Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 738/2022 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 738/2022 R.G. posta in decisione all'udienza del
25.3.2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
APPELLANTE
E
(già , in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore; APPELLATA–APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: pagamento somme rateale (somministrazione).
Conclusioni dei procuratori delle parti
Per parte appellante:
“… statuire e dichiarare: -Illegittima la richiesta di del pagamento € 1.044,64 a titolo di interessi moratori. CP_1
- condannare la al pagamento delle spese di lite per il primo grado di giudizio da liquidarsi in € 7.616,00 o CP_1 alla maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia dalla Corte di Appello, oltre accessori di legge, stante l'inapplicabilità dell'art. art. 92, co. 2 c.p.c., con distrazione in favore dello scrivente procuratore il quale dichiara di avere anticipato le spese e non percepito i compensi.
- Con vittoria delle spese del giudizio di appello da distrarsi in favore dello scrivente procuratore il quale dichiara di avere anticipato le spese e non percepito i compensi …”.
Per parte appellata:
“… rigettare l'impugnazione proposta in via principale dalla poiché infondata tanto in fatto quanto in Parte_1 diritto ed, in accoglimento del presente appello incidentale, riformare la sentenza n.608/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 6.5.2022 mediante il rigetto di tutte le domande proposte in primo grado dalla Pt_1 Con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.7.2019, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (sig. ) conveniva in giudizio davanti a questa Parte_2
Corte la (già , in persona del suo Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza n. 608 emessa in data 10.5.2022 e pubblicata in pari data nel procedimento già iscritto al n. 398/2015 RGAC.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione regolarmente notificato, premetteva di occuparsi della macellazione di animali presso il mattatoio comunale sito in Barcellona Pozzo di Gotto, via degli Artigiani n. 54 ed in virtù di contratto di somministrazione gas stipulato con la nel dicembre 2013 le CP_1 perveniva la fattura n. MI37259163 dell'importo di € 39.130,16 (riguardante il conguaglio 2009 e consumi sino al 2013).
Esponeva che:
“… - con la superiore bolletta venivano richiesti € 1.044,64 a titolo di interessi per ritardato pagamento non imputabili ad essa ricorrente;
- è prassi dell omettere anche per anni le fatturazioni energia elettrica e gas alle scadenze contrattualmente CP_1 previste non dando la possibilità all'utente di verificare periodicamente i propri consumi e per detto motivo era già destinataria di provvedimenti da parte dell'Autorità per l'energia elettrica;
- in data 14.12.2013, la ricorrente contestava l'importo richiesto in pagamento per la fornitura poiché l'importo richiesto non era proporzionato ai reali consumi della nonché in contraddizione con quanto indicato in Parte_1 fattura (consumo pari a 9796 mc) e contestualmente oltre a contestare la dovutezza degli interessi, inoltrava la richiesta di rateizzazione, poi reiterata in diverse missive, da ultimo trasmesse anche alla società incaricata di recuperare il credito;
- non accoglieva la richiesta di rateizzazione e piuttosto inviava in data 22.8.2014 una diffida per insolvenza CP_1 e “minacciando il prossimo distacco della fornitura”;
- stante il grave danno che la società avrebbe subito con il distacco della fornitura, veniva adito ex art. 700 c.p.c. il Co Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che con provvedimento del 24.9.2014 ordinava a di non procedere alla sospensione della fornitura di gas …”;
concludeva chiedendo di:
- accertare e riconoscerle il diritto al pagamento rateale dell'importo di € 39.130,16 (o di quell'altro che dovesse risultare a seguito di eventuale espletanda CTU) di cui alla bolletta n.
M137259163 e ciò attraverso un numero di rate pari a quello dei mesi di omessa fatturazione;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, e dunque la non debenza, degli interessi moratori (pari ad
€ 1.044,64) chiesti con la suddetta fattura;
nonché condannare la società convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contraddittorio si costituiva con comparsa depositata telematicamente in data
20.7.2015 (già , in persona del suo Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore e premetteva che:
- il rapporto di somministrazione de quo è stato contraddistinto da taluni fatti e circostanze dai quali è poi dipesa l'emissione della bolletta censurata, non riconducibili alla resistente CP_1
“Il riferimento è alla duplice sostituzione del misuratore avvenuta, una prima volta, il 18.05.2010 ed una seconda il 25.09.2011. Il ritardo con cui tali sostituzioni sono state comunicate dall'ente distributore che le ha operate quale proprietario del misuratore, e cioè l'AS S.P.A. (basti pensare, a tal riguardo, che la prima è stata notificata all' odierna comparente solo in data 07/10/2011), ha ingenerato un accavallarsi di dati –relativi alle letture dei contatori succedutisi – da cui è poi scaturita, con il lamentato ritardo di circa due anni, l'emissione della fattura di conguaglio innanzi citata. A ciò aggiungasi che in epoca successiva alla prima delle suddette sostituzioni, l'attrice aveva già maturato un'esposizione debitoria di € 8.729,34 riconnessa al mancato pagamento di n. 16 fatture (dalla M106008500 del 12.07.2010 con scadenza al 03.09.2010 alla M116271274 del 10.11.2011 con scadenza al 31.12.2011 – v. allegato Co promemoria situazione fatture emesse), esposizione a seguito della quale l' in data 03.10.2012, era stata costretta a sospendere la fornitura per poi riattivarla allorquando la provvide a sanare il proprio debito con unico Pt_1 pagamento - ma limitatamente alla sola sorte capitale - del 22 ottobre dello stesso anno”.
