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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 473/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di RI, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
Dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 473/2025 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
RI , IV sez. civile, n. 43/2025 pubblicata il 13.02.2025
TRA
(avv.ti Di Gravio Valerio, Sigillito Antonia, Antonucci Francesco) Parte_1
Contro
(avv.to Biga Francesco) Controparte_1
Liquidazione Giudiziale Pt_1 Parte_2
[...
in sede
All'udienza del 20.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Va premesso in fatto che con atto pubblico del 16.04.2008 (rep. N. 19810 cacc. N. 1166) la
[...]
erogava la somma di € 6.000.000,00 in favore della società CP_2 Parte_3
a titolo di mutuo fondiario con concessione di garanzia ipotecaria.
Con delibera assembleare del 28.12.2009, la mutuataria, cambiava la Parte_3
propria denominazione in CP_3
Quest'ultima il 5.02.2010 cambiava nuovamente denominazione in ed in pari data Parte_4
costituiva una società a responsabilità limitata denominata ON RL.
pagina 1 di 7 In data 12.02.2010 la NC DI SP e la sottoscrivevano un primo atto di Parte_4
rinegoziazione del contratto di mutuo fondiario.
Il successivo 28.02.2010 la conferiva alla ON RL il ramo di azienda comprensivo Parte_4
del Contratto di Mutuo e dell'immobile gravato da ipoteca.
Con successivo atto di rinegoziazione di mutuo, ON RL chiedeva a NC DI SP di sospendere il pagamento della quota capitale di n. 18 rate e in data 13.12.2013 veniva sottoscritto tra
(subentrata a e ON RL atto di rinegoziazione di mutuo CP_4 Controparte_2
avente ad oggetto la sospensione del pagamento della quota capitale di n. 12 rate.
Con atto pubblico del 15.06.2017, veniva fusa per incorporazione in . Parte_4 Parte_1
Con sentenza n. 43/2025 pubblicata il 13.02.2025, il Tribunale di RI ha dichiarato l'apertura della
Liquidazione Giudiziale in danno della società Parte_1
Accoglieva il ricorso in riassunzione, presentato da (da Controparte_1 questo momento , all'esito della declaratoria di incompetenza per territorio dichiarata, con CP_1
ordinanza del 6.02.2025, dal Tribunale di Milano originariamente adito.
Riconosceva la legittimazione attiva della ricorrente per essere succeduta pro soluto, sin dall'11.04.2018, in tutti i crediti scritturati a sofferenza della NC AP SP tra cui rientrava, altresì, quello derivante dal contratto di mutuo, stipulato a rogito del notaio il 16.04.2008, tra Per_1
la allora (poi NC AP SP ) e la società (oggi Controparte_2 Parte_3
avente ad oggetto l'importo di € 6.000.000,00 a titolo di mutuo fondiario con Parte_1
concessione di garanzia ipotecaria.
Richiamava la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29872/2024) sull'idoneità dell'avviso in GU ai fini della prova della cessione ex art. 58 TUB ritenendo assolto detto onere probatorio da parte della ricorrente.
Superava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di per aver la originaria creditrice prestato CP_1
assenso, per fatti concludenti, alla liberazione di poi fusa per incorporazione i Parte_4 Parte_1
ex art. 2560 cc non ritenendo raggiunta alcuna prova in tal senso.
Ravvisava la ricorrenza di tutti i presupposti per l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti della società debitrice ed il superamento delle soglie di cui all'art. 2 Ico. Lett. d) CCII.
Rilevava, infine la sussistenza dello stato di insolvenza alla luce dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfo dei creditori argomentando che:
- in merito al credito erariale di € 1.075.900,93 la dedotta adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali con conseguente regolare pagamento delle rate presentava profili di incertezza e comunque non era stato previsto un fondo rischi;
pagina 2 di 7 - il credito di invece, pur essendo portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo CP_1
non era contemplato nel bilancio finale di liquidazione.
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo la società deducendo: Parte_1
a) violazione del disposto di cui all'art. 29 CCII poiché:
a1) a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Milano, anzicchè attendere la trasmissione d'ufficio degli atti al Tribunale di RI, aveva proposto, in data CP_1
10.02.2025, autonoma istanza di apertura della liquidazione giudiziale in violazione della litis pendenza;
a2) il Tribunale di RI aveva deciso sulla base degli atti del procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Milano in violazione del diritto di difesa;
b) difetto di legittimazione attiva di in riferimento: CP_1
b1) art. 2560 cc per aver il Tribunale omesso di valutare, come fatti concludenti, due rinegoziazioni dell'originario Contratto di Mutuo, intercorse unicamente tra la originaria creditrice e ON RL, (cessionaria del ramo d'azienda di incorporata da Parte_4
senza alcun intervento di (ora ); Parte_1 Parte_4 Parte_1
b2) art. 2558 cc poiché, a fronte del conferimento, in data 28.02.2010, dalla Parte_4
alla ON RL del ramo di azienda comprensivo del Contratto di Mutuo, pendente e in corso di ammortamento, l'originaria creditrice ( ) non aveva ritenuto di Controparte_2 recedere dal contratto entro il termine trimestrale ex art. 2558, co. 2, cc consolidando, così, la vicenda traslativa del credito e la definitiva liberazione di Parte_4
b3) mancanza di documentazione utile alla prova del credito atteso che dai documenti prodotti da emergeva unicamente la pubblicità del subentro di CP_1 Pt_5
c) insussistenza dello stato di insolvenza per aver la società aderito alla rottamazione quater versando l'importo complessivo di € 725.024,84.
Ha instato per la revoca della Liquidazione Giudiziale con vittoria di spese.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo ex art. 342 cpc e CP_1 chiedendone, in ogni caso, nel merito il rigetto.
Il PG in sede si è espresso per il rigetto.
Deve essere superata l'eccezione di inammissibilità avendo la reclamante sufficientemente indicato le parti della sentenza oggetto di contestazione.
Il reclamo non può essere accolto.
La censura sub a) non coglie nel segno poiché è il frutto di una lettura atomistica del disposto di cui all'art. 29 co. 2 CCII che, invece, deve essere doverosamente letto unitamente al co. 1 che così recita:
pagina 3 di 7 “1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento”.
A tale comma uno che perimetra e definisce la posizione dell'Autorità Giudiziaria dichiaratasi incompetente, segue il comma due secondo cui:
“2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti”.
Dalla piana lettura dei due commi si evince che il tribunale del rinvio, sul logico presupposto dell'avvenuta trasmissione (e studio) degli atti, dispone la prosecuzione del giudizio rimesso innanzi al nuovo Ufficio
proprio come è avvenuto nel caso di specie.
A ciò aggiungasi che emergendo dalla visura camerale che la società era stata cancellata Parte_1
dal registro delle Imprese il 14.02.2024 (vd. visura in atti) con imminente maturazione del termine annuale ex art. 33 CCII per l'apertura della Liquidazione Giudiziale, il Tribunale ha ravvisato fondate ragioni di urgenza assegnando alla parte ricorrente termine sino al 12.02.2025 (giorno prima dell'udienza) per la notifica alla debitrice del ricorso e del decreto di comparizione.
Non sussiste, tuttavia, alcuna violazione del diritto di difesa avendo il Tribunale di RI delibato la domanda di in base agli atti di quel procedimento in cui si è costituita ed ha CP_1 Parte_1
formulato proprie contestazioni ed argomentazioni.
Con la censura sub b) sostiene la reclamante che il Tribunale non avrebbe considerato come implicito assenso alla liberazione di ora Alberghi la mancata contestazione da parte della banca Parte_4 Pt_1 che a richiedere la rinegoziazione del mutuo del 2012 e 2013 fosse stata la sola ON.
L'assunto non è condivisibile perché fondato sulla configurabilità, per facta concludentia, del consenso alla liberazione del debitore- alienante il ramo di azienda in favore di ON RL non previsto dalla giurisprudenza di legittimità nonché in contrasto con la ratio dell'art. 2560 cc che è quella, invece, di prevedere una responsabilità aggiuntiva (quella del cessionario) relativamente alle passività assunte dal cedente sia pur con la limitazione della stessa ai soli debiti risultanti dalle scritture contabili dell'impresa.
L'art. 2560 cc va letto nella sua interezza e dispone:
1) L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
2) Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
Dal tenore chiaro ed univoco della norma si delinea la ratio di prevedere che il perfezionamento della vicenda traslativa non valga di per sé a liberare il cedente dai debiti occorrendo all'uopo il pagina 4 di 7 consenso del creditore, confermando, così, un principio generale in tema di obbligazioni secondo cui la sostituzione del soggetto tenuto alla prestazione può avere luogo solo con il consenso del soggetto attivo del rapporto.
E' evidente che se il creditore ( poi ) intendeva liberare il cedente Controparte_2 CP_4
e quindi restringere in sostanza le garanzie, ben avrebbe dovuto farlo per iscritto specificandolo negli atti di rinegoziazione. non ha provato il consenso espresso della banca cedente alla sua liberazione dalle Parte_1 obbligazioni derivategli dal contratto di mutuo del 16.4.2008.
Senza contare che gli atti di rinegoziazione (vd. all. 201 21) invocati da parte reclamante quali manifestazioni di consenso, per fatti concludenti, alla liberazione del cedente del ramo di azienda, pur essendo intervenuti tra NC AP SP e ON RL , riportano nella premessa la ricostruzione delle vicende successorie, sia dal lato attivo che passivo, nel credito oggetto di rinegoziazione.
Dalle lettura di detta premessa si evince che ON RL interviene espressamente in qualità di mutuataria per essere cessionaria da del ramo di azienda comprensivo del contratto di Parte_4 mutuo in oggetto.
La suindicata specificazione, nel contesto degli atti di rinegoziazione, ha valenza ricognitiva della posizione di ON RL, impedendo di ritenerla completamente sganciata da che le ha Parte_4
ceduto il ramo di azienda, in funzione di garanzia dell'originaria parte mutuante.
In ordine alla prova dell'effettiva titolarità del credito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. (Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Con ordinanza n. 5190 pubblicata il 27 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, con riguardo al tema cessione di crediti in blocco e relativo onere della prova in ordine alla cessione del singolo credito, ha ribadito che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo pagina 5 di 7 fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Orbene, nel caso di specie, emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che in data 11.4.2018 - in attuazione dell'art. 5 del D.L. 99/2017 e del D.M. 22.2.2018 - si è perfezionata la cessione dalla Procedura di liquidazione coatta amministrativa di ad Parte_6 Controparte_5
(ora denominata dei crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'art. 3 del DL 99/2017 o CP_1 retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del DL 99/2017.
Secondo la reclamante, la Gazzetta Ufficiale annoterebbe solo il conferimento dei crediti deteriorati da
Part
( già ) in favore di offrendo, così, prova esclusivamente del subentro di CP_4 Parte_6
Part
senza, tuttavia, identificare la successione nel lato attivo del contratto di mutuo.
La censura non coglie nel segno atteso che, come si evince dal doc. 11 denominato
“estrattoAutenticoSisInformaticoAmcoEstrattiConto” in atti, viene così indicata “già CP_1 [...]
giusta modifica di denominazione con atto per notaio da Roma in Controparte_5 Persona_2 data 19 luglio 2019, rep. 59590, rac. 30.481, registrato a Roma 5 il dì 8 agosto 2019 al n. 11481/IT”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto da parte reclamante non viene in rilievo un fenomeno
Part Part di tipo successorio tra e ma un mero cambio di denominazione di successivo di circa CP_1 due anni alla predetta cessione.
E' infondata, infine, la censura sub c).
Secondo la reclamante il Tribunale avrebbe ravvisato lo stato di insolvenza sull'erroneo presupposto della sussistenza del credito di e della mancanza di un fondo rischi non avendo valutato la CP_1 definizione della debitoria nei confronti dell'Erario.
La censura non è condivisibile.
Ed infatti, per tutte le suesposte argomentazioni, è titolare di un credito di € 6.421.869,05 a fronte CP_1
del quale la reclamante non ha offerto alcuna prova in ordine alla sussistenza di elementi attivi utili al soddisfacimento.
Nel bilancio finale di liquidazione, alla data del 21 dicembre 2023, il patrimonio netto negativo finale di liquidazione è stato quantificato in € 5.860.846,62.
Il debito nei confronti dell'ERARIO è stato correttamente indicato in misura di € 1.026.623,39 non tenendo conto del parziale versamento delle rate, ex rottamazione quater, per € 725.024,84, non potendosi escludere, allo stato, l'inadempimento anche di un'unica rata con la conseguenza che i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto (compreso, quindi, di sanzioni ed interessi).
Il reclamo va, quindi, rigettato.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile complessità bassa parametri medi con fase di trattazione dimidiata per mancanza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo;
condanna la società al pagamento delle spese in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 8.469,00 ciascuno oltre accessori come per legge e Controparte_1
rimborso spese forfettarie 15%; pone a carico della reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di RI, del
3.06.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di RI, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
Dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 473/2025 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
RI , IV sez. civile, n. 43/2025 pubblicata il 13.02.2025
TRA
(avv.ti Di Gravio Valerio, Sigillito Antonia, Antonucci Francesco) Parte_1
Contro
(avv.to Biga Francesco) Controparte_1
Liquidazione Giudiziale Pt_1 Parte_2
[...
in sede
All'udienza del 20.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Va premesso in fatto che con atto pubblico del 16.04.2008 (rep. N. 19810 cacc. N. 1166) la
[...]
erogava la somma di € 6.000.000,00 in favore della società CP_2 Parte_3
a titolo di mutuo fondiario con concessione di garanzia ipotecaria.
Con delibera assembleare del 28.12.2009, la mutuataria, cambiava la Parte_3
propria denominazione in CP_3
Quest'ultima il 5.02.2010 cambiava nuovamente denominazione in ed in pari data Parte_4
costituiva una società a responsabilità limitata denominata ON RL.
pagina 1 di 7 In data 12.02.2010 la NC DI SP e la sottoscrivevano un primo atto di Parte_4
rinegoziazione del contratto di mutuo fondiario.
Il successivo 28.02.2010 la conferiva alla ON RL il ramo di azienda comprensivo Parte_4
del Contratto di Mutuo e dell'immobile gravato da ipoteca.
Con successivo atto di rinegoziazione di mutuo, ON RL chiedeva a NC DI SP di sospendere il pagamento della quota capitale di n. 18 rate e in data 13.12.2013 veniva sottoscritto tra
(subentrata a e ON RL atto di rinegoziazione di mutuo CP_4 Controparte_2
avente ad oggetto la sospensione del pagamento della quota capitale di n. 12 rate.
Con atto pubblico del 15.06.2017, veniva fusa per incorporazione in . Parte_4 Parte_1
Con sentenza n. 43/2025 pubblicata il 13.02.2025, il Tribunale di RI ha dichiarato l'apertura della
Liquidazione Giudiziale in danno della società Parte_1
Accoglieva il ricorso in riassunzione, presentato da (da Controparte_1 questo momento , all'esito della declaratoria di incompetenza per territorio dichiarata, con CP_1
ordinanza del 6.02.2025, dal Tribunale di Milano originariamente adito.
Riconosceva la legittimazione attiva della ricorrente per essere succeduta pro soluto, sin dall'11.04.2018, in tutti i crediti scritturati a sofferenza della NC AP SP tra cui rientrava, altresì, quello derivante dal contratto di mutuo, stipulato a rogito del notaio il 16.04.2008, tra Per_1
la allora (poi NC AP SP ) e la società (oggi Controparte_2 Parte_3
avente ad oggetto l'importo di € 6.000.000,00 a titolo di mutuo fondiario con Parte_1
concessione di garanzia ipotecaria.
Richiamava la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29872/2024) sull'idoneità dell'avviso in GU ai fini della prova della cessione ex art. 58 TUB ritenendo assolto detto onere probatorio da parte della ricorrente.
Superava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di per aver la originaria creditrice prestato CP_1
assenso, per fatti concludenti, alla liberazione di poi fusa per incorporazione i Parte_4 Parte_1
ex art. 2560 cc non ritenendo raggiunta alcuna prova in tal senso.
Ravvisava la ricorrenza di tutti i presupposti per l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti della società debitrice ed il superamento delle soglie di cui all'art. 2 Ico. Lett. d) CCII.
Rilevava, infine la sussistenza dello stato di insolvenza alla luce dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfo dei creditori argomentando che:
- in merito al credito erariale di € 1.075.900,93 la dedotta adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali con conseguente regolare pagamento delle rate presentava profili di incertezza e comunque non era stato previsto un fondo rischi;
pagina 2 di 7 - il credito di invece, pur essendo portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo CP_1
non era contemplato nel bilancio finale di liquidazione.
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo la società deducendo: Parte_1
a) violazione del disposto di cui all'art. 29 CCII poiché:
a1) a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Milano, anzicchè attendere la trasmissione d'ufficio degli atti al Tribunale di RI, aveva proposto, in data CP_1
10.02.2025, autonoma istanza di apertura della liquidazione giudiziale in violazione della litis pendenza;
a2) il Tribunale di RI aveva deciso sulla base degli atti del procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Milano in violazione del diritto di difesa;
b) difetto di legittimazione attiva di in riferimento: CP_1
b1) art. 2560 cc per aver il Tribunale omesso di valutare, come fatti concludenti, due rinegoziazioni dell'originario Contratto di Mutuo, intercorse unicamente tra la originaria creditrice e ON RL, (cessionaria del ramo d'azienda di incorporata da Parte_4
senza alcun intervento di (ora ); Parte_1 Parte_4 Parte_1
b2) art. 2558 cc poiché, a fronte del conferimento, in data 28.02.2010, dalla Parte_4
alla ON RL del ramo di azienda comprensivo del Contratto di Mutuo, pendente e in corso di ammortamento, l'originaria creditrice ( ) non aveva ritenuto di Controparte_2 recedere dal contratto entro il termine trimestrale ex art. 2558, co. 2, cc consolidando, così, la vicenda traslativa del credito e la definitiva liberazione di Parte_4
b3) mancanza di documentazione utile alla prova del credito atteso che dai documenti prodotti da emergeva unicamente la pubblicità del subentro di CP_1 Pt_5
c) insussistenza dello stato di insolvenza per aver la società aderito alla rottamazione quater versando l'importo complessivo di € 725.024,84.
Ha instato per la revoca della Liquidazione Giudiziale con vittoria di spese.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo ex art. 342 cpc e CP_1 chiedendone, in ogni caso, nel merito il rigetto.
Il PG in sede si è espresso per il rigetto.
Deve essere superata l'eccezione di inammissibilità avendo la reclamante sufficientemente indicato le parti della sentenza oggetto di contestazione.
Il reclamo non può essere accolto.
La censura sub a) non coglie nel segno poiché è il frutto di una lettura atomistica del disposto di cui all'art. 29 co. 2 CCII che, invece, deve essere doverosamente letto unitamente al co. 1 che così recita:
pagina 3 di 7 “1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento”.
A tale comma uno che perimetra e definisce la posizione dell'Autorità Giudiziaria dichiaratasi incompetente, segue il comma due secondo cui:
“2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti”.
Dalla piana lettura dei due commi si evince che il tribunale del rinvio, sul logico presupposto dell'avvenuta trasmissione (e studio) degli atti, dispone la prosecuzione del giudizio rimesso innanzi al nuovo Ufficio
proprio come è avvenuto nel caso di specie.
A ciò aggiungasi che emergendo dalla visura camerale che la società era stata cancellata Parte_1
dal registro delle Imprese il 14.02.2024 (vd. visura in atti) con imminente maturazione del termine annuale ex art. 33 CCII per l'apertura della Liquidazione Giudiziale, il Tribunale ha ravvisato fondate ragioni di urgenza assegnando alla parte ricorrente termine sino al 12.02.2025 (giorno prima dell'udienza) per la notifica alla debitrice del ricorso e del decreto di comparizione.
Non sussiste, tuttavia, alcuna violazione del diritto di difesa avendo il Tribunale di RI delibato la domanda di in base agli atti di quel procedimento in cui si è costituita ed ha CP_1 Parte_1
formulato proprie contestazioni ed argomentazioni.
Con la censura sub b) sostiene la reclamante che il Tribunale non avrebbe considerato come implicito assenso alla liberazione di ora Alberghi la mancata contestazione da parte della banca Parte_4 Pt_1 che a richiedere la rinegoziazione del mutuo del 2012 e 2013 fosse stata la sola ON.
L'assunto non è condivisibile perché fondato sulla configurabilità, per facta concludentia, del consenso alla liberazione del debitore- alienante il ramo di azienda in favore di ON RL non previsto dalla giurisprudenza di legittimità nonché in contrasto con la ratio dell'art. 2560 cc che è quella, invece, di prevedere una responsabilità aggiuntiva (quella del cessionario) relativamente alle passività assunte dal cedente sia pur con la limitazione della stessa ai soli debiti risultanti dalle scritture contabili dell'impresa.
L'art. 2560 cc va letto nella sua interezza e dispone:
1) L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
2) Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
Dal tenore chiaro ed univoco della norma si delinea la ratio di prevedere che il perfezionamento della vicenda traslativa non valga di per sé a liberare il cedente dai debiti occorrendo all'uopo il pagina 4 di 7 consenso del creditore, confermando, così, un principio generale in tema di obbligazioni secondo cui la sostituzione del soggetto tenuto alla prestazione può avere luogo solo con il consenso del soggetto attivo del rapporto.
