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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza dell'11.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 17.04.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2493 del ruolo generale per l'anno 2019, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente, in via Parte_1
Balilla n. 84, elettivamente domiciliato in Nuoro, via Da Vinci n. 40, presso lo
Studio dell'Avv. Maria Gabriella CASSARÀ, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in persona Controparte_1
del Presidente pro tempore, corrente in Cagliari, v.le Trento n. 69, elettivamente domiciliato in Cagliari, v.le Trento n. 69, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Floriana ISOLA e dell'Avv. Giovanni PARISI in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“l'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza
disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna
declaratoria del caso, voglia:
1) accertare e dichiarare la nullità parziale dell'art. 3 del CCRL 18/02/2010 per
il Personale dipendente dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende
Regione Sardegna e degli artt. 3 e 4 del CCRL 04/12/2017 per il Personale
dipendente dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende Regione
Sardegna, nella parte in cui le suddette clausole contrattuali contemplano un
trattamento economico tabellare non in linea con il principio di equivalenza fra
attribuzioni e livello di inquadramento da una parte e retribuzione dall'altra, e
nella specie, nella parte in cui non prevedono che il personale inquadrato in B1
debba percepire una retribuzione superiore a quello inquadrato in A4 (con
riferimento al CCRL 18/02/2010) e nella parte in cui non prevedono che il
personale inquadrato in B2 ed in B1 debba percepire una retribuzione superiore
al personale inquadrato in A5 (con riferimento al CCRL 04/12/2017);
2) condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente per il periodo dal
01/06/2010 al 31/12/2014, ovvero con riferimento al diverso periodo risultante in
corso di causa, una retribuzione tabellare mensile superiore a quella di €
1.942,00 corrisposta al personale inquadrato in A4, da liquidarsi in via equitativa
con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino
al saldo effettivo;
pagina 2 3) condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente, per il periodo dal
01/01/2016 al 31/12/2018, ovvero con riferimento al diverso periodo risultante in
corso di causa, una retribuzione tabellare superiore a: - ad € 2.031,33 mensili
con riferimento all'anno 2016; - ad € 2.051,38 mensili con riferimento all'anno
2017; - ad € 2.075,67 mensili con riferimento all'anno 2018, da liquidarsi in via
equitativa, sempre con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di
maturazione del credito fino al saldo effettivo;
4) condannare il datore di lavoro a rideterminare le retribuzioni mensili
globalmente corrisposte al ricorrente a far data dal 01/06/2010 al 31/12/2014 e
dal 01/01/2016 al 31/12/2018, tenuto conto dei superiori trattamenti tabellari che
si chiede vengano riconosciuti ed a liquidare al medesimo ricorrente le relative
differenze retributive, sempre con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
nonché ad integrare i
versamenti contributivi ed assicurativi.
IN SUBORDINE
5) condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente, per il periodo dal
01/06/2010 al 31/12/2014, ovvero con riferimento al diverso periodo risultante in
corso di causa, lo stesso trattamento retributivo tabellare riconosciuto al
personale inquadrato in A4; il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla
data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
6) condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente, per il periodo dal
01/01/2016 al 31/12/2018, ovvero con riferimento al diverso periodo risultante in
corso di causa, lo stesso trattamento retributivo tabellare attribuito al personale
inquadrato in A5;
pagina 3 7) condannare il datore di lavoro a rideterminare le retribuzioni mensili
globalmente corrisposte al ricorrente a far data dal 01/06/2010 al 31/12/2014 e
dal 01/01/2016 al 31/12/2018, sulla scorta dei trattamenti tabellari
rispettivamente riconosciuti al personale del CFVA Sardegna inquadrato in A4
(per il periodo dal 01/06/2010 al 31/12/2014) ed in A5 (per il periodo dal
01/01/2016 al 31/12/2018) ed a liquidare al medesimo ricorrente le relative
differenze retributive;
sempre con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
nonché ad integrare i
relativi versamenti contributivi ed assicurativi.
Qualora il Giudice dovesse ritenere di non doversi pronunciare in via diretta ed
immediata sulla domanda di nullità/annullabilità delle clausole impugnate, si
chiede al medesimo volersi avvalere della procedura di cui all'art. 64 del D.Lgs
n. 165/01, tesa ad ottenere un'interpretazione in senso modificativo delle clausole
impugnate avente effetti retroattivi, finalizzata a dissipare l'ingiusta
discriminazione venutasi a creare per effetto della loro testuale applicazione, in
modo che venga garantito il principio di equivalenza fra attribuzioni e livello di
inquadramento da una parte, e retribuzione dall'altra.
Ferme le conclusioni sopra dispiegate nel merito.
IN OGNI CASO
8) Con vittoria di competenze di causa, da distrarsi in favore dello scrivente
procuratore, antistatario”.
Nell'interesse della esistente: CP_1
“Ill.mo Giudice del Lavoro, voglia, contrariis reiectis, in accoglimento di quanto
sopra dedotto:
pagina 4 1) coinvolgere nel procedimento, per quanto esposto al punto 1.1, i sindacati
firmatari dei CCRL e degli ACCORDI INTEGRATIVI compresi quelli per
mobilità orizzontale: CIGL-F.P. ; ; CP_2 Controparte_3 CP_4
; ;
[...] CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
Cont ; SIAD.
2) dichiarare maturata la prescrizione quinquennale per le pretese retributive
avanzate;
3) nel merito respingere il ricorso perché infondato.
4) Con vittoria di spese di giudizio, onorari e accessori di legge (da intendersi
comprensivi degli oneri riflessi)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti della , al fine di Controparte_1
domandare l'annullamento parziale dell'art. 3, CCRL 18.02.2010 per il Personale
dipendente dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende Regione
Sardegna e degli artt. 3 e 4 CCRL 04.12.2017 per il Personale dipendente dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende della Regione Sardegna,
nonché il pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dell'applicazione dei suddetti articoli in costanza del rapporto di lavoro.
Egli, in specie, ha rappresentato:
− di lavorare, sin dal 16.04.1991, a seguito del superamento di pubblico concorso, alle dipendenze del Corpo Forestale Controparte_10
, con la qualifica di Agente,
[...]
inquadrato in Area A1 (ex IV qualifica funzionale), del Contratto Collettivo
pagina 5 Regionale per il Personale dipendente dell'Amministrazione, Enti, Istituti,
Agenzie e Aziende Regionali;
− che per effetto dell'anzianità di servizio maturata, nel periodo intercorrente fra la data di assunzione e il 31.05.2010, aveva beneficiato di tre progressioni orizzontali, transitando rispettivamente nei livelli A2, in A3 e, dal 01.01.2010, in
A4;
− che, avendo partecipato nell'anno 2004 a una selezione interna per accedere all'Area superiore, a far data dal 01.06.2010, egli stesso era stato inquadrato in Area B, posizione economica B1;
− di essere transitato, con decorrenza economica dal 01.01.2015, nel livello
B2 dove era rimasto inquadrato fino al 31.12.2018;
− di avere, in forza di Determina Dirigenziale n. 829 del 11.06.2019, maturato il passaggio nel livello B3 a far data dal 01.01.2019, a tutt'oggi;
− che il 08.10.2008 era stato stipulato dalle parti sociali il Contratto
Collettivo Parte normativa 2006/2009 - Parte economica 2006/2007, con cui i soggetti firmatari, nel derogare inspiegabilmente al principio di progressività e proporzionalità della retribuzione fino a quel momento sempre applicato (cfr. art. 68 CCRL 15/05/2001), e ancora, in aperta violazione del principio del divieto di
reformatio in peius, avevano determinato gli incrementi contrattuali introducendo agli articoli 14 e 18 tre nuovi livelli retributivi per i dipendenti del Corpo
Forestale, rispettivamente denominati A4, B4 e C5, ai quali veniva attribuito, con decorrenza dal 01.01.2007, un trattamento economico più vantaggioso di quello delle categorie professionali immediatamente superiori, ovvero, per quel che qui interessa, B1 e C1;
pagina 6 − che la nuova classificazione retributiva così introdotta era stata istituita onde consentire al personale inquadrato in area A e in Area B di accedere a nuove progressioni orizzontali;
− che la stessa classificazione era stata confermata e rideterminata, con decorrenza dal 01.01.2009, con il successivo accordo contrattuale del 18.02.2010;
− che l'Accordo Collettivo intervenuto il 23.05.2011 aveva poi modificato l'art. 68, CCRL 15.05.2001 (così come successivamente modificato dall'art. 14
CCRL 08.10.2008, nonché dall'art. 6 dell'Accordo sulle progressioni professionali del 10.11.2009), nel senso che la decorrenza dei livelli economici determinati con il CCRL 08.10.2008 e con il CCRL 18.02.2010 era stata anticipata al 01.01.2006;
− che in ragione di ciò, a partire dal 01.06.2010 e fino al 31.12.2014 gli era stata riconosciuta una retribuzione tabellare di euro 1.888,00, a fronte della superiore somma di euro 1.942,00, percepita prima di accedere alla progressione verticale e della quale hanno continuato a beneficiare i suoi colleghi sotto ordinati,
inquadrati nel livello A4;
− che, con l'accordo contrattuale del 2010, non solo gli era stata negata una retribuzione superiore commisurata al sovrastante livello posseduto, ma finanche la possibilità di percepire il trattamento tabellare goduto prima di transitare nella fascia superiore;
− che ciò in quanto il censurato accordo contrattuale non aveva previsto l'assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti contrattuali;
− che il proprio status economico si era vieppiù aggravato con l'ultimo rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016-2018 (artt. 3 e 4 del CCRL del
04.12.2017, doc. n. 5) che ha istituito ulteriori tre livelli retributivi: livello A5, a
pagina 7 cui era stato attribuito un trattamento economico superiore a quello delle sovrastanti posizioni economiche dell'Area B, ovvero, B1 e B2; livello B5, a cui era stato attribuito un trattamento economico superiore al C1, corrispondente alla prima posizione economica della categoria superiore;
− che il CCRL 04.12.2017 summenzionato, diversamente dal precedente rinnovo, aveva previsto, per le progressioni economiche verticali successive alla sua entrata in vigore, il mantenimento della posizione stipendiale mediante istituzione di un assegno ad personam riassorbibile con gli incrementi retributivi futuri (cfr. art. 4, comma 5°);
− che in forza delle ultime clausole contrattuali il ricorrente aveva subito un ulteriore duplice pregiudizio giacché il medesimo, pur essendo transitato in B2
(con decorrenza economica dal 01.01.2015), a fronte della superiore qualità del lavoro prestato e delle responsabilità connesse al nuovo ruolo rivestito, non solo non aveva beneficiato di un tabellare superiore a quello dei colleghi nel frattempo inquadrati nel livello A5, ma addirittura, a partire dal 01.01.2016 (data di decorrenza economica del CCRL 2017), aveva percepito meno di questi ultimi, la cui attività egli stesso è chiamato a coordinare e della quale risponde;
− che la sperequazione sopra descritta era stata protratta fino al 31.12.2018,
giacché a partire dal 01.01.2019, egli ricorrente era poi transitato nel livello B3.
2. La si è costituita in Controparte_1
giudizio, eccependo, anzitutto, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 del credito vantato dal ricorrente e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
pagina 8
4. La domanda proposta da è infondata e deve essere Parte_1
rigettata.
Nella decisione della presente controversia, deve trovare applicazione il principio della ragione più liquida nell'affrontare le diverse questioni giuridiche che vengono in considerazione.
Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico - sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -
anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
In questa prospettiva, può omettere questo Tribunale di esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla R.A.S.
Anzitutto, nell'affrontare e risolvere in punto diritto il caso che ci occupa, questo
Tribunale intende richiamare, per condividerla integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza n. 295 del 10.06.2024 del Tribunale di
Sassari, Sezione Lavoro, pronunciatosi su una vertenza del tutto analoga a quella versata nel presente giudizio dall'odierno ricorrente nei confronti della odierna resistente.
Giova senz'altro premettere che, per espressa previsione degli artt. 2 e 45, d.lgs.
