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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 523/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. Parte_1
GAMBINO ARMANDO
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. GRANDE GIUSEPPE CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 228/2024 in data 27 giugno 2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Vasto ha dichiarato irripetibile la somma di € 2.137,64, nettizzata ad € 1.544,87, richiesta da , CP_2 accogliendo il ricorso proposto da il quale, dopo aver premesso di CP_1 aver conseguito la pensione di vecchiaia con provvedimento del 21.09.2016 e decorrenza dal 01.10.2016 ed ottenuto, a seguito di apposita richiesta di ricongiunzione di periodi contributivi, la riliquidazione in aumento della pensione stessa dalla decorrenza originaria, a fronte della richiesta di di restituzione di un indebito di CP_2 euro 2.984,92 per arretrati non spettanti ed erroneamente corrisposti, per il periodo dal 1.10.2016 (data di decorrenza della pensione) al 1.03.2020 (primo giorno del mese successivo alla data della domanda di ricongiunzione), ha agito in giudizio per sentire CP_
“Accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste dall' con la nota del 31.08.2023, quindi annullare il provvedimento di indebito ed ogni altro atto successivo relativo, in quanto illegittimo ed infondato”. Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 27 giugno 2024 non notificata, ha proposto appello l' con ricorso in data 23 dicembre 2024, chiedendone la riforma e CP_2 il rigetto delle domande formulate in primo grado. Si è costituito in giudizio contestando i motivi di gravame e CP_1 chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con i motivi di gravame, l'appellante ha censurato la erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, trattandosi di un indebito pensionistico regolato dall'art. 2033 c.c., perché si discute non di “rate di pensione liquidate in misura superiore al dovuto”, bensì del requisito della “decorrenza della pensione” e quindi del “diritto a pensione”, precisando altresì l'istituto che la decorrenza del calcolo degli arretrati dal 01.10.2016 non è stata un errore ma una scelta tecnica necessaria, per cui gli arretrati andavano gestiti nella cosiddetta «procedura ARTEWEB al fine di poter calcolare quelli effettivamente spettanti sulla base delle disposizioni di legge e quindi riconoscergli solo quelli a partire dal 03/2020». I motivi non sono fondati e vanno rigettati. Dalla documentazione versata in atti da risulta che : CP_2
- in data 21/02/2020 ha presentato domanda di (L. n. CP_1 Pt_2
322/58 - art.1 L. n. 29/1979 - art. 1 c. 238 Legge n. 228/2012 e simili), ovvero domanda di ricongiunzione dei contributi dalla gestione dipendenti pubblici alla gestione privata, relativamente ai periodi dal 22/10/1972 al 30/06/1973, per un totale di 36 settimane (rectius, costituzione di posizione assicurativa presso l' . CP_3
- in data 30/04/2021 è stata definita la domanda di ricostituzione contributiva sulla pensione VO n° 14014564, riconosciuti i benefici economici derivanti dalla e calcolati gli arretrati a decorrere dal 01/10/2016 (decorrenza pensione) Pt_2 nei limiti della prescrizione quinquennale per un ammontare lordo di €. 2.984,92. Secondo la prospettazione di , gli arretrati di pensione, ovvero i benefici economici CP_2 della sulla pensione in essere, decorrono dal mese successivo alla presentazione Pt_2 della domanda di costituzione di posizione assicurativa ( ) o di ricongiunzione Pt_2
(legge n. 322/58 - art.1 c. 238 L. n. 228/2012), pertanto avrebbero dovuto essere calcolati, dal 01/03/2020, essendo stata presentata la domanda il 21/02/2020. Nel caso in esame, infatti, gli arretrati sono stati pagati per intero unitamente alla rata di giugno 2021 per un importo netto di €. 2.135,25 e solo a seguito di un controllo del processo produttivo è stato rilevato l'errore, scaturendone un provvedimento di indebito pag. 2/6 per quelli non spettanti dal 01/10/2016 al 28/02/2020, ammontando il debito a € 2.137,64 ridotto a netti €. 1.544,87. Correttamente il primo Giudice ha ritenuto “l'irripetibilità delle somme erogate a titolo di trattamento pensionistico in presenza delle seguenti condizioni: a) il pagamento delle somme all'interessato in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente
[…] atteso che l'erogazione dei ratei pensionistici arretrati dalla decorrenza originaria (01.10.2016) è avvenuta a seguito di formale e definitivo provvedimento dell' del CP_2
