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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 618 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2018, pendente
TRA
(C.F. ), quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ),
[...] C.F._2 via Mons. Perrone n. 15, presso lo studio dell'avv. Antonio Carlei, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ATTRICE
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Trento n. 51, presso lo studio dell'avv. Salvatore Leone, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Carnovale Scalzo e all'avv. Caterina Flora Restuccia, che lo rappresentano e difendono in virtù di Commissione
Straordinaria n. 100 del 15.5.2018 e di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 22.10.2024, in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, promuoveva contro il Persona_1
Comune di Lamezia Terme azione negatoria con contestuale domanda risarcitoria e con subordinata domanda di acquisto per usucapione con riferimento ad una piccola porzione di terreno da sempre adibita a giardino privato almeno fin dal 10 agosto 1967, oggi censita al foglio di mappa n. 34 particelle 168 e 169, pervenutole per successione mortis causa e poi asservito fin dal 15 novembre
1967 a pertinenza della propria abitazione. Esponeva in particolare che: 1) su detto terreno, oltre a realizzare il fabbricato, la SI.ra fin dal 10 agosto 1967 esercitava pubblicamente il potere Per_1 pieno ed esclusivo tipico del proprietario, occupandosi, fra l'altro, della manutenzione, della riparazione, dell'utilizzazione, della pulizia e della custodia del fondo, e quindi esercitando sullo stesso il possesso uti dominus;
2) nel corso degli anni la strada esterna e antistante la proprietà della SI.ra (quindi ben al di là delle suddette particelle) veniva ammodernata dalla provincia di Per_1
Catanzaro la quale, nel realizzare l'attuale via del Progresso, ampliava la vecchia strada comunale Pulicaro, ma senza intaccare le particelle stesse, che restavano e restano fuori dall'occupazione della sede stradale;
3) che il Comune di Lamezia, il 17 novembre 2014, comunicava all'attrice l'avvio di un procedimento di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle particelle oggetto del presente giudizio, ma in seguito abbandonava il procedimento di esproprio, anche perché era finalizzato alla realizzazione di una rotatoria, progetto poi rivelatosi tecnicamente incompatibile per difetto di superficie utile in ragione della presenza di fabbricati circostanti;
4) che il CP_1 proseguiva con una serie di atti che molestavano il diritto di proprietà della SI.ra , Per_1 apponendo, nel maggio 2017, senza alcuna comunicazione preventiva, blocchi in calcestruzzo innanzi il passo carraio che consente l'accesso all'abitazione della SI.ra ed alle pertinenze della Per_1 stessa, comprese le particelle del presente giudizio;
5) che il Tribunale di Lamezia Terme, proprio in relazione a tale ultimo episodio, dapprima con provvedimento inaudita altera parte, poi con ordinanza monocratica e infine con sentenza collegiale, confermava che il non aveva titolo per inibire CP_1 alla SI.ra di continuare a disporre e godere della porzione di terreno contestata;
6) che la Per_1 sig.ra presentava una SCIA per uniformare l'ingresso all'attuale normativa e partecipava Per_1 ad un avviso pubblico di sanatoria, poiché il comune aveva rilevato delle irregolarità amministrative in ordine all'accesso carraio;
7) che il in autotutela, annullava il tacito assenso alla scia e CP_1 respingeva l'istanza, sostenendo di essere proprietario dell'area in questione.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'attrice domandava di accertare e dichiarare che il
[...] non avesse né diritto di proprietà né altro diritto reale sui terreni oggetto di giudizio;
CP_1 in via subordinata, accertare e dichiarare che la sig.ra ha acquistato la Persona_1 proprietà esclusiva di suddetti terreni;
in ogni caso, accertare e dichiarare che il comune avesse posto in essere le turbative o le molestie di cui all'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, ordinare al
Comune di cessare ogni turbativa o molestia, con condanna del Comune al pagamento della somma di € 10.000,00. Si costituiva il il quale eccepiva l'infondatezza della domanda di Controparte_1 accertamento negativo della proprietà in capo al in quanto non vi era un valido titolo di CP_1 acquisto della proprietà: l'area in questione, invero, risultava in parte superficie espropriata e in parte sede stradale della vecchia strada comunale Pulicaro. Esponeva, poi, che durante la fase esecutiva dell'opera vi era stata una variazione del tracciato, che aveva determinato – a causa di una forte differenza di quote nell'area in questione – la realizzazione di un muro di sostegno. Orbene, la realizzazione di tale muro aveva probabilmente ingenerato confusione, inducendo a ritenere che il confine tra la proprietà privata e la Strada Provinciale fosse delimitato dal muro di sostegno. Inoltre, riteneva che l'area in questione fosse soggetta ad uso pubblico, adducendo all'uopo che essa fosse stata asfaltata, pulita e manutenuta dall'ente, servita da illuminazione pubblica e soggetta al transito pedonale da parte della generalità dei cittadini. Infine, l'ente convenuto eccepiva che, in via subordinata, si dovesse ritenere che le particelle per cui è causa costituissero pertinenza del demanio stradale, in quanto gli spazi adiacenti alle strade comunali costituiscono pertinenze del demanio stradale. In ordine alla domanda di usucapione, parimenti il ne eccepiva l'infondatezza, CP_1 poiché dagli accertamenti tecnici effettuati per conto dell'amministrazione emergeva la natura demaniale dell'area, con conseguente non usucapibilità della stessa. Concludeva, pertanto, per il rigetto di tutte le domande dell'attrice, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Dopo l'escussione dei testimoni indicati dall'attrice, si costituiva in qualità di erede Parte_1 di nel frattempo deceduta. Quindi la causa, dopo alcuni rinvii Persona_1 interlocutori dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 22.10.2024 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Le domande e le azioni sulle quali il Tribunale è chiamato a pronunciare sono le seguenti:
- actio negatoria ex art. 949 c.c. introdotta dall'attrice al fine di vedere riconosciuta l'inesistenza in capo al convenuto dei diritti dallo stesso reclamati;
- domanda dell'attrice volta all'accertamento della intervenuta usucapione della porzione di terreno.
Così delimitato il thema decidendum ed il correlato thema probandum, si passa innanzitutto ad esaminare la domanda di usucapione perché avente priorità logica sulle altre. Orbene, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito considerati. All'esito dell'istruttoria condotta, infatti, si ritengono provati i presupposti perché venga dichiarata l'avvenuta usucapione da parte di dei beni immobili indicati nell'atto di Persona_1 citazione, ed in particolare delle particelle n. 168 e 169 8 del foglio 34 del Comune di Lamezia Terme.
Invero, dall'istruttoria effettuata è emersa la prova di un possesso ultra-ventennale dell'immobile indicato in premessa da parte dell'attrice, utile per l'acquisto in suo favore del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
La corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che "per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto" (vedi, ex plurimis, Cass. n. 22191.2013).
Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr. Cass. n. 5964 del 01/07/1996). Tanto sinteticamente ricostruito in punto di requisiti costitutivi e strutturali dell'istituto dell'usucapione, si evidenzia che, nella specie, risultano essere stati integrati tutti gli elementi sia oggettivi (il possesso ed il decorso del tempo previsto dalla legge) sia soggettivi, posti dalla legge e dalla giurisprudenza a fondamento dell'usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi degli artt. 922 e 1158 c.c..
Difatti, dalla prova testimoniale svolta in corso di causa è emerso che il possesso vantato dall'attuale attrice si è protratto per il tempo utile a far maturare i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. (vedi dichiarazioni dei testimoni e verbali di udienza del Testimone_1 Testimone_2
30.3.2021, in atti).
Inoltre, sempre in base alle dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio, non soltanto si può qualificare tale possesso come continuato, pacifico ed ininterrotto, ma si può altresì dedurre che lo stesso potere di fatto sulla res è stato esercitato coscientemente, nel senso che si è concretato in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile in pronuncia (cfr. dichiarazioni del testimone , che ha confermato che “ , Testimone_1 Persona_1 almeno dal 10.8.1967 e comunque da oltre 20 anni provvede alla manutenzione, riparazione, utilizzazione, pulizia e custodia del fondo identificato al N.C.T. al foglio di mappa n. 34 part. 168 e
169” (capitolo tre articolato da parte attrice), riconoscendo altresì le foto che gli sono state esibite, e confermando altresì che l'area oggetto di causa è stata recintata da parte attrice); ma anche del teste
, che ha confermato entrambe le circostanze in quanto il fondo oggetto di causa Testimone_2 era vicino alla sua abitazione).
Essendosi trattato, inoltre, di possesso pacifico, pubblico e non interrotto, esso è da ritenersi senz'altro idoneo a condurre all'acquisto del diritto di proprietà. D'altronde, all'esito della controversia, non sono emerse circostanze di diverso significato o riscontri probatori di segno opposto rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore dell'attrice.
In particolare, il si è limitato a negare le circostanze affermate dall'attrice, adducendo la CP_1 natura demaniale del bene ed allegando una relazione priva di ulteriori ed attendibili riscontri.
Conseguentemente, ai sensi degli artt. 1158 e seguenti c.c. può essere dichiarato l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile sopraindicato in beneficio di Persona_1
– e di - essendosi verificati, nella fattispecie de qua, tutti i presupposti richiesti dalla Parte_1 legge.
L'accoglimento della domanda di usucapione fa ritenere assorbita la domanda negatoria;
resta però da esaminare la domanda di risarcimento al pagamento della somma di € 10.000,00 per le turbative poste in essere dal con le proprie condotte. Orbene, tale domanda è infondata in Controparte_1 quanto l'attrice, pur avendo dimostrato le singole condotte del comune, non ha dimostrato né che le condotte siano state preordinate a molestare la sig.ra , né che abbiano causato un danno (e Per_1 di quale entità). In tal caso, l'attrice si è limitata ad affermare di aver subito un danno e a quantificarlo genericamente in € 10.000,00, senza addurre ulteriori elementi per operare la quantificazione, anche in misura diversa. La domanda di risarcimento deve pertanto essere rigettata.
Si provvede come in dispositivo;
quanto al governo delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (valore della controversia € 10.000,00, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, nella contumacia dei convenuti, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1 dichiara l'avvenuta usucapione in favore di , quale erede di Parte_1 Persona_1
del terreno sito in Lamezia Terme, distinto al Catasto Fabbricati del comune di Lamezia
[...]
Terme al foglio di mappa n. 34 particelle 168 e 169;
-autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari e l'Ufficio Tecnico Erariale alle relative trascrizioni e volturazioni in favore dell'attrice, con esonero da qualsiasi responsabilità e con ogni conseguenza di legge;
-condanna il alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, Controparte_1 che liquida in € 5.077,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Lamezia Terme, 24 marzo 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 618 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2018, pendente
TRA
(C.F. ), quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ),
[...] C.F._2 via Mons. Perrone n. 15, presso lo studio dell'avv. Antonio Carlei, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ATTRICE
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Trento n. 51, presso lo studio dell'avv. Salvatore Leone, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Carnovale Scalzo e all'avv. Caterina Flora Restuccia, che lo rappresentano e difendono in virtù di Commissione
Straordinaria n. 100 del 15.5.2018 e di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 22.10.2024, in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, promuoveva contro il Persona_1
Comune di Lamezia Terme azione negatoria con contestuale domanda risarcitoria e con subordinata domanda di acquisto per usucapione con riferimento ad una piccola porzione di terreno da sempre adibita a giardino privato almeno fin dal 10 agosto 1967, oggi censita al foglio di mappa n. 34 particelle 168 e 169, pervenutole per successione mortis causa e poi asservito fin dal 15 novembre
1967 a pertinenza della propria abitazione. Esponeva in particolare che: 1) su detto terreno, oltre a realizzare il fabbricato, la SI.ra fin dal 10 agosto 1967 esercitava pubblicamente il potere Per_1 pieno ed esclusivo tipico del proprietario, occupandosi, fra l'altro, della manutenzione, della riparazione, dell'utilizzazione, della pulizia e della custodia del fondo, e quindi esercitando sullo stesso il possesso uti dominus;
2) nel corso degli anni la strada esterna e antistante la proprietà della SI.ra (quindi ben al di là delle suddette particelle) veniva ammodernata dalla provincia di Per_1
Catanzaro la quale, nel realizzare l'attuale via del Progresso, ampliava la vecchia strada comunale Pulicaro, ma senza intaccare le particelle stesse, che restavano e restano fuori dall'occupazione della sede stradale;