30.03.2001, n. 165, è riservata alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti, senza che il
pagina 9 datore di lavoro possa intervenire su tale determinazione, né con trattamenti migliorativi, né con trattamenti peggiorativi, tenuto, peraltro, conto che la determinazione del trattamento economico del personale deve essere, “evidente,
certa e prevedibile nella evoluzione”, per quanto precisato all'art. 8 dello stesso
T.U.P.I. già citato, con la conseguenza che il trattamento economico non può che essere quello definito dai contratti collettivi (art. 45, commi 1° e 2°), la cui conclusione è assoggettata a un rigoroso procedimento di determinazione degli oneri finanziari conseguenti, delineato puntualmente all'art. 47 (sul punto si veda,
in motivazione, anche Cass. civ., Sez. L., 21.04.2023, n. 10793 che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ha stabilito che “il diritto al compenso per lo
svolgimento di fatto di mansioni superiori deve riconoscersi nella sola misura
indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, nel testo
ratione temporis vigente, così testualmente dispone: «Al di fuori delle ipotesi di
cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una
qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento
economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione
risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o
colpa grave»;
6. ebbene, la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore non
può che essere valutata complessivamente, e dunque raffrontando la misura della
retribuzione in concreto percepita, nel suo trattamento principale e accessorio, e
quella riconosciuta per le mansioni superiori;
7. d'altronde, gli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 riservano alla contrattazione
collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio,
pagina 10 escludendo che il datore di lavoro pubblico, nel contratto individuale, possa
attribuire un trattamento diverso, anche se di miglior favore per il dipendente;
non a caso, non si è mancato di precisare che il datore di lavoro pubblico
incontra precisi limiti nella determinazione del trattamento economico spettante
al personale, poiché detta voce di spesa deve essere «evidente, certa e prevedibile
nella evoluzione» (art. 8), con la conseguenza che il trattamento economico non
può che essere quello definito dai contratti collettivi (art. 45, commi 1 e 2), la cui
conclusione è assoggettata ad un rigoroso procedimento di determinazione degli
oneri finanziari conseguenti (art. 47);
8. com'è agevole constatare, la Corte d'appello si è discostata da tali principi:
scorporando ed eliminando dal «confronto retributivo» ex art. 52 d.lgs. n.
165/2001 il trattamento economico percepito in forza delle progressioni
orizzontali, ha, da un lato, attribuito alla dipendente la maggiorazione della
retribuzione base per il superiore livello B e, dall'altro, ha consentito di
conservare gli emolumenti ad essa corrisposti in virtù della progressione
economica goduta nel sottostante livello A5;
così facendo, per il periodo oggetto di causa di effettivo esercizio delle mansioni
superiori, la Corte distrettuale ha, in sostanza, attribuito illegittimamente alla
lavoratrice un trattamento economico non corrispondente a quello stabilito dalla
contrattazione collettiva (Cass. n. 3816/2021; Cass. n. 16094/2016), operando
illegittimamente un cumulo tra la retribuzione complessivamente attribuita per la
superiore categoria (B) e la quota di retribuzione percepita in forza delle
progressioni economiche orizzontali già in godimento;
infine, va aggiunto (per mera completezza espositiva) che questa Corte da tempo
ha affermato che il principio espresso dall'art. 45 del richiamato decreto, secondo
pagina 11 il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di
trattamento contrattuale, opera solo nell'ambito del sistema previsto dalla
contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo
individuale”.
Deve, oltre a ciò, evidenziarsi che la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite.
Da quanto esposto discende che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento a una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti,
potendo essere accertata l'eventuale inadeguatezza della retribuzione solo alla luce dell'art. 36 Cost., parametro esterno rispetto al contratto (Cass. civ., Sez. L.,
23.06.2020, ord. n. 12356).
Inoltre, l'art. 36, comma 1°, Cost. garantisce due diritti distinti, da un lato, quello a una retribuzione proporzionata, ossia a una ragionevole commisurazione della ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata e, dall'altro, quello a una retribuzione sufficiente, non inferiore al minimo necessario per vivere, ossia a
“una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in
un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti,
necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e
dignitosa” (cfr. Cass. civ., Sez. L., 30.11.2016, n. 24449).
Nella vicenda che interessa, la domanda avanzata da non Parte_1
potrebbe, quindi, essere accolta nemmeno ai sensi dell'art. 36 Cost., non essendo quanto allegato dalla parte ricorrente sufficiente per dimostrare un eventuale
pagina 12 difetto di proporzionalità della retribuzione percepita rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, così come l'insufficienza di quest'ultima per assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Nel caso di specie è pacifico anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., nonché di evidenza documentale che, con l'introduzione del nuovo livello retributivo A4 da parte del
CCRL del 08.10.2008 prima, nonché del livello A5 da parte del CCRL del
04.12.2017 poi, era stata prevista una retribuzione fissa per tali livelli in misura maggiore rispetto al livello B1 (confrontato con l'A4), nonché B1 e B2 (rispetto all'A5).
La descritta dinamica contrattuale, sottoposta alla valutazione rispetto al parametro di cui all'art. 36 Cost., deve tenere in considerazione il globale trattamento retributivo percepito dal dipendente, affinché quest'ultimo venga vagliato rispetto ai principi di proporzionalità e sufficienza previsti dalla Carta
costituzionale.
In tal senso, non è sufficiente allegare che la retribuzione fissa (data dalla sommatoria della retribuzione tabellare con l'indennità di contingenza) era inferiore rispetto a quella del livello retributivo più alto dell'Area di inquadramento immediatamente inferiore.
Infatti, ciò che senz'altro è emerso nel presente giudizio è che il trattamento complessivo goduto dal dipendente del Corpo Forestale e di Vigilanza CP_10
della si compone non solo della retribuzione Controparte_1
fissa, unica voce presa in esame dal ricorrente , ma anche della Pt_1
retribuzione individuale di anzianità (art. 80, CCRL del 15.05.2001, come sostituito dal CCRL, 06.12.2005), nonché delle maggiorazioni, delle indennità e della retribuzione di rendimento e posizione (art. 79 del CCRL).
pagina 13 Dagli stessi accordi collettivi succedutisi nel tempo, e nel periodo rilevante ai fini della controversia, si evince che l'assegno di funzione (di cui all'art. 97 CCRL del
2010) risulta corrisposto in misura maggiore al personale inquadrato nell'Area B
rispetto a quello dell'Area A, per quanto emerge documentalmente dall'art. 21
CCRL del 2008, dall'art. 6 del 2010 e dall'art. 7 del CCRL 2017.
La corresponsione, all'odierno ricorrente, dei predetti emolumenti risulta, altresì,
dalle buste paga versate in atti, con riferimento alla retribuzione fissa, alla retribuzione di anzianità e all'assegno di funzione, oltre a varie indennità e maggiorazioni (doc. n. 2, prodotto col ricorso).
Per altro verso, non risulta allegato agli atti di causa quanto il dipendente avesse eventualmente percepito a titolo di retribuzione di rendimento e posizione per gli anni in questione, essendo queste ultime ripartite tra il personale inquadrato nell'Area B con un coefficiente maggiore rispetto al personale dell'Area A.
Quanto esposto emerge, difatti, a livello di contrattazione collettiva, con riferimento alla determinazione dei fondi destinati ad alimentare tali due voci retributive, secondo quanto stabilito dagli artt. 29 ss., CCRL 2008, dall'art. 10
CCRL 2010 e dall'art. 9, CCRL 2017, con rimando all'art. 104 CCRL,
15.05.2001.
In particolare, l'art. 104, CCRL del 15.05.2001 ha previsto per la determinazione dei coefficienti di ripartizione della retribuzione di rendimento e di posizione, i valori di 1.20 per l'Area A e di 1.40 per l'Area B.
La difesa del ricorrente, nel caso che interessa, muove le proprie argomentazioni sulla base di un mero raffronto a livello di retribuzione fissa, senza prendere in esame le ulteriori voci che compongono il trattamento retributivo percepito dal
pagina 14 dipendente. Né quest'ultimo dato può essere, eventualmente, desunto dalle buste paga a campione depositate dal ricorrente (v. doc. n. 2 cit.).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non si può ritenere dimostrato che il trattamento retributivo, percepito da parte di nel periodo di Parte_1
inquadramento B1 dal 01.06.2010 al 31.12.2014 e nel periodo di inquadramento
B2 dal 01.01.2015 al 31.12.2018, era stato sproporzionato rispetto alla qualità e quantità di lavoro prestato, ossia insufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Parimenti, anche le ulteriori censure articolate da parte del ricorrente in ordine alla pretesa nullità delle clausole collettive per cui è causa devono essere respinte, per le ragioni che si espongono di seguito.
Anzitutto, non sussiste nella condotta della R.A.S. odierna resistente alcuna violazione dell'art. 97 Cost., in specie nella parte in cui stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Invero, la previsione, a livello di contrattazione collettiva, dei trattamenti retributivi minimi dei dipendenti pubblici, secondo quanto previsto per legge, non pregiudica la soddisfazione degli interessi della collettività cui è preordinata l'attività della P.A., quanto ai declinati principi di efficacia, efficienza ed economicità, né si prevede alcun trattamento differenziato rispetto agli interessi contemperati.
Per quanto poi concerne l'articolata censura rispetto alla violazione, in sede collettiva, dell'art. 45, d.lgs. n. 165/2001 cit., è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la norma testé richiamata, secondo la quale le
Amministrazioni Pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento
pagina 15 contrattuale, opera solo nell'ambito del sistema previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede,
dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali (cfr. fra le tante Cass.
civ., Sez. L., 21.04.2023, n. 10793; Cass. civ., Sez. L., 10.03.2021, n. 6715).
Da tutto quanto esposto discende come naturale conseguenza che la norma invocata dal ricorrente non fonda alcuna pretesa illegittimità della scelta operata dalle parti sociali in ordine alla determinazione dei trattamenti retributivi.
Infine, deve essere, altresì, rigettata l'ulteriore doglianza con riferimento alla denunciata violazione del divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo goduto dal pubblico dipendente.
Nel dettaglio, occorre evidenziare che, in materia di pubblico impiego privatizzato, l'assegno ad personam previsto dall'art. 202, D.P.R. 10.01.1957, n. 3,
innovato dall'art. 3, comma 57°, l. 24.12.1993, n. 537, fa esclusivo riferimento ai casi di passaggio di carriera da parte dei dipendenti statali, compreso il caso dell'accesso per concorso, e non è applicabile alle altre categorie di dipendenti pubblici, non assumendo, a tal fine, rilievo il fatto che all'entrata in vigore della l.
n. 537/1993 fosse già intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego ad opera del d.lgs. 03.02.1993, n. 29, posto che il mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro non ne ha certamente determinato l'unificazione della disciplina
(cfr. Cass. civ., S.U., 02.05.2018, n. 10437; Cass. civ., Sez. L., 17.05.2010, n.
11985).
pagina 16 Nel caso di specie, ancorché la norma surrichiamata fosse ancora vigente all'epoca dell'introduzione del livello retributivo A4, la stessa non può comunque essere applicata per giustificare la richiesta dell'assegno volto a mantenere il superiore trattamento stipendiale previsto per la categoria precedentemente ricoperta, non essendo, pacificamente, il ricorrente dipendente di una
Amministrazione Statale.
Quanto poi al periodo decorrente dal 01.01.2015, in cui Parte_1
inquadrato nel livello B2, aveva rivendicato un trattamento pari o superiore a quello previsto per il livello A5, il ricorrente non può valersi dell'assegno ad
personam previsto dall'art. 4, comma 5°, del CCRL 04.12.2017.
Invero, tale disposizione aveva stabilito, con determinazione rimessa alla libertà
negoziale delle parti, che “in caso di passaggio da una categoria o area a quella
immediatamente superiore, la eventuale differenza retributiva tabellare è
conservata tramite un assegno personale riassorbile con gli incrementi retributivi
derivanti dalle progressioni professionali”, mentre il lavoratore ricorrente non era mai transitato nel livello A5, ragione per cui non aveva mai goduto del relativo trattamento retributivo fisso, in ipotesi, da conservare.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto da deve essere Parte_1
integralmente rigettato.
5. In virtù del criterio di soccombenza, deve essere Parte_1
condannata a rifondere la , in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6°, l. 31.12.2012, n. 247), tenendo conto
pagina 17 della tabella per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile basso, ai minimi tariffari per tutte le fasi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1
2. condanna a rifondere la Parte_1 Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, delle spese del
[...]
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.700,00 per compensi di
Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 17.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
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