30.04.2021, con cui l'istituto ha provveduto a riliquidare in aumento la pensione del ricorrente dalla decorrenza originaria, corrispondendo differenze sui ratei arretrati già riscossi, per euro 2.137,90, dopo la formale comunicazione all'interessato del trasferimento dei contributi per gli anni 1972 e 1973 alla gestione F.P.L.D. […] il provvedimento è stato frutto di errore da parte dell'istituto di previdenza, che ha ricalcolato i ratei pensionistici da erogare con decorrenza dall'originaria liquidazione del 01.10.2016, invece che dalla apposita domanda del 21.02.2020 (condizione sub. c); tale errore non è in alcun modo imputabile ad una condotta dolosa dell'interessato, atteso che, da tutta la documentazione prodotta inerente alla domanda rivolta all'istituto di previdenza si evince che lo stesso non ha mai fatto domanda di arretrati, né nella domanda di costituzione della posizione assicurativa (cfr. doc. n. 3 Pt_2 fascicolo parte ricorrente), né nella domanda finale di ricostituzione del 17.04.2021 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente), di talché non può dirsi che il pensionato abbia dolosamente tentato di trarre in errore l' circa la quantificazione dei ratei CP_2 arretrati e la relativa decorrenza (condizione sub. d). In primo luogo è pacifico tra le parti che la prestazione in esame abbia natura previdenziale. Ad essa è dunque applicabile l'art. 52 della l. n. 88/1989 il quale prevede che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte de/pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. La norma espressamente recita “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera
pag. 3/6 in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. L' ha certamente commesso un errore nel liquidare al pensionato una somma CP_2 maggiore di quella a lui dovuta, occorre chiedersi quale sia l'interpretazione dell'espressione “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore”. Al riguardo vi è da rilevare che la giurisprudenza di legittimità sulla ripetizione di indebito previdenziale ed assistenziale pone sempre maggiore attenzione sulla tutela del legittimo affidamento dell'assicurato/pensionato, limitando sempre più le ipotesi di ripetibilità ai soli casi in cui l'errore – e dunque il pagamento indebito – sia stato determinato da comportamento doloso, anche omissivo, del percipiente. In particolare, trovano applicazione i principi elaborati dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione sent. 13223/2020) secondo cui, in termini generali, “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”, ricordando anche che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).” Quindi ciò che rileva ai fini della ripetibilità non è il fatto che l'errore non sia CP_ imputabile all' bensì che sia imputabile al pensionato. Anche la Corte Costituzionale, nella sent. n. 8/2023, ha evidenziato che “Rispetto a specifiche tipologie di prestazioni indebite, ricomprese fra quelle esaminate dalla giurisprudenza della Corte EDU (…) il sistema normativo interno esclude tout court la ripetizione dell'indebito, offrendo una tutela particolarmente incisiva (…). Si tratta innanzitutto di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore
pag. 4/6 italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (…). Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (…) rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza n. 265/2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di un “principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (di Corte Cassazione, sezione sesta civile-lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978). Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicchè quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993).” La Corte di Cassazione infine ha anche recentemente affermato (Cass. 10337/2023, relativa proprio ad un caso di erroneo calcolo degli arretrati dovuti a seguito di domanda di ricongiunzione) “.. non può negarsi che l'ente previdenziale, nell'attribuire il trattamento pensionistico, abbia il dovere di svolgere adeguati e complessivi controlli in ordine alla posizione assicurativa, in mancanza dei quali l'errore è imputabile all nella specie, un'adeguata verifica in ordine alle data della domanda di CP_2 ricongiunzione avrebbe fatto cogliere all' la corretta decorrenza degli arretrati, Pt_1 successiva a quella della pensione e non antecedente alla domanda”. Nel caso di specie, non vi è dubbio che non avesse diritto agli arretrati, CP_1 escludendo la legge, in caso di costituzione di posizione assicurativa presso l' CP_3 mediante ricongiunzione del periodo di iscrizione alla Gestione ex-INPDAP (CPDEL), la riliquidazione della pensione per il periodo anteriore alla domanda di ricostituzione. Gli arretrati spettano soltanto dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda (21.02.2020), e non dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico in godimento (01.10.2016). Pertanto, diversamente da quanto ritenuto da , non si discute del requisito della CP_2
“decorrenza della pensione” e quindi del “diritto a pensione”, in quanto già in godimento da parte dell'interessato, bensì di “rate di pensione liquidate in misura superiore al dovuto”, per effetto del provvedimento di ricongiungimento fatto decorrere dall'originaria pensione. In applicazione di tali principi l'appello deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pag. 5/6 - Rigetta l'appello
- Condanna alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.983 per CP_2 compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 523/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. Parte_1
GAMBINO ARMANDO
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. GRANDE GIUSEPPE CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 228/2024 in data 27 giugno 2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Vasto ha dichiarato irripetibile la somma di € 2.137,64, nettizzata ad € 1.544,87, richiesta da , CP_2 accogliendo il ricorso proposto da il quale, dopo aver premesso di CP_1 aver conseguito la pensione di vecchiaia con provvedimento del 21.09.2016 e decorrenza dal 01.10.2016 ed ottenuto, a seguito di apposita richiesta di ricongiunzione di periodi contributivi, la riliquidazione in aumento della pensione stessa dalla decorrenza originaria, a fronte della richiesta di di restituzione di un indebito di CP_2 euro 2.984,92 per arretrati non spettanti ed erroneamente corrisposti, per il periodo dal 1.10.2016 (data di decorrenza della pensione) al 1.03.2020 (primo giorno del mese successivo alla data della domanda di ricongiunzione), ha agito in giudizio per sentire CP_
“Accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste dall' con la nota del 31.08.2023, quindi annullare il provvedimento di indebito ed ogni altro atto successivo relativo, in quanto illegittimo ed infondato”. Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 27 giugno 2024 non notificata, ha proposto appello l' con ricorso in data 23 dicembre 2024, chiedendone la riforma e CP_2 il rigetto delle domande formulate in primo grado. Si è costituito in giudizio contestando i motivi di gravame e CP_1 chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con i motivi di gravame, l'appellante ha censurato la erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, trattandosi di un indebito pensionistico regolato dall'art. 2033 c.c., perché si discute non di “rate di pensione liquidate in misura superiore al dovuto”, bensì del requisito della “decorrenza della pensione” e quindi del “diritto a pensione”, precisando altresì l'istituto che la decorrenza del calcolo degli arretrati dal 01.10.2016 non è stata un errore ma una scelta tecnica necessaria, per cui gli arretrati andavano gestiti nella cosiddetta «procedura ARTEWEB al fine di poter calcolare quelli effettivamente spettanti sulla base delle disposizioni di legge e quindi riconoscergli solo quelli a partire dal 03/2020». I motivi non sono fondati e vanno rigettati. Dalla documentazione versata in atti da risulta che : CP_2
- in data 21/02/2020 ha presentato domanda di (L. n. CP_1 Pt_2
322/58 - art.1 L. n. 29/1979 - art. 1 c. 238 Legge n. 228/2012 e simili), ovvero domanda di ricongiunzione dei contributi dalla gestione dipendenti pubblici alla gestione privata, relativamente ai periodi dal 22/10/1972 al 30/06/1973, per un totale di 36 settimane (rectius, costituzione di posizione assicurativa presso l' . CP_3
- in data 30/04/2021 è stata definita la domanda di ricostituzione contributiva sulla pensione VO n° 14014564, riconosciuti i benefici economici derivanti dalla e calcolati gli arretrati a decorrere dal 01/10/2016 (decorrenza pensione) Pt_2 nei limiti della prescrizione quinquennale per un ammontare lordo di €. 2.984,92. Secondo la prospettazione di , gli arretrati di pensione, ovvero i benefici economici CP_2 della sulla pensione in essere, decorrono dal mese successivo alla presentazione Pt_2 della domanda di costituzione di posizione assicurativa ( ) o di ricongiunzione Pt_2
(legge n. 322/58 - art.1 c. 238 L. n. 228/2012), pertanto avrebbero dovuto essere calcolati, dal 01/03/2020, essendo stata presentata la domanda il 21/02/2020. Nel caso in esame, infatti, gli arretrati sono stati pagati per intero unitamente alla rata di giugno 2021 per un importo netto di €. 2.135,25 e solo a seguito di un controllo del processo produttivo è stato rilevato l'errore, scaturendone un provvedimento di indebito pag. 2/6 per quelli non spettanti dal 01/10/2016 al 28/02/2020, ammontando il debito a € 2.137,64 ridotto a netti €. 1.544,87. Correttamente il primo Giudice ha ritenuto “l'irripetibilità delle somme erogate a titolo di trattamento pensionistico in presenza delle seguenti condizioni: a) il pagamento delle somme all'interessato in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente
[…] atteso che l'erogazione dei ratei pensionistici arretrati dalla decorrenza originaria (01.10.2016) è avvenuta a seguito di formale e definitivo provvedimento dell' del CP_2