Deduceva quindi ex adverso che:
“… - sulla contestazione avente ad oggetto la richiesta di pagamento -a titolo di interessi moratori- della somma di € Co 1.044,64 avanzata da con la fattura n. M137259163, va chiarito che detti interessi, non sono affatto relativi al corrispettivo dei consumi fatturati con tale bolletta bensì alla pregressa morosità e cioè quella sanata con il pagamento cumulativo del 22.10.2012 riferentesi a fatture emesse tra il 2010 ed il 2011;
- la non ha precisato gli aspetti e/o le cifre che di detta fattura sarebbero errati;
Pt_1
- con detta fattura sono stati recepiti i segnanti effettivi di mc 26695, di mc 27369, di mc 29469 e di mc 30497 rispettivamente comunicati dalla società di distribuzione in data 13/05/2013, 11/06/2013, 12/08/2013 e 10/09/2013. La fattura veniva però emessa in seguito ad un blocco di fatturazione durato circa due anni e comprendeva due cambi misuratore avvenuti in tale periodo. Complessivamente venivano addebitati mc 63507 ottenuti dalla somma delle seguenti differenze con l'applicazione di un Coeff. C pari a 1.009229. Inoltre venivano restituiti mc 11886 precedentemente fatturati in acconto e quindi venivano effettivamente addebitati mc51621; la fattura M137259163, quantunque emessa a seguito di un periodo di blocco di fatturazione, non ascrivibile a fatto e colpa della società convenuta, è del tutto corretta;
con essa infatti sono stati contabilizzati una parte di consumi stimati (per come è contrattualmente e normativamente previsto) e quelli derivanti dalle letture reali del contatore effettuate e comunicate dall'ente distributore (cui appartengono gli impianti di dispacciamento e su cui incombono i relativi oneri, ivi compresi quelli di rilevazione dei dati di consumo e successiva loro trasmissione alla società di vendita ai fini della bollettazione); Co
- In ordine alla mancata concessione del pagamento rateale l' seppur dai prestampati da essa utilizzati emerga una diversa volontà, non ha potuto accordare tale beneficio per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché la relativa domanda non aveva ad oggetto sic et simpliciter l'importo di detta fattura bensì quello che ne sarebbe derivato a seguito del chiesto ricalcolo della stessa poiché asseritamente errata;
di talché la nota dell'utente era da qualificarsi, più che una domanda di rateizzo, un vero e proprio reclamo. E poi, ed è questa la ragione che riveste capitale importanza nell'economia del nostro argomentare, perché l'attrice, alla data dell'inoltro dell'istanza di rateizzazione, non risultava soggetto affidabile essendo incorsa nel passato a gravi e plurimi ritardi nei pagamenti. Co a sentito il dovere -in chiave solidaristica- di adottare uno strumento correttivo che potesse consentire alla Pt_1 un certo agio nel pagamento di detta fattura e ciò ha fatto attraverso la concessione di ben 3 proroghe del termine di scadenza di essa: la prima di 30 giorni;
la seconda al luglio del 2014 ed, infine, la terza al 28.05.2015. La fino alla conclusione del rapporto, non soltanto si è astenuta dal corrispondere (nonostante le 3 proroghe Pt_1 concesse) l'importo, o almeno parte di esso, della fattura contestata ma ha pure sospeso ogni altro pagamento relativo ai successivi consumi;
in tal modo manifestando una scarsa volontà adempitiva pur continuando ad usufruire del gas. Sotto tale profilo è assolutamente necessario rimarcare il fatto che la per i suoi consumi, nulla ha più Pt_1Co pagato ad al 22.10.2012 e sino alla cessazione della fornitura (01.06.2014). La domanda di rateizzazione della è strumentale e pretestuosa, quest'ultima chiede che il suddetto importo, Pt_1 Co di poco più di 39.000 euro, venga suddiviso in 23 rate evitando però di osservare che sua sponte, le aveva già accordato il pagamento del suddetto importo praticamente nel medesimo termine avendo previsto come data di scadenza quella del 28.05.2015 quindi a distanza di 19 mesi dall'emissione …”.
Concludeva chiedendo:
“ … - in via istruttoria, dire e dichiarare inammissibile la domanda di CTU atteso che, essendo priva di specifiche e puntuali critiche alla fattura di che trattasi, la stessa è, sostanzialmente, di carattere esplorativo;
- nel merito dire e dichiarare infondate, tanto in fatto quanto in diritto, le domande tutte spiegate dall'attrice e, per l'effetto, rigettarle con il favore delle spese del giudizio …”.
Veniva ammessa ed espletata C.T.U per verificare e quantificare l'esatto ammontare dovuto dalla all' per la fornitura di gas di cui alla fattura numero Parte_1 CP_2
M137259163 emessa il 30.10. 2013.
Il professionista officiato riferiva come di seguito:
“… non sono state fornite le misure di rilevazione dei consumi effettuate dall'AS (distributore del gas), non può quantificare i reali consumi di gas della nel periodo di cui alla fattura numero M137259163 emessa il Parte_1 30.10.2013. Ad ogni modo, dall'esame della predetta fattura sono state riscontrate alcune anomalie nella contabilizzazione dei consumi per alcuni periodi (risalta maggiormente all'occhio l'anomalia nel periodo di installazione del primo misuratore compreso tra il 22.04.2010 ed il 25.09.2011, data in cui il misuratore è stato sostituito nuovamente). In tale periodo di complessivi mesi 16 sono stati fatturati ben 30305 mc di gas) …”.
All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10.05.2022, svolta mediante trattazione scritta, il Tribunale così statuiva:
“… -annulla la fattura n. M137259163 del 30.10.2013 emessa da;
Parte_3
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere € 1.044,64 Parte_1 alla convenuta;
Parte_3
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di Ctu, liquidate in decreto emesso in data odierna, a carico della parte convenuta …”.
*
Con la citazione donde l'odierna iscrizione, parte appellante lamentava che l'impugnata sentenza appariva erronea:
1. nella parte in cui aveva ritenuto la dovutezza di € 1.044,64 a titolo di interessi moratori, disattendendo le risultanze dell'elaborato peritale per attribuire valore probatorio ad un documento formato unilateralmente e depositato da in luogo dei Controparte_1 documenti contabili. In relazione ai superiori interessi moratori, richiesti nella fattura n. M13725916 del
30.10.2013, l'appellante rappresentava che nell'atto di costituzione della società somministrante risultava che si tratterebbe di interessi moratori maturati – asseritamente – per il mancato pagamento di pregresse fatture relative a consumi dal 2009 al 2012, per una Con esposizione debitoria di € 8.729,34, obiettando contra come da non fossero state depositate le fatture, bensì un generico promemoria in cui le medesime erano meramente elencate e soltanto su ciò aveva trovato fondamento la decisione gravata;
2. anche in punto di compensazione delle spese di lite: “… tenuto conto del decisum e del recente mutamento giurisprudenziale in materia di onere della prova … in tema di somministrazione con registrazione elettronica o meccanica dei consumi, secondo cui se l'utente contesta la bolletta è il gestore a dover provare il regolare funzionamento del misuratore e l'effettività dei consumi (Cass. ord. n. 34701, Sez. III civile del 16.11.2021). L'appellante assumeva che nella specie l'annullamento della fattura n. M137259163 non poteva che essere imputato all'omesso deposito delle letture dei consumi effettivi da parte di con conseguente condannabilità della stessa alle spese di lite. CP_2
Ed invero: che l'orientamento della Suprema Corte fosse recentissimo non rispondeva al vero, posto che detto principio era risalente e riveniente già da Cass. n. 10313 del 2004, che aveva ribadito, in tema di riparto dell'onere probatorio, che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta.
La responsabilità di sussisterebbe, dunque, non già a causa dell' orientamento CP_1 rilevato supra della Corte di cassazione che pone a carico del somministrante l'onere probatorio in caso di contatore guasto, bensì per una mala gestio del somministrante nella fornitura e nel rapporto con il cliente. Rilevava che il misuratore relativo alla somministrazione di gas all'allora attrice era stato sostituito per ben due volte – come attestato anche in pag. 2 comparsa – e cioè: CP_2
“una prima volta il 18.05.2010 ed una seconda il 25.09.2011”;
e ciò in assenza del contraddittorio previsto ex lege proprio per l'importanza che riveste nel caso in cui la sostituzione sia determinata da errori nella registrazione dei consumi del gruppo di misura. L'Autorità Garante per l'Energia, all'art. 11 co. 11.2 della Deliberazione n. 200 del 28.12.1999, come modificata dalla deliberazione n. 148/06, nell'ipotesi di sostituzione del gruppo misura a causa di un guasto, aveva infatti previsto che tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sostituzione, li sottoscrive.
