TAR Napoli, sez. IX, sentenza 27/04/2026, n. 2690
TAR
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 58 D.Lgs. 36/2023 - Accorpamento lotti disomogenei

    Il Collegio ha ritenuto legittima la scelta del lotto unico, richiamando una sentenza del Consiglio di Stato che ha valorizzato l'efficienza della spesa pubblica e l'efficienza organizzativa come obiettivi contrapposti alla mera promozione della concorrenza. Ha inoltre evidenziato che il capitolato tecnico ha motivato la scelta del lotto unico per ragioni di salute pubblica, sorveglianza epidemiologica e efficacia del controllo, rendendo le prestazioni indivisibili.

  • Inammissibile
    Violazione principio di immodificabilità della gara tramite chiarimenti

    La Corte ha ritenuto che, data la non ammissibilità della partecipazione della ricorrente alla gara a causa della legittima scelta del lotto unico, l'interesse alla contestazione dei chiarimenti sul costo del personale sia inammissibile.

  • Inammissibile
    Violazione principi in tema di proroga tecnica

    La Corte ha ritenuto che, data la non ammissibilità della partecipazione della ricorrente alla gara, l'interesse alla contestazione della proroga sia inammissibile.

  • Inammissibile
    Violazione principi di svolgimento di gara e mancanza Allegato A

    La Corte ha ritenuto che, data la non ammissibilità della partecipazione della ricorrente alla gara, l'interesse alla contestazione della mancanza dell'Allegato A sia inammissibile. La stazione appaltante ha inoltre dichiarato di non aver ricevuto richieste di chiarimenti in merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 27/04/2026, n. 2690
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2690
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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