30.04.2021, con cui l'istituto ha provveduto a riliquidare in aumento la pensione del ricorrente dalla decorrenza originaria, corrispondendo differenze sui ratei arretrati già riscossi, per euro 2.137,90, dopo la formale comunicazione all'interessato del trasferimento dei contributi per gli anni 1972 e 1973 alla gestione F.P.L.D. […] il provvedimento è stato frutto di errore da parte dell'istituto di previdenza, che ha ricalcolato i ratei pensionistici da erogare con decorrenza dall'originaria liquidazione del 01.10.2016, invece che dalla apposita domanda del 21.02.2020 (condizione sub. c); tale errore non è in alcun modo imputabile ad una condotta dolosa dell'interessato, atteso che, da tutta la documentazione prodotta inerente alla domanda rivolta all'istituto di previdenza si evince che lo stesso non ha mai fatto domanda di arretrati, né nella domanda di costituzione della posizione assicurativa (cfr. doc. n. 3 Pt_2 fascicolo parte ricorrente), né nella domanda finale di ricostituzione del 17.04.2021 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente), di talché non può dirsi che il pensionato abbia dolosamente tentato di trarre in errore l' circa la quantificazione dei ratei CP_2 arretrati e la relativa decorrenza (condizione sub. d). In primo luogo è pacifico tra le parti che la prestazione in esame abbia natura previdenziale. Ad essa è dunque applicabile l'art. 52 della l. n. 88/1989 il quale prevede che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte de/pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. La norma espressamente recita “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera
pag. 3/6 in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. L' ha certamente commesso un errore nel liquidare al pensionato una somma CP_2 maggiore di quella a lui dovuta, occorre chiedersi quale sia l'interpretazione dell'espressione “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore”. Al riguardo vi è da rilevare che la giurisprudenza di legittimità sulla ripetizione di indebito previdenziale ed assistenziale pone sempre maggiore attenzione sulla tutela del legittimo affidamento dell'assicurato/pensionato, limitando sempre più le ipotesi di ripetibilità ai soli casi in cui l'errore – e dunque il pagamento indebito – sia stato determinato da comportamento doloso, anche omissivo, del percipiente. In particolare, trovano applicazione i principi elaborati dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione sent. 13223/2020) secondo cui, in termini generali, “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”, ricordando anche che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).” Quindi ciò che rileva ai fini della ripetibilità non è il fatto che l'errore non sia CP_ imputabile all' bensì che sia imputabile al pensionato. Anche la Corte Costituzionale, nella sent. n. 8/2023, ha evidenziato che “Rispetto a specifiche tipologie di prestazioni indebite, ricomprese fra quelle esaminate dalla giurisprudenza della Corte EDU (…) il sistema normativo interno esclude tout court la ripetizione dell'indebito, offrendo una tutela particolarmente incisiva (…). Si tratta innanzitutto di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore
pag. 4/6 italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (…). Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (…) rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza n. 265/2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di un “principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (di Corte Cassazione, sezione sesta civile-lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978). Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicchè quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993).” La Corte di Cassazione infine ha anche recentemente affermato (Cass. 10337/2023, relativa proprio ad un caso di erroneo calcolo degli arretrati dovuti a seguito di domanda di ricongiunzione) “.. non può negarsi che l'ente previdenziale, nell'attribuire il trattamento pensionistico, abbia il dovere di svolgere adeguati e complessivi controlli in ordine alla posizione assicurativa, in mancanza dei quali l'errore è imputabile all nella specie, un'adeguata verifica in ordine alle data della domanda di CP_2 ricongiunzione avrebbe fatto cogliere all' la corretta decorrenza degli arretrati, Pt_1 successiva a quella della pensione e non antecedente alla domanda”. Nel caso di specie, non vi è dubbio che non avesse diritto agli arretrati, CP_1 escludendo la legge, in caso di costituzione di posizione assicurativa presso l' CP_3 mediante ricongiunzione del periodo di iscrizione alla Gestione ex-INPDAP (CPDEL), la riliquidazione della pensione per il periodo anteriore alla domanda di ricostituzione. Gli arretrati spettano soltanto dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda (21.02.2020), e non dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico in godimento (01.10.2016). Pertanto, diversamente da quanto ritenuto da , non si discute del requisito della CP_2
“decorrenza della pensione” e quindi del “diritto a pensione”, in quanto già in godimento da parte dell'interessato, bensì di “rate di pensione liquidate in misura superiore al dovuto”, per effetto del provvedimento di ricongiungimento fatto decorrere dall'originaria pensione. In applicazione di tali principi l'appello deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pag. 5/6 - Rigetta l'appello
- Condanna alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.983 per CP_2 compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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