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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/05/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 1343/2024
TRA
AVV. (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.01.1962 ed ivi residente, alla Via Portacatena, 29, elettivamente domiciliata in
Baronissi (SA), Via Ferreria n. 137, presso lo studio dell'Avv. Claudia Cavaliere (C.F.:
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso C.F._2
RICORRENTE
E
in ON, in persona dell'amm.re legale Controparte_1
rapp.te p.t. (P.IVA: , Via Budetti n. 117, P.IVA_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Oggetto: ricorso per competenze professionali avvocato ex art. 281 decies c.p.c.
Conclusioni: come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 23.02.2024, l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il
[...] [...]
di ON, alla Via Budetti n.117, ed esponeva: a) che essa CP_1
ricorrente aveva espletato la propria attività professionale in favore del resistente
, come da mandato ricevuto, nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale di CP_1
Salerno, ex Sez. distaccata di OR EL (R.G. n.30000028 /2003) contro il sig. , conclusosi con sentenza n. 3105/2016, pubblicata il 27/06/2016; b) in Parte_2
1 particolare, l'attività espletata dalla ricorrente si concretizzava nella fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisionale;
c) i vari solleciti di pagamento delle competenze maturate non sortivano alcun effetto, per cui l'Avv. vantava un credito residuo per € 2.174,64, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione (per aver ricevuto un acconto di euro 300 nel marzo 2003, ed un acconto di euro 1000 a settembre 2021); d) tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva: 1) accertare e dichiarare, sulla base dell'allegata documentazione, il diritto al compenso della ricorrente per l'attività professionale espletata a favore del Controparte_1
di ON (SA); 2) per l'effetto condannare il detta CONDOMINIO, in persona dell'amm.re legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 2.174,64 oltre interessi e rivalutazione fino alla data dell'effettivo soddisfo;
3) emettere sentenza che faccia luogo
(per pronuncia costitutiva); 4) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e per la negoziazione, oltre cpa e spese generali come per legge, da attribuirsi all'avv. Claudia
Cavaliere antistataria.
Dichiarata la contumacia del resistente, all'udienza dell'11.03.2025, il CP_1
Giudice rinviava ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.04.2025.
La domanda deve esser accolta in quanto provata.
1. L'azione proposta dalla odierna resistente è una domanda di recupero competenze professionali di avvocato, che segue il rito sommario di cognizione dopo la riforma
Cartabia ex art. 281 decies c.p.c.
Il ricorso veniva rinotificato al in data 03/6/2024, Controparte_1
lo stesso non si è costituito in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
E' opportuno premettere che il presente procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni professionali di avvocato rese in processo civile, è stato instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023.
Conseguentemente, rispetto ad esso trova applicazione l'art. 14 del D.lgs n° 150 del 2011 che, nella attuale formulazione, come modificata dal D. lgs n° 149 del 2022, convertito con legge n°197 del 2022, con effetto a decorrere dalla data indicata (ex art.35 del D. lgs cit., come sostituito in sede di conversione dall'art.380 co1° della legge), prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”), e deciso dal Tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile.
Il rito semplificato, introdotto dalla medesima riforma (in sostituzione del precedente rito sommario previsto dagli artt.702 bis ss cpc) con gli artt.281 undecies ss cpc, prevede
2 (all'art.281 terdecies cpc) che la decisione sia resa ex art.281 sexies cpc, e quindi con sentenza contestuale ovvero -come nella specie- soggetta a deposito entro trenta giorni dall'udienza di discussione orale (art.281 sexies co.3° cpc, nell'attuale formulazione, frutto della medesima riforma).
2) Nel caso de quo trattasi di prestazione d'opera professionale che la ricorrente espletava in favore del di ON. Il contratto Controparte_1
d'opera intellettuale, che si differenzia dall'opera manuale, è un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale un professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.), accettando l'incarico conferitogli dal cliente, si impegna a fornire la propria opera intellettuale in cambio di un compenso. Tale contratto riguarda le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dagli ordini professionali riconosciuti dalla legge (c.d. professioni protette). Norma che interessa al caso di specie è quella di cui all'art 2233 c.p.c. che tratta l'aspetto del compenso professionale prevedendo che quest'ultimo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Secondo recente orientamento giurisprudenziale, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione. La sussistenza di un mandato è sufficiente a far sorgere l'obbligo, in capo al cliente, al pagamento del compenso professionale;
quanto affermato è anche sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione la quale, con sentenza n.
