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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 374 /2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. A. Ricciardi
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. G. A. Marchese
Appellato
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Tribunale di Caltagirone del 24.12.2019 , Parte_1
titolare di pensione di reversibilità categoria SOS n° 20066464 chiedeva, quale coniuge superstite, il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare ex
2, comma 8 della L. 153/88, ingiustamente negato dall'ente previdenziale, allegando di essere in possesso dei requisiti di legge. Nella resistenza dell'istituto previdenziale, il tribunale, disposta consulenza medico legale, rigettava la domanda per carenza del requisito sanitario e dichiarava le spese irripetibili.
Avverso tale pronunzia proponeva appello la soccombente. Si costituiva l' resistendo al gravame. CP_1
La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, è stata decisa all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, nel condividere le conclusioni del consulente tecnico, ha ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare.
Rileva che la consulenza è erronea sia perché il CTU, pur avendo accertato nel 2021
“Vasculopatia cerebrale cronica, Cardiopatia ipertensiva, Osteoporosi, Coxartrosi e
Gonartrosi bilaterale in soggetto portatore di artroprotesi ginocchio sinistro. Deficit visivo bilaterale”, ha affermato che tali patologie in età lavorativa avrebbero consentito l'espletamento di attività produttiva di reddito;
sia perché utilizza come parametro valutativo l'art. 6 del D.Lgs n. 509/1988, che si applica esclusivamente ai fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento. Rileva che nel caso in esame il presupposto sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare al coniuge superstite non sarebbe l'inabilità civile, bensì l'impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Insiste nella condanna dell'ente a erogare la prestazione nei limiti della prescrizione quinquennale dalla domanda presentata in data 1.3.2018.
2. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 8 convertito in l. n. 153 del 1988 in tema di assegni familiari prevede che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Il superamento dei 65 anni di età non può considerarsi come situazione che determina automaticamente l'impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. E tuttavia, ritiene il collegio, non può farsi applicazione della disposizione di cui al dlgs n. 509/1988 secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”, atteso che la norma che disciplina l'assegno per il nucleo familiare fa riferimento alla possibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro e, dunque, occorre accertare se non sussista effettivamente tale possibilità a causa di un difetto fisico o mentale del richiedente.
Il consulente tecnico nominato in questo grado del giudizio ha rilevato che
“Per l'ipotesi in cui il soggetto che all'atto della domanda di ANF non presta alcuna attività lavorativa, come nel caso a mano, devono valutarsi le potenzialità lavorative tenendo conto delle attitudini del soggetto, della sua capacità intellettiva per frequentare con profitto corsi di riqualificazione, nonché della sua collocabilità come invalido civile nel mercato del lavoro. Peraltro, in aggiunta alla capacità ad espletare una residua attività lavorativa, va considerata anche la capacità di compiere in modo autonomo le attività complementari ed accessorie alla prestazione lavorativa (spostarsi verso il luogo di lavoro, espletare i bisogni fisiologici). Quindi, se il soggetto ha delle residue potenzialità lavorative è da dichiarare “non inabile a qualsiasi attività lavorativa”; di contro, se il soggetto con minime potenzialità lavorative non è in grado di svolgere una attività che gli consenta di soddisfare le primarie esigenze di vita (art. 36 della Costituzione) allora è da considerare
“inabile a lavoro proficuo”…”.
Dopo avere valutato in concreto le patologie da cui è affetta l'odierna appellante, il consulente ha accertato che “l'appellante alla data di presentazione della domanda amministrativa, ed anche nel quinquennio precedente, da un lato presentava un quadro patologico che, di per sé, era già di tale gravità da poterla considerare totalmente inabile;
inoltre, dall'altro aveva già raggiunto e di gran lunga superato i 65 anni di età (aveva 80 anni di età già all'epoca della domanda amministrativa). In conclusione, la presumibile (stante che tutte le certificazioni sono di epoca successiva) presenza già all'epoca della domanda amministrativa, ossia marzo 2018, del seguente quadro patologico ossia “Artrosi polidistrettuale in pregressa artroprotesi totale del ginocchio sinistro. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Incontinenza sfinterica urinaria in prolasso utero – vescicale.
Cardiopatia ipertensiva.”, congiunta al superamento del 65° anno di età, porta a ritenere che la appellante fosse da ritenersi un soggetto inabile a proficuo lavoro”.
Le valutazioni del consulente, non oggetto di rilievi delle parti, sono condivise dal collegio.
In ordine alla decorrenza della prestazione richiesta si richiama il condiviso orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 153, sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare, la quale sfocia in un accertamento avente natura meramente dichiarativa del diritto, i cui effetti pertanto retroagiscono, nel limiti della prescrizione, al momento in cui sono venuti ad esistenza i suddetti requisiti” (Cassazione civile , sez. VI 20/11/2012 n. 20405 e
Cassazione civile , sez. VI 23/12/2014 n. 27382).
In accoglimento dell'appello l' deve essere condannato a versare a CP_1
l'assegno per il nucleo familiare per cui è causa dall'1.3.2013, Parte_1
oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al sodisfo.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza. Se ne dispone la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Le spese di CTU come separatamente liquidate vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna l' a CP_1
versare a l'assegno per il nucleo familiare per cui è causa Parte_1
dall'1.3.2013, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida per il primo CP_1
grado in € 2.540,00 e per il presente grado in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario;
pone a carico dell' le spese di ctu, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi