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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1439 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 26/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli avv.ti Salvatore VE in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce all'atto di appello, nonché dall'avv.to
RT VE in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione con nuovo difensore depositata il 9 settembre 2025 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensore, in Cosenza via F. Acri n. 3;
1 APPELLANTE
E
ARDIMENTOSO ; Pt_2
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 1176/2023 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 29/06/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << , premesso di Parte_1
detenere uti dominus da oltre venti anni tre appartamenti ed un magazzino siti alla Via Palladio nel Comune di Rende e censiti, rispettivamente, al
N.C.E.U. del Comune di Rende al foglio 5, p.lla 689 sub 4, zona cens. 2, Cat.
A/3, Classe 3, vani 6,5; foglio 5, p.lla 689 sub 5, zona cens. 2, Cat. A/3,
Classe 3, vani 3,5; foglio 5, p.lla 689 sub 6, zona cens. 2, Cat. A/3, Classe 3, vani 2,5; foglio 5, p.lla 689 sub 2, zona cens. 2, Cat. C/6, Classe 3, m2 119, risultanti catastalmente in capo ad , lo conveniva in Parte_3
giudizio per sentire dichiarare l'acquisto in proprietà, in via esclusiva, per intervenuta usucapione, dei beni predetti, con ogni conseguenza di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva il convenuto che veniva pertanto dichiarato contumace.>>
§ 2. – Il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1176/2023 così statuiva: <<-
Rigetta la domanda;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< La domanda non può trovare accoglimento. Infatti, in difetto di costituzione del convenuto e di qualsivoglia prova in ordine alla effettiva riconducibilità della proprietà degli immobili di cui trattasi ad , non è possibile Parte_3
operare alcuna verifica in ordine alla legittimazione passiva (rectius titolarità
2 della posizione soggettiva) del convenuto, gravando su il Parte_1
relativo onere probatorio, considerato che è ius receptum che la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare (Cass. civ.
Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951). Nel caso di specie, l'allegazione in base alla quale tali immobili “risultano ancora intestati catastalmente al Sig.
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3 [...]
) e residente in [...] in Località Monacaria Inferiore, C.F._2
come risulta dalla relazione tecnica redatta dal Geom. sulla Persona_1
base delle ricerche effettuate presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di Cosenza” è rimasta priva di riscontro, atteso che non è stata depositata in atti alcuna visura catastale e tenuto conto della circostanza che, nella citata perizia, il geom. dà conto di documentazione e di ricerche effettuate Per_1
presso l'Agenzia del Territorio, omettendo completamente di documentare quanto affermato, né in tal senso può dirsi dirimente quanto emerso nel corso dell'istruttoria orale, poiché i testi escussi, che pure hanno fatto riferimento al convenuto, non hanno dichiarato alcunché in ordine alla formale proprietà dell'immobile Conseguentemente, la domanda va rigettata. Nulla sulle spese, attesa la contumacia del convenuto.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di Parte_1
gravame, non titolato, articolato su più punti, di seguito illustrato.
Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere il proposto appello e per l'effetto - preliminarmente dichiarare la nullità della impugnata sentenza per mancanza di motivazione decidendo nel merito la causa come giudice di unico grado ovvero, in via del tutto subordinata, correggerla nelle premesse in fatto limitatamente all'individuazione catastale ed alla ubicazione degli immobili oggetto di causa. Nel merito– e salvo gravame - riformata ed annullata la
3 impugnata sentenza nei capi e nei punti censurati col presente atto, e valutata la rilevanza dei dati rinvenienti dalla C.T.P. a firma del Geom. così Per_1
come integrata ulteriormente nella presente sede accogliere la domanda attrice poiché manifestamente fondata tanto in fatto quanto in diritto per le motivazioni esposte in atti, avendo l'istante puntualmente assolto all'onere probatorio sulla stessa complessivamente gravante. Col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dell'Erario stante l'ottenuta ammissione dell'appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. >>
§ 4. 1– non si costituiva in giudizio. Parte_3
§ 4.2 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione, del 12 marzo 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., dichiarava la contumacia di
; rinviava la causa all'udienza dell'11 novembre 2025 Parte_3
per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di
30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Parte appellante ha depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 26 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Ha depositato note scritte il difensore di parte appellante.
§ 4.5 – Allo spirare dei termini la causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo non titolato ed articolato su più punti, l'appellante ha lamentato:
4 a) il vizio di mancata motivazione della sentenza, con conseguente nullità della stessa, tale dovendosi ritenere la motivazione posta a base della stessa laddove il primo giudice ha indicato immobili del tutto diversi da quelli indicati in citazione ed oggetto della prova testimoniale. Nello specifico evidenziava che esso attore aveva dichiarato di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'usucapione < immobiliare adibita ad abitazione, sita alla Via P. Nenni n. 26, già Via
Cozzi S.n.c. del Comune di San Fili (CS) censita al NCEC del Comune di San Fili al foglio 7, part.lla 363 sub 3, zona cens. 2Cat. A/2, Classe
U, vani 14.5, P.S1T-1°-2° e part.lla 363 sub 6>>, mentre il tribunale aveva pronunciato riferendosi agli immobili: << tre appartamenti ed un magazzino siti alla Via Palladio nel Comune di Rende e censiti, rispettivamente, al N.C.E.U. del Comune di Rende al foglio 5, p.lla 689 sub 4, zona cens. 2, Cat. A/3, Classe 3, vani 6,5; foglio 5, p.lla 689 sub
5, zona cens. 2, Cat. A/3, Classe 3, vani 3,5; foglio 5, p.lla 689 sub 6, zona cens. 2, Cat. A/3, Classe 3, vani 2,5; foglio 5, p.lla 689 sub 2, zona cens. 2, Cat. C/6, Classe 3, m2 119>> che nulla avevano a che vedere con l'oggetto della causa sicché << non essendovi coincidenza tra gli immobili indicati in sentenza e quello indicato in citazione e negli altri atti di causa >> la motivazione doveva ritenersi mancante o apparente e la sentenza affetta da nullità.
