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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 8178/2024 R.G., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e pendente
TRA
, rappresentata e difesa da Avv.ti Parte_1
LADISA ANNALISA e LACOPPOLA VITO
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, rappresentato e difeso da Avv. CHIECO Controparte_1
ANTONIO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso il Tribunale di Bari CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1
aver contratto matrimonio con la parte convenuta CP_1
in data 19/09/2007. Dalla loro unione l'11/06/2008 è
[...]
nata la figlia . Per_1
Ha dedotto che con accordo di negoziazione assistita del
13/09/2023 era stata disciplinata la loro separazione.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha concluso domandando lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé, porre a carico del un assegno mensile di € 400,00 a CP_1
titolo di contributo paterno al mantenimento della minore oltre al
50% delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa familiare a sé (ricorso depositato il 25/07/2024).
La parte convenuta si è costituita in Controparte_1
giudizio contestando le avverse prospettazioni nonché chiedendo lo scioglimento del matrimonio e la conferma degli accordi intercorsi in sede separativa ovvero, in via subordinata, lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso di sé, un contributo al mantenimento della figlia di € 600,00 mensili a carico della moglie oltre ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie e nulla disporsi a titolo di assegno divorzile.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio riservandosi di
2 rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, i loro difensori hanno chiesto la pronuncia sullo stato e con provvedimento del 07/03/2025 il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia: accordo di negoziazione assistita del 13/09/2023; prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
Ai sensi dell'articolo 5 comma 2, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu
3 trascritto.
Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8178/2024 introdotto con ricorso del 25/07/2024 da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del P.M., Controparte_1
così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi citati;
2. dichiara che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5. dispone che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile
4 del Tribunale, il giorno 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 8178/2024 R.G., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e pendente
TRA
, rappresentata e difesa da Avv.ti Parte_1
LADISA ANNALISA e LACOPPOLA VITO
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, rappresentato e difeso da Avv. CHIECO Controparte_1
ANTONIO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso il Tribunale di Bari CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1
aver contratto matrimonio con la parte convenuta CP_1
in data 19/09/2007. Dalla loro unione l'11/06/2008 è
[...]
nata la figlia . Per_1
Ha dedotto che con accordo di negoziazione assistita del
13/09/2023 era stata disciplinata la loro separazione.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha concluso domandando lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé, porre a carico del un assegno mensile di € 400,00 a CP_1
titolo di contributo paterno al mantenimento della minore oltre al
50% delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa familiare a sé (ricorso depositato il 25/07/2024).
La parte convenuta si è costituita in Controparte_1
giudizio contestando le avverse prospettazioni nonché chiedendo lo scioglimento del matrimonio e la conferma degli accordi intercorsi in sede separativa ovvero, in via subordinata, lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso di sé, un contributo al mantenimento della figlia di € 600,00 mensili a carico della moglie oltre ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie e nulla disporsi a titolo di assegno divorzile.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio riservandosi di
2 rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, i loro difensori hanno chiesto la pronuncia sullo stato e con provvedimento del 07/03/2025 il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia: accordo di negoziazione assistita del 13/09/2023; prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
Ai sensi dell'articolo 5 comma 2, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu
3 trascritto.
Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8178/2024 introdotto con ricorso del 25/07/2024 da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del P.M., Controparte_1
così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi citati;
2. dichiara che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5. dispone che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile
4 del Tribunale, il giorno 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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