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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2872/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 33/2022 emessa dal Tribunale di Nola – Prima Sezione Civile, pubblicata l'11 gennaio
2022, vertente
TRA
(1) la (codice fiscale ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico rappresentata e difesa dall' avv. Angelo Parte_2
Carbone (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._1
-appellante-
E 1 (2) (codice fiscale ) (già liquidatore Parte_3 C.F._2
della ), rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1
Alfonso Pepe (codice fiscale , in virtù della procura in atti C.F._3
-appellato-
(3) (codice fiscale ) e (4) Controparte_1 C.F._4 CP_2
(codice fiscale ) e (5)
[...] C.F._5 Controparte_3
(codice fiscale ) -appellati- C.F._6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con decreto ingiuntivo n. 2206/2009 del 28 luglio 2009, emesso su ricorso della il Tribunale di Nola ingiungeva nei confronti della Parte_1
il pagamento della somma di €. Controparte_4
166.350,82, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo residuo del maggior credito di € 201.350,82, per alcune forniture di materiale di arredamento e attrezzatura da bar.
I.2. Avverso detto D.I. - con atto di citazione per l'udienza del 15 marzo
2010, notificato il 9 novembre 2009 – la Controparte_4
proponeva opposizione, esponendo che:
- “la stessa non ha mai ricevuto la presunta fornitura di materiale di arredamento
e di attrezzature per bar relativa all'importo così come ingiunto nel decreto opposto, che sarebbe stata effettuata dalla società opposta, né tanto meno ha
mai ricevuto le fatture di cui al decreto ingiuntivo”.
2 - “Invero la istante, nella qualità, si è avvalsa della società opposta solo per la fornitura del materiale "di arredamento e di attrezzature bar" indicate " indicate nel preventivo del 27.11.2007 … per una somma complessiva pari ad €.
57.126,00 + Iva 20%. Detto importo veniva regolarizzato con il rilascio e la
consegna in pari data, dell'assegno bancario n. 3000333701-01 di €. 15.000,00 tratto dall'Istituto Banca Popolare Vesuviana a firma della ed CP_1
all'ordine della pagabile nell'immediatezza, e di n. tre assegni Parte_1
bancari tutti a firma di e precisamente il primo recante il n. Controparte_1
3.213.670.713-06 di/€. 4.990,00 pagabile al 31.03.2008, il secondo recante il
n. 3.213.670.714-07 di € 4.995,00 pagabile al 30.04.2008 et il terzo recante il
n. 3.213.670.715-08 di €. 4.990,00 pagabile al 31.05.2008 tratti dall'istituto
Banca Intesa - Filiale di Ottaviano - San Gennarello ed all'ordine di per un Pt_4
totale complessivo di €. 29.975,00. …il sig. rappresentante legale Parte_2
della si presentava presso la London s.a.s (bar) … e la istante, Parte_1
nella qualità, gli faceva presente di aver già dato incarico alla Banca per la emissione di un bonifico di €. 20.000,00”.
- “Poiché detto importo non copriva l'ammontare complessivo dovuto pari ad €.
57.126,00 la istante nella immediatezza corrispose al sig. nella Parte_2
qualità, pro manibus la ulteriore somma di €. 8.600,00 (di cui €. 7.151,00 quale saldo dovuto per la sorta et €. 1.449,00 quale acconto sull'IVA) e consegnava al medesimo altresì un ulteriore assegno di €. 10.000,00 quale saldo dell'IVA
dovuta previa dopo qualche giorno della relativa fattura. Somma, però, mai corrisposta…” (atto di citazione in primo grado).
3 Tanto premesso, l'attrice, disconoscendo “quanto riportato della società
con riferimento a presunte vendite di materiale di arredamento Parte_1
praticate alla non essendo detta Controparte_4
presunta vendita mai avvenuta vero che non è supportata da alcuna valida
documentazione da cui poter desumere la quantità, la qualità della merce e
l'ammontare del relativo costo, nonché la consegna della medesima alla società istante” chiedeva al Tribunale adito di:
“- a) accogliere la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2206/09 iscritto al R.G. n. 5740/09, emesso dal Tribunale di Nola, dr. R. Venuta il 27.07.2009 e depositato in cancelleria in data 28.07.2009, notificato il
30.09.2009, ad istanza della società in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., per i motivi tutti sopra esposti, e per lo effetto revocare il suddetto decreto;
b) condannare la società in persona del legale rappresentate p.t, Parte_1
al pagamento delle spese, diritti et onorari del presente giudizio con distrazione
a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. (cfr. atto di opposizione).
I.2 Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione del 23 febbraio
2010, la la quale chiedeva: Parte_1
“1.- In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2206/2009; 2.- accertare e dichiarare che legittimamente il tribunale di Nola ha emesso il D.I n. 2206/09 poiché fondato su presupposti legittimi;
3.- rigettare, per l'effetto ed in ogni caso, la proposta opposizione,
poiché inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto;
4.- vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, antistatari”.
4 I.3 Nel corso del giudizio di prime cure, denegata la provvisoria esecuzione del D.I, istruita la causa documentalmente, nonché mediante prova orale, all'udienza del 29 ottobre 2015, il processo veniva interrotto per intervenuta cancellazione della società opponente dal registro delle imprese e CP_1
successivamente riassunto dalla in persona Parte_5
dell'Amministratore Unico nei confronti del solo liquidatore Parte_2 [...]
Parte_3
La causa era riservata in decisione e poi rimessa sul ruolo onde consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci della società estinta
, e , che però non si Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
costituivano; all'udienza del 21 gennaio 2021 veniva nuovamente riservata in decisione.