8863 del 31/03/2021, ha affermato che il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale che non è soggetto a vincoli di forma, e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Inoltre, per esigere il pagamento del compenso, l'avvocato deve solo provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo. E ciò in quanto, in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene
3 incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
Anche in caso di inadempimento dell'obbligo di redigere il preventivo da parte dell'avvocato, il compenso è comunque dovuto, ma è determinato in base ai parametri ministeriali.
3) In relazione al procedimento che ci occupa, il legale ricorrente ha documentato l'incarico ricevuto da parte resistente e l'attività svolta, dal deposito della comparsa di costituzione nel giudizio segnato al RGN 30000028/2003, ed i verbali di udienza fino alla sua conclusione, segnata dalla sentenza n. 3105/2016 di questo Tribunale.
Ha poi allegato l'altrui integrale inadempimento;
in tal modo assolvendo compiutamente ai propri oneri assertivi e probatori. Conseguentemente a quanto affermato e sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, con la quale si dà atto dell'attività professionale espletata dalla stessa nel giudizio R.G. n. 30000028/2003, in virtù di mandato conferito dall'amministratore, legale rappresentante del CP_1
resistente-contumace, è possibile sostenere che la domanda proposta sia meritevole di accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione, tenendo conto del valore della causa e dei parametri minimi per tutte le voci, fuorché per la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. nei confronti del Parte_1 [...]
in persona dell'Amministratore p.t., legale rappresentante Controparte_2
così provvede:
1) Dichiara la contumacia del resistente Controparte_2
;
[...]
2) Accoglie la domanda proposta dall'avv. in virtù di apposito Parte_1
mandato conferito per il procedimento R.G. n. 30000028/2003, e per l'effetto condanna il di ON al pagamento della somma di € Controparte_1
2.174,64, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda fino alla data del soddisfo in favore della ricorrente;
3) Condanna il di ON al pagamento delle Controparte_1 spese di lite da liquidarsi in € 1.243,17 per competenze avvocato, oltre rimborso spese
4 generali al 15%, iva e cpa come per legge, in favore dell'avv. Claudia Cavaliere, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Salerno, lì 12 maggio 2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 1343/2024
TRA
AVV. (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.01.1962 ed ivi residente, alla Via Portacatena, 29, elettivamente domiciliata in
Baronissi (SA), Via Ferreria n. 137, presso lo studio dell'Avv. Claudia Cavaliere (C.F.:
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso C.F._2
RICORRENTE
E
in ON, in persona dell'amm.re legale Controparte_1
rapp.te p.t. (P.IVA: , Via Budetti n. 117, P.IVA_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Oggetto: ricorso per competenze professionali avvocato ex art. 281 decies c.p.c.
Conclusioni: come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 23.02.2024, l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il
[...] [...]
di ON, alla Via Budetti n.117, ed esponeva: a) che essa CP_1
ricorrente aveva espletato la propria attività professionale in favore del resistente
, come da mandato ricevuto, nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale di CP_1
Salerno, ex Sez. distaccata di OR EL (R.G. n.30000028 /2003) contro il sig. , conclusosi con sentenza n. 3105/2016, pubblicata il 27/06/2016; b) in Parte_2
1 particolare, l'attività espletata dalla ricorrente si concretizzava nella fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisionale;
c) i vari solleciti di pagamento delle competenze maturate non sortivano alcun effetto, per cui l'Avv. vantava un credito residuo per € 2.174,64, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione (per aver ricevuto un acconto di euro 300 nel marzo 2003, ed un acconto di euro 1000 a settembre 2021); d) tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva: 1) accertare e dichiarare, sulla base dell'allegata documentazione, il diritto al compenso della ricorrente per l'attività professionale espletata a favore del Controparte_1
di ON (SA); 2) per l'effetto condannare il detta CONDOMINIO, in persona dell'amm.re legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 2.174,64 oltre interessi e rivalutazione fino alla data dell'effettivo soddisfo;
3) emettere sentenza che faccia luogo
(per pronuncia costitutiva); 4) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e per la negoziazione, oltre cpa e spese generali come per legge, da attribuirsi all'avv. Claudia
Cavaliere antistataria.
Dichiarata la contumacia del resistente, all'udienza dell'11.03.2025, il CP_1
Giudice rinviava ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.04.2025.
La domanda deve esser accolta in quanto provata.