3) che il Comune di Lamezia, il 17 novembre 2014, comunicava all'attrice l'avvio di un procedimento di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle particelle oggetto del presente giudizio, ma in seguito abbandonava il procedimento di esproprio, anche perché era finalizzato alla realizzazione di una rotatoria, progetto poi rivelatosi tecnicamente incompatibile per difetto di superficie utile in ragione della presenza di fabbricati circostanti;
4) che il CP_1 proseguiva con una serie di atti che molestavano il diritto di proprietà della SI.ra , Per_1 apponendo, nel maggio 2017, senza alcuna comunicazione preventiva, blocchi in calcestruzzo innanzi il passo carraio che consente l'accesso all'abitazione della SI.ra ed alle pertinenze della Per_1 stessa, comprese le particelle del presente giudizio;
5) che il Tribunale di Lamezia Terme, proprio in relazione a tale ultimo episodio, dapprima con provvedimento inaudita altera parte, poi con ordinanza monocratica e infine con sentenza collegiale, confermava che il non aveva titolo per inibire CP_1 alla SI.ra di continuare a disporre e godere della porzione di terreno contestata;
6) che la Per_1 sig.ra presentava una SCIA per uniformare l'ingresso all'attuale normativa e partecipava Per_1 ad un avviso pubblico di sanatoria, poiché il comune aveva rilevato delle irregolarità amministrative in ordine all'accesso carraio;
7) che il in autotutela, annullava il tacito assenso alla scia e CP_1 respingeva l'istanza, sostenendo di essere proprietario dell'area in questione.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'attrice domandava di accertare e dichiarare che il
[...] non avesse né diritto di proprietà né altro diritto reale sui terreni oggetto di giudizio;
CP_1 in via subordinata, accertare e dichiarare che la sig.ra ha acquistato la Persona_1 proprietà esclusiva di suddetti terreni;
in ogni caso, accertare e dichiarare che il comune avesse posto in essere le turbative o le molestie di cui all'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, ordinare al
Comune di cessare ogni turbativa o molestia, con condanna del Comune al pagamento della somma di € 10.000,00. Si costituiva il il quale eccepiva l'infondatezza della domanda di Controparte_1 accertamento negativo della proprietà in capo al in quanto non vi era un valido titolo di CP_1 acquisto della proprietà: l'area in questione, invero, risultava in parte superficie espropriata e in parte sede stradale della vecchia strada comunale Pulicaro. Esponeva, poi, che durante la fase esecutiva dell'opera vi era stata una variazione del tracciato, che aveva determinato – a causa di una forte differenza di quote nell'area in questione – la realizzazione di un muro di sostegno. Orbene, la realizzazione di tale muro aveva probabilmente ingenerato confusione, inducendo a ritenere che il confine tra la proprietà privata e la Strada Provinciale fosse delimitato dal muro di sostegno. Inoltre, riteneva che l'area in questione fosse soggetta ad uso pubblico, adducendo all'uopo che essa fosse stata asfaltata, pulita e manutenuta dall'ente, servita da illuminazione pubblica e soggetta al transito pedonale da parte della generalità dei cittadini. Infine, l'ente convenuto eccepiva che, in via subordinata, si dovesse ritenere che le particelle per cui è causa costituissero pertinenza del demanio stradale, in quanto gli spazi adiacenti alle strade comunali costituiscono pertinenze del demanio stradale. In ordine alla domanda di usucapione, parimenti il ne eccepiva l'infondatezza, CP_1 poiché dagli accertamenti tecnici effettuati per conto dell'amministrazione emergeva la natura demaniale dell'area, con conseguente non usucapibilità della stessa. Concludeva, pertanto, per il rigetto di tutte le domande dell'attrice, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Dopo l'escussione dei testimoni indicati dall'attrice, si costituiva in qualità di erede Parte_1 di nel frattempo deceduta. Quindi la causa, dopo alcuni rinvii Persona_1 interlocutori dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 22.10.2024 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Le domande e le azioni sulle quali il Tribunale è chiamato a pronunciare sono le seguenti:
- actio negatoria ex art. 949 c.c. introdotta dall'attrice al fine di vedere riconosciuta l'inesistenza in capo al convenuto dei diritti dallo stesso reclamati;
- domanda dell'attrice volta all'accertamento della intervenuta usucapione della porzione di terreno.
Così delimitato il thema decidendum ed il correlato thema probandum, si passa innanzitutto ad esaminare la domanda di usucapione perché avente priorità logica sulle altre. Orbene, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito considerati. All'esito dell'istruttoria condotta, infatti, si ritengono provati i presupposti perché venga dichiarata l'avvenuta usucapione da parte di dei beni immobili indicati nell'atto di Persona_1 citazione, ed in particolare delle particelle n. 168 e 169 8 del foglio 34 del Comune di Lamezia Terme.