Con sentenza n. 33/2022 pubblicata in data 11 gennaio 2022, il Tribunale di Nola così decideva:
1. “Dichiara la contumacia di Controparte_1 Controparte_2
”; Controparte_3
2. “Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2206/2009 emesso dal Tribunale di Nola in data 28.07.2009”;
3. “Condanna la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese di lite complessivamente in €. 7.795,00, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Alfonso Pepe
dichiaratosi anticipatario”. (cfr. pag. 9 della sentenza gravata)
5 II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 14 novembre 2022, notificata il 23 giugno 2022 – la in persona Parte_1
dell'Amministratore Unico Carlo Eliani, proponeva appello articolando i motivi di gravame così rubricati: “I. Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice
ha impropriamente ritenuto non provato il diritto di credito dell'opposta
[...]
; “II. Erroneità/nullità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime Pt_1
cure ha omesso di pronunciarsi su un punto decisivo”; “III. Importanza della sentenza penale ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio in capo all'appellante”; “IV. Errata valutazione da parte del Giudice di prime cure delle prove testimoniali rese dai testi di parte opposta”; “V. Validità della fatture e dei
DDT depositati nel giudizio di primo grado”.
Chiedeva quindi all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il sig. in qualità di amministratore Parte_2
unico di la soc. scioglimento, creditore nei Controparte_5
confronti di dell'importo di €. 166.350,82; 2. Parte_3
Conseguentemente confermare il D.I. opposto n. 220672009; 3. Accertare e dichiarare comunque dovuto ed in ogni caso riconosciuto e non corrisposto
l'importo di €. 34.693,72 quale residuo di: 69.693,72 (57.126,00 oltre Iva) –
35.000,00 versati;
4. Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello)
II.2. Con comparsa di risposta all' appello depositata il 16 novembre 2022 si costituiva in giudizio , il quale eccepiva nel merito Parte_3
6 l'infondatezza di tutti i motivi di gravame, chiedendone l'integrale rigetto con conferma della sentenza di primo grado di giudizio oltre alla condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Non si costituivano in giudizio gli altri appellati, Controparte_1
, . Controparte_2 Controparte_3
II.3. All'udienza del 27 marzo 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (30 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 5 giugno 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1
e , non costituitisi in questo giudizio Controparte_2 Controparte_3
benché regolarmente citati dall'appellante a mezzo ufficiale giudiziario, rispettivamente in data 27 giugno 2022, i primi due, e in data 8 luglio 2022 la terza.
2.Il Tribunale di Nola – Prima Sezione Civile, con l'impugnata sentenza - premessi i principi generali in tema di onere probatorio in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - ha accolto l'opposizione proposta da
[...]
già liquidatore della avverso Parte_3 Controparte_4
il decreto ingiuntivo n. 2206/2009, emesso su ricorso della con Parte_1
7 cui era stato ingiunto alla società poi estinta il pagamento dell'importo di €
166.350,82, “dovuto in virtù di alcune forniture di materiale di arredamento e attrezzature per bar”, ritenendo che la società opposta non avesse fornito adeguata prova del proprio credito, e di conseguenza ha revocato il decreto ingiuntivo originariamente emesso.
A fondamento della decisione, ha osservato che:
- “quanto alle fatture, come noto, le stesse rappresentano una prova scrittura atipica, dotata di una, invero, limitata efficacia probatoria, attestando semplicemente la provenienza delle dichiarazioni da parte del soggetto che dette documentazione ha formato e sottoscritto, mentre nulla dimostrano circa la
veridicità di dette dichiarazioni (cfr. Cass.27.10.1994, n. 8843).” (pag. 4 della sentenza);
- “le fatture depositate dalla società opposta risultano corredate dalle scritture contabili autenticate, ex art. 18 del DPR 445/2000, da un funzionario del Comune di San Giuseppe Vesuviano in data 26.11.2008. (…) La predetta autentica non si ritiene idonea ad integrare i requisiti di cui al citato art. 634
comma 2 c.p.c.”;
- “i documenti di trasporto risultano tutti dotati di una sottoscrizione che, oltre ad essere illeggibile e come detto disconosciuta dall'opponente, non è accompagnata da un timbro che eventualmente valga a rafforzare la riconducibilità delle firme ivi presenti alla;
CP_1
8 - “A ben vedere, nessuna delle dichiarazioni dei testi escussi consente di individuare puntualmente i beni effettivamente consegnati dalla Parte_1
alla né il relativo valore.” (pag. 7 della sentenza) CP_1
2. Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione la Parte_5
articolando distinti motivi di gravame, di cui il primo, il quarto ed il
[...]
quinto motivo vanno esaminati congiuntamente perché logicamente connessi e in definitiva vanno accolti, il secondo ed il terzo, invece, a seguito dell' accoglimento dei precedenti motivi, dichiarati assorbiti.
2.1. Con il primo motivo di gravame – rubricato “Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha impropriamente ritenuto non provato il diritto di
credito della opposta (cfr. pag. 6 dell'atto di appello) – con il quarto Parte_1
– rubricato “errata valutazione da parte del Giudice di prime cure delle prove testimoniali rese dai testi di parte opposta” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello) e con il quinto – rubricato “validità delle fatture e dei DDT depositati nel giudizio di primo grado” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello) - parte appellante lamenta che il Giudice di primo grado, interpretando e valutando erroneamente il materiale probatorio a sua disposizione, "ha erroneamente ritenuto non provato il diritto di credito dell'Opposta , nonostante la produzione di "Fatture, copie Parte_1
scritture contabili autenticate e DDT" e le testimonianze assunte.
Di contro, argomenta che la in Controparte_4
sede di opposizione, aveva del tutto genericamente disconosciuto la pretesa creditoria della società opposta “sostenendo di non avere ricevuto mai la fornitura di materiale di arredamento e di attrezzature per bar relativa
9 all'importo ingiunto”, per poi precisare di essersi avvalsa di detta società
“solo per fornitura di materiali di arredamento e attrezzature bar indicati nel preventivo del 27/11/2007, pari a € 57.126,00 oltre IVA, per un totale di €
69.693,72”, così riconoscendo tale debito nei suoi confronti.
