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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 34763/2024 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.10.2024 da
1) Sig. Parte_1 nato/a Pinerolo il (TO) 27/09/1957 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...](Spagna) Rambla Jau Mateo Garcia, 6 con l'Avv. Michele Parise presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Sig.ra Parte_2 nato/a Milano il 31/10/1966 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]1 con l'Avv. Francesco Piccolo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese il 17/09/1988
(anno 1988 atto n. 301 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 15/06/1997 omologato con decreto del 27/06/1997 (N. 883/97 R.G.)
FATTO
Il sig. ha depositato ex art. 473-bis.12 in data 07.10.2024 per richiedere la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra in Varese il 17 settembre 1988; Pt_2 la sig.ra si è regolarmente costituita in giudizio in data 14.02.2025, aderendo alla richiesta Pt_2 Pt_ formulata dal sig. alle condizioni indicate nel detto ricorso.
Le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. in quanto hanno dichiarato di voler ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare recirpocamente alla corresponsione di ogno assegno periodico o di mantenimento, di avere già provveduto alla divisione di ogni bene comune e , con la regolamentazione di cui alle presenti condizioni, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
2) La casa coniugale già assegnata alla sig.ra rimane assegnata alla stessa. Pt_2
3) Spese integralmente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa in data 18.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Varese il 17 settembre
1988 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni, da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché comunicazione anche al Comune di
Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.10.2024 da
1) Sig. Parte_1 nato/a Pinerolo il (TO) 27/09/1957 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...](Spagna) Rambla Jau Mateo Garcia, 6 con l'Avv. Michele Parise presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Sig.ra Parte_2 nato/a Milano il 31/10/1966 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]1 con l'Avv. Francesco Piccolo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese il 17/09/1988
(anno 1988 atto n. 301 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 15/06/1997 omologato con decreto del 27/06/1997 (N. 883/97 R.G.)
FATTO
Il sig. ha depositato ex art. 473-bis.12 in data 07.10.2024 per richiedere la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra in Varese il 17 settembre 1988; Pt_2 la sig.ra si è regolarmente costituita in giudizio in data 14.02.2025, aderendo alla richiesta Pt_2 Pt_ formulata dal sig. alle condizioni indicate nel detto ricorso.
Le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. in quanto hanno dichiarato di voler ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare recirpocamente alla corresponsione di ogno assegno periodico o di mantenimento, di avere già provveduto alla divisione di ogni bene comune e , con la regolamentazione di cui alle presenti condizioni, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
2) La casa coniugale già assegnata alla sig.ra rimane assegnata alla stessa. Pt_2
3) Spese integralmente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa in data 18.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Varese il 17 settembre
1988 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni, da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché comunicazione anche al Comune di
Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato