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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3870/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3870/2024, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BONADONNA NICOLETTA presso il cui studio sito in VIA N. TURRISI 13 PALERMO è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MASINI UBERT presso il cui studio sito in VIA MENOTTI, 9 41049 SASSUOLO è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del giorno 08.05.2025, hanno concluso concordemente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1921/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia in data 11-12.12.2013
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 23.01.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, all'udienza del 08.05.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate
- riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del Per_1 padre, rideterminato nella misura di € 200,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, a decorrere dal prossimo mese di giugno 2025
- Spese legali compensate.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse del figlio maggiorenne non autosufficiente cui è garantito un equo Per_1 apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di 1921/2013 emessa in data 11-12.12.2013
- Dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 15.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3870/2024, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BONADONNA NICOLETTA presso il cui studio sito in VIA N. TURRISI 13 PALERMO è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MASINI UBERT presso il cui studio sito in VIA MENOTTI, 9 41049 SASSUOLO è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del giorno 08.05.2025, hanno concluso concordemente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1921/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia in data 11-12.12.2013
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 23.01.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, all'udienza del 08.05.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate
- riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del Per_1 padre, rideterminato nella misura di € 200,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, a decorrere dal prossimo mese di giugno 2025
- Spese legali compensate.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse del figlio maggiorenne non autosufficiente cui è garantito un equo Per_1 apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di 1921/2013 emessa in data 11-12.12.2013
- Dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 15.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli