Controparte_1 emesso dal Giudice di Pace di Milano, con ogni consequenziale statuizione;
- condannare la in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione della complessiva CP_1 somma di € 2.372,00 pagata a mezzo bonifico del 15.1.2024, oltre interessi dalla data di valuta al soddisfo;
- in via del tutto subordinata e nella ipotesi in cui si volesse ritenere un parziale e minimo adempimento, condannare la in persona del legale rapp.te p.t. alla restituzione della CP_1
pagina 1 di 4
somma ritenuta congrua in ordine all'attività asseritamente espletata da quest'ultima in favore dell'appellante;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge, con attribuzione”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo rigetto di ogni avversa eccezione, domanda, istanza e/o produzione finanche tardiva e non ammissibile nel presente grado di giudizio ex art. 345 c.p.c.,
- in via preliminare assorbente rigettare, in quanto inammissibile ex art. 399 III comma c.p.c. l'appello proposto dalla Dott.ssa e per l'effetto confermare in ogni sua parte, la sentenza Parte_1
n.60/24 resa dal Giudice di Pace di Milano in data 24/11/2023 e depositata in data 05/01/2024, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute e condannare parte appellante alla refusione delle competenze ed onorari di lite e rimborso forfettario nella misura del 15% oltre CNAP.
-nel merito, rigettare in quanto inammissibili, infondati e non provati tutti i motivi di appello proposti dalla Dott.ssa confermando in ogni sua parte, la sentenza n.60/24 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano in data 24/11/2023 e depositata in data 05/01/2024, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Respingere con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro per le Controparte_1 motivazioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite e rimborso forfettario nella misura del 15% oltre CNAP”.
pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza nr. 60/2024 il Giudice di Pace di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dalla dr. confermando il decreto ingiuntivo n. 30868/21 emesso dal G.d.P. di Milano in relazione alla Pt_1 somma di 850,35 euro oltre interessi e spese su ricorso della società in forza del Parte_2 contratto di appalto di servizi pubblicitari inter partes.
Con atto di citazione la dr. ha proposto appello avverso la sentenza sopra citata Pt_1 censurandola nel merito perché il Giudice erroneamente avrebbe ritenuto provato il titolo e anche le prestazioni sottese al contratto inter partes, viceversa ella, dopo intese informali non avrebbe mai ricevuto il contratto firmato, né tanto meno le prestazioni ad esso sottese, né avrebbe mai ricevuto l'attivazione dell'account google promesso o il pin per l'accesso ad esso, ha in ogni caso evidenziato che l'eventuale conclusione del contratto sarebbe affetta da evidente vizio del consenso che avrebbe inficiato l'intero rapporto contrattuale. Ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con revoca del decreto opposto e vittoria di spese di lite, oltre alla condanna della controparte alla restituzione della somma di 2.372 euro, versata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si è costituita la parte appellata la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 3c., c.p.c. trattandosi di causa di valore inferiore ai 11.00 euro;
nel merito ha sostenuto l'infondatezza dell'appello avuto riguardo a tutta la documentazione versata in atti che proverebbe la piena accettazione da parte dell'appellante del contratto secondo lo schema di cui all'art. 1326 c.c.; ha eccepito il novum in relazione alla dedotta questione del presunto vizio del consenso in capo all'appellante nell'accettazione del contratto, e, ferma l'eccezione preliminare di inammissibilità, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata ai sensi degli artt. 113 e 339
c.p.c. risulta fondata.
L'art. 339 3 c., c.p.c. dispone che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113 secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. L'art. 113 c.p.c. 2 c., c.p. c. dispone che il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contrati conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.
Non appare documentato, ma neanche dedotto in atti, che il contratto de quo sia stato concluso con moduli o formulari secondo lo schema di cui al predetto art. 1342 c.c. ed è del pari provato, oltre che documentale, che la causa de qua è di valore inferiore ai 1.100 euro, né può comprendersi nel valore di causa la somma relativa alle spese di lite, come sostenuto in atti dall'appellante, dovendosi applicare l'art. 10 c.p.c.
Pertanto, avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di pagina 3 di 4 equità necessaria ai sensi dell'art. 113,2 comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 11/06/2012, n.
9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 19/01/2021, n. 769), deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex artt. 339, 113 c.p.c., con ogni conseguenza in tema di spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inammissibilità dell'appello ex artt. 339, 113 c.p.c.; condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in € 494 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15 % per spese generali.
Milano, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26422/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI VITO Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO e dell'avv. ANIMOSO GIANLUCA ( VIA C.F._2
CIRCUMVALLAZIONE GALLERIA CIARDIELLO, 20 83100 AVELLINO;
elettivamente domiciliato in VIA CIRCUMVALLAZIONE GALLERIA CIARDIELLO 83100 AVELLINO presso il difensore avv. DI VITO MASSIMILIANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO POZZI e CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VITO FORNARI 15/A 70122 BARI presso il difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto in totale riforma della sentenza n. 60/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano, così provvedere:
- ritenuti fondati i motivi dell'appello proposto della Dr.ssa dichiarare che Parte_1 nulla è dovuto dalla appellante alla revocando il decreto ingiuntivo n. 30868/2021 Controparte_1 emesso dal Giudice di Pace di Milano, con ogni consequenziale statuizione;
- condannare la in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione della complessiva CP_1 somma di € 2.372,00 pagata a mezzo bonifico del 15.1.2024, oltre interessi dalla data di valuta al soddisfo;
- in via del tutto subordinata e nella ipotesi in cui si volesse ritenere un parziale e minimo adempimento, condannare la in persona del legale rapp.te p.t. alla restituzione della CP_1
pagina 1 di 4
somma ritenuta congrua in ordine all'attività asseritamente espletata da quest'ultima in favore dell'appellante;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge, con attribuzione”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo rigetto di ogni avversa eccezione, domanda, istanza e/o produzione finanche tardiva e non ammissibile nel presente grado di giudizio ex art. 345 c.p.c.,
- in via preliminare assorbente rigettare, in quanto inammissibile ex art. 399 III comma c.p.c. l'appello proposto dalla Dott.ssa e per l'effetto confermare in ogni sua parte, la sentenza Parte_1
n.60/24 resa dal Giudice di Pace di Milano in data 24/11/2023 e depositata in data 05/01/2024, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute e condannare parte appellante alla refusione delle competenze ed onorari di lite e rimborso forfettario nella misura del 15% oltre CNAP.
-nel merito, rigettare in quanto inammissibili, infondati e non provati tutti i motivi di appello proposti dalla Dott.ssa confermando in ogni sua parte, la sentenza n.60/24 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano in data 24/11/2023 e depositata in data 05/01/2024, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Respingere con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro per le Controparte_1 motivazioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite e rimborso forfettario nella misura del 15% oltre CNAP”.
pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza nr. 60/2024 il Giudice di Pace di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dalla dr. confermando il decreto ingiuntivo n. 30868/21 emesso dal G.d.P. di Milano in relazione alla Pt_1 somma di 850,35 euro oltre interessi e spese su ricorso della società in forza del Parte_2 contratto di appalto di servizi pubblicitari inter partes.
Con atto di citazione la dr. ha proposto appello avverso la sentenza sopra citata Pt_1 censurandola nel merito perché il Giudice erroneamente avrebbe ritenuto provato il titolo e anche le prestazioni sottese al contratto inter partes, viceversa ella, dopo intese informali non avrebbe mai ricevuto il contratto firmato, né tanto meno le prestazioni ad esso sottese, né avrebbe mai ricevuto l'attivazione dell'account google promesso o il pin per l'accesso ad esso, ha in ogni caso evidenziato che l'eventuale conclusione del contratto sarebbe affetta da evidente vizio del consenso che avrebbe inficiato l'intero rapporto contrattuale. Ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con revoca del decreto opposto e vittoria di spese di lite, oltre alla condanna della controparte alla restituzione della somma di 2.372 euro, versata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si è costituita la parte appellata la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 3c., c.p.c. trattandosi di causa di valore inferiore ai 11.00 euro;
nel merito ha sostenuto l'infondatezza dell'appello avuto riguardo a tutta la documentazione versata in atti che proverebbe la piena accettazione da parte dell'appellante del contratto secondo lo schema di cui all'art. 1326 c.c.; ha eccepito il novum in relazione alla dedotta questione del presunto vizio del consenso in capo all'appellante nell'accettazione del contratto, e, ferma l'eccezione preliminare di inammissibilità, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata ai sensi degli artt. 113 e 339
c.p.c. risulta fondata.
L'art. 339 3 c., c.p.c. dispone che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113 secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. L'art. 113 c.p.c. 2 c., c.p. c. dispone che il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contrati conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.
Non appare documentato, ma neanche dedotto in atti, che il contratto de quo sia stato concluso con moduli o formulari secondo lo schema di cui al predetto art. 1342 c.c. ed è del pari provato, oltre che documentale, che la causa de qua è di valore inferiore ai 1.100 euro, né può comprendersi nel valore di causa la somma relativa alle spese di lite, come sostenuto in atti dall'appellante, dovendosi applicare l'art. 10 c.p.c.
Pertanto, avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di pagina 3 di 4 equità necessaria ai sensi dell'art. 113,2 comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 11/06/2012, n.
9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 19/01/2021, n. 769), deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex artt. 339, 113 c.p.c., con ogni conseguenza in tema di spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inammissibilità dell'appello ex artt. 339, 113 c.p.c.; condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in € 494 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15 % per spese generali.
Milano, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 4 di 4