b) per l'ipotesi che questa Corte ritenesse che il suddetto vizio di nullità non sussistesse potendosi procedere a correggere l'enunciazione di prime cure con riguardo all'identificazione degli immobili, censurava la sentenza per vizio di ultrapetizione conseguente all'applicazione errata del principio di diritto enunciato da Cass. SU n. 2951/2016 a cui il primo giudice aveva dichiarato di conformare la decisione. In particolare, evidenziava che la Suprema Corte aveva statuito che << la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è
5 rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa >>; osservava l'appellante che dagli atti di causa emergeva che era il titolare catastale dell'immobile, così come Parte_3
attestato dalla perizia di parte versata in atti e risultante dal contenuto della prova testimoniale assunta. Produceva in giudizio, chiedendone l'ammissione, le integrazioni documentali richiamate in perizia, ma materialmente non allegate alla stessa.
c) censurava l'errata valutazione della prova testimoniale dal momento che tutti i testi escussi avevano confermato che esso si trovava Pt_1
nel possesso continuo, pacifico e non contestato degli immobili oggetto di causa – e non di quelli indicati dal primo giudice - dimostrando di volerne disporre come proprietario;
per altro verso egli aveva corroborato le circostanze suddette con produzione documentale, ovvero con le bollette dell'utenza elettrica che attestavano che la fornitura era a lui intestata e ne aveva pagato i relativi importi.
§ 6 – L'analisi del motivo
§ 6.1 – Il motivo è manifestamente infondato.
Giova premettere che è indubbio che il primo giudice nello svolgimento del processo, per un evidente refuso, ha riportato degli immobili diversi da quello indicato in citazione.
Come sopra evidenziato nel motivo in esame paragrafo 5 lettera a) l'immobile oggetto di lite è l'abitazione, sita alla Via P. Nenni n. 26, già Via Cozzi S.n.c. del Comune di San Fili (CS) censita al NCEC del Comune di San Fili al foglio
7, part.lla 363 sub 3, zona cens. 2Cat. A/2, Classe U, vani 14.5, P.S1T-1°-2°
e part.lla 363 sub 6, mentre il tribunale, ha riportato alla prima riga sotto il titolo << ragioni di fatto e di diritto>>: << tre appartamenti (…) >> (cfr. paragrafo 1).
6 Il refuso, essendo evidente l'utilizzo di un precedente modello di causa di usucapione, non ha tuttavia inciso sulla consapevolezza del tribunale di essere chiamato a decidere sull'immobile casa di abitazione ita alla Via P. Nenni n.
26, già Via Cozzi S.n.c. del Comune di San Fili (CS) censita al NCEC del
Comune di San Fili al foglio 7, part.lla 363 sub 3, zona cens. 2Cat. A/2, Classe
U, vani 14.5, P.S1T-1°-2° e part.lla 363 sub 6.
Osserva la Corte, in primo luogo, che nel verbale di assunzione di prova testimoniale del 20 aprile 2023 emerge chiaramente che il teste viene interrogato sul possesso di detto immobile. Risulta trascritto a verbale: << 1) vero che il Sig. da oltre venti anni possiede l'unità Parte_1
immobiliare sita alla Via Cozzi nel Comune di San Fili (censita al N.C.E.U. del Comune di San Fili al foglio 7, part.lla 363 sub 3, zona cens. 2, Cat. A/2,
Classe U, vani 14.5, P.S1-T-1°-2° e part.lla 363 sub 6) composta da n. 7 vani
– di cui una cucina – e n. 4 servizi e meglio riprodotta nelle foto allegate alla
C.T.P. che vi viene mostrata>>
Va poi dato atto che nella motivazione della sentenza il tribunale in esito alla narrazione dello svolgimento del processo ( righi da 1 a 11) e procedendo alla motivazione della decisione riferisce: < accoglimento>>; a tal fine illustra i principi di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova per l'ipotesi di giudizio contumaciale - come il presente
– e, venendo alla disamina delle risultanze istruttorie, tratta : 1) della prova testi in cui in testi hanno riferito, come da specifica domanda agli stessi formulata, dell'immobile oggetto di “ domanda“ e 2) della CTP versata in atti.
Va quindi disatteso il motivo di gravame nella parte in cui eccepisce la nullità della sentenza per vizio di motivazione per omessa motivazione o per motivazione apparente, non essendo sussumibile in tale categoria il percorso motivazionale del primo giudice - interamente trascritto al superiore
7 paragrafo 3 - se valutato alla luce dei dati obiettivi pervenuti alla sua decisione quali la prova testi sulla specifica circostanza devoluta e la prova documentale relativa all'immobile descritto nel fascicolo fotografico allegato alla stessa.
Si rileva, in iure, che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del
2014). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un.,
n. 22232 del 2016; Cass. n. 1756 del 2006, Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n.
6758 del 2022; v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). (così da ultimo Cass. n. 24199/2023).
8 Nel caso in esame il Tribunale di fronte ai testi (che sono risultati essere la figlia di ed il marito della figlia di essa parte attrice, Parte_4 Per_2
che ben conoscevano la casa per averci abitato la prima e per avere il secondo assiduamente frequentato i luoghi nel lungo periodo di fidanzamento con
) che hanno riferito quanto a loro conoscenza circa l'immobile sito in Per_2
via P. Nenni n. 26 di San Fili ha inequivocabilmente deciso sulla domanda di usucapione, rigettandola e commettendo una mera svista nello svolgimento del processo, del tutto irrilevante rispetto al percorso logico- giuridico seguito per pervenire alla statuizione di rigetto.
In relazione al vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale pronunciato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva di e per Controparte_1
avere errato nell'applicare il principio di diritto enunciato da Cass. n.
2951/2016 si osserva che la doglianza è manifestamente infondata.
Si osserva, in iure, che Cass. SU n. 2951/2016 enuncia il principio [dopo aver esaminato le posizioni, all'epoca, della giurisprudenza minoritaria e di quella dominante (che dichiara non essere fondata)] che << La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa>>, così come argomentato dal Tribunale di
Cosenza per come meglio infra.
Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito: < distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda. Il passaggio che non convince è quello per cui, attenendo al merito della decisione, la questione rientra nel potere dispositivo delle parti e (è questo il punto più critico) nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. 25.
Il fatto che la questione attenga al merito significa che rientra nel problema
9 della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto. 26. È opportuno ripercorrere i passaggi e gli snodi fondamentali della riflessione che sta al fondo della questione. 27. L'istituto della "legittimazione ad agire" si iscrive nella cornice del "diritto all'azione", il diritto di agire in giudizio.
28. L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto. 29. Il nostro ordinamento riconosce, e pone a fondamento del suo essere, il diritto all'azione nel codice civile e nella Costituzione. L'art. 2907, intitolato
"Attività giurisdizionale", che, all'interno del libro VI, dedicato alla "Tutela dei diritti", apre il Titolo "Della tutela giurisdizionale dei diritti", afferma:
"Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte". L'art. 24 della Costituzione dichiara: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". 30.La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
31. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione
10 nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. 32.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
33.Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. 34. Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile. 35. In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il
11 titolare. 36. La disciplina di questa diversa situazione è controversa sotto molteplici profili. Questo è il tema oggetto della causa e della rimessione alle sezioni unite. 37. La tesi dell'orientamento maggioritario ha il suo punto debole nel passaggio in cui, dopo aver correttamente affermato che la questione della titolarità del diritto fatto valer in giudizio attiene al merito, e quindi al problema della fondatezza della domanda, sostiene che, in quanto attinente al merito, la materia rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, traendone la conseguenza che il difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni in senso stretto. 38. L'attinenza al merito e più specificamente al problema della fondatezza della domanda di per sé non comporta le conseguenze che così se ne traggono. 39. Il problema, di merito, è di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. 40. La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda. Gli elementi costitutivi possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto. Per chiedere in giudizio il riconoscimento di un diritto
è necessario allegare e dimostrare una serie di fatti: ad esempio per il riconoscimento di una pensione d'inabilità bisogna presentare un certo grado di inabilità psico-fisica al lavoro e un reddito inferiore a determinati livelli.
41. Ma tra gli elementi costitutivi di un diritto possono esservi anche altri diritti. Nel caso in esame, il diritto oggetto della domanda è il risarcimento del danno subito da un immobile e tra gli elementi costitutivi della domanda vi è il diritto di proprietà sul bene danneggiato. Per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno, il nesso di causalità), anche di essere titolare di un diritto reale sul bene danneggiato. Il diritto reale non è il diritto oggetto della domanda, e quindi della tutela giudiziaria, ma è un elemento costitutivo di
12 quel diritto. 42. In generale, peraltro, chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. 43. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento. 44. Fissando alcune prime conclusioni, può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. 45. Quanto al convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Questa presa di posizione è una mera difesa. 46. Le "difese" sono, in generale, le posizioni assunte dal convenuto per contrapporsi alla domanda. Possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore. Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto
("mere difese"), oppure nella contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto. Il codice civile, all'art. 2697, secondo comma, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine "eccezione" e pone l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi oggetto delle eccezioni a carico del convenuto. 47. All'interno della categoria generale delle eccezioni, si delinea poi la sottocategoria delle "eccezioni in senso stretto", che presenta un regime giuridico peculiare. Rilevano a tal fine la norma per cui "(il giudice) non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti" (art. 112, seconda parte, c.p.c.), alla quale si ricollega la previsione per cui il convenuto, nella comparsa di risposta "a pena di decadenza deve proporre ..... le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
13 d'ufficio" (art. 167, secondo comma, c.p.c.). 48. Sul piano pratico la distinzione che più conta non è tanto quella tra mere difese ed eccezioni, quanto quella che isola le eccezioni in senso stretto, soggette a decadenza, se non vengono tempestivamente proposte, e non rilevabili d'ufficio. 49.
Facendo nuovamente il punto, può allora dirsi che la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c. 50. È vero che il primo comma del medesimo articolo 167 chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore fondamento della domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza. 51. Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345, secondo comma, c.p.c. prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio". >> Osserva la Corte che trattasi di indirizzo consolidato, così infatti, recentemente Cass. n. 8625/2025
Il primo giudice nel caso di specie ha correttamente motivato sul punto, richiamando i propri poteri di rilievo d'ufficio essendo il Tribunale chiamato a verificare che l'attore abbia dimostrato tutti i fatti costitutivi della domanda e quindi, oltre alla sua legittimazione, anche la titolarità della posizione soggettiva del convenuto quale soggetto tenuto a subire gli effetti della domanda.
A tal proposito ha evidenziato che la perizia di parte menzionava la titolarità catastale del bene in capo ad , ma non risultava allegata alla CTP Parte_3
14 alcuna visura catastale e, quanto ai testi, evidenziava che nessuno di essi aveva riferito in ordine alla formale proprietà dell'immobile.
La motivazione è del tutto aderente alle risultanze istruttorie ed ai principi di ripartizione dell'onere della prova ed è idonea a resistere al motivo di gravame in esame che non prende posizione su detti specifici passi motivazionali.
Venendo, invero, alla disamina delle restanti ed ultime censure si osserva, in sintesi, che l'appellante si duole della mancata applicazione del principio di non contestazione dei fatti da lui affermati in citazione;
con riguardo alla perizia di parte chiede di essere ammesso ad integrare la documentazione con la produzione della visura catastale;
con riguardo alle testimonianze evidenzia che il contenuto delle stesse è corroborato dalla prova documentale rappresentata dalle bollette dell'utenza elettrica dell'abitazione di cui Pt_1
risultava intestatario.
[...]
Orbene, con riguardo al principio di non contestazione si osserva che
[...]
è rimasto contumace in primo grado sicché la fondatezza dei Parte_3
fatti posti a fondamento della domanda non può ricavarsi dal principio di non contestazione. Lo stabilisce l'art. 115 comma 1° c.p.c., che recita: < casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”>> e quindi esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace.
La previsione normativa, chiara e puntuale e così i principi costanti e consolidati della Suprema Corte dai quali si trae l'insegnamento che la contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; 15 Cass. 13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass.
7.12.1984 n. 6462; Cass. 28.1.1982,
n.560). Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass.
20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990,
n.1898, da ultimo Cass. n 25/2025).
Osserva la Corte che il Tribunale ha evidenziato, con motivazione sintetica, ma rispettosa degli insegnamenti della Suprema Corte, che l'attore non aveva assolto all'onere probatorio con riguardo ai fatti costitutivi e giustificativi della pretesa in quanto alla relazione di perizia non risultava allegata la visura catastale ed i testi nulla avevano riferito sulla titolarità dell'immobile.
La motivazione di prime cure, censurata sotto il profilo della mancata applicazione del principio di non contestazione e della mancata valutazione del “contegno” processuale e stragiudiziale dell (che si è Parte_3
disinteressato della questione e del processo) è del tutto aderente alle risultanze istruttorie.
Invero, è inammissibile la produzione nel presente grado delle visure catastali. Trattasi di documenti estratti in data 7 agosto 2023 ore 18.15 e, quindi, in data successiva alla pubblicazione della sentenza (29/06/2023); la consulenza di parte di primo grado risulta datata 10 febbraio 2021 ed è
16 innegabile che a detta perizia non fossero allegati, per mera dimenticanza, i documenti prodotti unitamente all'appello, acquisiti solo successivamente.
Con riguardo alla prova testi è ben vero che i testi [ la figlia nata nel Tes_1
1972 e , genero di avendo sposato la figlia Persona_3 Pt_1
dell'attore ] hanno riferito che l'attore abitava da oltre un Parte_5
ventennio in detta casa;
va osservato che ha spiegato che Testimone_2
è il padre dei suoi figli che aveva abitato nell'immobile Parte_3
oggetto di causa dal 2002 al 2003 ( << specifico che il convenuto è il padre dei miei due figli e che ha convissuto con me e con mio padre tra il 2002 e il
2003),mentre ella vi aveva abitato dalla fine degli anni '80 e fino al 2003
(nascita della prima figlia), tuttavia, in disparte dal rilievo che i testi non hanno riferito circa la formale intestazione dell'immobile ad Parte_3
(come rilevato dal primo giudice) ed in disparte dal rilievo che è trattasi di situazione possessoria anomala in quanto colui che viene indicato come titolare catastale dell'immobile (senza dimostrarlo) risulta aver effettivamente abitato nell'immobile di sua proprietà quale ospite del possessore di fatto essendo convivente con la di lui figlia, vi è che le dichiarazioni dei soli testi non trovano affatto conferma nelle fatture dell'utenza elettrica in quanto, la fattura più remota, risale al periodo dicembre 2014 e, quindi, non vi è prova che nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda ( notifica atto di citazione di primo grado del 23 febbraio 2022 a mani del figlio di , capace e convivente tale Parte_3
qualificatosi) abbia posseduto l'immobile con le caratteristiche Pt_1
prescritte per il maturare dell'usucapione in suo favore. Il ventennio utile doveva risalire al febbraio 2002 ed a detta data non risale alcuna intestazione di utenze a nome di , se ne avrà notizia per la sola energia Parte_1
elettrica dal dicembre 2014 e, per ammissione della stessa , nel Testimone_2
2002 e 2003 dimorava in detta abitazione essendo convivente Parte_3
della teste.
17 L'appello va quindi rigettato perché manifestamente infondato.
§ 7. – Nulla per le spese del grado non avendo l'appellato svolto attività defensionale
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
Al riguardo si osserva che l'appellante ha prodotto documentazione afferente ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio de quo su domanda del 25 febbraio 2021 presentata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro e protocollata al n. 2021/522.
Orbene, va rammentato che la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: < rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del
2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo>> (così da ultimo Cass. n.
8982/2024).
§ 9. – la manifesta infondatezza del gravame che poggia sulla richiesta di ammissione di un documento che la parte ben avrebbe potuto produrre in primo grado in quanto disponibile quali le visure catastali;
la formulazione
18 di motivi di gravame in contrasto con il testo di legge (in tema di applicazione del principio di non contestazione al contumace) o con consolidati principi elaborati dalla Suprema Corte con pronunce datate rispetto alla proposizione del gravame (in tema di rilievo officioso su tutti i fatti costitutivi della domanda) integrano la colpa grave nella proposizione del gravame che induce alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra le
[...] Parte_3
parti dal Tribunale di Cosenza n. 1176/2023 pubblicata in data 29/06/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. nulla per le spese di lite;
3. revoca come con separato decreto l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato,
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 1° dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1439 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 26/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli avv.ti Salvatore VE in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce all'atto di appello, nonché dall'avv.to
RT VE in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione con nuovo difensore depositata il 9 settembre 2025 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensore, in Cosenza via F. Acri n. 3;
1 APPELLANTE
E
ARDIMENTOSO ; Pt_2
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 1176/2023 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 29/06/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << , premesso di Parte_1
detenere uti dominus da oltre venti anni tre appartamenti ed un magazzino siti alla Via Palladio nel Comune di Rende e censiti, rispettivamente, al
N.C.E.U. del Comune di Rende al foglio 5, p.lla 689 sub 4, zona cens. 2, Cat.