Invero, dall'istruttoria effettuata è emersa la prova di un possesso ultra-ventennale dell'immobile indicato in premessa da parte dell'attrice, utile per l'acquisto in suo favore del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
La corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che "per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto" (vedi, ex plurimis, Cass. n. 22191.2013).
Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr. Cass. n. 5964 del 01/07/1996). Tanto sinteticamente ricostruito in punto di requisiti costitutivi e strutturali dell'istituto dell'usucapione, si evidenzia che, nella specie, risultano essere stati integrati tutti gli elementi sia oggettivi (il possesso ed il decorso del tempo previsto dalla legge) sia soggettivi, posti dalla legge e dalla giurisprudenza a fondamento dell'usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi degli artt. 922 e 1158 c.c..
Difatti, dalla prova testimoniale svolta in corso di causa è emerso che il possesso vantato dall'attuale attrice si è protratto per il tempo utile a far maturare i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. (vedi dichiarazioni dei testimoni e verbali di udienza del Testimone_1 Testimone_2
30.3.2021, in atti).
Inoltre, sempre in base alle dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio, non soltanto si può qualificare tale possesso come continuato, pacifico ed ininterrotto, ma si può altresì dedurre che lo stesso potere di fatto sulla res è stato esercitato coscientemente, nel senso che si è concretato in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile in pronuncia (cfr. dichiarazioni del testimone , che ha confermato che “ , Testimone_1 Persona_1 almeno dal 10.8.1967 e comunque da oltre 20 anni provvede alla manutenzione, riparazione, utilizzazione, pulizia e custodia del fondo identificato al N.C.T. al foglio di mappa n. 34 part. 168 e
169” (capitolo tre articolato da parte attrice), riconoscendo altresì le foto che gli sono state esibite, e confermando altresì che l'area oggetto di causa è stata recintata da parte attrice); ma anche del teste
, che ha confermato entrambe le circostanze in quanto il fondo oggetto di causa Testimone_2 era vicino alla sua abitazione).
Essendosi trattato, inoltre, di possesso pacifico, pubblico e non interrotto, esso è da ritenersi senz'altro idoneo a condurre all'acquisto del diritto di proprietà. D'altronde, all'esito della controversia, non sono emerse circostanze di diverso significato o riscontri probatori di segno opposto rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore dell'attrice.
In particolare, il si è limitato a negare le circostanze affermate dall'attrice, adducendo la CP_1 natura demaniale del bene ed allegando una relazione priva di ulteriori ed attendibili riscontri.
Conseguentemente, ai sensi degli artt. 1158 e seguenti c.c. può essere dichiarato l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile sopraindicato in beneficio di Persona_1
– e di - essendosi verificati, nella fattispecie de qua, tutti i presupposti richiesti dalla Parte_1 legge.
L'accoglimento della domanda di usucapione fa ritenere assorbita la domanda negatoria;
resta però da esaminare la domanda di risarcimento al pagamento della somma di € 10.000,00 per le turbative poste in essere dal con le proprie condotte. Orbene, tale domanda è infondata in Controparte_1 quanto l'attrice, pur avendo dimostrato le singole condotte del comune, non ha dimostrato né che le condotte siano state preordinate a molestare la sig.ra , né che abbiano causato un danno (e Per_1 di quale entità). In tal caso, l'attrice si è limitata ad affermare di aver subito un danno e a quantificarlo genericamente in € 10.000,00, senza addurre ulteriori elementi per operare la quantificazione, anche in misura diversa. La domanda di risarcimento deve pertanto essere rigettata.
Si provvede come in dispositivo;
quanto al governo delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (valore della controversia € 10.000,00, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, nella contumacia dei convenuti, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1 dichiara l'avvenuta usucapione in favore di , quale erede di Parte_1 Persona_1
del terreno sito in Lamezia Terme, distinto al Catasto Fabbricati del comune di Lamezia
[...]
Terme al foglio di mappa n. 34 particelle 168 e 169;
-autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari e l'Ufficio Tecnico Erariale alle relative trascrizioni e volturazioni in favore dell'attrice, con esonero da qualsiasi responsabilità e con ogni conseguenza di legge;
-condanna il alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, Controparte_1 che liquida in € 5.077,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Lamezia Terme, 24 marzo 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco