Articolo 14 della Legge 22 novembre 1962, n. 1646
Articolo 13Articolo 15
Versione
28 dicembre 1962
Art. 14.
Le deliberazioni concernenti il riscatto di servizi o periodi adottate in conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo -47 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , sono rese esecutive con decreto del direttore generale degli Istituti di previdenza e vengono comunicate agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Come data della comunicazione si considera quella di ricezione della raccomandata.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962
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