A/3, Classe 3, vani 6,5; foglio 5, p.lla 689 sub 5, zona cens. 2, Cat. A/3,
Classe 3, vani 3,5; foglio 5, p.lla 689 sub 6, zona cens. 2, Cat. A/3, Classe 3, vani 2,5; foglio 5, p.lla 689 sub 2, zona cens. 2, Cat. C/6, Classe 3, m2 119, risultanti catastalmente in capo ad , lo conveniva in Parte_3
giudizio per sentire dichiarare l'acquisto in proprietà, in via esclusiva, per intervenuta usucapione, dei beni predetti, con ogni conseguenza di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva il convenuto che veniva pertanto dichiarato contumace.>>
§ 2. – Il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1176/2023 così statuiva: <<-
Rigetta la domanda;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< La domanda non può trovare accoglimento. Infatti, in difetto di costituzione del convenuto e di qualsivoglia prova in ordine alla effettiva riconducibilità della proprietà degli immobili di cui trattasi ad , non è possibile Parte_3
operare alcuna verifica in ordine alla legittimazione passiva (rectius titolarità
2 della posizione soggettiva) del convenuto, gravando su il Parte_1
relativo onere probatorio, considerato che è ius receptum che la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare (Cass. civ.
Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951). Nel caso di specie, l'allegazione in base alla quale tali immobili “risultano ancora intestati catastalmente al Sig.
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3 [...]
) e residente in [...] in Località Monacaria Inferiore, C.F._2
come risulta dalla relazione tecnica redatta dal Geom. sulla Persona_1
base delle ricerche effettuate presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di Cosenza” è rimasta priva di riscontro, atteso che non è stata depositata in atti alcuna visura catastale e tenuto conto della circostanza che, nella citata perizia, il geom. dà conto di documentazione e di ricerche effettuate Per_1
presso l'Agenzia del Territorio, omettendo completamente di documentare quanto affermato, né in tal senso può dirsi dirimente quanto emerso nel corso dell'istruttoria orale, poiché i testi escussi, che pure hanno fatto riferimento al convenuto, non hanno dichiarato alcunché in ordine alla formale proprietà dell'immobile Conseguentemente, la domanda va rigettata. Nulla sulle spese, attesa la contumacia del convenuto.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di Parte_1
gravame, non titolato, articolato su più punti, di seguito illustrato.
Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere il proposto appello e per l'effetto - preliminarmente dichiarare la nullità della impugnata sentenza per mancanza di motivazione decidendo nel merito la causa come giudice di unico grado ovvero, in via del tutto subordinata, correggerla nelle premesse in fatto limitatamente all'individuazione catastale ed alla ubicazione degli immobili oggetto di causa. Nel merito– e salvo gravame - riformata ed annullata la
3 impugnata sentenza nei capi e nei punti censurati col presente atto, e valutata la rilevanza dei dati rinvenienti dalla C.T.P. a firma del Geom. così Per_1
come integrata ulteriormente nella presente sede accogliere la domanda attrice poiché manifestamente fondata tanto in fatto quanto in diritto per le motivazioni esposte in atti, avendo l'istante puntualmente assolto all'onere probatorio sulla stessa complessivamente gravante. Col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dell'Erario stante l'ottenuta ammissione dell'appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. >>
§ 4. 1– non si costituiva in giudizio. Parte_3
§ 4.2 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione, del 12 marzo 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., dichiarava la contumacia di
; rinviava la causa all'udienza dell'11 novembre 2025 Parte_3
per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di
30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Parte appellante ha depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 26 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Ha depositato note scritte il difensore di parte appellante.
§ 4.5 – Allo spirare dei termini la causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo non titolato ed articolato su più punti, l'appellante ha lamentato:
4 a) il vizio di mancata motivazione della sentenza, con conseguente nullità della stessa, tale dovendosi ritenere la motivazione posta a base della stessa laddove il primo giudice ha indicato immobili del tutto diversi da quelli indicati in citazione ed oggetto della prova testimoniale. Nello specifico evidenziava che esso attore aveva dichiarato di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'usucapione < immobiliare adibita ad abitazione, sita alla Via P. Nenni n. 26, già Via
Cozzi S.n.c. del Comune di San Fili (CS) censita al NCEC del Comune di San Fili al foglio 7, part.lla 363 sub 3, zona cens. 2Cat. A/2, Classe
U, vani 14.5, P.S1T-1°-2° e part.lla 363 sub 6>>, mentre il tribunale aveva pronunciato riferendosi agli immobili: << tre appartamenti ed un magazzino siti alla Via Palladio nel Comune di Rende e censiti, rispettivamente, al N.C.E.U. del Comune di Rende al foglio 5, p.lla 689 sub 4, zona cens. 2, Cat. A/3, Classe 3, vani 6,5; foglio 5, p.lla 689 sub
5, zona cens. 2, Cat. A/3, Classe 3, vani 3,5; foglio 5, p.lla 689 sub 6, zona cens. 2, Cat. A/3, Classe 3, vani 2,5; foglio 5, p.lla 689 sub 2, zona cens. 2, Cat. C/6, Classe 3, m2 119>> che nulla avevano a che vedere con l'oggetto della causa sicché << non essendovi coincidenza tra gli immobili indicati in sentenza e quello indicato in citazione e negli altri atti di causa >> la motivazione doveva ritenersi mancante o apparente e la sentenza affetta da nullità.
b) per l'ipotesi che questa Corte ritenesse che il suddetto vizio di nullità non sussistesse potendosi procedere a correggere l'enunciazione di prime cure con riguardo all'identificazione degli immobili, censurava la sentenza per vizio di ultrapetizione conseguente all'applicazione errata del principio di diritto enunciato da Cass. SU n. 2951/2016 a cui il primo giudice aveva dichiarato di conformare la decisione. In particolare, evidenziava che la Suprema Corte aveva statuito che << la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è
5 rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa >>; osservava l'appellante che dagli atti di causa emergeva che era il titolare catastale dell'immobile, così come Parte_3
attestato dalla perizia di parte versata in atti e risultante dal contenuto della prova testimoniale assunta. Produceva in giudizio, chiedendone l'ammissione, le integrazioni documentali richiamate in perizia, ma materialmente non allegate alla stessa.
c) censurava l'errata valutazione della prova testimoniale dal momento che tutti i testi escussi avevano confermato che esso si trovava Pt_1
nel possesso continuo, pacifico e non contestato degli immobili oggetto di causa – e non di quelli indicati dal primo giudice - dimostrando di volerne disporre come proprietario;
per altro verso egli aveva corroborato le circostanze suddette con produzione documentale, ovvero con le bollette dell'utenza elettrica che attestavano che la fornitura era a lui intestata e ne aveva pagato i relativi importi.
§ 6 – L'analisi del motivo
§ 6.1 – Il motivo è manifestamente infondato.
Giova premettere che è indubbio che il primo giudice nello svolgimento del processo, per un evidente refuso, ha riportato degli immobili diversi da quello indicato in citazione.
Come sopra evidenziato nel motivo in esame paragrafo 5 lettera a) l'immobile oggetto di lite è l'abitazione, sita alla Via P. Nenni n. 26, già Via Cozzi S.n.c. del Comune di San Fili (CS) censita al NCEC del Comune di San Fili al foglio
7, part.lla 363 sub 3, zona cens. 2Cat. A/2, Classe U, vani 14.5, P.S1T-1°-2°
e part.lla 363 sub 6, mentre il tribunale, ha riportato alla prima riga sotto il titolo << ragioni di fatto e di diritto>>: << tre appartamenti (…) >> (cfr. paragrafo 1).
6 Il refuso, essendo evidente l'utilizzo di un precedente modello di causa di usucapione, non ha tuttavia inciso sulla consapevolezza del tribunale di essere chiamato a decidere sull'immobile casa di abitazione ita alla Via P. Nenni n.
26, già Via Cozzi S.n.c. del Comune di San Fili (CS) censita al NCEC del
Comune di San Fili al foglio 7, part.lla 363 sub 3, zona cens. 2Cat. A/2, Classe
U, vani 14.5, P.S1T-1°-2° e part.lla 363 sub 6.
Osserva la Corte, in primo luogo, che nel verbale di assunzione di prova testimoniale del 20 aprile 2023 emerge chiaramente che il teste viene interrogato sul possesso di detto immobile. Risulta trascritto a verbale: << 1) vero che il Sig. da oltre venti anni possiede l'unità Parte_1
immobiliare sita alla Via Cozzi nel Comune di San Fili (censita al N.C.E.U. del Comune di San Fili al foglio 7, part.lla 363 sub 3, zona cens. 2, Cat. A/2,
Classe U, vani 14.5, P.S1-T-1°-2° e part.lla 363 sub 6) composta da n. 7 vani
– di cui una cucina – e n. 4 servizi e meglio riprodotta nelle foto allegate alla
C.T.P. che vi viene mostrata>>
Va poi dato atto che nella motivazione della sentenza il tribunale in esito alla narrazione dello svolgimento del processo ( righi da 1 a 11) e procedendo alla motivazione della decisione riferisce: < accoglimento>>; a tal fine illustra i principi di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova per l'ipotesi di giudizio contumaciale - come il presente
– e, venendo alla disamina delle risultanze istruttorie, tratta : 1) della prova testi in cui in testi hanno riferito, come da specifica domanda agli stessi formulata, dell'immobile oggetto di “ domanda“ e 2) della CTP versata in atti.
Va quindi disatteso il motivo di gravame nella parte in cui eccepisce la nullità della sentenza per vizio di motivazione per omessa motivazione o per motivazione apparente, non essendo sussumibile in tale categoria il percorso motivazionale del primo giudice - interamente trascritto al superiore
7 paragrafo 3 - se valutato alla luce dei dati obiettivi pervenuti alla sua decisione quali la prova testi sulla specifica circostanza devoluta e la prova documentale relativa all'immobile descritto nel fascicolo fotografico allegato alla stessa.
Si rileva, in iure, che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del
2014). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un.,
n. 22232 del 2016; Cass. n. 1756 del 2006, Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n.
6758 del 2022; v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). (così da ultimo Cass. n. 24199/2023).
8 Nel caso in esame il Tribunale di fronte ai testi (che sono risultati essere la figlia di ed il marito della figlia di essa parte attrice, Parte_4 Per_2
che ben conoscevano la casa per averci abitato la prima e per avere il secondo assiduamente frequentato i luoghi nel lungo periodo di fidanzamento con
) che hanno riferito quanto a loro conoscenza circa l'immobile sito in Per_2
via P. Nenni n. 26 di San Fili ha inequivocabilmente deciso sulla domanda di usucapione, rigettandola e commettendo una mera svista nello svolgimento del processo, del tutto irrilevante rispetto al percorso logico- giuridico seguito per pervenire alla statuizione di rigetto.
In relazione al vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale pronunciato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva di e per Controparte_1
avere errato nell'applicare il principio di diritto enunciato da Cass. n.
2951/2016 si osserva che la doglianza è manifestamente infondata.
Si osserva, in iure, che Cass. SU n. 2951/2016 enuncia il principio [dopo aver esaminato le posizioni, all'epoca, della giurisprudenza minoritaria e di quella dominante (che dichiara non essere fondata)] che << La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa>>, così come argomentato dal Tribunale di
Cosenza per come meglio infra.
Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito: < distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda. Il passaggio che non convince è quello per cui, attenendo al merito della decisione, la questione rientra nel potere dispositivo delle parti e (è questo il punto più critico) nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. 25.
Il fatto che la questione attenga al merito significa che rientra nel problema
9 della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto. 26. È opportuno ripercorrere i passaggi e gli snodi fondamentali della riflessione che sta al fondo della questione. 27. L'istituto della "legittimazione ad agire" si iscrive nella cornice del "diritto all'azione", il diritto di agire in giudizio.
28. L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto. 29. Il nostro ordinamento riconosce, e pone a fondamento del suo essere, il diritto all'azione nel codice civile e nella Costituzione. L'art. 2907, intitolato
"Attività giurisdizionale", che, all'interno del libro VI, dedicato alla "Tutela dei diritti", apre il Titolo "Della tutela giurisdizionale dei diritti", afferma:
"Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte". L'art. 24 della Costituzione dichiara: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". 30.La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
31. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione
10 nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. 32.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
33.Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. 34. Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile. 35. In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il
11 titolare. 36. La disciplina di questa diversa situazione è controversa sotto molteplici profili. Questo è il tema oggetto della causa e della rimessione alle sezioni unite. 37. La tesi dell'orientamento maggioritario ha il suo punto debole nel passaggio in cui, dopo aver correttamente affermato che la questione della titolarità del diritto fatto valer in giudizio attiene al merito, e quindi al problema della fondatezza della domanda, sostiene che, in quanto attinente al merito, la materia rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, traendone la conseguenza che il difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni in senso stretto. 38. L'attinenza al merito e più specificamente al problema della fondatezza della domanda di per sé non comporta le conseguenze che così se ne traggono. 39. Il problema, di merito, è di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. 40. La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda. Gli elementi costitutivi possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto. Per chiedere in giudizio il riconoscimento di un diritto
è necessario allegare e dimostrare una serie di fatti: ad esempio per il riconoscimento di una pensione d'inabilità bisogna presentare un certo grado di inabilità psico-fisica al lavoro e un reddito inferiore a determinati livelli.
41. Ma tra gli elementi costitutivi di un diritto possono esservi anche altri diritti. Nel caso in esame, il diritto oggetto della domanda è il risarcimento del danno subito da un immobile e tra gli elementi costitutivi della domanda vi è il diritto di proprietà sul bene danneggiato. Per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno, il nesso di causalità), anche di essere titolare di un diritto reale sul bene danneggiato. Il diritto reale non è il diritto oggetto della domanda, e quindi della tutela giudiziaria, ma è un elemento costitutivo di
12 quel diritto. 42. In generale, peraltro, chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. 43. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento. 44. Fissando alcune prime conclusioni, può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. 45. Quanto al convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Questa presa di posizione è una mera difesa. 46. Le "difese" sono, in generale, le posizioni assunte dal convenuto per contrapporsi alla domanda. Possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore. Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto
("mere difese"), oppure nella contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto. Il codice civile, all'art. 2697, secondo comma, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine "eccezione" e pone l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi oggetto delle eccezioni a carico del convenuto. 47. All'interno della categoria generale delle eccezioni, si delinea poi la sottocategoria delle "eccezioni in senso stretto", che presenta un regime giuridico peculiare. Rilevano a tal fine la norma per cui "(il giudice) non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti" (art. 112, seconda parte, c.p.c.), alla quale si ricollega la previsione per cui il convenuto, nella comparsa di risposta "a pena di decadenza deve proporre ..... le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
13 d'ufficio" (art. 167, secondo comma, c.p.c.). 48. Sul piano pratico la distinzione che più conta non è tanto quella tra mere difese ed eccezioni, quanto quella che isola le eccezioni in senso stretto, soggette a decadenza, se non vengono tempestivamente proposte, e non rilevabili d'ufficio. 49.
Facendo nuovamente il punto, può allora dirsi che la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c. 50. È vero che il primo comma del medesimo articolo 167 chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore fondamento della domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza. 51. Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345, secondo comma, c.p.c. prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio". >> Osserva la Corte che trattasi di indirizzo consolidato, così infatti, recentemente Cass. n. 8625/2025
Il primo giudice nel caso di specie ha correttamente motivato sul punto, richiamando i propri poteri di rilievo d'ufficio essendo il Tribunale chiamato a verificare che l'attore abbia dimostrato tutti i fatti costitutivi della domanda e quindi, oltre alla sua legittimazione, anche la titolarità della posizione soggettiva del convenuto quale soggetto tenuto a subire gli effetti della domanda.
A tal proposito ha evidenziato che la perizia di parte menzionava la titolarità catastale del bene in capo ad , ma non risultava allegata alla CTP Parte_3
14 alcuna visura catastale e, quanto ai testi, evidenziava che nessuno di essi aveva riferito in ordine alla formale proprietà dell'immobile.
La motivazione è del tutto aderente alle risultanze istruttorie ed ai principi di ripartizione dell'onere della prova ed è idonea a resistere al motivo di gravame in esame che non prende posizione su detti specifici passi motivazionali.
Venendo, invero, alla disamina delle restanti ed ultime censure si osserva, in sintesi, che l'appellante si duole della mancata applicazione del principio di non contestazione dei fatti da lui affermati in citazione;
con riguardo alla perizia di parte chiede di essere ammesso ad integrare la documentazione con la produzione della visura catastale;
con riguardo alle testimonianze evidenzia che il contenuto delle stesse è corroborato dalla prova documentale rappresentata dalle bollette dell'utenza elettrica dell'abitazione di cui Pt_1
risultava intestatario.
[...]
Orbene, con riguardo al principio di non contestazione si osserva che
[...]
è rimasto contumace in primo grado sicché la fondatezza dei Parte_3
fatti posti a fondamento della domanda non può ricavarsi dal principio di non contestazione. Lo stabilisce l'art. 115 comma 1° c.p.c., che recita: < casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”>> e quindi esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace.
La previsione normativa, chiara e puntuale e così i principi costanti e consolidati della Suprema Corte dai quali si trae l'insegnamento che la contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; 15 Cass. 13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass.
7.12.1984 n. 6462; Cass. 28.1.1982,
n.560). Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass.
20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990,
n.1898, da ultimo Cass. n 25/2025).
Osserva la Corte che il Tribunale ha evidenziato, con motivazione sintetica, ma rispettosa degli insegnamenti della Suprema Corte, che l'attore non aveva assolto all'onere probatorio con riguardo ai fatti costitutivi e giustificativi della pretesa in quanto alla relazione di perizia non risultava allegata la visura catastale ed i testi nulla avevano riferito sulla titolarità dell'immobile.
La motivazione di prime cure, censurata sotto il profilo della mancata applicazione del principio di non contestazione e della mancata valutazione del “contegno” processuale e stragiudiziale dell (che si è Parte_3
disinteressato della questione e del processo) è del tutto aderente alle risultanze istruttorie.
Invero, è inammissibile la produzione nel presente grado delle visure catastali. Trattasi di documenti estratti in data 7 agosto 2023 ore 18.15 e, quindi, in data successiva alla pubblicazione della sentenza (29/06/2023); la consulenza di parte di primo grado risulta datata 10 febbraio 2021 ed è
16 innegabile che a detta perizia non fossero allegati, per mera dimenticanza, i documenti prodotti unitamente all'appello, acquisiti solo successivamente.
Con riguardo alla prova testi è ben vero che i testi [ la figlia nata nel Tes_1
1972 e , genero di avendo sposato la figlia Persona_3 Pt_1
dell'attore ] hanno riferito che l'attore abitava da oltre un Parte_5
ventennio in detta casa;
va osservato che ha spiegato che Testimone_2
è il padre dei suoi figli che aveva abitato nell'immobile Parte_3
oggetto di causa dal 2002 al 2003 ( << specifico che il convenuto è il padre dei miei due figli e che ha convissuto con me e con mio padre tra il 2002 e il
2003),mentre ella vi aveva abitato dalla fine degli anni '80 e fino al 2003
(nascita della prima figlia), tuttavia, in disparte dal rilievo che i testi non hanno riferito circa la formale intestazione dell'immobile ad Parte_3
(come rilevato dal primo giudice) ed in disparte dal rilievo che è trattasi di situazione possessoria anomala in quanto colui che viene indicato come titolare catastale dell'immobile (senza dimostrarlo) risulta aver effettivamente abitato nell'immobile di sua proprietà quale ospite del possessore di fatto essendo convivente con la di lui figlia, vi è che le dichiarazioni dei soli testi non trovano affatto conferma nelle fatture dell'utenza elettrica in quanto, la fattura più remota, risale al periodo dicembre 2014 e, quindi, non vi è prova che nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda ( notifica atto di citazione di primo grado del 23 febbraio 2022 a mani del figlio di , capace e convivente tale Parte_3
qualificatosi) abbia posseduto l'immobile con le caratteristiche Pt_1
prescritte per il maturare dell'usucapione in suo favore. Il ventennio utile doveva risalire al febbraio 2002 ed a detta data non risale alcuna intestazione di utenze a nome di , se ne avrà notizia per la sola energia Parte_1
elettrica dal dicembre 2014 e, per ammissione della stessa , nel Testimone_2
2002 e 2003 dimorava in detta abitazione essendo convivente Parte_3
della teste.
17 L'appello va quindi rigettato perché manifestamente infondato.
§ 7. – Nulla per le spese del grado non avendo l'appellato svolto attività defensionale
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
Al riguardo si osserva che l'appellante ha prodotto documentazione afferente ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio de quo su domanda del 25 febbraio 2021 presentata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro e protocollata al n. 2021/522.
Orbene, va rammentato che la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: < rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del
2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo>> (così da ultimo Cass. n.
8982/2024).
§ 9. – la manifesta infondatezza del gravame che poggia sulla richiesta di ammissione di un documento che la parte ben avrebbe potuto produrre in primo grado in quanto disponibile quali le visure catastali;
la formulazione
18 di motivi di gravame in contrasto con il testo di legge (in tema di applicazione del principio di non contestazione al contumace) o con consolidati principi elaborati dalla Suprema Corte con pronunce datate rispetto alla proposizione del gravame (in tema di rilievo officioso su tutti i fatti costitutivi della domanda) integrano la colpa grave nella proposizione del gravame che induce alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra le
[...] Parte_3
parti dal Tribunale di Cosenza n. 1176/2023 pubblicata in data 29/06/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. nulla per le spese di lite;
3. revoca come con separato decreto l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato,
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 1° dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
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