Nondimeno, a causa dell'omessa fatturazione periodica con riferimento alla fattura n. M137259163 del 30.10.2013, nella quale si richiedeva il pagamento dell'importo di € 39.130,16 per il conguaglio 2009 ed i consumi 2009/2010/2011/2012/2013 (doc. 3 fasc. di I° grado), la non aveva avuto modo alcuno di ravvisare motivi di allerta ed esigenze di Pt_1 controllo del contatore;
e concludeva chiedendo:
“… dichiarare: - illegittima la richiesta di del pagamento € 1.044,64 a titolo di interessi moratori. CP_1
- condannare la al pagamento delle spese di lite per il primo grado di giudizio da liquidarsi in € CP_1 7.616,00 o alla maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia dalla Corte di Appello, oltre accessori di legge, stante l'inapplicabilità dell'art. art. 92, co. 2 c.p.c., con distrazione in favore dello scrivente procuratore il quale dichiara di avere anticipato le spese e non percepito i compensi …”.
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La società appellata si costituiva con atto depositato in data 6.3.2023, e, deducendo ex adverso:
sub 1., che:
Co
“… La superiore critica risulta del tutto infondata, già prima dell'avvio del presente contenzioso, con la nota del 18/12/2013 e per come ha rilevato il primo Giudice, aveva già chiarito all'appellante che detta richiesta di pagamento era dovuta al ritardo nel saldo di pregresse (rispetto a quella oggetto di causa) fatture, trattasi di n. 18 (e non 17) bollette, dalla n. M116271274 alla n.20061111, emesse nel periodo precedente al novembre 2011 per un importo complessivo di € 10.848,83, importo saldato dall'appellante in unica soluzione il 22/10/2012. Co A tale precisa circostanza, dedotta da con la citata memoria ex art.183 c.p.c., la non ha Pt_1 minimamente replicato e pertanto ai sensi dell'art. 115 co.2 c.p.c. non poteva che conseguirne, per come il primo Giudice ne ha fatto conseguire in forza del principio di non contestazione, il riconoscimento della sua fondatezza. L'infondatezza della superiore censura è ravvisabile sotto un duplice aspetto ovvero quello dell'ammesso oltre che provato ritardo nel pagamento da parte della delle 18 fatture sopracitate e quello Pt_1 dell'assenza della corresponsione dei relativi interessi di mora il cui calcolo l'appellante, come detto, non ha mai specificamente contestato …”;
sub 2., che:
“… infondata e pretestuosa non può che ritenersi la critica all'adottata compensazione delle spese del giudizio tenuto conto che, delle tre domande dalla avanzate, due (e non una!) sono state dal Pt_1 Tribunale rigettate ovvero quella di annullamento della richiesta di pagamento degli interessi di mora e quella risarcitoria …”;
nonché spiegando appello incidentale, con il lamentare l'erroneità della sentenza:
3. nella parte in cui aveva disposto l'annullamento della fattura n. M137259163 dell'importo di €.39.130,16 sul presupposto che la stessa fosse stata emessa su dati di consumo incerti; Con incertezza che, ad avviso del decidente, l' avrebbe dovuto fugare incombendo su essa l'onere di provare il regolare funzionamento del misuratore del gas e l'effettività dei consumi;
e ciò si censurava perché tanto aveva avuto luogo alla luce di un orientamento giurisprudenziale mal interpretato, in virtù di una generica contestazione da parte della egli addebitati consumi, nonché del malgoverno delle risultanze della Ctu in atti. Pt_1
Più in specifico, Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che:
3.1. “… In tema di contestazione delle fatture relative ai contratti di somministrazione come quello di specie, la S.C. ha più volte chiarito che l'utente non può limitarsi alla generica critica dei consumi addebitatigli ma, in ossequio al principio di vicinanza della prova -poiché gli è consentito controllare i propri consumi in ogni tempo tramite il relativo misuratore-, è suo dovere, oltre che chiedere la verifica della corretta funzionalità del misuratore stesso, anche e soprattutto quello di dimostrare che i propri consumi di gas registrati nei periodi precedenti e successivi a quello oggetto della fattura dogliata si discostano notevolmente in difetto rispetto a quelli usuali;
ovvero quelli riferibili alla propria attività imprenditoriale (la gestisce il Pt_1 mattatoio comunale) che, nel tempo, non deve aver subìto sostanziali modifiche in termini di produzione e di utilizzo di macchinari. La on ha avanzato nessuna richiesta di verifica metrologica e, soprattutto, ha mai fornito nessun Pt_1 elemento fattuale che possa dimostrare un'asserita erroneità in eccesso dei consumi addebitatele;
circostanza quest'ultima (ovvero l'erroneità in eccesso) che la avrebbe potuto facilmente provare, Pt_1 ma ciò non ha fatto quantunque sia stata sollecitata in tal senso, producendo in giudizio le fatture relative ai consumi rilevati dal nuovo fornitore al quale si è rivolta nel 2014 allorquando ha interrotto il rapporto con Co
Tale omissivo comportamento non può che indurre, quantomeno, a presumere, ai sensi dell'art.116 c.p.c., che i consumi registrati dal nuovo fornitore siano in linea con quelli oggetto del presente giudizio …”; 3.2. l'appellante espone poi che l'incertezza sui dati di consumo era stata attestata dall'avvenuta esecuzione da parte di AS di ben due sostituzioni del misuratore:
“… se il consulente avesse chiesto all'impresa distributrice i motivi delle sostituzioni, avrebbe “scoperto” anche mediante un semplice accesso al portale pubblico “GasOnLine”, che il primo misuratore è stato cambiato il 22.4.2010 perché ossidato/logoro ed il secondo, il 25.9.2011, in applicazione della L. 236/1991
… per come evincesi dalle letture rilevate dal distributore e riportate a pag.2 della fattura, le cattive condizioni del misuratore inizialmente sostituito aveva[no] determinato un'errata, ma in difetto, contabilizzazione dei consumi della tant'è che nell'arco di sei mesi (dal 26.10.2009 al 22.4.2010) Pt_1 erano stati registrati consumi per appena 1.046 mc (188.270-187.224=1.046), quindi, certamente inferiori a quelli reali. Il Tribunale avrebbe dovuto rigettare le infondate quanto generiche contestazioni dell'attrice compresa quella del diritto alla rateizzazione del cui preteso termine …”;
e conclude chiedendo di rigettare l'impugnazione proposta in via principale dalla Parte_1 poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto e, in accoglimento di quello incidentale, riformare la sentenza n. 608 con rigetto di tutte le domande proposte in primo grado dalla società somministrata.
*
Il procedimento era differito dall'udienza collegiale di prima comparizione del 7.4.2023, da celebrarsi secondo il rito della cd. “trattazione scritta”, a quella del 25.3.2024.
All'esito di detta udienza, che era celebrata essa pure con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – ed in cui aveva luogo la precisazione delle conclusioni, senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 17.6.2024).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data
22.3.2024, le parti insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei petita tutti ut supra richiamati.
* In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
entrambe le parti s'avvalevano delle facoltà di cui all'art. 190 C.P.C. (con atti depositati in modalità telematica rispettivamente: nelle date del 27.5.2024 e 11.6.2024, la difesa dell'appellante; nelle date del 23.5.2024 e 13.6.2024 quella dell'appellata) insistendo nelle già spiegate deduzioni e difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello incidentale sub 3. vada accolto, nei sensi di cui appresso, mentre quello principale sia infondato e debba pertanto essere disatteso.
*
È principio pacifico nell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità (rimasta invariata nel tempo) e nella giurisprudenza di merito che il contratto di utenza di energia elettrica/gas è un vero e proprio contratto di somministrazione, destinato a soddisfare, ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole: pur non essendo qualificabile come un contratto aleatorio in senso tecnico − giacché il rischio che le parti assumono non è superiore all'alea normale cui fa riferimento l'art. 1467 C.C. e la controprestazione non dipende da un avvenimento futuro ed incerto − l'essenza stessa della somministrazione presuppone inevitabilmente una qualche incertezza in ordine al risultato economico del negozio, connaturata al differimento nel tempo delle prestazioni dedotte in contratto. Ciò nondimeno, costituendo il realizzarsi del rapporto nel futuro la natura propria della somministrazione, tale incertezza è implicita già all'atto della formazione del contratto, la cui essenza risiede proprio nel fatto che il somministrante, a fronte del diritto di ricevere il corrispettivo con regolarità alle scadenze pattuite, assume su di sé l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento dell'obbligazione assunta, nonché i rischi della fornitura, che costituiscono l'alea normale del contratto scaturente dal proiettarsi delle prestazioni in futuro
(Cass. Civ. nn. 5144/1997; 2054/1972; 2359/1968).
Va ancora rammentato che nei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della contestazione della congruità dei consumi portati dalle bollette e della conformità ai consumi effettivi dei dati assunti per l'emissione delle fatture, spetta al somministrante (società che fornisce l'energia) e non al distributore (società che commercializza il bene per la fornitura agli utenti), in ossequio ai criteri sul riparto dell'onere della prova desumibili dagli artt. 1218 e
2967 C.C., fornire la prova del quantum del prodotto erogato e della corretta quantificazione del corrispettivo richiesto.
In particolare, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e di cui non avrebbe potuto evitare l'interferenza con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare una variazione (in riduzione o in incremento) dei consumi (cfr., Cass. Civ., 9 gennaio 2020, n. 397; Cass. Civ., 19 luglio 2018, n. 19154). Laddove, poi – come nella fattispecie concreta – a fronte della contestazione, da parte dell'utente, dell'anomalia del consumo rilevato dal contatore, si accerti che lo stesso addirittura non era funzionante, è indubbiamente onere del somministrante fornire la prova della quantità di prodotto effettivamente somministrato nel periodo contestato.
Con Nella vicenda in riesame, già nel primo grado di giudizio deduceva che il rapporto di somministrazione de quo è stato contraddistinto da accadimenti – dai quali è poi dipesa l'emissione della bolletta contestata – non riconducibili al fatto d'essa somministrante, quanto alla duplice sostituzione del misuratore avvenuta: una prima volta, per ossidazione da usura e logorio, il 18.5.2010; la seconda, per obbligo normativo, il 25.9.2011; in entrambe le circostanze, da parte del distributore quale proprietario del misuratore.
