Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 27/04/2026, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02690/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06070/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6070 del 2025, proposto da Pet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B88D161D0A, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
So.Re.Sa S.p.A. – Società Regionale per la Sanità, non costituita in giudizio;
SL 107 - LI 2, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato GL Ara, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
PR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Irene Cossu, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della delibera n. 1561 del 08/08/2025 avente ad oggetto “Indizione Procedura aperta l'affidamento del “Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di cadaveri, spoglie di animali, cetacei, selaci e tartarughe comprese, di alimenti giudicati non edibili e da eliminare presso impianto riconosciuto; disponibilità di sala settoria registrata 1069/09 per l'esecuzione di autopsie su piccoli e grandi animali; assistenza per le attività relative alla identificazione, registrazione e destino dei cadaveri di cani e gatti, della diagnostica cadaverica dei sinantropi e degli animali non convenzionali; attività di spopolamento ai sensi dell'art. 18 del REG CE 1099/2009” - SL LI 2 NO - Approvazione atti di gara”, in uno agli allegati;
2) della delibera n. 1734 del 24/9/2025 di rettifica in parte qua degli atti di gara sub.1;
3) del bando di gara;
4) del disciplinare di gara;
5) del disciplinare tecnico;
6) dei chiarimenti del 6 novembre 2025;
7) della delibera n.1963 del 16/10/2025 avente ad oggetto “Procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento del “Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento carcasse, spoglie di animali ed alimenti giudicati non edibili e da eliminare presso impianto riconosciuto; assistenza per le attività relative all'identificazione, registrazione e destino delle carcasse di cani e gatti; della diagnostica cadaverica dei sinantropi; attività di spopolamento ai sensi dell'art.18 del Reg. CE 1099/2009” - Proroga; 8) chiarimenti del 6-11-2025 prot. 0044754U;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’SL 107 - LI 2 e della PR S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA MA nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Con ricorso notificato e depositato in data 11 novembre 2025, la PET S.r.l. agisce per l’annullamento della delibera n. 1561 dell’8 agosto 2025 con la quale la SL LI 2 NO ha approvato gli atti di gara relativi alla Procedura aperta per l’affidamento del “ Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di cadaveri, spoglie di animali, cetacei, selaci e tartarughe comprese, di alimenti giudicati non edibili e da eliminare presso impianto riconosciuto; disponibilità di sala settoria registrata 1069/09 per l’esecuzione di autopsie su piccoli e grandi animali; assistenza per le attività relative alla identificazione, registrazione e destino dei cadaveri di cani e gatti, della diagnostica cadaverica dei sinantropi e degli animali non convenzionali; attività di spopolamento ai sensi dell’art. 18 del REG CE 1099/2009 ” (e relativi allegati), in uno alla delibera n. 1734 del 24 settembre 2025 di rettifica in parte qua degli atti di gara, contestualmente censurando il bando di gara, il disciplinare ed del disciplinare tecnico.
2. Parte ricorrente ha altresì impugnato i chiarimenti resi dalla Stazione appaltante il 6 novembre 2025, nonché la delibera n. 1963 del 16 ottobre 2025 con la quale è stata disposta la proroga del precedente affidamento alla controinteressata.
3. Premettendo che la formulazione della legge di gara le non consentirebbe la formulazione dell’offerta, la società ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi di ricorso:
I– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 58, COMMA 3, D. LGS. DEL 31/03/2023 N. 36 – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE .
Fatto rinvio alla precedente decisione della Sezione resa in ordine ad analoga fattispecie (Tar LI, Sez. IX, n. 4846/2025), si deduce la violazione dell’art. 58 comma 3 del d.lgs 36/2023 (e della direttiva 2014/24/UE). La stazione appaltante, invero, avrebbe accorpato ben 3 lotti di cui 1 totalmente disomogeneo, trattandosi di attività di supporto allo spopolamento e alla cattura di animali; non sussisterebbe, quindi, sostanziale omogeneità tecnico operativa tra le attività tale da far risultare l’appalto indivisibile attesa anche l’incongruità della motivazione offerta dall’intimata SL circa le esigenze di organizzare le prestazioni richieste nell’ambito di un unico lotto.
In particolare, le attività (sub 1 e 2) di prelievo, trasporto e trattamento di spoglie animali e alimenti di origine animale, richiederebbero specifiche competenze nel campo dello smaltimento e dell'incenerimento (al netto della sala settoria ed assistenza al tavolo), mentre l’attività sub 3 (per altro di contenuto ignoto per mancanza dell’allegato A), riguarderebbe operazioni completamente diverse quali spopolamenti, cattura di animali, operazioni di telenarcosi e abbattimenti, presupponendo queste ultime competenze veterinarie e strumentazioni totalmente differenti.
La stesura del bando, pertanto, renderebbe impossibile la partecipazione delle piccole e medie imprese, a vantaggio dell’attuale appaltatore del servizio in proroga in possesso delle attrezzature dettagliatamente descritte all’art. 4 del disciplinare tra cui un camion a gas per sopprimere gli animali e la sala settoria richiesta anche dall’attuale procedura, che tuttavia si riferisce ad un’attività riservata allo Stato.
II - Violazione e falsa applicazione art. 11 DLgs n.36/2023- Violazione del principio di immodificabilità della gara tramite chiarimenti.
Si contesta altresì l’erroneità del calcolo del costo del personale e i relativi chiarimenti rilasciati dalla SL secondo cui da un lato, l’importo di € 315.000,000 è stato determinato da una stima storica (che prevede un fabbisogno operativo di risorse in ragione di 4-5 cadaveri raccolti al giorno); dall’altro, della non necessità della presenza continuativa delle 4 unità previste per lo svolgimento del servizio h24 per 365 all’anno, che deve intervenire entro 3 ore dalla chiamata, come previsto dall’art 3 del disciplinare tecnico allegato 5.
III- Violazione di tutti i principi in tema di proroga- Violazione art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.
Si deduce quindi l’illegittimità della proroga tecnica disposta a mezzo degli atti impugnati, sul presupposto che la stessa sarebbe imputabile esclusivamente ai ritardi dell’Amministrazione.
III (IV)- violazione di tutti i principi in tema di svolgimento di gara. Violazione del principio di lealtà di cui al DLgs 36/23- violazione art.97 Costituzione- eccesso di potere per sviamento.
Infine, l’SL LI 2 NO non avrebbe pubblicato l’allegato A richiamato quale parte integrante del capitolato al n. 3 dell’art.1 del disciplinare tecnico in relazione all’attività di spopolamento. La mancanza di detto allegato renderebbe tutta la gara illegittima per indeterminatezza dell’oggetto.
4. Si sono costituiti in giudizio la SL LI 2 NO e la controinteressata PR S.p.A.
5. Con ordinanza n. 3107 del 4 dicembre 2025 è stata fissata ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a l’udienza pubblica.
6. Nell’approssimarsi della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a e all’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
7. Devono innanzi tutto essere respinte, siccome infondate, le censure contenute nel primo motivo di ricorso secondo cui la disomogeneità tra le prestazioni richieste dalla stazione appaltante avrebbe, secondo la prospettazione ricorsuale, ragionevolmente giustificato la suddivisione dell’unitario appalto in plurimi lotti, distinti per tipologia di attività, così da favorire l’accesso alla procedura anche a quegli operatori economici (come la stessa ricorrente) che non posseggono gli strumenti e le capacità per svolgere le attività posseduti dall’attuale appaltatore in proroga.
8. In proposito, invero, deve rilevarsi che la ricostruzione ed interpretazione dell’art. 58 del Codice dei Contratti offerta dalla Sezione con la richiamata sentenza n. 4846/2025 resa in ordine a fattispecie analoga, non è stata condivisa dal giudice di appello.
9. Invero, con sentenza n. 9462 del 2 dicembre 2025, come dedotto dalle parti resistenti, la III Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto del tutto legittima la scelta dell’Amministrazione di non procedere alla divisione per lotti prestazionali.
10. In argomento, in particolare, il giudice di appello ha sottolineato che nell’ambito della valutazione sottesa al parametro di cui all’art. 58, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023 (secondo cui “ Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese ”) come interpretato alla luce della (condizionante) disciplina del diritto dell’U.E., deve tenersi conto che la tensione proconcorrenziale non è un dato univoco, ma va considerato in combinato con possibili valori antagonisti anch’essi protetti dal quadro normativo, siccome il “considerando” 2 della direttiva 2014/24/UE pone fra gli obiettivi un “ uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici” e l’accrescimento dell’“efficienza della spesa pubblica ” e quindi di efficienza organizzativa che proprio la scelta del lotto unico mira a realizzare.
11.Si è quindi ravvisato nel progetto di gara (analogo a quello all’esame) plurimi elementi che depongono nel senso della necessità di unificare in un solo lotto la vicenda contrattuale al fine di meglio regolare le complessive prestazioni, nella prospettiva della tutela dell’interesse pubblico portato dalla stazione appaltante (rispetto alla quale la tutela della concorrenza si pone, anche nel formante comunitario, quale mezzo, e non come fine).
12. Principiando da tali coordinate interpretative deve, quindi, ritenersi che nel caso all’esame il Capitolato tecnico abbia comunque sufficientemente motivato, nel bilanciamento degli interessi tutelati dal citato art. 58, la scelta del lotto unico su tutto il territorio della A.S.L. LI 2 NO, isole comprese, avendo ritenuto “.. necessario acquisire i dati epidemiologici sulle popolazioni di animali d’affezione rinvenuti morti sul territorio, al fine di predisporre ed effettuare piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico. Il servizio, inoltre, non è suddiviso in lotti distinti in quanto le attività richieste sono tutte strettamente interconnesse e tali, quindi, da risultare indivisibili ai fini dell’efficienza del servizio. Per i motivi suddetti e tenuto conto della particolarità dei servizi, che coinvolgono anche aspetti di salute pubblica, si rende preferibile la responsabilità della fornitura dei servizi richiesti ad un unico soggetto, anche dal punto di vista tecnico, per non pregiudicare la qualità delle prestazioni erogate dall’Area Veterinaria a discapito dell’interesse di igiene e sanità pubblica . Avere un unico proponente rende possibile l’acquisizione nell’ immediatezza di tutti i dati utili, e la vigilanza e controllo sulle operazioni è più efficace ed efficiente” (cfr. Capitolato pag. 1-2).
13. Posta, dunque, per quanto sopra la non scorporabilità delle prestazioni richieste (e, quindi, la legittimità sul punto della scelta tecnica della Stazione appaltante), il Collegio rileva che la ricorrente, per sua stessa ammissione, risulta impossibilitata a partecipare alla procedura di gara non essendo in possesso di tutte le competenze tecniche sottese al lotto unico.
14.Difatti, la parte ricorrente ha fondato l’impugnazione della legge di gara sul presupposto dell’impossibilità di formulare l’offerta (quale piccola impresa), dovendosi perciò altresì escludere che la stessa parte ricorrente intenda o possa partecipare alla gara in raggruppamento o in consorzio.
15. Il che postula, secondo i principi generali, la non ammissibilità della tutela del mero interesse alla legittimità dell'azione amministrativa non sussistendo, per i motivi anzidetti, in capo alla ricorrente una posizione qualificata e differenziata alla contestazione della legge di gara.
16. In altri termini, la circostanza che alla odierna istante resti comunque inibita la possibilità di partecipare alla gara costruita sulla base della legittima scelta del lotto prestazionale unico comporta inevitabilmente la non tutelabilità dell’interesse strumentale (ribadito in sede di discussione orale) alla legittimità della procedura in riferimento in particolare al calcolo del costo del personale, alla disposta proroga tecnica ed alla mancanza dell’Allegato A, rispetto al quale, peraltro, in sede difensiva la stazione appaltante ha in ogni caso dichiarato che “ Nessun chiarimento è mai pervenuto alla Stazione Appaltante in merito, né dall’Operatore ricorrente, né da qualsiasi altro OO.EE. interessato a partecipare alla procedura ”.
17. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere respinto.
18. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GL AR Di LI, Presidente
IA MA, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IA MA | GL AR Di LI |
IL SEGRETARIO