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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27916/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 27916/2021 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
MANTARRO elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. JOELLE ROSANNA PICCININO elettivamente domiciliato presso il difensore;
parte convenuta
P.I. ), con il patrocinio dell'avv. ILARIA DE Controparte_2 P.IVA_2
LUCA e dell'avv. ANTONIO BRUNO GIAMPAOLO SERPETTI elettivamente domiciliata presso i difensori. terza chiamata
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 17.12.2024 e richiamato all'udienza dell'08.01.2025.
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 21.12.23 e richiamato all'udienza dell'08.01.2025.
Terza chiamata
Come da foglio di p.c. depositato il 07.01.2025 e richiamato all'udienza dell'08.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016). esponeva di essere proprietaria dal 1999 di un appartamento in , Parte_1 CP_1 CP_1
, al terzo piano di uno stabile e si doleva del fatto che a partire dal 2016 si erano verificate
[...] copiose infiltrazioni su una parete del soggiorno che avevano altresì gravemente danneggiato il parquet della stanza.
Ella deduceva che in seguito ad accertamenti tecnici si era appurato che la perdita proveniva da un pluviale condominiale murato che correva in verticale lungo l'intera parete del soggiorno e che essa era stata definitivamente riparata soltanto nel luglio 2019.
Ella, lamentando di aver ricevuto un indennizzo di soli 4.740 euro nel marzo 2019, conveniva pertanto in giudizio, avanti a questo Tribunale, il , chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, che quantificava in circa 25.700 euro.
Si costituiva il Condominio chiedendo il rigetto delle domande attoree e chiedendo di poter chiamare in causa il proprio assicuratore da cui chiedeva di essere in subordine manlevato. CP_2
Autorizzata la chiamata, si costituiva aderendo alle eccezioni dell'assicurato di infondatezza CP_2 delle domande attoree e invocando, in subordine, l'applicazione delle franchigie e delle condizioni di polizza.
La causa veniva istruita mediante CTU (relazione ing. del 12.05.2023) e poi, riassegnata a Per_1 questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono fondate, nei limiti di cui appresso.
La responsabilità del nella causazione dei danni lamentati dall'attrice non è CP_1 sostanzialmente nemmeno più contestata dai convenuti all'esito della CTU e risulta in ogni caso ampiamente provata.
Risulta infatti provato che da un pluviale condominiale verticale murato dentro un cavedio su un angolo del soggiorno della ricorrente si sono verificate gravi infiltrazioni in concomitanza degli eventi piovosi, infiltrazioni che hanno assunto a tratti la natura di veri e propri allagamenti. È sufficiente vedere i video prodotti dall'attrice il 13.06.2022 su supporto USB per comprendere l'entità del fenomeno.
L'acqua fuoriusciva e zampillava dal pluviale e ha danneggiato il muro e il parquet circostante.
pagina 2 di 6 Il CTU, con analisi ragionata e motivata, ha esaminato i luoghi e ha confermato la derivazione dei fenomeni infiltrativi dal pluviale senza che tale conclusione sia stata censurata CP_3 tecnicamente da alcuna parte.
Poiché dunque il pluviale è condominiale e soggetto alla custodia del è evidente che dei CP_1 danni derivanti dai vizi e dal malfunzionamento di tale pluviale risponde il ex art. 2051 CP_1
c.c., non avendo il provato in alcun modo un caso fortuito idoneo a esonerarlo da CP_1 responsabilità.
Gli aspetti controversi attengono al quantum.
Il Tribunale condivide l'indicazione del CTU circa la necessità di sostituzione del parquet nell'intera stanza, onde evitare sgradevoli effetti estetici, e condivide il costo indicato di 70 euro al mq, superiore a quello di 58,50 euro al mq indicato da parte attrice stessa nel preventivo sub doc. 27 (dovendosi considerare il prezzo effettivo offerto, con lo sconto indicato del 35%).
La quantificazione di 16 ore di lavoro per l'asportazione del vecchio parquet, la preparazione del cantiere e il ripristino dei luoghi successivamente alla posa del parquet appare altresì congrua, considerando che in queste 16 ore non sono conteggiate le ore necessarie per le attività più delicate di posa di parquet e battiscopa, indicate a parte sotto la voce posa in opera di parquet e battiscopa.
Il costo di 3940 più IVA indicato dal CTU risulta dunque congruo.
Inoltre correttamente il CTU non ha considerato una spesa di imbiancatura perché il parquet è di tipo prefinito che non richiede lamatura e la cui installazione dunque generalmente non sporca le pareti.
Congruo è anche il costo di circa 136 euro per il ripristino del cavedio, trattandosi di una superficie alquanto ridotta.
Deve invece riconoscersi un costo per sistemazione alternativa durante i lavori, non convincendo l'indicazione del CTU circa la possibilità di continuare ad abitare l'appartamento durante i lavori, considerato che i lavori interesseranno ingresso e soggiorno.
I lavori hanno durata prevista di due giorni (pag. 7 CTU), sicché può equitativamente liquidarsi un danno di 200 euro, pari al costo congruo di una notte in hotel a per due persone. CP_1
Il danno patrimoniale ammonta pertanto a 5.173,57 euro, pari alla somma di 4.973,57 (iva al 22% inclusa) indicata dal CTU oltre i 200 euro suddetti.
Deve poi riconoscersi una somma a titolo di danno non patrimoniale.
Parte attrice lamenta un danno per non aver potuto godere in modo pieno ed esclusivo della sua abitazione.
Osserva il Tribunale che non può riconoscersi alcun danno patrimoniale a tale titolo, non essendo stato né allegato né dimostrato che l'attrice abbia sostenuto spese in ragione del ridotto godimento della casa
(ad es. per sistemazioni alternative) o abbia patito un danno da mancato guadagno (la casa è abitata dall'attrice e non è allegata la messa a reddito).
pagina 3 di 6 Deve però riconoscersi un danno non patrimoniale, in quanto i disagi patiti dall'attrice superano in effetti la soglia di serietà e gravità richiesti dall'ordinamento e da meri disagi tollerabili e irrisarcibili sconfinano in un danno risarcibile.
È opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza in punto risarcibilità del danno non patrimoniale da immissioni intollerabili, secondo cui tale voce di danno è risarcibile “allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni” (Cass. 2203/2024; cfr. anche Cass. 26899/2014).
Mutatis mutandis, l'attrice ha dimostrato fenomeni di veri e propri allagamenti nel suo salotto, perdurati per circa tre anni nella sostanziale inerzia del che ha eseguito un intervento nel CP_1
2018 non risolutivo ed è poi intervenuto definitivamente soltanto a luglio del 2019. Per oltre sei mesi, inoltre, l'attrice ha vissuto con il muro sventrato e il pluviale condominiale a vista, come prudentemente da lei stessa richiesto non fidandosi, a ragione, dell'intervento del 2018.
Tali circostanze hanno in effetti cagionato un patema d'animo e una preoccupazione travalicanti la soglia dei disagi tollerabili e non risarcibili in quanto hanno di fatto precluso all'attrice il sereno svolgimento della vita familiare nella casa di abitazione, esponendola a continue ansie e preoccupazioni in concomitanza delle piogge, di fatto impedendo l'allontanamento prolungato dall'abitazione e impedendo la fruizione conviviale del soggiorno in ragione del muro sventrato (cfr. fotografie doc.
8bis).
Il danno è dunque risarcibile ancorché in misura alquanto contenuta, trattandosi di danno modesto. Il
Tribunale ritiene congruo liquidare, in via equitativa, una somma di
2.500 euro, già liquidato in moneta attuale e comprensivo di rivalutazione e interessi sino all'attualità.
L'attrice ha ricevuto 4.740 euro in epoca antecedente al marzo 2019 (doc. 17 e pag. 8 conclusionale) che, rivalutati all'attualità, ammontano a 5.600 euro.
Il danno patrimoniale di 4.973,57 euro è liquidato nella moneta del maggio 2023, data del deposito della CTU, e rivalutato all'attualità ammonta a 5.087 euro, sicché l'acconto ricevuto copre interamente il danno patrimoniale per costi di ripristino.
Restano dunque da pagare i 200 euro per il costo di una sistemazione alternativa durante i lavori e i
2.500 euro di danno non patrimoniale, che sono poste distinte rispetto al danno già risarcito in via anticipata.
Il danno residuo, a carico del ammonta dunque a
2.700 euro, oltre interessi al tasso legale CP_1 dalla sentenza al saldo, trattandosi di danno liquidato già in moneta attuale.
In virtù della polizza RC in atti, che non ha eccepito inoperatività della copertura CP_2 assicurativa, deve essere condannata a tenere indenne il da tutto quanto esso pagherà CP_1 all'attrice, spese di CTU e di lite incluse (il tutto ampiamente nei limiti di massimale), salvo la franchigia di 150 euro che resta a carico del assicurato. CP_1
pagina 4 di 6 In ragione dell'accoglimento della domanda in misura minima rispetto al petitum (circa 25.000 euro nelle conclusioni precisate), le spese sono compensate per metà tra parte attrice e il con CP_1 residua metà a carico di quest'ultimo, soccombente in via prevalente e in punto an, e liquidata, in applicazione dei parametri e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo, comprendendosi anche la fase di mediazione.
Spese di CTU per tre quarti a carico del convenuto e per un quarto a carico di parte attrice CP_1 per le medesime ragioni;
ciò nei rapporti interni, ferma la solidarietà nei confronti del consulente.
Spese tra Condominio e integralmente compensate in ragione della non opposizione di CP_2 alla domanda di manleva. CP_4
Non scorge il Tribunale nelle conclusioni del la richiesta di rimborso delle c.d. spese di CP_1 resistenza, cioè delle spese sostenute dal convenuto chiamante in causa il garante per resistere alla pretesa attorea;
il Condominio ha chiesto “condanna al rimborso delle spese di lite” e “favore delle spese tutte di lite”, locuzioni che non consentono di includere anche la specifica domanda di rimborso delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che, come chiarito recentemente dalla Suprema
Corte (Cass. 4275/2024), costituisce domanda distinta che non può ritenersi inclusa nella generica locuzione “con vittoria di spese” o similari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1 per i danni patiti da in conseguenza di infiltrazioni e allagamenti occorsi nel suo Parte_1 appartamento dal 2016 al 2019; tenuto conto della somma di 4.740 euro già percepita dall'attrice,
CONDANNA il a pagare a la residua somma di Controparte_1 Parte_1
2.700 euro, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla sentenza al saldo;
DICHIARA tenuta a manlevare e tenere indenne il da tutto Controparte_2 CP_1 quanto esso pagherà a parte attrice in forza della presente sentenza, comprese spese di lite dell'attrice e spese di CTU, nella misura eccedente la franchigia di 150 euro a carico del Condominio;
COMPENSA le spese di lite tra l'attrice e il Condominio per metà;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra il Condominio e in relazione alla domanda di CP_2 manleva;
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, per tre quarti a carico del e per un CP_1 quarto a carico dell'attrice, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
pagina 5 di 6 CONDANNA il a rimborsare a la residua metà Controparte_1 CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquida in euro 1.850 per compensi (euro 450 per la mediazione, fasi attivazione e negoziazione;
euro 250 per fase di studio;
euro 250 per fase introduttiva;
euro 450 per fase istruttoria ed euro 450 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 132 per esborsi (metà C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 20 maggio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 27916/2021 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
MANTARRO elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. JOELLE ROSANNA PICCININO elettivamente domiciliato presso il difensore;
parte convenuta
P.I. ), con il patrocinio dell'avv. ILARIA DE Controparte_2 P.IVA_2
LUCA e dell'avv. ANTONIO BRUNO GIAMPAOLO SERPETTI elettivamente domiciliata presso i difensori. terza chiamata
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 17.12.2024 e richiamato all'udienza dell'08.01.2025.
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 21.12.23 e richiamato all'udienza dell'08.01.2025.
Terza chiamata
Come da foglio di p.c. depositato il 07.01.2025 e richiamato all'udienza dell'08.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016). esponeva di essere proprietaria dal 1999 di un appartamento in , Parte_1 CP_1 CP_1
, al terzo piano di uno stabile e si doleva del fatto che a partire dal 2016 si erano verificate
[...] copiose infiltrazioni su una parete del soggiorno che avevano altresì gravemente danneggiato il parquet della stanza.
Ella deduceva che in seguito ad accertamenti tecnici si era appurato che la perdita proveniva da un pluviale condominiale murato che correva in verticale lungo l'intera parete del soggiorno e che essa era stata definitivamente riparata soltanto nel luglio 2019.
Ella, lamentando di aver ricevuto un indennizzo di soli 4.740 euro nel marzo 2019, conveniva pertanto in giudizio, avanti a questo Tribunale, il , chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, che quantificava in circa 25.700 euro.
Si costituiva il Condominio chiedendo il rigetto delle domande attoree e chiedendo di poter chiamare in causa il proprio assicuratore da cui chiedeva di essere in subordine manlevato. CP_2
Autorizzata la chiamata, si costituiva aderendo alle eccezioni dell'assicurato di infondatezza CP_2 delle domande attoree e invocando, in subordine, l'applicazione delle franchigie e delle condizioni di polizza.
La causa veniva istruita mediante CTU (relazione ing. del 12.05.2023) e poi, riassegnata a Per_1 questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono fondate, nei limiti di cui appresso.
La responsabilità del nella causazione dei danni lamentati dall'attrice non è CP_1 sostanzialmente nemmeno più contestata dai convenuti all'esito della CTU e risulta in ogni caso ampiamente provata.