Il ritardo con cui tali sostituzioni erano state comunicate dall'ente in argomento (e cioè, l'ITALGAS S.P.A.) che le aveva operate (basti pensare, a tal riguardo, che la prima era stata notificata all'odierna resistente solo in data 7/10/2011), avrebbe ingenerato “un accavallarsi di dati” – relativamente alle letture dei contatori succedutisi – a causa del quale era seguita l'emissione con il lamentato ritardo di circa due anni della fattura di conguaglio, ma senza colpa al riguardo da parte della somministrante. La contabilizzazione del dovuto sarebbe quindi effettivamente avvenuta in parte in conformità ai consumi realmente avvenuti ed in parte, per un periodo circoscritto – e legittimamente, a termini di contratto – in base a consumi solo presunti;
in ogni caso, tanto avrebbe avuto luogo in pregiudizio non già dell'utente somministrato, bensì della somministrante, ossia in loro sottodimensionamento (per la parte del periodo di fornitura decorso in cui la lettura non era risultata attendibile per l'avaria del primo misuratore).
Con la memoria di replica del 12.3.2016, la difesa di parte educeva – con allegazioni Pt_1 rimaste incontestata da controparte – che:
- i predetti contatori erano stati sostituiti in assenza di contraddittorio tra le parti, determinando di fatto l'impossibilità di verificare i dati corretti di consumo da parte dell'odierna appellante in corso di fornitura;
Con
- a tenore della stessa produzione di parte i consumi medi di fornitura, tra il 5.5.2006 ed il 30.10.2023, s'erano attestati a 9796 mc annui;
- il consumo mensile medio poteva stimarsi (ancorché in eccesso) pari a circa euro 1.000 di prezzo finale al tempo.
La relazione di c.t.u. in atti (come già avvisato dal primo Giudice), pur dando atto della correttezza “aritmetica” della liquidazione ivi avvenuta in riferimento ai consumi fatturati, ha segnalato come difettassero dati di riscontro circa l'attendibilità delle letture periodiche dei Con consumi avvenute nel periodo di riferimento (2009/2013) e segnalate da ma non aliunde verificabili) e non potesse giovare al somministrante alcuna presunzione di buon funzionamento dei contatori via via collocati in sito, almeno fino alla seconda sostituzione (avvenuta a 17 mesi di distanza dalla prima), data l'indole riferita – ut supra – della relativa causale.
Dai dati valutati ed evidenziati dal professionista officiato (cui questa Corte ritiene di dover preferire quelli che di seguito si vanno a illustrare, quale esito di propria autonoma elaborazione) risulta che:
- la prima sostituzione aveva avuto luogo il 22.4.2010 e la seconda il 25.9.2011 (a distanza di 17 mesi dalla precedente);
- nei sei mesi antecedenti alla prima, il consumo era risultato di mc 1046 (circa mc 174 al mese), ossia ben inferiore alla media dei precedenti periodi (quella, già rilevata dalla memoria difensiva di parte inerente il periodo 2006/2013); Pt_1
- dopo detta sostituzione e fino alla seconda, il consumo era risultato di mc 30305 (ossia, di mc 1.782,64 in media al mese);
- nei tre mesi successivi alla seconda sostituzione, di mc 4049 (ossia, di mc 1.349,66 in media al mese);
- v'era quindi importante discrepanza tra i consumi medi individuati dalla somministrante dall'inizio della fornitura (2006) e fino al 2013 (ripetesi, pari a mc 9796 annui, come da p. 2 della fattura in contestazione a detta del Ctu, id est mc 816,33 al mese) e quelli fatturati fino alla lettura del 22.4.2010 (pari a mc 188.270, per mc 380,625 in media al mese in quattro anni).
In proposito, si rileva intanto che, in realtà e a ben vedere, nelle pp.
2-3 della fattura citata si era avuto invece individuazione di consumo (in mc 51621) soltanto per il periodo dal 27.10.2009 al 30.10.2013, corrispondente a circa mc 1.075 mensili. Con i limitava, in replica alle superiori osservazioni della c.t.u., nelle proprie controdeduzioni, a rilevare che:
“… nella contabilizzazione dei consumi vengono messi a confronto periodi non omogenei, il che porta inevitabilmente a conclusioni non oggettive circa il flusso dei consumi del cliente finale Parte_1 Riguardo alle attività del distributore, che nel caso specifico è AS Reti S.P.A., già AS S.P.A., giova considerare Controparte che rientra fra esse la rilevazione delle letture e la loro trasmissione alla società di vendita, quindi a
per l'emissione delle fatture, fatta salva la possibilità per quest'ultima di aggiungere delle letture stimate
[...] calcolate sulla scorta dei consumi precedenti. Del flusso di letture distributore-venditore è evidente traccia nella fattura M137259163 nella parte dedicata al riepilogo delle letture fatturate …”.