E' evidente che se il creditore ( poi ) intendeva liberare il cedente Controparte_2 CP_4
e quindi restringere in sostanza le garanzie, ben avrebbe dovuto farlo per iscritto specificandolo negli atti di rinegoziazione. non ha provato il consenso espresso della banca cedente alla sua liberazione dalle Parte_1 obbligazioni derivategli dal contratto di mutuo del 16.4.2008.
Senza contare che gli atti di rinegoziazione (vd. all. 201 21) invocati da parte reclamante quali manifestazioni di consenso, per fatti concludenti, alla liberazione del cedente del ramo di azienda, pur essendo intervenuti tra NC AP SP e ON RL , riportano nella premessa la ricostruzione delle vicende successorie, sia dal lato attivo che passivo, nel credito oggetto di rinegoziazione.
Dalle lettura di detta premessa si evince che ON RL interviene espressamente in qualità di mutuataria per essere cessionaria da del ramo di azienda comprensivo del contratto di Parte_4 mutuo in oggetto.
La suindicata specificazione, nel contesto degli atti di rinegoziazione, ha valenza ricognitiva della posizione di ON RL, impedendo di ritenerla completamente sganciata da che le ha Parte_4
ceduto il ramo di azienda, in funzione di garanzia dell'originaria parte mutuante.
In ordine alla prova dell'effettiva titolarità del credito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. (Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Con ordinanza n. 5190 pubblicata il 27 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, con riguardo al tema cessione di crediti in blocco e relativo onere della prova in ordine alla cessione del singolo credito, ha ribadito che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo pagina 5 di 7 fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Orbene, nel caso di specie, emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che in data 11.4.2018 - in attuazione dell'art. 5 del D.L. 99/2017 e del D.M. 22.2.2018 - si è perfezionata la cessione dalla Procedura di liquidazione coatta amministrativa di ad Parte_6 Controparte_5
(ora denominata dei crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'art. 3 del DL 99/2017 o CP_1 retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del DL 99/2017.
Secondo la reclamante, la Gazzetta Ufficiale annoterebbe solo il conferimento dei crediti deteriorati da
Part
( già ) in favore di offrendo, così, prova esclusivamente del subentro di CP_4 Parte_6
Part
senza, tuttavia, identificare la successione nel lato attivo del contratto di mutuo.
La censura non coglie nel segno atteso che, come si evince dal doc. 11 denominato
“estrattoAutenticoSisInformaticoAmcoEstrattiConto” in atti, viene così indicata “già CP_1 [...]
giusta modifica di denominazione con atto per notaio da Roma in Controparte_5 Persona_2 data 19 luglio 2019, rep. 59590, rac. 30.481, registrato a Roma 5 il dì 8 agosto 2019 al n. 11481/IT”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto da parte reclamante non viene in rilievo un fenomeno
Part Part di tipo successorio tra e ma un mero cambio di denominazione di successivo di circa CP_1 due anni alla predetta cessione.
E' infondata, infine, la censura sub c).
Secondo la reclamante il Tribunale avrebbe ravvisato lo stato di insolvenza sull'erroneo presupposto della sussistenza del credito di e della mancanza di un fondo rischi non avendo valutato la CP_1 definizione della debitoria nei confronti dell'Erario.
La censura non è condivisibile.
Ed infatti, per tutte le suesposte argomentazioni, è titolare di un credito di € 6.421.869,05 a fronte CP_1
del quale la reclamante non ha offerto alcuna prova in ordine alla sussistenza di elementi attivi utili al soddisfacimento.
Nel bilancio finale di liquidazione, alla data del 21 dicembre 2023, il patrimonio netto negativo finale di liquidazione è stato quantificato in € 5.860.846,62.
Il debito nei confronti dell'ERARIO è stato correttamente indicato in misura di € 1.026.623,39 non tenendo conto del parziale versamento delle rate, ex rottamazione quater, per € 725.024,84, non potendosi escludere, allo stato, l'inadempimento anche di un'unica rata con la conseguenza che i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto (compreso, quindi, di sanzioni ed interessi).
Il reclamo va, quindi, rigettato.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile complessità bassa parametri medi con fase di trattazione dimidiata per mancanza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo;
condanna la società al pagamento delle spese in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 8.469,00 ciascuno oltre accessori come per legge e Controparte_1
rimborso spese forfettarie 15%; pone a carico della reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di RI, del
3.06.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
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