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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2917/2024 RG fissata all'udienza del 25.3.25 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
ORLANDO FRANCO e dall'avv. DELLABATE COSIMO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. TANZARELLA ROSA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1. Accertare e dichiarare, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla normativa eurocomunitaria, il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del e per l'effetto, ordinare e condannare CP_2
l'amministrazione resistente ad attribuire punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo nelle graduatorie interne e ai fini del trasferimento d'ufficio.
2. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere dei prestabiliti periodi di servizio previsti dal CCNL di
1 comparto, a far data e con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente senza alcuna penalizzazione o deminutio. CP_1
3. Per l'effetto, ordinare agli uffici resistenti di corrispondere gli incrementi retributivi di cui alla contrattazione collettiva sia in relazione al servizio pre-ruolo, sia in relazione del servizio di ruolo prestati dal ricorrente e di provvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi prestati (pre-ruolo e ruolo) a decorrere dal primo rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente ad oggi. CP_1
4. Per l'effetto, condannare i resistenti alla corresponsione delle differenze retributive spettanti, che si quantificano nella somma di € 2.955,85 o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dal calcolo delle differenze stipendiali, non ancora corrisposte, maturate da parte ricorrente in ragione della valutazione dell'anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, e/o che la S.V. riterrà di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
In punto di fatto, parte ricorrente ha fatto presente che:
1. Il sig. dipendente del , è stato assunto con contratto a tempo indeterminato, Parte_1 CP_2 con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2007 nel ruolo nell'area professionale amministrativo, tecnico ed ausiliario area A, profilo professionale collaboratore scolastico;
2. Precedentemente a detta data, parte ricorrente ha sottoscritto con il resistente numerosi e distinti CP_1 contratti a tempo determinato, in adempimento dei quali ha prestato servizio, per un totale di sette anni nove mesi e venticinque giorni presso varie scuole ed istituti di istruzione dello Stato (cfr. art.1 pag.
2 decreto di ricostruzione n. 12 del 01/06/2009).
3. Per ognuno dei contratti a termine, in costanza di servizio, ha ricevuto la retribuzione minima spettante al personale neoassunto, senza alcun riconoscimento degli scatti di anzianità prevista dal
CCNL.
4. Successivamente al “passaggio in ruolo”, il resistente – CP_1 [...]
Don Bosco con Decreto n. 12 del 01/06/2009 ha Controparte_3 CP_4 provveduto alla ricostruzione della carriera del dipendente, valutando gli anni di servizio pre-ruolo nella misura di anni 6, mesi 6 e giorni 16 ai fini giuridici ed economici. Ha valutato ai soli fini economici
(e non anche giuridici) anni 1, mesi 3 e giorni 9 (cfr. art.1 pag. 2 decreto di ricostruzione n. 12 del
01/06/2009).
2 5. L'ordinamento interno, infatti, prevede che il servizio pre-ruolo sia valutato nel seguente modo: i primi quattro anni per intero;
i successivi nella misura di 2/3.
6. L'anzianità derivante dal servizio con contratto a tempo determinato risulta calcolata, pertanto, nella misura inferiore al servizio effettivamente prestato e valutabile.
Sulla base della giurisprudenza di legittimità ed eurounitaria ha argomentato rispetto ai seguenti errori compiuti dall'amministrazione:
1) Sulla violazione della clausola 4) della Direttiva 1999/70 CE. Sul CCNI del 11.4.2017.
Anzianità di servizio ai fini della mobilità volontaria, d'ufficio e della compilazione della graduatoria interna d'istituto.
2) Sulla violazione della clausola 4) della Direttiva 1999/70 CE. Sulla Sent. Cass. 31150/2019.
3) Sulla violazione della clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE
Il – nel costituirsi tempestivamente – ha eccepito prescrizione del credito e CP_1 infondatezza del ricorso nel merito.
***
Al riguardo si richiama Cass. 31150/2019:
In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola,
l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
Tanto vale anche rispetto al riconoscimento dell'anzianità di servizio relativamente al punto
1 delle conclusioni. Infatti, su questo ultimo punto – argomentando dalla sentenza della
CGUE in C-322/23 – si ricava che il riequilibrio delle posizioni a seguito delle violazioni della clausola 4 deve avvenire non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello giuridico.
3 Per quanto riguarda i conteggi gli stessi non appaiono contestati. Tuttavia, va considerata la prescrizione, infatti, il ricorso è stato notificato il 5.11.24 e la prescrizione decorre a ritroso per il quinquennio anteriore (5.11.19).
Nel novembre 2019 la fascia 15/20 era già stata raggiunta da oltre 1 anno 3 mesi e 9 giorni con ciò determinando che l'appiattimento della fascia e l'assenza di concrete differenze retributive. Le differenze precedenti sono invece prescritte in assenza di atti interruttivi precedenti.
La precisione del calcolo redatto in ricorso fa sì che non sia possibile interpretare il ricorso come riferito a voci maturande ulteriori rispetto a quelle richieste.
Per quanto riguarda le spese, va fatto presente che il ricorso indica come valore di causa il
II scaglione. Lo stesso vede domande autonome di cui una accolta e una respinta. Ciò giustifica una compensazione parziale delle spese basata sulla parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2917/2024, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e - per l'effetto – accertato il diritto di parte ricorrente al computo per intero dell'anzianità pre ruolo per come in motivazione, ne accerta il diritto al computo per intero anche ai fini della compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio; rigetta la domanda per differenze retributive per quanto in motivazione;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 500,00 oltre CP_1 spese forfettarie (15%) iva e cpa.
Lecce, 31.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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