CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 3/6/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 533/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Barsanti)
PARTE APPELLANTE
E
, , , E Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
(avv.ti Marselli e Fallucchi)
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 106 del 12/2/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da , Controparte_1 CP_2
, , e - infermieri o tecnici sanitari, dipendenti dell'
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
(d'ora in poi, breviter, “ ”), in servizio presso l'Ospedale di Tarquinia - si Parte_1 Pt_1 dichiarava il diritto dei ricorrenti alla fruizione del servizio mensa o di modalità sostitutive della stessa (c.d. buono pasto) per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del CCNL integrativo Sanità del 20/9/2001 e successive modifiche o integrazioni contrattuali, si accertava l'inadempimento contrattuale della resistente, e si condannava quest'ultima a corrispondere ai suddetti ricorrenti, a titolo di risarcimento per omessa erogazione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, per il periodo lavorativo luglio 2015-dicembre 2023, le somme ivi indicate, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.
L interponeva appello, cui resistevano i lavoratori. Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello si articola in tre motivi (i primi due attinenti all'an e il terzo concernente il quantum).
Con i primi due motivi - che, stante l'intima connessione, possono scrutinarsi congiuntamente -
l' evidenzia l'errata interpretazione del Tribunale, rispettivamente, in ordine: a) all'art. 29 del CCNL, Pt_1 rilevando anche la violazione del principio processuale della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., e b) all'onere della prova, eccependo altresì l'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione attiva e, comunque, sull'insussistenza dell'inadempimento nel periodo di commissariamento e di emergenza epidemiologica.
In buona sostanza, l'appellante denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni
(legislative e contrattuali) in relazione all'accertato diritto, in capo agli odierni appellati, di usufruire del servizio mensa - o di modalità sostitutive della stessa (c.d. buono pasto) - durante i turni pomeridiani e notturni (ore 14.00/20.00 e 22.00/7.00), riconosciuto, invece, dal primo giudice in quanto articolati in misura superiore alle sei ore.
Le doglianze si rivelano nel complesso infondate, come, peraltro, già deciso dalla Corte territoriale capitolina in fattispecie analoghe, le cui argomentazioni possono qui richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. sent. n. 97 del 14/1/2025 di questo stesso Collegio, riguardante proprio la , cui Parte_2 adde, tra le altre, sent. n. 1812/2025, n. 2883/2024, n. 2222/2024 in sede di rinvio dalla Cassazione, n.
741/2024 e n. 947/2023).
<< Si osserva che non può trovare accoglimento l'affermazione che i ricorrenti non abbiano provato che, durante il turno notturno, fruiscono di una pausa.
L'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 66/2003 prevede che: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai Contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria, e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei Contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L'art. 27 del CCNL del Comparto Sanità 2016-2018, che riguarda l'orario di lavoro, al comma 4, prevede che: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche
e dell'eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell o Ente Pt_1 nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto
a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
Tale disposizione richiama chiaramente la previsione dell'art. 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa;
l'inciso “purché non in turno” non costituisce - ad avviso di questa Corte - una deroga espressa alla norma di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione;
l'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno, la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa.
La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'art. 29 del
CCNL integrativo del 20/9/2001 e dell'art. 4 del CCNL del 31/7/2009.
L'interpretazione di tali ultime disposizioni contrattuali, in relazione al diritto a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte.
Con la sentenza n. 5547 dell'1/3/2021, si è affermato: “per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (v. Cass. 28/11/2019, n. 31137, e la giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura. il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono” (v., da ultimo, Cass. 21/10/2020, n. 22985).
Nella fattispecie di causa, viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL del 20/9/2001, integrativo del
CCNL del 7/4/1999, a tenore del quale: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al
lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £ 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il d.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e il
d.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (biennio economico 2008-2009) nei seguenti sensi: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso, l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. … 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la
“particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 del CCNL integrativo
Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
L'art. 26 del CCNL Sanità 1998/2001 del 7/4/1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto -
è prevista nell'àmbito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
Si può, dunque, convenire sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo dell'art. 8 del d.lgs. 8/4/2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad un'obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata “nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto”; un'eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste” (conforme anche la recentissima decisione della
Suprema Corte n. 32113 del 31/10/2022 con riferimento a dipendenti turnisti).
La Corte Suprema, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, ha, quindi, considerato coessenziale alle “particolari condizioni di lavoro” di cui all'art. 29 del CCNL del Comparto
Sanità del 20/9/2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno. Ha, quindi, affermato che l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa di lavoro che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Da ciò, appunto, il rilievo dell'art. 8 del d.lgs. 8/4/2003, n. 66, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Questa Corte condivide l'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, né ravvisa motivi per andare in contrario avviso. >>
A ciò si aggiunga, riguardo all'obiezione datoriale relativa ai c.d. cestini sostitutivi, che - come giustamente sottolineato dal primo giudice - l'attribuzione del buono pasto è condizionata dalla concreta impossibilità di effettuare la pausa (per l'eventuale consumazione del pasto) a cui il lavoratore avrebbe diritto a seguito dello svolgimento di lavoro giornaliero per almeno sei ore consecutive, a prescindere dall'astratta fruibilità del servizio mensa, delle concrete modalità di fruizione - ovvero sia pure con la modalità del cestino, che non avrebbero avuto modo di utilizzare fino alla fine del servizio superiore alle sei ore - e della stessa coincidenza delle pause con le fasce orarie normalmente destinate alla consumazione dei pasti.
D'altra parte, può escludersi che, a tutti gli infermieri turnisti, specie se appartenenti allo stesso reparto, sia mai stato consentito di sospendere il proprio servizio allo scadere della sesta ora, onde usufruire, contestualmente, della pausa pasto/ricreativa anche solo per la durata di dieci minuti.
Pertanto, l'impossibilità, per i ricorrenti turnisti, di fruire della pausa pranzo, implica il loro diritto ai buoni pasto per ogni turno lavorativo di oltre sei ore, e la mancata erogazione dei suddetti buoni, quale servizio sostitutivo della mensa, costituisce inadempimento contrattuale che legittima la richiesta di risarcimento del danno.
Per completezza, si osserva, da un lato, che non sussiste alcun “vizio di extrapetizione”, atteso che quanto statuito nella gravata sentenza si pone in linea con le conclusioni dell'atto introduttivo, e, dall'altro, che è infondata l'eccezione di prescrizione, trattandosi di crediti “risarcitori” correlati all'inadempimento contrattuale dell e, quindi, soggetti al regime decennale (e non quinquennale). Pt_1
Con il terzo motivo, l'appellante rileva la “errata quantificazione delle pretese ex adverso azionate”.
Il rilievo non coglie nel segno.
Invero, ai fini della quantificazione del credito, gli originari ricorrenti avevano fatto riferimento al valore di ciascun buono pasto di € 5,16 riconosciuto dall' ai dipendenti in servizio negli altri Ospedali della Pt_1
Provincia di Viterbo in cui non risulta istituito in servizio mensa, tuttavia, il primo giudice, per un verso, ha preso atto che la quota a carico dell' ammontava alla minor somma di € 4,13, e, per altro verso, che Pt_1 la domanda risarcitoria era riferita ai soli turni pomeridiani, notturni e festivi, in cui i ricorrenti non avevano potuto fruire delle pause lavorative e del servizio mensa, escludendo, invece, i turni antimeridiani durante i quali gli stessi lavoratori avevano riconosciuto la fruizione diretta.
In quest'ottica, il valore di cui sopra è stato correttamente rapportato al numero complessivo dei turni di lavoro - pomeridiani, notturni e festivi - espletati nel periodo oggetto della rivendicazione (luglio 2015 - dicembre 2023), come ricavabile dai prospetti paga di ciascun ricorrente e non oggetto di contestazione da parte dell , sottolineando, per completezza, che a nulla rileva che il periodo in contestazione fosse Pt_1
“interessato da una fase di commissariamento del Servizio sanitario regionale” o che lo stesso fosse
“compreso nell'emergenza sanitaria relativa ala diffusione del virus Covid-19”. Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna l' alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 3.965,80 per Pt_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 3/6/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE CE)