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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 11940 / 2021
All'udienza del 19/03/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 19/03/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 11940/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11940/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
nella qualità di tutore di , nato a [...] il Persona_1
07/07/1948, CF: elettivamente domiciliato in Catania, via C.F._2
Carlo Forlanini 159 , presso lo studio dell' Avv. MAZZEO SERGIO MARIO che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro in persona dell'amministratore pro-tempore, c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 93 P.IVA_1
CATANIA presso lo studio dell'Avv. BARTOLI MICHELE , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno concluso e discusso come in verbale. Il
Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 17.09.2021, parte attrice ha impugnato la delibera adottata dal convenuto in data 20.11.2020, al fine di ottenerne la CP_1
declaratoria di nullità o l'annullamento.
In particolare parte attrice espone che la detta delibera è illegittima in quanto avrebbe approvato l'esecuzione di lavori su parti di proprietà esclusiva, nonché l'esecuzione di lavori che andrebbero ad alterare il decoro architettonico dell'edificio ed infine la detta assemblea ha approvato a maggioranza delle nuove tabelle millesimali.
Inoltre parte attrice ha impugnato la delibera adottata in data 23.07.2021, con cui l'assemblea ha nominato un nuovo amministratore di condominio, in quanto non sarebbero stati convocati tutti i condomini e la detta assemblea non sarebbe stata convocata dal precedente amministratore in carica.
Costituitosi in giudizio, il ha prodotto la delibera del 12.10.2021, con cui CP_1
l'assemblea dei condomini ha revocato le delibere impugnate.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
In via preliminare è necessario vagliare la richiesta di cessazione della materia del contendere, spiegata da entrambe le parti.
3 Dalla lettura del verbale del 12.10.2021, si evince, in maniera chiara, che l'assemblea del convenuto ha espressamente revocato i deliberati del 20.11.2020 e del CP_1
23.07.2021, oggi impugnati.
Tale revoca espressa determina, nel presente giudizio, la cessazione della materia del contendere.
La S.C., sul punto, ha statuito che: “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.”(Cass. 10847/2020)
Ciò posto è necessario vagliare la richiesta di soccombenza virtuale formulata da parte attrice.
La S.C. ha statuito sul punto il seguente principio:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione
4 delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (Cass. 30251/2023)
Orbene nella fattispecie in esame è necessario vagliare la preliminare eccezione di mancato esperimento della mediazione, con riferimento alla delibera del 20.11.2020.
L'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, applicabile ratione temporis, introdotto dalla riforma del 2013, prevedeva che “Dalla mancata
partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita
che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”.
Quindi si evince dal dettato normativo che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione non comporta l'improcedibilità della domanda, ma solo delle conseguenze di natura processuale.
Inoltre la circostanza che le delibere siano state revocate dopo la notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 17.09.2021, e dopo l'esperimento del tentativo di mediazione con riferimento alla prima delibera del 20.11.2020, impone di vagliare il principio di soccombenza virtuale, in quanto parte convenuta ha atteso la notifica dell'atto di citazione per revocare le delibere impugnate, nonostante l'esperimento del tentativo di mediazione per quella del 20.11.2020 sia avvenuta prima della detta notifica.
5 Passando a disaminare le eccezioni sollevate da parte attrice, in relazione alla delibera del 20.11.2020, si evince che la stessa risulta nulla in quanto ha approvato l'esecuzione di lavori su parti di proprietà esclusiva.
Su tale punto è necessario far rilevare che la nullità della delibera condominiale è
conseguente alla violazione del diritto di proprietà esclusiva dei condomini allorquando si traduce in una impossibilità giuridica dell'oggetto della deliberazione.
Infatti, nella fattispecie in esame, l'approvazione di esecuzione di lavori su parti di proprietà esclusiva dell'attore rendono la delibera nulla per impossibilità dell'oggetto.
Anche l'altra eccezione sollevata da parte attrice , relativa alla circostanza che l'assemblea ha approvato a maggioranza, delle nuove tabelle millesimali, è fondata.
Infatti, l'assemblea ha adottato a maggioranza le tabelle millesimali in spregio a quanto stabilito dall'art. 69 disp att. c.c. secondo il quale le tabelle possono essere modificate a maggioranza soltanto in due casi e precisamente quando risulta che sono conseguenza di un errore o quando per le mutate condizioni di una parte dell'edificio è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.
Poiché nella fattispecie in esame, non ricorre nessuna delle ipotesi prospettate dalla suddetta norma, anche sotto tale profilo la delibera del 20.11.2020 presenta dei profili di illegittimità.
Con riferimento alla delibera del 23.07.2021, parte attrice eccepisce che la convocazione della stessa è stata effettuata dai singoli condomini e non da parte dell'amministratore in carica, come risulta dalla convocazione, prodotta in atti da parte attrice.
6 Orbene l'art. 66 disp att. c.c. riconosce ai condomini un potere di impulso alla convocazione dell'assemblea in presenza di una duplice condizione: la formalizzazione della richiesta di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio; l'inerzia, per oltre 10 giorni, da parte dell'amministrazione.
L'eccezionalità del potere di auto convocazione è, pertanto, circoscritto alla sussistenza delle due circostanze sopra indicate in difetto delle quali ai condomini è preclusa ogni possibilità di convocare l'assemblea.
Nella fattispecie in esame, mancavano del tutto i presupposti richiesti dall'art. 66 disp att. c.c. perchè l'assemblea fosse convocata dai singoli condomini, con la conseguenza che la delibera del 23.07.2021 è nulla.
Alla luce di quanto sopra, in virtù del principio della soccombenza virtuale, parte convenuta va condannata a rifondere a parte attrice le spese processuali che si liquidano in base al valore dichiarato da parte attrice, in € 2.135,00 di cui € 135,00 per spese ed
€ 2.000,00, per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese processuali che si liquidano in € 2.135,00 di cui € 135,00 per spese ed € 2.000,00, per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
7 Così deciso in Catania, il 19/03/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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