Ma, aggiunge, di detto importo, solo € 35.000,00 erano stati versati, lasciando un credito riconosciuto e residuo di € 34.693,72, sicché il primo Giudice avrebbe dovuto "quantomeno concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. n.
2206/2009 per quanto concerne il credito riconosciuto e residuo".
Ulteriormente, contesta la decisione impugnata sia laddove il Tribunale ha attribuito “valore negativo alle deposizioni testimoniali rese dai testi di parte
opposta” - sostenendo, invece, che erano stati i testi di parte opponente a cadere in contraddizione - sia laddove aveva ritenuto che l'autenticazione delle scritture contabili, effettuata da un funzionario comunale, "non si ritiene idonea ad integrare i requisiti di cui al citato art. 634 comma 2 c.p.c." in quanto argomenta che "l'estratto delle scritture contabili prodotto dalla Parte_1
presentava tutti i requisiti richiesti dalla Legge" (cfr. pag. 12 dell'atto di appello).
Relativamente ai DDT, afferma che, a fronte del "disconoscimento" dei documenti da parte della società opponente, "alcuna puntuale istanza di verificazione è stata formulata" da quest'ultima.
Le deduzioni dell'appellante sono fondate per quanto appresso si dirà.
2.2. Ai fini della decisione, appare opportuno richiamare preliminarmente i principi ormai consolidati che regolano la ripartizione dell'onere della prova nella fattispecie in esame.
10 Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, nel quale incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Difatti, l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore,
sostanzialmente è convenuto, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale - l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di provare i fatti estintivi,
modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
In particolare, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento di forniture, è insegnamento costante in giurisprudenza che “la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della
stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come gli altri elementi costitutivi del contratto” (pt. Cass. 04/10/2024, n.26048; 21/01/2021, n.1140).
Quanto agli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie (in cui sono annotate le fatture commerciali) va rilevato che essi possono costituire, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte solo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel giudizio di opposizione che è un
11 ordinario giudizio di cognizione, al quale si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova e non può estendersi l'art. 634 c.p.c., che è norma speciale rispetto agli artt. 2709 e 2710 c.c. - secondo cui le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore che le ha redatte e possono fare prova tra imprenditori, per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice.
In altri termini, le fatture, così come gli estratti delle scritture contabili, pur costituendo in un eventuale procedimento monitorio prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase e se il ricorrente non deduce altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione.
2.3. Orbene, applicando tali principi alla vicenda in esame, a fronte delle contestazione di controparte, ben può ritenersi che la società appellante abbia offerto la prova di tutte le circostanze poste a fondamento della propria pretesa creditoria, giacché, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice in sentenza, gli elementi istruttori acquisiti alla decisione, sui quali anche questa
Corte è chiamata a delibare, valutati nel complesso, consentono di ritenere pienamente dimostrate l'esistenza, la consistenza e l'esigibilità del credito ingiunto a in sede monitoria dalla nei confronti Parte_5
della e poi dei suoi soci: segnatamente, la documentazione CP_1
12 contabile prodotta e regolarmente autenticata, le fatture commerciali debitamente emesse e in relazione diretta con i documenti di trasporto, nonché la prova testimoniale assunta senza poi considerare il comportamento processuale e pre-processuale dell'opponente, sintomatico di un implicito riconoscimento della fornitura ricevuta e del relativo debito.
Anzitutto, va rilevato che le cinque fatture allegate emesse dalla Parte_1
(n. 18/2007 del 31.12.2007 per € 80.532,00; n. 01/2008 del 05.01.2008 per €
57.074,82; n. 03/2008 del 14.01.2008 per € 4.992,00; n. 04/2008 del
18.01.2008 per € 702,00; n. 15/2008 del 05.06.2008 per € 58.050,00) recano descrizioni dettagliate della merce fornita alla quanto alla CP_1
tipologia, alla quantità ed anche agli importi corrispondenti, rimandando in ciascuna ai correlati documenti di trasporto, che, peraltro, risultano coerenti per data, tipologia di merce e destinazione: tra questi, DDT n. 32 del 29.09.2007,
n. 01 del 08.01.2008, n. 05 del 15.02.2008, n. 21 del 16.06.2008, recanti tutti la sottoscrizione del “conducente” e del “cessionario” , attestanti l'avvenuta consegna delle forniture richieste.
La piena corrispondenza tra la merce indicata nelle fatture e quella riportata sui documenti di trasporto è stata totalmente trascurata dal primo
Giudice, che, invece, ha operato una valutazione atomistica, isolando ciascun documento dal contesto probatorio nel quale si inserisce.
Inoltre, il Tribunale ha erroneamente disconosciuto la valenza probatoria delle scritture contabili regolarmente tenute da e autenticate da Parte_1
pubblico ufficiale funzionario comunale (art. 18 D.P.R. 445/2000), assumendo che l'autenticazione non notarile non conferirebbe alcun peso probatorio nel
13 giudizio di merito. Ma tale impostazione confligge con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, ma sono soggette al libero apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c., la cui
valutazione, se congruamente motivata, e insindacabile in sede di legittimità. Il giudice può trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari idonei a costituire, anche in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione a favore dell'imprenditore che li ha prodotti. In tema di presunzioni semplici, non è necessaria la presenza di più elementi, potendo il giudice fondare il proprio convincimento anche su un solo elemento
purché grave e preciso, essendo il requisito della "concordanza" richiesto solo in caso di eventuale concorso di più elementi presuntivi” (Cass. n. 532/2023).
Anche con riferimento ai DDT, occorre rilevare che il disconoscimento operato dalla società opponente- contrariamente a quanto sostenuto dal primo
Giudice - è avvenuto in termini del tutto generici senza alcuna specificazione delle firme contestate, né allegazione di elementi idonei a configurare l'estraneità dei documenti contestati rispetto all'attività sociale della CP_1
così come preteso dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale
[...]
“il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di
un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica assistita
14 da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Cass. n. 3620/2010, Cass.
n. 7240/2019).
Ebbene tale onere nella specie non è stato assolto perché ( si precisa) ai fini di un efficace disconoscimento la e per essa l'attuale appellato CP_1
avrebbe dovuto articolare in modo specifico “ la dichiarazione Parte_3
di diversità della firma” apposta su ciascuno dei documenti di trasporto depositati dalla unitamente alla memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n.2, Parte_1
“rispetto alle sottoscrizioni” di tutte le altre persone fisiche, dipendenti della società, non necessariamente del legale rappresentante, investite del potere di rappresentare ed impegnare la società al momento della consegna della fornitura, sì da “onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione”, lasciando così intatto il valore indiziario e confermativo della documentazione trasportistica.
Va soggiunto che, in ordine alla prova testimoniale, il Tribunale ne ha ingiustamente svalutato l'attendibilità e rilevanza, reputandola del tutto generica e/o contraddittoria. In realtà, i testi , e , indicati Tes_1 Tes_2 Tes_3
dall'opposta, rendevano dichiarazioni puntuali: il primo riferiva della sua presenza per il montaggio degli impianti frigoriferi, il secondo – progettista – confermava la realizzazione del progetto bar per l'opponente, il terzo ha attestato l'intervento sul posto.
Ergo, tali dichiarazioni, coerenti tra loro e compatibili con le date delle fatture e dei DDT, hanno sostanzialmente riscontrato la reale esecuzione delle forniture da parte della l'isolato rilievo della “genericità” delle Parte_1
15 testimonianze da parte del Giudice non ha dunque tenuto conto della funzione confermativa di tale prova orale rispetto anche alla ulteriore documentazione prodotta che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., andava comunque valutata, unitariamente, secondo il prudente apprezzamento.
Da ultimo, non può non evidenziarsi, quale altro elemento a conforto della fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla il Parte_1
comportamento processuale e precontenzioso dell'opponente, che – come risulta dagli atti – comunque accettò un preventivo del 27 novembre 2007, effettuò pagamenti parziali mediante assegni e bonifici, senza mai formalizzare contestazioni relative alla mancata fornitura di determinate attrezzature da bar sino all'opposizione del decreto ingiuntivo.
In ordine al principio di non contestazione, la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere
specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione
relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione.” (Cass. n. 31837/2021)
16 Per quanto detto, la decisione del primo Giudice va riformata nel senso che l'opposizione a d.i. proposta ab initio dalla Controparte_4
e poi, a seguito della sua cancellazione, coltivata unicamente da
[...] [...]
già liquidatore e socio della società estinta, risulta priva di Parte_3
fondamento: di conseguenza, all'esito del giudizio, il solo Parte_3
(che non ha contestato mai la propria legittimazione passiva e nei cui confronti soltanto l'odierna appellante ha rivolto le sue pretese) va condannato al
Part pagamento in favore della della somma di € 166.350,82, quale Parte_1
corrispettivo per le forniture di materiale di arredamento e attrezzature per bar, oltre interessi di cui al DL.gs n. 231/2002 decorrenti dalla domanda.
Al riguardo va infatti rammentato che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo disposta dal giudice di prime cure ha comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Cass. n.20868/2017).
3. All'accoglimento dei motivi di gravame innanzi esaminati ed alla conseguente riforma della decisione impugnata segue l'assorbimento del secondo e terzo motivo di appello – rispettivamente rubricati “Erroneità/nullità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi su un punto decisivo” e “Importanza della sentenza penale ai fini
dell'assolvimento dell'onere probatorio in capo all'appellante”, peraltro inammissibilmente proposti in violazione del divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c.
17 Ai sensi dell'art. 345 c.p.c., infatti, nel giudizio d'appello non possono essere proposte nuove domande o eccezioni, né possono essere introdotti nuovi mezzi di prova, salvo che siano indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile e nella fattispecie sottoposta al nostro esame, la parte non ha fornito alcuna giustificazione in ordine all'impossibilità di produrre detta sentenza in comparsa di costituzione e risposta né nelle memorie ex art. 183 c.p.c. del giudizio di primo grado, né ha dimostrato l'indispensabilità del documento ai fini della decisione.
4. L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916;
14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006 n.11491;
5.6.2007 n.13059)
Per rigore di soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio, nonché le spese della fase monitoria sostenute dalla vanno poste a Parte_1
carico di : dette spese vanno dunque e liquidate in base al Parte_3
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23
ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate
18 (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 tenuto conto del credito ingiunto in monitorio ovvero del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma
1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di
liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale
è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e
la misura di questo»).
Nulla invece va disposto per le spese quanto agli altri appellati, rimasti contumaci, , e , sia in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
primo che in secondo grado, nei cui confronti peraltro l'odierna appellante non ha rivolto alcuna domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla – con Parte_5
citazione per l'udienza del 14 novembre 2022, notificata il 23 giugno 2022 – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, n.
33/2022 pubblicata il 11 gennaio 2022, così provvede:
A) dichiara la contumacia di , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
; CP_3
19 B) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appallata, rigetta l'opposizione avverso d.i. n. 2206/2009 e per l'effetto condanna
[...]
a pagare alla la somma di € 166.350,82, quale Parte_3 Parte_1
corrispettivo per le forniture di materiali di arredamento e attrezzature per bar, oltre interessi di cui al D.lgs n. 231/2002, decorrenti dalla domanda;
C) condanna al pagamento in favore della Parte_3 Parte_5
con distrazione a favore dell'avv. Angelo Carbone - delle
[...]
spese della fase monitoria e del doppio grado di giudizio, che liquida per la fase monitoria in € 2.242,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo grado in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA
e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 9.991,00 per compensi professionali, otre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
20 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2872/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 33/2022 emessa dal Tribunale di Nola – Prima Sezione Civile, pubblicata l'11 gennaio
2022, vertente
TRA
(1) la (codice fiscale ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico rappresentata e difesa dall' avv. Angelo Parte_2
Carbone (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._1
-appellante-
E 1 (2) (codice fiscale ) (già liquidatore Parte_3 C.F._2
della ), rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1
Alfonso Pepe (codice fiscale , in virtù della procura in atti C.F._3
-appellato-
(3) (codice fiscale ) e (4) Controparte_1 C.F._4 CP_2
(codice fiscale ) e (5)
[...] C.F._5 Controparte_3
(codice fiscale ) -appellati- C.F._6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con decreto ingiuntivo n. 2206/2009 del 28 luglio 2009, emesso su ricorso della il Tribunale di Nola ingiungeva nei confronti della Parte_1
il pagamento della somma di €. Controparte_4
166.350,82, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo residuo del maggior credito di € 201.350,82, per alcune forniture di materiale di arredamento e attrezzatura da bar.
I.2. Avverso detto D.I. - con atto di citazione per l'udienza del 15 marzo
2010, notificato il 9 novembre 2009 – la Controparte_4
proponeva opposizione, esponendo che:
- “la stessa non ha mai ricevuto la presunta fornitura di materiale di arredamento
e di attrezzature per bar relativa all'importo così come ingiunto nel decreto opposto, che sarebbe stata effettuata dalla società opposta, né tanto meno ha
mai ricevuto le fatture di cui al decreto ingiuntivo”.
2 - “Invero la istante, nella qualità, si è avvalsa della società opposta solo per la fornitura del materiale "di arredamento e di attrezzature bar" indicate " indicate nel preventivo del 27.11.2007 … per una somma complessiva pari ad €.
57.126,00 + Iva 20%. Detto importo veniva regolarizzato con il rilascio e la
consegna in pari data, dell'assegno bancario n. 3000333701-01 di €. 15.000,00 tratto dall'Istituto Banca Popolare Vesuviana a firma della ed CP_1
all'ordine della pagabile nell'immediatezza, e di n. tre assegni Parte_1
bancari tutti a firma di e precisamente il primo recante il n. Controparte_1
3.213.670.713-06 di/€. 4.990,00 pagabile al 31.03.2008, il secondo recante il
n. 3.213.670.714-07 di € 4.995,00 pagabile al 30.04.2008 et il terzo recante il
n. 3.213.670.715-08 di €. 4.990,00 pagabile al 31.05.2008 tratti dall'istituto
Banca Intesa - Filiale di Ottaviano - San Gennarello ed all'ordine di per un Pt_4
totale complessivo di €. 29.975,00. …il sig. rappresentante legale Parte_2
della si presentava presso la London s.a.s (bar) … e la istante, Parte_1
nella qualità, gli faceva presente di aver già dato incarico alla Banca per la emissione di un bonifico di €. 20.000,00”.
- “Poiché detto importo non copriva l'ammontare complessivo dovuto pari ad €.
57.126,00 la istante nella immediatezza corrispose al sig. nella Parte_2
qualità, pro manibus la ulteriore somma di €. 8.600,00 (di cui €. 7.151,00 quale saldo dovuto per la sorta et €. 1.449,00 quale acconto sull'IVA) e consegnava al medesimo altresì un ulteriore assegno di €. 10.000,00 quale saldo dell'IVA
dovuta previa dopo qualche giorno della relativa fattura. Somma, però, mai corrisposta…” (atto di citazione in primo grado).
3 Tanto premesso, l'attrice, disconoscendo “quanto riportato della società
con riferimento a presunte vendite di materiale di arredamento Parte_1
praticate alla non essendo detta Controparte_4
presunta vendita mai avvenuta vero che non è supportata da alcuna valida
documentazione da cui poter desumere la quantità, la qualità della merce e
l'ammontare del relativo costo, nonché la consegna della medesima alla società istante” chiedeva al Tribunale adito di:
“- a) accogliere la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2206/09 iscritto al R.G. n. 5740/09, emesso dal Tribunale di Nola, dr. R. Venuta il 27.07.2009 e depositato in cancelleria in data 28.07.2009, notificato il
30.09.2009, ad istanza della società in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., per i motivi tutti sopra esposti, e per lo effetto revocare il suddetto decreto;
b) condannare la società in persona del legale rappresentate p.t, Parte_1
al pagamento delle spese, diritti et onorari del presente giudizio con distrazione
a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. (cfr. atto di opposizione).
I.2 Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione del 23 febbraio
2010, la la quale chiedeva: Parte_1
“1.- In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2206/2009; 2.- accertare e dichiarare che legittimamente il tribunale di Nola ha emesso il D.I n. 2206/09 poiché fondato su presupposti legittimi;
3.- rigettare, per l'effetto ed in ogni caso, la proposta opposizione,
poiché inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto;
4.- vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, antistatari”.
4 I.3 Nel corso del giudizio di prime cure, denegata la provvisoria esecuzione del D.I, istruita la causa documentalmente, nonché mediante prova orale, all'udienza del 29 ottobre 2015, il processo veniva interrotto per intervenuta cancellazione della società opponente dal registro delle imprese e CP_1
successivamente riassunto dalla in persona Parte_5
dell'Amministratore Unico nei confronti del solo liquidatore Parte_2 [...]
Parte_3
La causa era riservata in decisione e poi rimessa sul ruolo onde consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci della società estinta
, e , che però non si Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
costituivano; all'udienza del 21 gennaio 2021 veniva nuovamente riservata in decisione.
Con sentenza n. 33/2022 pubblicata in data 11 gennaio 2022, il Tribunale di Nola così decideva:
1. “Dichiara la contumacia di Controparte_1 Controparte_2
”; Controparte_3
2. “Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2206/2009 emesso dal Tribunale di Nola in data 28.07.2009”;
3. “Condanna la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese di lite complessivamente in €. 7.795,00, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Alfonso Pepe
dichiaratosi anticipatario”. (cfr. pag. 9 della sentenza gravata)
5 II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 14 novembre 2022, notificata il 23 giugno 2022 – la in persona Parte_1
dell'Amministratore Unico Carlo Eliani, proponeva appello articolando i motivi di gravame così rubricati: “I. Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice
ha impropriamente ritenuto non provato il diritto di credito dell'opposta
[...]
; “II. Erroneità/nullità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime Pt_1
cure ha omesso di pronunciarsi su un punto decisivo”; “III. Importanza della sentenza penale ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio in capo all'appellante”; “IV. Errata valutazione da parte del Giudice di prime cure delle prove testimoniali rese dai testi di parte opposta”; “V. Validità della fatture e dei
DDT depositati nel giudizio di primo grado”.
Chiedeva quindi all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il sig. in qualità di amministratore Parte_2
unico di la soc. scioglimento, creditore nei Controparte_5
confronti di dell'importo di €. 166.350,82; 2. Parte_3
Conseguentemente confermare il D.I. opposto n. 220672009; 3. Accertare e dichiarare comunque dovuto ed in ogni caso riconosciuto e non corrisposto
l'importo di €. 34.693,72 quale residuo di: 69.693,72 (57.126,00 oltre Iva) –
35.000,00 versati;
4. Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello)
II.2. Con comparsa di risposta all' appello depositata il 16 novembre 2022 si costituiva in giudizio , il quale eccepiva nel merito Parte_3
6 l'infondatezza di tutti i motivi di gravame, chiedendone l'integrale rigetto con conferma della sentenza di primo grado di giudizio oltre alla condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Non si costituivano in giudizio gli altri appellati, Controparte_1
, . Controparte_2 Controparte_3
II.3. All'udienza del 27 marzo 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (30 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 5 giugno 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1
e , non costituitisi in questo giudizio Controparte_2 Controparte_3
benché regolarmente citati dall'appellante a mezzo ufficiale giudiziario, rispettivamente in data 27 giugno 2022, i primi due, e in data 8 luglio 2022 la terza.
2.Il Tribunale di Nola – Prima Sezione Civile, con l'impugnata sentenza - premessi i principi generali in tema di onere probatorio in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - ha accolto l'opposizione proposta da
[...]
già liquidatore della avverso Parte_3 Controparte_4
il decreto ingiuntivo n. 2206/2009, emesso su ricorso della con Parte_1
7 cui era stato ingiunto alla società poi estinta il pagamento dell'importo di €
166.350,82, “dovuto in virtù di alcune forniture di materiale di arredamento e attrezzature per bar”, ritenendo che la società opposta non avesse fornito adeguata prova del proprio credito, e di conseguenza ha revocato il decreto ingiuntivo originariamente emesso.
A fondamento della decisione, ha osservato che:
- “quanto alle fatture, come noto, le stesse rappresentano una prova scrittura atipica, dotata di una, invero, limitata efficacia probatoria, attestando semplicemente la provenienza delle dichiarazioni da parte del soggetto che dette documentazione ha formato e sottoscritto, mentre nulla dimostrano circa la
veridicità di dette dichiarazioni (cfr. Cass.27.10.1994, n. 8843).” (pag. 4 della sentenza);
- “le fatture depositate dalla società opposta risultano corredate dalle scritture contabili autenticate, ex art. 18 del DPR 445/2000, da un funzionario del Comune di San Giuseppe Vesuviano in data 26.11.2008. (…) La predetta autentica non si ritiene idonea ad integrare i requisiti di cui al citato art. 634
comma 2 c.p.c.”;
- “i documenti di trasporto risultano tutti dotati di una sottoscrizione che, oltre ad essere illeggibile e come detto disconosciuta dall'opponente, non è accompagnata da un timbro che eventualmente valga a rafforzare la riconducibilità delle firme ivi presenti alla;
CP_1
8 - “A ben vedere, nessuna delle dichiarazioni dei testi escussi consente di individuare puntualmente i beni effettivamente consegnati dalla Parte_1
alla né il relativo valore.” (pag. 7 della sentenza) CP_1
2. Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione la Parte_5
articolando distinti motivi di gravame, di cui il primo, il quarto ed il
[...]
quinto motivo vanno esaminati congiuntamente perché logicamente connessi e in definitiva vanno accolti, il secondo ed il terzo, invece, a seguito dell' accoglimento dei precedenti motivi, dichiarati assorbiti.
2.1. Con il primo motivo di gravame – rubricato “Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha impropriamente ritenuto non provato il diritto di
credito della opposta (cfr. pag. 6 dell'atto di appello) – con il quarto Parte_1
– rubricato “errata valutazione da parte del Giudice di prime cure delle prove testimoniali rese dai testi di parte opposta” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello) e con il quinto – rubricato “validità delle fatture e dei DDT depositati nel giudizio di primo grado” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello) - parte appellante lamenta che il Giudice di primo grado, interpretando e valutando erroneamente il materiale probatorio a sua disposizione, "ha erroneamente ritenuto non provato il diritto di credito dell'Opposta , nonostante la produzione di "Fatture, copie Parte_1
scritture contabili autenticate e DDT" e le testimonianze assunte.
Di contro, argomenta che la in Controparte_4
sede di opposizione, aveva del tutto genericamente disconosciuto la pretesa creditoria della società opposta “sostenendo di non avere ricevuto mai la fornitura di materiale di arredamento e di attrezzature per bar relativa
9 all'importo ingiunto”, per poi precisare di essersi avvalsa di detta società
“solo per fornitura di materiali di arredamento e attrezzature bar indicati nel preventivo del 27/11/2007, pari a € 57.126,00 oltre IVA, per un totale di €
69.693,72”, così riconoscendo tale debito nei suoi confronti.
Ma, aggiunge, di detto importo, solo € 35.000,00 erano stati versati, lasciando un credito riconosciuto e residuo di € 34.693,72, sicché il primo Giudice avrebbe dovuto "quantomeno concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. n.
2206/2009 per quanto concerne il credito riconosciuto e residuo".
Ulteriormente, contesta la decisione impugnata sia laddove il Tribunale ha attribuito “valore negativo alle deposizioni testimoniali rese dai testi di parte
opposta” - sostenendo, invece, che erano stati i testi di parte opponente a cadere in contraddizione - sia laddove aveva ritenuto che l'autenticazione delle scritture contabili, effettuata da un funzionario comunale, "non si ritiene idonea ad integrare i requisiti di cui al citato art. 634 comma 2 c.p.c." in quanto argomenta che "l'estratto delle scritture contabili prodotto dalla Parte_1
presentava tutti i requisiti richiesti dalla Legge" (cfr. pag. 12 dell'atto di appello).
Relativamente ai DDT, afferma che, a fronte del "disconoscimento" dei documenti da parte della società opponente, "alcuna puntuale istanza di verificazione è stata formulata" da quest'ultima.
Le deduzioni dell'appellante sono fondate per quanto appresso si dirà.
2.2. Ai fini della decisione, appare opportuno richiamare preliminarmente i principi ormai consolidati che regolano la ripartizione dell'onere della prova nella fattispecie in esame.
10 Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, nel quale incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Difatti, l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore,
sostanzialmente è convenuto, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale - l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di provare i fatti estintivi,
modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
In particolare, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento di forniture, è insegnamento costante in giurisprudenza che “la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della
stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come gli altri elementi costitutivi del contratto” (pt. Cass. 04/10/2024, n.26048; 21/01/2021, n.1140).
Quanto agli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie (in cui sono annotate le fatture commerciali) va rilevato che essi possono costituire, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte solo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel giudizio di opposizione che è un
11 ordinario giudizio di cognizione, al quale si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova e non può estendersi l'art. 634 c.p.c., che è norma speciale rispetto agli artt. 2709 e 2710 c.c. - secondo cui le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore che le ha redatte e possono fare prova tra imprenditori, per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice.
In altri termini, le fatture, così come gli estratti delle scritture contabili, pur costituendo in un eventuale procedimento monitorio prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase e se il ricorrente non deduce altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione.
2.3. Orbene, applicando tali principi alla vicenda in esame, a fronte delle contestazione di controparte, ben può ritenersi che la società appellante abbia offerto la prova di tutte le circostanze poste a fondamento della propria pretesa creditoria, giacché, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice in sentenza, gli elementi istruttori acquisiti alla decisione, sui quali anche questa
Corte è chiamata a delibare, valutati nel complesso, consentono di ritenere pienamente dimostrate l'esistenza, la consistenza e l'esigibilità del credito ingiunto a in sede monitoria dalla nei confronti Parte_5
della e poi dei suoi soci: segnatamente, la documentazione CP_1
12 contabile prodotta e regolarmente autenticata, le fatture commerciali debitamente emesse e in relazione diretta con i documenti di trasporto, nonché la prova testimoniale assunta senza poi considerare il comportamento processuale e pre-processuale dell'opponente, sintomatico di un implicito riconoscimento della fornitura ricevuta e del relativo debito.
Anzitutto, va rilevato che le cinque fatture allegate emesse dalla Parte_1
(n. 18/2007 del 31.12.2007 per € 80.532,00; n. 01/2008 del 05.01.2008 per €
57.074,82; n. 03/2008 del 14.01.2008 per € 4.992,00; n. 04/2008 del
18.01.2008 per € 702,00; n. 15/2008 del 05.06.2008 per € 58.050,00) recano descrizioni dettagliate della merce fornita alla quanto alla CP_1
tipologia, alla quantità ed anche agli importi corrispondenti, rimandando in ciascuna ai correlati documenti di trasporto, che, peraltro, risultano coerenti per data, tipologia di merce e destinazione: tra questi, DDT n. 32 del 29.09.2007,
n. 01 del 08.01.2008, n. 05 del 15.02.2008, n. 21 del 16.06.2008, recanti tutti la sottoscrizione del “conducente” e del “cessionario” , attestanti l'avvenuta consegna delle forniture richieste.
La piena corrispondenza tra la merce indicata nelle fatture e quella riportata sui documenti di trasporto è stata totalmente trascurata dal primo
Giudice, che, invece, ha operato una valutazione atomistica, isolando ciascun documento dal contesto probatorio nel quale si inserisce.
Inoltre, il Tribunale ha erroneamente disconosciuto la valenza probatoria delle scritture contabili regolarmente tenute da e autenticate da Parte_1
pubblico ufficiale funzionario comunale (art. 18 D.P.R. 445/2000), assumendo che l'autenticazione non notarile non conferirebbe alcun peso probatorio nel
13 giudizio di merito. Ma tale impostazione confligge con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, ma sono soggette al libero apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c., la cui
valutazione, se congruamente motivata, e insindacabile in sede di legittimità. Il giudice può trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari idonei a costituire, anche in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione a favore dell'imprenditore che li ha prodotti. In tema di presunzioni semplici, non è necessaria la presenza di più elementi, potendo il giudice fondare il proprio convincimento anche su un solo elemento
purché grave e preciso, essendo il requisito della "concordanza" richiesto solo in caso di eventuale concorso di più elementi presuntivi” (Cass. n. 532/2023).
Anche con riferimento ai DDT, occorre rilevare che il disconoscimento operato dalla società opponente- contrariamente a quanto sostenuto dal primo
Giudice - è avvenuto in termini del tutto generici senza alcuna specificazione delle firme contestate, né allegazione di elementi idonei a configurare l'estraneità dei documenti contestati rispetto all'attività sociale della CP_1
così come preteso dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale
[...]
“il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di
un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica assistita
14 da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Cass. n. 3620/2010, Cass.
n. 7240/2019).
Ebbene tale onere nella specie non è stato assolto perché ( si precisa) ai fini di un efficace disconoscimento la e per essa l'attuale appellato CP_1
avrebbe dovuto articolare in modo specifico “ la dichiarazione Parte_3
di diversità della firma” apposta su ciascuno dei documenti di trasporto depositati dalla unitamente alla memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n.2, Parte_1
“rispetto alle sottoscrizioni” di tutte le altre persone fisiche, dipendenti della società, non necessariamente del legale rappresentante, investite del potere di rappresentare ed impegnare la società al momento della consegna della fornitura, sì da “onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione”, lasciando così intatto il valore indiziario e confermativo della documentazione trasportistica.
Va soggiunto che, in ordine alla prova testimoniale, il Tribunale ne ha ingiustamente svalutato l'attendibilità e rilevanza, reputandola del tutto generica e/o contraddittoria. In realtà, i testi , e , indicati Tes_1 Tes_2 Tes_3
dall'opposta, rendevano dichiarazioni puntuali: il primo riferiva della sua presenza per il montaggio degli impianti frigoriferi, il secondo – progettista – confermava la realizzazione del progetto bar per l'opponente, il terzo ha attestato l'intervento sul posto.
Ergo, tali dichiarazioni, coerenti tra loro e compatibili con le date delle fatture e dei DDT, hanno sostanzialmente riscontrato la reale esecuzione delle forniture da parte della l'isolato rilievo della “genericità” delle Parte_1
15 testimonianze da parte del Giudice non ha dunque tenuto conto della funzione confermativa di tale prova orale rispetto anche alla ulteriore documentazione prodotta che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., andava comunque valutata, unitariamente, secondo il prudente apprezzamento.
Da ultimo, non può non evidenziarsi, quale altro elemento a conforto della fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla il Parte_1
comportamento processuale e precontenzioso dell'opponente, che – come risulta dagli atti – comunque accettò un preventivo del 27 novembre 2007, effettuò pagamenti parziali mediante assegni e bonifici, senza mai formalizzare contestazioni relative alla mancata fornitura di determinate attrezzature da bar sino all'opposizione del decreto ingiuntivo.
In ordine al principio di non contestazione, la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere
specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione
relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione.” (Cass. n. 31837/2021)
16 Per quanto detto, la decisione del primo Giudice va riformata nel senso che l'opposizione a d.i. proposta ab initio dalla Controparte_4
e poi, a seguito della sua cancellazione, coltivata unicamente da
[...] [...]
già liquidatore e socio della società estinta, risulta priva di Parte_3
fondamento: di conseguenza, all'esito del giudizio, il solo Parte_3
(che non ha contestato mai la propria legittimazione passiva e nei cui confronti soltanto l'odierna appellante ha rivolto le sue pretese) va condannato al
Part pagamento in favore della della somma di € 166.350,82, quale Parte_1
corrispettivo per le forniture di materiale di arredamento e attrezzature per bar, oltre interessi di cui al DL.gs n. 231/2002 decorrenti dalla domanda.
Al riguardo va infatti rammentato che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo disposta dal giudice di prime cure ha comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Cass. n.20868/2017).
3. All'accoglimento dei motivi di gravame innanzi esaminati ed alla conseguente riforma della decisione impugnata segue l'assorbimento del secondo e terzo motivo di appello – rispettivamente rubricati “Erroneità/nullità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi su un punto decisivo” e “Importanza della sentenza penale ai fini
dell'assolvimento dell'onere probatorio in capo all'appellante”, peraltro inammissibilmente proposti in violazione del divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c.
17 Ai sensi dell'art. 345 c.p.c., infatti, nel giudizio d'appello non possono essere proposte nuove domande o eccezioni, né possono essere introdotti nuovi mezzi di prova, salvo che siano indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile e nella fattispecie sottoposta al nostro esame, la parte non ha fornito alcuna giustificazione in ordine all'impossibilità di produrre detta sentenza in comparsa di costituzione e risposta né nelle memorie ex art. 183 c.p.c. del giudizio di primo grado, né ha dimostrato l'indispensabilità del documento ai fini della decisione.
4. L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916;
14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006 n.11491;
5.6.2007 n.13059)
Per rigore di soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio, nonché le spese della fase monitoria sostenute dalla vanno poste a Parte_1
carico di : dette spese vanno dunque e liquidate in base al Parte_3
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23
ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate
18 (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 tenuto conto del credito ingiunto in monitorio ovvero del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma
1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di
liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale
è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e
la misura di questo»).
Nulla invece va disposto per le spese quanto agli altri appellati, rimasti contumaci, , e , sia in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
primo che in secondo grado, nei cui confronti peraltro l'odierna appellante non ha rivolto alcuna domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla – con Parte_5
citazione per l'udienza del 14 novembre 2022, notificata il 23 giugno 2022 – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, n.
33/2022 pubblicata il 11 gennaio 2022, così provvede:
A) dichiara la contumacia di , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
; CP_3
19 B) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appallata, rigetta l'opposizione avverso d.i. n. 2206/2009 e per l'effetto condanna
[...]
a pagare alla la somma di € 166.350,82, quale Parte_3 Parte_1
corrispettivo per le forniture di materiali di arredamento e attrezzature per bar, oltre interessi di cui al D.lgs n. 231/2002, decorrenti dalla domanda;
C) condanna al pagamento in favore della Parte_3 Parte_5
con distrazione a favore dell'avv. Angelo Carbone - delle
[...]
spese della fase monitoria e del doppio grado di giudizio, che liquida per la fase monitoria in € 2.242,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo grado in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA
e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 9.991,00 per compensi professionali, otre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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