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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3382/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3382/2023 promossa da:
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv. CINZIA LUCIANI ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in PESCARA, STRADA PRATI, N. 12/3
APPELLANTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. DAVIDE Controparte_1 P.IVA_2
FATTORE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in FRANCAVILLA AL MARE, alla VIA
ADRIATICA, N. 210
APPELLATA nonché contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PESCARA, Controparte_2 C.F._1 presso la SEDE COMUNALE e rappresentato e difeso dall'avv. MARCO DE FLAVIIS dell'Avvocatura comunale
APPELLATO
Oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
Appellante: “Per la soc. redige le note in sostituzione d'udienza l'avv. Cinzia Luciani, la Parte_1
quale si riporta integralmente a tutti gli atti difensivi nonché documenti depositati chiedendone
l'integrale accoglimento”.
“Il , come sopra rappresentato e difeso, in ossequio al Controparte_2 Controparte_2
provvedimento reso in data 21 novembre 2024 di fissazione dell'udienza, si riporta alle proprie
pagina 1 di 6 conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello di cui invoca favorevole accoglimento, chiedendo che la causa venga trattenuta a decisione.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 27.06.2022 la conveniva in giudizio presso il Giudice di Parte_1
Pace di Pescara e il al fine di impugnare l'ingiunzione Controparte_1 Controparte_2
di pagamento n. 21001/2022 del 17.05.2022 emessa nei suoi confronti, avente ad oggetto il mancato pagamento di n. 55 sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Municipale del
, per un importo complessivo di € 12.376,80, eccependo: a) l'incompetenza di CP_2 CP_2 ad emettere l'ingiunzione fiscale senza l'autorizzazione del Ministero;
b) la Controparte_1
nullità del verbale n. 32073°/17P del 7.10.2017, in quanto notificato oltre il termine di 90 giorni;
c)
l'illegittimità dei verbali della Polizia Municipale sottesi all'ingiunzione impugnata per mancata applicazione del cumulo giuridico ex art. 8 bis l. n. 689/81, per il reiterato transito di due autovetture dell'attrice in ZTL;
d) l'illegittima maggiorazione della contravvenzione ex art. 27 l.
689/81; e) la nullità dell'atto per difetto di motivazione e mancata allegazione dei verbali.
2. Si costituivano la e il chiedendo il rigetto della Controparte_1 Controparte_2
domanda attorea, poiché inammissibile ed infondata in fatto e diritto.
3. Con sentenza n. 280/2023 pubblicata il 6 marzo 2023, il Giudice di Pace di Pescara così provvedeva: “rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
condanna
l'attrice a pagare in favore del e della le spese del Controparte_2 Controparte_3 giudizio che liquida, per ciascuno in €. 800,00 oltre accessori come per legge”.
4. In data 10.10.2023 l'attrice proponeva appello avverso la suddetta sentenza, lamentandone l'illegittimità per il mancato esame delle questioni pregiudiziali e preliminari, oltre che per la valutazione superficiale dei motivi di impugnazione, con specifico riferimento ai punti b
(“violazione dell'art. 201 C.d.S.”), c (“violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 8bis comma 4 Legge n. 689/1981 - principio del cumulo giuridico”) ed e (“nullità dell'atto per difetto di motivazione - mancata allegazione dei verbali”).
5. Chiedeva, in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, mentre, in via principale e nel merito, in accoglimento dell'appello, di dichiarare l'inesigibilità e/o la non debenza delle somme di cui all'ingiunzione di pagamento opposta.
6. Con comparsa di costituzione depositata il 13.11.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e sostenendo, nel merito, la
[...]
correttezza della decisione del Giudice di prime cure.
pagina 2 di 6 7. In data 12.01.2024 si costituiva in giudizio il sostenendo l'inammissibilità e Controparte_2
l'infondatezza dell'appello, poiché i motivi di opposizione inerenti alla legittimità dei verbali sottesi all'ingiunzione fiscale erano rimasti precedentemente impugnati nei termini di rito.
8. Accertata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 5.2.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
***
L'appello è infondato e va rigettato in ragione di quanto di seguito esposto.
A. SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI Controparte_1
Preliminarmente, è necessario pronunciarsi sul difetto di legittimazione passiva eccepito da alla quale è demandata esclusivamente l'attività di riscossione, senza Controparte_1
possibilità di entrare nel merito della vicenda debitoria, limitandosi a trasfondere nella cartella di pagamento quanto indicato nel ruolo dall'ente impositore.
Ciò nonostante, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di opposizione a cartella esattoriale per le violazioni del codice della strada, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, sia al concessionario del servizio di riscossione che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, quale litisconsorte necessario, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass. civ., Sez. III, 30.04.2024, ord.
n. 11661).
Va pertanto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellata
[...]
Controparte_4
b.1) Con il primo motivo l'appellante ha dedotto il mancato esame delle questioni pregiudiziali e preliminari da parte del Giudice di Pace, con specifico riferimento alla tardiva costituzione delle parti, conseguente alla mancata conversione e applicazione del rito lavoro richiesta dall'attrice alla prima udienza di comparizione.
Sul punto, occorre tuttavia precisare che l'art. 3 del R.D. 639/1910 che disciplina i giudizi sull'opposizione di ingiunzione fiscale recita quanto segue: “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”, il quale, all'art. 32 stabilisce che “Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
pagina 3 di 6 approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione”.
Non risultando violato il diritto di difesa dell'appellante, il primo motivo di appello risulta infondato.
b.2) Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito la superficiale valutazione, da parte del Giudice di prime cure, dei motivi di impugnazione, con specifico riferimento ai punti b (violazione dell'art. 201 C.d.S.), c (violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 8 bis, comma 4 Legge n.
689/1981 - principio del cumulo giuridico) ed e (nullità dell'atto per difetto di motivazione - mancata allegazione dei verbali).
In merito ai punti di opposizione b e c, occorre rilevare che a mente dell'art. 7 D.Lgs. n. 150 del
2011, eventuali vizi di legittimità dei processi verbali di contestazione per violazioni al Codice della strada devono essere proposti con opposizione innanzi al Giudice di Pace nel termine perentorio di 30 giorni dalla loro notificazione;
in difetto, l'accertamento diviene definitivo. Si afferma, infatti che un'eventuale funzione recuperatoria del mezzo di tutela prevista dall'ordinamento può attuarsi mediante opposizione all'ordinanza ingiunzione in seguito emessa per i crediti derivanti da sanzioni erogate, nei soli casi in cui il trasgressore alleghi l'inesistenza o la nullità della notifica del verbale di contestazione (Trib. Milano, Sez. I, 25/01/2018, n. 866), evenienza neppure allegata nel caso di specie.
Risulta pertanto corretta la sentenza impugnata, la quale, pronunciandosi sui punti b e c, afferma quanto segue: “Per quanto riguarda il secondo motivo di opposizione, la nullità del verbale n.
32073/17P del 7.10.2017 per la notifica oltre il termine di 90 giorni non può essere fatta valere in questa sede, ma doveva essere eccepita entro 30 giorni dalla notifica del verbale avanti il Giudice di Pace o entro 60 giorni dalla notifica del verbale con ricorso al Prefetto. Pertanto l'eccezione è tardiva. Parimenti infondato il motivo c) di opposizione inerente l'illegittimità dei verbali della
Polizia municipale di Pescara per mancata applicazione del cumulo giuridico ex art. 8 bis della L.
689/81. La richiesta di applicazione del cumulo giuridico andava effettuata in sede di impugnazione dei verbali, per cui allo stato il motivo è inammissibile”.
Ad ogni buon conto, in merito alla mancata applicazione dell'art. 8 bis, comma 4, L. 689/1981 che disciplina l'applicabilità del cumulo giuridico, occorre rilevare una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, secondo cui, in tema di circolazione stradale, il cumulo giuridico delle sanzioni, disciplinato per le violazioni al codice della strada dall'art. 198, comma 1, dello stesso codice, non si applica, per quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 198, nel caso in cui, nell'ambito delle ZTL, si violino i divieti di accessi e gli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni,
pagina 4 di 6 prevedendosi espressamente che, in tale ipotesi, il trasgressore soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione (Cass. civ., Sez. II, 13.02.2024, n. 4006).
Infine, in merito al punto e, l'appellante ha eccepito la nullità dell'ingiunzione fiscale per difetto di motivazione, consistente nella mancata allegazione dei verbali.
Sul punto, va richiamato il principio generale disciplinato dall'art. 3 della legge 241/1990 il quale prevede che “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”.
Come da giurisprudenza costante della Suprema Corte, in deroga a quanto previsto dalla normativa generale, l'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (Cass. civ., Sez. II, 30.07.2021, n. 21924).
Risultando anche il secondo motivo di doglianza infondato, l'appello deve essere rigettato nella sua interezza.
C. SULLE SPESE
Le spese processuali sostenute dagli appellati seguono – ex lege – la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi, considerata la semplicità delle questioni controverse e la natura documentale della controversia. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
16.04.2021, n.10206).
L'appellante è inoltre tenuto, ex art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, ovvero da versare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n.
3382/2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'appello.
CONDANNA
l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da e dal Parte_1 Controparte_1
che liquida, per ciascuna parte, in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_2
nella misura del 15% sui compensi Iva e Cap come per legge.