E il primo giudicante, dato atto che:
“… L'utente non ha contestato la somministrazione e l'utilizzo del gas, ma solo l'effettività dei consumi Parte_1 rilevati, ragion per cui la fattura n. M137259163, alla luce dei dati emersi dalla relazione di Ctu, deve essere annullata
…”;
Con pur affermando, in motivazione, quanto al merito della pretesa creditoria di che:
“… le misurazioni dei consumi di gas, oltre spese ed oneri di legge, nei periodi indicati nella stessa possono essere riconteggiate dalla convenuta, alla luce delle letture effettive dei consumi di gas, come rilevate dalla società distributrice (AS s.p.a.) …”;
null'altro ha statuito al riguardo, limitandosi, in dispositivo, al mero annullamento della fattura contestata (senza statuire sui petita specifici originari di parte con cui s'era chiesto Pt_1 riliquidarsi il debito da fornitura come dalla c.t.u. disponenda, ma recependo quelli conclusionali Con dell'allora attrice di rigetto integrale della domanda di parte
Ebbene, ciò posto e rilevato in fatto che:
- con la citazione di prime cure non contestava l'an della fornitura, ma solo il Parte_1 quantum della fattura di conguaglio pervenutale e rimasta impagata, deducendo al riguardo solo che:
“… l'importo ... è difatti sproporzionato rispetto ai consumi …”;
e, invocandone l'accertamento a mezzo di c.t.u., chiedeva esserle riconosciuto – o per l'importo fatturato o per quello diverso e di giustizia da liquidarsi all'esito – comunque titolo a beneficiare dell'opportuna rateizzazione in un numero pari ai mesi di omessa fatturazione;
lamentava inoltre come non dovuti gli interessi moratori addebitatile, opinando si riferissero alla fattura contestata e sostenendo, qualora si fosse trattato di debito per fatture diverse, difettare la prova del suo riscontro;
nessuna produzione o allegazione effettuava, onde individuare la media di consumi (da essa peraltro non contestata) sostenuti dal 2006 fino alla prima sostituzione di contatore, né adduceva circostanze di sorta inerenti all'eventuale variazione dei propri consumi durante l'intero periodo di fornitura dedotto in lite o del relativo fabbisogno (per le ragioni più varie, quali ad es. interruzioni o sospensioni d'attività, mutate o specifiche contingenze di mercato o altro); detta società ha quindi insistito in sede di gravame nella conferma solo in parte qua della pronuncia gravata, con sua riforma limitatamente alla quaestio degli interessi moratori (come in premessa);
Con
- specificando come gli interessi moratori si riferissero al saldo avvenuto solo in data 22.10.2012 e quindi tardivamente rispetto alle fatture impagate antea così onorate (e non già a quella di conguaglio oggi in contestazione); e ciò con arguizione già recepita – fondatamente, anche ad avviso di questa Corte – dal primo
Giudice nel senso che, a prescindere dalla produzione documentale avvenuta, l'assunto del creditore sulla scaturigine della spettanza della posta relativa non era stato oggetto di contestazione specifica;
insisteva nel sostenersi creditrice dell'intero di cui alla fattura contestata;
aggiungeva che la rateizzazione invocata non aveva fondamento, essendo già stata concessa al debitore più volte proroga a tal fine ma infruttuosamente;
ha quindi chiesto, rinnovatamente oggi con l'appello incidentale, accertarsi il suo credito, siccome ancora non onorato, come dalla fattura in contestazione;
e quindi, per il consumo di mc 51621 con riferimento ai seguenti periodi:
(conguaglio) dal 27.10.2009 al 10.11.2011; dall'11.11.2011 al 30.10.2013; così conteggiandolo:
2009 27/10-31/12 392
2010 I periodo 1/1-31/3 533
1/4-22/4 131
e quindi, in media, prima della prima sostituzione del contatore, individuando in soli mc 176 al mese (per un totale del semestre di 1056), a fronte di consumi pregressi rimasti non Con documentati (né é vendo prodotto fatture anteatte); Pt_1
Con è bene tuttavia avvisare che la nota di atata 18.12.2013 individuava un consumo oggetto di lettura di mc 188.270 mc fino al 22.4.2010, pari – se non avessero avuto luogo anteriori sostituzioni, avendo la fornitura avuto avvio nel maggio del 2006 – a circa mc 3.922,29 annui e quindi a mc 326,85 in media al mese (ossia al doppio circa); Con tuttavia, non riliquidava l'entità dei consumi prima della detta sostituzione se non per il solo ultimo semestre, pur dovendosi logicamente presumere che lo stato d'usura e logorio donde la sostituzione in argomento fosse risalente, e ciò a proprio indubbio detrimento
(come peraltro dalla stessa ammesso);
2010 II periodo 23/4-30/6 4051
1/7-30/9 5400
1/10-31/12 5401
2011 1/1-31/3 5284
1/4-30/6 5342 1/7-25/9 5107
e quindi, in media, fino alla seconda sostituzione, in mc 1.799,11 al mese (totale 30.585);
25/9-30/9 275 1/10-16/11 2589 17/11-13/12 1222 14/12-31/12 1163 e, sempre in media, dopo la seconda sostituzione, in mc 1.749 al mese (totale 5249); media, questa:
confermata rispetto a quella successiva alla prima sostituzione (donde l'inferenza d'una normalità di funzionamento sia del secondo sia del terzo contatore installati);