1. L'azione proposta dalla odierna resistente è una domanda di recupero competenze professionali di avvocato, che segue il rito sommario di cognizione dopo la riforma
Cartabia ex art. 281 decies c.p.c.
Il ricorso veniva rinotificato al in data 03/6/2024, Controparte_1
lo stesso non si è costituito in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
E' opportuno premettere che il presente procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni professionali di avvocato rese in processo civile, è stato instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023.
Conseguentemente, rispetto ad esso trova applicazione l'art. 14 del D.lgs n° 150 del 2011 che, nella attuale formulazione, come modificata dal D. lgs n° 149 del 2022, convertito con legge n°197 del 2022, con effetto a decorrere dalla data indicata (ex art.35 del D. lgs cit., come sostituito in sede di conversione dall'art.380 co1° della legge), prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”), e deciso dal Tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile.
Il rito semplificato, introdotto dalla medesima riforma (in sostituzione del precedente rito sommario previsto dagli artt.702 bis ss cpc) con gli artt.281 undecies ss cpc, prevede
2 (all'art.281 terdecies cpc) che la decisione sia resa ex art.281 sexies cpc, e quindi con sentenza contestuale ovvero -come nella specie- soggetta a deposito entro trenta giorni dall'udienza di discussione orale (art.281 sexies co.3° cpc, nell'attuale formulazione, frutto della medesima riforma).
2) Nel caso de quo trattasi di prestazione d'opera professionale che la ricorrente espletava in favore del di ON. Il contratto Controparte_1
d'opera intellettuale, che si differenzia dall'opera manuale, è un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale un professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.), accettando l'incarico conferitogli dal cliente, si impegna a fornire la propria opera intellettuale in cambio di un compenso. Tale contratto riguarda le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dagli ordini professionali riconosciuti dalla legge (c.d. professioni protette). Norma che interessa al caso di specie è quella di cui all'art 2233 c.p.c. che tratta l'aspetto del compenso professionale prevedendo che quest'ultimo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Secondo recente orientamento giurisprudenziale, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione. La sussistenza di un mandato è sufficiente a far sorgere l'obbligo, in capo al cliente, al pagamento del compenso professionale;
quanto affermato è anche sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione la quale, con sentenza n.
8863 del 31/03/2021, ha affermato che il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale che non è soggetto a vincoli di forma, e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Inoltre, per esigere il pagamento del compenso, l'avvocato deve solo provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo. E ciò in quanto, in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene
3 incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
Anche in caso di inadempimento dell'obbligo di redigere il preventivo da parte dell'avvocato, il compenso è comunque dovuto, ma è determinato in base ai parametri ministeriali.
3) In relazione al procedimento che ci occupa, il legale ricorrente ha documentato l'incarico ricevuto da parte resistente e l'attività svolta, dal deposito della comparsa di costituzione nel giudizio segnato al RGN 30000028/2003, ed i verbali di udienza fino alla sua conclusione, segnata dalla sentenza n. 3105/2016 di questo Tribunale.
Ha poi allegato l'altrui integrale inadempimento;
in tal modo assolvendo compiutamente ai propri oneri assertivi e probatori. Conseguentemente a quanto affermato e sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, con la quale si dà atto dell'attività professionale espletata dalla stessa nel giudizio R.G. n. 30000028/2003, in virtù di mandato conferito dall'amministratore, legale rappresentante del CP_1
resistente-contumace, è possibile sostenere che la domanda proposta sia meritevole di accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione, tenendo conto del valore della causa e dei parametri minimi per tutte le voci, fuorché per la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. nei confronti del Parte_1 [...]
in persona dell'Amministratore p.t., legale rappresentante Controparte_2
così provvede:
1) Dichiara la contumacia del resistente Controparte_2
;
[...]
2) Accoglie la domanda proposta dall'avv. in virtù di apposito Parte_1
mandato conferito per il procedimento R.G. n. 30000028/2003, e per l'effetto condanna il di ON al pagamento della somma di € Controparte_1
2.174,64, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda fino alla data del soddisfo in favore della ricorrente;
3) Condanna il di ON al pagamento delle Controparte_1 spese di lite da liquidarsi in € 1.243,17 per competenze avvocato, oltre rimborso spese
4 generali al 15%, iva e cpa come per legge, in favore dell'avv. Claudia Cavaliere, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Salerno, lì 12 maggio 2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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