DICHIARA
pagina 5 di 6 parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ovvero da versare.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3382/2023 promossa da:
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv. CINZIA LUCIANI ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in PESCARA, STRADA PRATI, N. 12/3
APPELLANTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. DAVIDE Controparte_1 P.IVA_2
FATTORE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in FRANCAVILLA AL MARE, alla VIA
ADRIATICA, N. 210
APPELLATA nonché contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PESCARA, Controparte_2 C.F._1 presso la SEDE COMUNALE e rappresentato e difeso dall'avv. MARCO DE FLAVIIS dell'Avvocatura comunale
APPELLATO
Oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
Appellante: “Per la soc. redige le note in sostituzione d'udienza l'avv. Cinzia Luciani, la Parte_1
quale si riporta integralmente a tutti gli atti difensivi nonché documenti depositati chiedendone
l'integrale accoglimento”.
“Il , come sopra rappresentato e difeso, in ossequio al Controparte_2 Controparte_2
provvedimento reso in data 21 novembre 2024 di fissazione dell'udienza, si riporta alle proprie
pagina 1 di 6 conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello di cui invoca favorevole accoglimento, chiedendo che la causa venga trattenuta a decisione.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 27.06.2022 la conveniva in giudizio presso il Giudice di Parte_1
Pace di Pescara e il al fine di impugnare l'ingiunzione Controparte_1 Controparte_2
di pagamento n. 21001/2022 del 17.05.2022 emessa nei suoi confronti, avente ad oggetto il mancato pagamento di n. 55 sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Municipale del
, per un importo complessivo di € 12.376,80, eccependo: a) l'incompetenza di CP_2 CP_2 ad emettere l'ingiunzione fiscale senza l'autorizzazione del Ministero;
b) la Controparte_1
nullità del verbale n. 32073°/17P del 7.10.2017, in quanto notificato oltre il termine di 90 giorni;
c)
l'illegittimità dei verbali della Polizia Municipale sottesi all'ingiunzione impugnata per mancata applicazione del cumulo giuridico ex art. 8 bis l. n. 689/81, per il reiterato transito di due autovetture dell'attrice in ZTL;
d) l'illegittima maggiorazione della contravvenzione ex art. 27 l.
689/81; e) la nullità dell'atto per difetto di motivazione e mancata allegazione dei verbali.
2. Si costituivano la e il chiedendo il rigetto della Controparte_1 Controparte_2
domanda attorea, poiché inammissibile ed infondata in fatto e diritto.
3. Con sentenza n. 280/2023 pubblicata il 6 marzo 2023, il Giudice di Pace di Pescara così provvedeva: “rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
condanna
l'attrice a pagare in favore del e della le spese del Controparte_2 Controparte_3 giudizio che liquida, per ciascuno in €. 800,00 oltre accessori come per legge”.
4. In data 10.10.2023 l'attrice proponeva appello avverso la suddetta sentenza, lamentandone l'illegittimità per il mancato esame delle questioni pregiudiziali e preliminari, oltre che per la valutazione superficiale dei motivi di impugnazione, con specifico riferimento ai punti b
(“violazione dell'art. 201 C.d.S.”), c (“violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 8bis comma 4 Legge n. 689/1981 - principio del cumulo giuridico”) ed e (“nullità dell'atto per difetto di motivazione - mancata allegazione dei verbali”).
5. Chiedeva, in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, mentre, in via principale e nel merito, in accoglimento dell'appello, di dichiarare l'inesigibilità e/o la non debenza delle somme di cui all'ingiunzione di pagamento opposta.
6. Con comparsa di costituzione depositata il 13.11.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e sostenendo, nel merito, la
[...]
correttezza della decisione del Giudice di prime cure.
pagina 2 di 6 7. In data 12.01.2024 si costituiva in giudizio il sostenendo l'inammissibilità e Controparte_2
l'infondatezza dell'appello, poiché i motivi di opposizione inerenti alla legittimità dei verbali sottesi all'ingiunzione fiscale erano rimasti precedentemente impugnati nei termini di rito.
8. Accertata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 5.2.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
***
L'appello è infondato e va rigettato in ragione di quanto di seguito esposto.
A. SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI Controparte_1
Preliminarmente, è necessario pronunciarsi sul difetto di legittimazione passiva eccepito da alla quale è demandata esclusivamente l'attività di riscossione, senza Controparte_1
possibilità di entrare nel merito della vicenda debitoria, limitandosi a trasfondere nella cartella di pagamento quanto indicato nel ruolo dall'ente impositore.
Ciò nonostante, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di opposizione a cartella esattoriale per le violazioni del codice della strada, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, sia al concessionario del servizio di riscossione che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, quale litisconsorte necessario, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass. civ., Sez. III, 30.04.2024, ord.
n. 11661).
Va pertanto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellata
[...]
Controparte_4
b.1) Con il primo motivo l'appellante ha dedotto il mancato esame delle questioni pregiudiziali e preliminari da parte del Giudice di Pace, con specifico riferimento alla tardiva costituzione delle parti, conseguente alla mancata conversione e applicazione del rito lavoro richiesta dall'attrice alla prima udienza di comparizione.
Sul punto, occorre tuttavia precisare che l'art. 3 del R.D. 639/1910 che disciplina i giudizi sull'opposizione di ingiunzione fiscale recita quanto segue: “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”, il quale, all'art. 32 stabilisce che “Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
pagina 3 di 6 approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione”.
Non risultando violato il diritto di difesa dell'appellante, il primo motivo di appello risulta infondato.
b.2) Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito la superficiale valutazione, da parte del Giudice di prime cure, dei motivi di impugnazione, con specifico riferimento ai punti b (violazione dell'art. 201 C.d.S.), c (violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 8 bis, comma 4 Legge n.
689/1981 - principio del cumulo giuridico) ed e (nullità dell'atto per difetto di motivazione - mancata allegazione dei verbali).
In merito ai punti di opposizione b e c, occorre rilevare che a mente dell'art. 7 D.Lgs. n. 150 del
2011, eventuali vizi di legittimità dei processi verbali di contestazione per violazioni al Codice della strada devono essere proposti con opposizione innanzi al Giudice di Pace nel termine perentorio di 30 giorni dalla loro notificazione;
in difetto, l'accertamento diviene definitivo. Si afferma, infatti che un'eventuale funzione recuperatoria del mezzo di tutela prevista dall'ordinamento può attuarsi mediante opposizione all'ordinanza ingiunzione in seguito emessa per i crediti derivanti da sanzioni erogate, nei soli casi in cui il trasgressore alleghi l'inesistenza o la nullità della notifica del verbale di contestazione (Trib. Milano, Sez. I, 25/01/2018, n. 866), evenienza neppure allegata nel caso di specie.
Risulta pertanto corretta la sentenza impugnata, la quale, pronunciandosi sui punti b e c, afferma quanto segue: “Per quanto riguarda il secondo motivo di opposizione, la nullità del verbale n.
32073/17P del 7.10.2017 per la notifica oltre il termine di 90 giorni non può essere fatta valere in questa sede, ma doveva essere eccepita entro 30 giorni dalla notifica del verbale avanti il Giudice di Pace o entro 60 giorni dalla notifica del verbale con ricorso al Prefetto. Pertanto l'eccezione è tardiva. Parimenti infondato il motivo c) di opposizione inerente l'illegittimità dei verbali della
Polizia municipale di Pescara per mancata applicazione del cumulo giuridico ex art. 8 bis della L.
689/81. La richiesta di applicazione del cumulo giuridico andava effettuata in sede di impugnazione dei verbali, per cui allo stato il motivo è inammissibile”.
Ad ogni buon conto, in merito alla mancata applicazione dell'art. 8 bis, comma 4, L. 689/1981 che disciplina l'applicabilità del cumulo giuridico, occorre rilevare una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, secondo cui, in tema di circolazione stradale, il cumulo giuridico delle sanzioni, disciplinato per le violazioni al codice della strada dall'art. 198, comma 1, dello stesso codice, non si applica, per quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 198, nel caso in cui, nell'ambito delle ZTL, si violino i divieti di accessi e gli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni,
pagina 4 di 6 prevedendosi espressamente che, in tale ipotesi, il trasgressore soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione (Cass. civ., Sez. II, 13.02.2024, n. 4006).
Infine, in merito al punto e, l'appellante ha eccepito la nullità dell'ingiunzione fiscale per difetto di motivazione, consistente nella mancata allegazione dei verbali.
Sul punto, va richiamato il principio generale disciplinato dall'art. 3 della legge 241/1990 il quale prevede che “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”.
Come da giurisprudenza costante della Suprema Corte, in deroga a quanto previsto dalla normativa generale, l'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (Cass. civ., Sez. II, 30.07.2021, n. 21924).
Risultando anche il secondo motivo di doglianza infondato, l'appello deve essere rigettato nella sua interezza.
C. SULLE SPESE
Le spese processuali sostenute dagli appellati seguono – ex lege – la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi, considerata la semplicità delle questioni controverse e la natura documentale della controversia. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
16.04.2021, n.10206).
L'appellante è inoltre tenuto, ex art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, ovvero da versare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n.
3382/2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'appello.
CONDANNA
l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da e dal Parte_1 Controparte_1
che liquida, per ciascuna parte, in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_2
nella misura del 15% sui compensi Iva e Cap come per legge.
DICHIARA
pagina 5 di 6 parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ovvero da versare.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.
pagina 6 di 6