Risulta infatti provato che da un pluviale condominiale verticale murato dentro un cavedio su un angolo del soggiorno della ricorrente si sono verificate gravi infiltrazioni in concomitanza degli eventi piovosi, infiltrazioni che hanno assunto a tratti la natura di veri e propri allagamenti. È sufficiente vedere i video prodotti dall'attrice il 13.06.2022 su supporto USB per comprendere l'entità del fenomeno.
L'acqua fuoriusciva e zampillava dal pluviale e ha danneggiato il muro e il parquet circostante.
pagina 2 di 6 Il CTU, con analisi ragionata e motivata, ha esaminato i luoghi e ha confermato la derivazione dei fenomeni infiltrativi dal pluviale senza che tale conclusione sia stata censurata CP_3 tecnicamente da alcuna parte.
Poiché dunque il pluviale è condominiale e soggetto alla custodia del è evidente che dei CP_1 danni derivanti dai vizi e dal malfunzionamento di tale pluviale risponde il ex art. 2051 CP_1
c.c., non avendo il provato in alcun modo un caso fortuito idoneo a esonerarlo da CP_1 responsabilità.
Gli aspetti controversi attengono al quantum.
Il Tribunale condivide l'indicazione del CTU circa la necessità di sostituzione del parquet nell'intera stanza, onde evitare sgradevoli effetti estetici, e condivide il costo indicato di 70 euro al mq, superiore a quello di 58,50 euro al mq indicato da parte attrice stessa nel preventivo sub doc. 27 (dovendosi considerare il prezzo effettivo offerto, con lo sconto indicato del 35%).
La quantificazione di 16 ore di lavoro per l'asportazione del vecchio parquet, la preparazione del cantiere e il ripristino dei luoghi successivamente alla posa del parquet appare altresì congrua, considerando che in queste 16 ore non sono conteggiate le ore necessarie per le attività più delicate di posa di parquet e battiscopa, indicate a parte sotto la voce posa in opera di parquet e battiscopa.
Il costo di 3940 più IVA indicato dal CTU risulta dunque congruo.
Inoltre correttamente il CTU non ha considerato una spesa di imbiancatura perché il parquet è di tipo prefinito che non richiede lamatura e la cui installazione dunque generalmente non sporca le pareti.
Congruo è anche il costo di circa 136 euro per il ripristino del cavedio, trattandosi di una superficie alquanto ridotta.
Deve invece riconoscersi un costo per sistemazione alternativa durante i lavori, non convincendo l'indicazione del CTU circa la possibilità di continuare ad abitare l'appartamento durante i lavori, considerato che i lavori interesseranno ingresso e soggiorno.
I lavori hanno durata prevista di due giorni (pag. 7 CTU), sicché può equitativamente liquidarsi un danno di 200 euro, pari al costo congruo di una notte in hotel a per due persone. CP_1
Il danno patrimoniale ammonta pertanto a 5.173,57 euro, pari alla somma di 4.973,57 (iva al 22% inclusa) indicata dal CTU oltre i 200 euro suddetti.
Deve poi riconoscersi una somma a titolo di danno non patrimoniale.
Parte attrice lamenta un danno per non aver potuto godere in modo pieno ed esclusivo della sua abitazione.
Osserva il Tribunale che non può riconoscersi alcun danno patrimoniale a tale titolo, non essendo stato né allegato né dimostrato che l'attrice abbia sostenuto spese in ragione del ridotto godimento della casa
(ad es. per sistemazioni alternative) o abbia patito un danno da mancato guadagno (la casa è abitata dall'attrice e non è allegata la messa a reddito).
pagina 3 di 6 Deve però riconoscersi un danno non patrimoniale, in quanto i disagi patiti dall'attrice superano in effetti la soglia di serietà e gravità richiesti dall'ordinamento e da meri disagi tollerabili e irrisarcibili sconfinano in un danno risarcibile.
È opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza in punto risarcibilità del danno non patrimoniale da immissioni intollerabili, secondo cui tale voce di danno è risarcibile “allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni” (Cass. 2203/2024; cfr. anche Cass. 26899/2014).
Mutatis mutandis, l'attrice ha dimostrato fenomeni di veri e propri allagamenti nel suo salotto, perdurati per circa tre anni nella sostanziale inerzia del che ha eseguito un intervento nel CP_1
2018 non risolutivo ed è poi intervenuto definitivamente soltanto a luglio del 2019. Per oltre sei mesi, inoltre, l'attrice ha vissuto con il muro sventrato e il pluviale condominiale a vista, come prudentemente da lei stessa richiesto non fidandosi, a ragione, dell'intervento del 2018.
Tali circostanze hanno in effetti cagionato un patema d'animo e una preoccupazione travalicanti la soglia dei disagi tollerabili e non risarcibili in quanto hanno di fatto precluso all'attrice il sereno svolgimento della vita familiare nella casa di abitazione, esponendola a continue ansie e preoccupazioni in concomitanza delle piogge, di fatto impedendo l'allontanamento prolungato dall'abitazione e impedendo la fruizione conviviale del soggiorno in ragione del muro sventrato (cfr. fotografie doc.
8bis).
Il danno è dunque risarcibile ancorché in misura alquanto contenuta, trattandosi di danno modesto. Il
Tribunale ritiene congruo liquidare, in via equitativa, una somma di
2.500 euro, già liquidato in moneta attuale e comprensivo di rivalutazione e interessi sino all'attualità.
L'attrice ha ricevuto 4.740 euro in epoca antecedente al marzo 2019 (doc. 17 e pag. 8 conclusionale) che, rivalutati all'attualità, ammontano a 5.600 euro.
Il danno patrimoniale di 4.973,57 euro è liquidato nella moneta del maggio 2023, data del deposito della CTU, e rivalutato all'attualità ammonta a 5.087 euro, sicché l'acconto ricevuto copre interamente il danno patrimoniale per costi di ripristino.
Restano dunque da pagare i 200 euro per il costo di una sistemazione alternativa durante i lavori e i
2.500 euro di danno non patrimoniale, che sono poste distinte rispetto al danno già risarcito in via anticipata.
Il danno residuo, a carico del ammonta dunque a
2.700 euro, oltre interessi al tasso legale CP_1 dalla sentenza al saldo, trattandosi di danno liquidato già in moneta attuale.
In virtù della polizza RC in atti, che non ha eccepito inoperatività della copertura CP_2 assicurativa, deve essere condannata a tenere indenne il da tutto quanto esso pagherà CP_1 all'attrice, spese di CTU e di lite incluse (il tutto ampiamente nei limiti di massimale), salvo la franchigia di 150 euro che resta a carico del assicurato. CP_1
pagina 4 di 6 In ragione dell'accoglimento della domanda in misura minima rispetto al petitum (circa 25.000 euro nelle conclusioni precisate), le spese sono compensate per metà tra parte attrice e il con CP_1 residua metà a carico di quest'ultimo, soccombente in via prevalente e in punto an, e liquidata, in applicazione dei parametri e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo, comprendendosi anche la fase di mediazione.
Spese di CTU per tre quarti a carico del convenuto e per un quarto a carico di parte attrice CP_1 per le medesime ragioni;
ciò nei rapporti interni, ferma la solidarietà nei confronti del consulente.
Spese tra Condominio e integralmente compensate in ragione della non opposizione di CP_2 alla domanda di manleva. CP_4
Non scorge il Tribunale nelle conclusioni del la richiesta di rimborso delle c.d. spese di CP_1 resistenza, cioè delle spese sostenute dal convenuto chiamante in causa il garante per resistere alla pretesa attorea;
il Condominio ha chiesto “condanna al rimborso delle spese di lite” e “favore delle spese tutte di lite”, locuzioni che non consentono di includere anche la specifica domanda di rimborso delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che, come chiarito recentemente dalla Suprema
Corte (Cass. 4275/2024), costituisce domanda distinta che non può ritenersi inclusa nella generica locuzione “con vittoria di spese” o similari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1 per i danni patiti da in conseguenza di infiltrazioni e allagamenti occorsi nel suo Parte_1 appartamento dal 2016 al 2019; tenuto conto della somma di 4.740 euro già percepita dall'attrice,
CONDANNA il a pagare a la residua somma di Controparte_1 Parte_1
2.700 euro, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla sentenza al saldo;
DICHIARA tenuta a manlevare e tenere indenne il da tutto Controparte_2 CP_1 quanto esso pagherà a parte attrice in forza della presente sentenza, comprese spese di lite dell'attrice e spese di CTU, nella misura eccedente la franchigia di 150 euro a carico del Condominio;
COMPENSA le spese di lite tra l'attrice e il Condominio per metà;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra il Condominio e in relazione alla domanda di CP_2 manleva;
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, per tre quarti a carico del e per un CP_1 quarto a carico dell'attrice, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
pagina 5 di 6 CONDANNA il a rimborsare a la residua metà Controparte_1 CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquida in euro 1.850 per compensi (euro 450 per la mediazione, fasi attivazione e negoziazione;
euro 250 per fase di studio;
euro 250 per fase introduttiva;
euro 450 per fase istruttoria ed euro 450 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 132 per esborsi (metà C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 20 maggio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 6 di 6