TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5596/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della scadenza delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 8.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5596/2024 R.G.A.C.,
TRA
Avv. SALVATORI NA (c.f.: ) e Avv. LA C.F._1
MARCO, CF , in qualità di procuratori di se stessi C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Simona Salvatori in Napoli alla via
Privata delle Fiorentine n. 8
RICORRENTI
E
(c.f.: sito in Casoria, alla via Carlo Controparte_1 P.IVA_1
Poerio n.8 nella persona dell'amministratore pro tempore, dott. , Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 14 D. Lgs 150/2011 depositato in data
3.7.2024 gli avvocati Salvatori Simona e Scala Marco esponevano quanto segue: che
Pag. 1 di 5
avevano ricevuto incarico professionale dal sito in Casoria, Controparte_1
alla via Carlo Poerio n. 8 per rappresentare e difenderlo nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. intrapreso, in danno del medesimo condominio, da innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, R.G. 5576/2021, al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di € 13.896,57 a titolo di risarcimento danni;
che, in data
03.11.2021, si costituivano in giudizio per il che, in data Controparte_1
08.11.2021, il dott. , in qualità di Amministratore del CP_2 Controparte_1
, sottoscriveva per accettazione il preventivo per le spese e gli onorari per un
[...] importo pari ad € 5.560,25 versando a titolo di acconto, la somma di € 650,00; che la controversia veniva transatta con un accordo sottoscritto nel mese di giugno 2022 tra le parti e il giudizio veniva abbandonato ed estinto come da provvedimento del
09.01.2024; che i ricorrenti informavano dell'andamento della controversia costantemente l'amministratore come riscontrabile dalle numerose pec depositate agli atti;
che pur avendo sollecitato più volte il pagamento dei propri onorari non avevano ricevuto riscontro;
che, pertanto, avevano maturato per il procedimento sopra indicato un credito di euro 4.910,00 oltre agli accessori di legge (e cioè il compenso di €
5.560,25, come da preventivo spese e competenze accettato, detratto l'acconto ricevuto pari ad euro 650,00).
Chiedevano , pertanto : “a) condannare il convenuto al pagamento in favore degli Avv.ti
Simona Salvatori e Marco Scala della complessiva somma di € 4.910,00 oltre agli accessori di legge e agli interessi maturati e maturandi, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia dal Magistrato al termine dell'istruttoria per le causali di cui al presente ricorso;
b) con la condanna, altresì, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Alla scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 8.5.2025 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del non Controparte_1
costituitosi malgrado la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di comparizione in data 31.1.2025 .
Nel merito la domanda è fondata e va accolta .
Il rapporto contrattuale di assistenza legale giudiziale dedotto in lite dai ricorrenti (oltre che non essere stato in alcun modo contestato dalla parte resistente non costituita), è stato documentalmente provato in atti.
Pag. 2 di 5
Ed invero, è stata prodotta la procura alle liti rilasciata agli avvocati ricorrenti dall'amministratore del la comparsa di costituzione nel Controparte_1 giudizio R.G. 5576/2021, le note di trattazione, i verbali di causa, l'ordinanza di estinzione ex art. 309 c.p.c. del giudizio per mancata comparizione delle parti a seguito della conciliazione della lite.
Provati, dunque, il rapporto contrattuale e l'attività professionale svolta dal ricorrente in favore dell'assistito sarebbe spettato alla parte resistente dedurre e Persona_1
provare qualsivoglia fatto estintivo, modificativo o impeditivo della pretesa attorea, giusto il principio di diritto — oramai granitico — espresso dalla giurisprudenza di legittimità sin da Cass., SS.UU., 13533/2001. Di contro, assolutamente passiva si è rivelata la condotta del contumace che, dunque, nulla ha provato in CP_1 relazione all' eventuale estinzione dell'altrui pretesa creditoria.
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto dei ricorrenti al pagamento del compenso professionale maturato per l'attività giudiziale svolta nell'interesse del
[...]
. CP_1
In relazione al quantum risulta provata la stipula, tra le parti in data 8.11.2021, di un preciso accordo determinativo del compenso professionale spettante agli odierni ricorrenti per l'attività professionale di assistenza legale svolta in favore del resistente con un preventivo di spese e competenze per la specifica attività CP_1
di difesa nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. intrapreso in danno del medesimo dinanzi al Tribunale di Napoli Nord R.G. Parte_2
5576/2021, sottoscritto per visione ed accettazione dall'amministratore del
. CP_1
In ordine ai criteri utilizzabili per la determinazione del detto compenso, ai sensi dell'art. 2233, comma 1, c.c., il ricorso alle tariffe, agli usi e alla valutazione equitativa del giudice operano solo quali criteri sussidiari rispetto alla pattuizione tra le parti di una eventuale convenzione determinativa dei detti compensi.
Ciò è ribadito anche dal comma 6 dell'art. 13, L. 247/2012 (c.d. Legge Professionale
Forense), a mente del quale “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla
Pag. 3 di 5
legge” , nonché dallo stesso art. 1 del D.M. Giustizia 55/2014, il quale, nel delimitare il proprio ambito di applicazione, ribadisce che il regolamento si applica “quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta”.
Anzi, il comma 3 dello stesso art. 13, L. 247/2012 espressamente sancisce che “La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento
e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.”.
Non vi sono dubbi, pertanto, che, al fine di determinare il compenso professionale spettante ai ricorrenti per l'attività professionale espletata in favore del resistente condominio, debba aversi precipuo riguardo proprio all'accordo, avente forma scritta, prodotto in atti . che prevede l'importo complessivo di €. 5.560,25 oltre spese vive,
CPA ed IVA se dovuti.
Avendo i ricorrenti già percepito un acconto di euro 650,00 spetta agli stessi il residuo importo di euro 4.910,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge ed interessi dalla domanda (coincidente con la notifica del ricorso in data 31.1.2025 in mancanza di prova di preventiva e formale messa in mora) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 aggiornati e nei valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e della non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da NA SALVATORI e LA MARCO, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- Dichiara la contumacia del Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna il in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t. al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 4.910,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge ed interessi dalla domanda ( 31.1.2025) al saldo
Pag. 4 di 5
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.
125,00 per spese e €. 850,50 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Salvatori
Simona e Scala Marco anche antistatari.
Così deciso in Aversa, 6.6.2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
Pag. 5 di 5