non confermata, invece, rispetto al corso dell'intero 2013, in cui erano infatti contabilizzati consumi inferiori (pari quasi al 50%), per complessivi mc 10831, pari a 902,58 al mese, comunque in entità prossima a quella individuata in fattura (di cui s'è detto retro), in circa mc 1.075;
sicché, ad avviso di questo Collegio, fermo che:
- in occasione delle sostituzioni dei contatori, non consta se l'utente abbia o meno assentito Con alle letture avvenute (come riferite da ma neppure ne è emersa l'erroneità materiale;
- ha lamentato una sproporzione ingiustificata nei consumi addebitatile Parte_1 rispetto alle antecedenze, nulla adducendo tuttavia quanto a variazioni degli stessi o del proprio fabbisogno nel periodo ascritto né assumendo che anche il secondo contatore fosse guasto o malfunzionante;
detta sproporzione effettivamente consta, per quanto retro emerso, rispetto al periodo di riferimento dedotto in lite, solo tra i consumi medi anteriori alla prima sostituzione e quelli medi posteriori alla prima sostituzione;
Con ma a liquidato in fattura il debito di di cui all'odierno giudizio per detta fase di Pt_1 fornitura – id est, quello pendente per il relativo semestre anteriore al 22.4.2010 – in entità inferiore alla media rilevata dalla stessa debitrice dei consumi anteatti, donde la non ravvisabilità d'alcun pregiudizio da ciò a carico del somministrato (che, anzi, ha beneficiato di ciò);
per il periodo successivo alla prima sostituzione, invece, la sproporzione asserita non consta, considerato che le medie dei consumi rilevati sono rimaste stabili, anche dopo la seconda sostituzione, e che l'emersa riduzione dei consumi intorno al 50% successivamente rilevata – in difetto di circostanze idonee a far anche solo presumere una diversa scaturigine di tale dato – può ascriversi solo a minor fabbisogno dell'utente;
il divario tra i consumi medi del periodo 2006/2009 e quello del periodo successivo 2010/2013 non è dato che, sebbene emergente, deponga in senso favorevole all'utente atteso che nulla consta quanto al primo periodo circa l'andamento dei consumi da parte dello stesso ed il flusso del relativo fabbisogno e, soprattutto, che non è stato accertato da quando il misuratore installato sia andato in avaria, influenzando la lettura del consumo effettivo (il che equivale ad ammettere che il suo malfunzionamento potrebbe essersi determinato da lungi, piuttosto che solo da ultimo, con la conseguente sottostima anche delle letture – ove avvenute – più risalenti).
Sicché, in difetto d'altre acquisizioni, deve affermarsi che difettava e difetta il fondamento del petitum in punto di quantum della domanda di prime cure di donde Parte_1
l'accoglimento dell'appello incidentale e la riforma dell'impugnata sentenza nei sensi di cui al dispositivo. Resta assorbito dalla declaranda soccombenza ut supra della parte appellante principale il motivo di gravame in punto di spese di lite.
*
L'accoglimento dell'appello incidentale con conseguente riforma della sentenza di primo grado impone alla Corte di procedere d'ufficio – quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, C.P.C. – ad un nuovo regolamento di esse, da stabilire tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. Civ. nn.:
9064/2018; 11423/2016).
Va statuita per l'effetto la condanna della parte appellante principale alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali d'entrambi i gradi del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez.
6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
primo grado:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.142,40 totale € 8.758,40 totale dimidiato € 4.379,20 secondo grado: Competenza: Corte d' Appello
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino ad euro 4.869,375 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché nel minimo per questo grado, attesane la marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta) a carico di parte appellante incidentale.
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 26.10.2022 e iscritto a ruolo in data 4.11.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 698 in data 10.5.2022 nel procedimento già iscritto al n. 398/2015 RGAC;
appello proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di: (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore; nonché sull'appello incidentale proposto da parte appellata con atto depositato in data
6.3.2023; così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) rigetta integralmente la domanda proposta con atto di citazione notificato in data 25.2.2015 nel procedimento iscritto al n. 398/2015 RGAC davanti al Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto da in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
1.2) condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 4.379,20 per onorario, oltre accessori come per legge;
3) condanna ancora la parte appellante principale alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.869,375 per onorario, oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
4) dà atto che la parte appellante incidentale, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 24.1.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa ROTOLO Ottavia.
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)