Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1510/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1510/2023 promossa da:
, nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Cristina Bazzola ammessa al patrocinio a spese dello Stato parte ricorrente e
, nato in [...] il [...] CP_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni parte ricorrente: come da nota depositata l'1.7.2024, (recante data 13.6.2024);
e hanno avuto una reazione sentimentale, Parte_1 CP_1 mai sfociata in una vera e propria convivenza moxe uxorio, da cui è nata la minore , a Crema il 2.6.2022. Persona_1
Con ricorso del 19.7.2023 la ha adito il presidente Tribunale per una Pt_1
Per_ prima regolamentazione dell'affido e del mantenimento di , allegando un sostanziale disinteresse del padre verso la minore, soprattutto dal punto di vista Per_ economico, ed allegando che il padre si presentasse a fare visita a solo per cercare di riallacciare la relazione con essa ricorrente, per questa ragione Per_ chiedendo l'affido esclusivo di a sé (in subordine quello condiviso) e il diritto di visita paterno avvenisse solo la presenza di essa madre (anche stante la tenera età della piccolina, dando disponibilità in tal senso).
Il era dichiarato contumace e non compariva a nessuna delle udienze. CP_1
Con ordinanza a verbale d'udienza del 18.1.2024 erano adottati i provvedimenti provvisori del caso, disponendo che il padre avrebbe dovuto incontrare la minore solo alla presenza della madre, stante la sua richiesta e disponibilità in tal senso.
Tramite Guardia di Finanza venivano svolti accertamenti sulla condizione reddituale del . CP_1
La causa veniva rimessa in decisione una prima volta a settembre 2024: poiché nelle proprie note conclusive del 13.6.2024 e del 1.7.2024 parte ricorrente allegava che, durante quella estate, la modalità di esercizio del diritto di visita stabilite con l'ordinanza del 18.1.2024 avevano dato occasione a gravi litigi fra essa ed il , che avevano richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine, e CP_1 per questa ragione chiedeva disporsi che gli incontri fra padre e figlia avvenissero in forma protetta, in incontri organizzati dai Servizi Sociali, nonché Per_ disporsi l'affido cd superesclusivo di a sé, la causa veniva emessa in istruttoria e veniva disposta la notifica al della richiesta di affido cd CP_1 rafforzato avanzata dalla per renderlo edotto della significativa Pt_1 richiesta avanzata di una forte contrazione della sua responsabilità genitoriale. Il , nonostante la notifica ricevuta di questa richiesta, né si costituiva né CP_1 compariva.
La causa era nuovamente trattenuta in decisione il 16.4.2025.
Va premesso che su tutte le domande di causa sussiste la giurisdizione italiana, nonostante la cittadinanza rumena delle parti, in quanto tutte le normative rilevanti per la determinazione della giurisdizione (il reg. UE 1111/2019 e il reg. UE 4/2009) e per determinazione della legge applicabile (l'art. 17 della
Convenzione de l'Aja del 1996, ratificata dall'Italia con la l. 151/2015; gli artt. 4
e 5 del Protocollo de l'Aja del 23.11.2007, che ha sostituito la Convenzione de l'Aja del 1973, espressamente richiamata dall'art. 15 del reg. UE4/2019, a propria volta richiamata dall'art. 45 l. 218/97) danno rilievo alla residenza dei coniugi e della prole, che nel caso di specie è l'Italia (per l'esattezza, la Pt_1 vive a Castelleone e il vive a Castelverde, località entrambe site in CP_1
Provincia di Cremona).
Per_ Riguardo il regime della responsabilità genitoriale su , va confermato il regime dell'affido esclusivo disposto in via provvisoria con l'ordinanza del
18.1.2024.
Nel presente giudizio sono indubbiamente emersi degli elementi che depongono contra la sua sussistenza di una piena maturità e a idoneità genitoriale del : in particolare è emerso che lo stesso non contribuisca in CP_1 alcun modo al mantenimento di lo stesso, non ha mostrato particolare Per_2 interesse riguardo il possibile regime di esercizio della responsabilità genitoriale Per_ su nonostante le notifiche ricevute.
Tuttavia, a differenza di quanto allegato dalla ricorrente, non si può ritenere il sia un padre completamente disinteressato alla figlia: lo dimostrano, CP_1 paradossalmente, le prove documentali prodotte dalla ricorrente in ordine ai litigi occorsi nell'estate 2024, in occasione dell'esercizio il diritto di visita paterno alla minore;
infatti, se si leggono le annotazioni di P.G. del 1.7.2024 e del 28.7.2024 del prodotte dalla stessa2, che si ricava che il abbia cercato CP_1
e cerchi costantemente la figlia.
Allora, considerato che il regime dell'affido cd super esclusivo di un minore rappresenta un regime fortemente impattante sulle responsabilità genitoriale di un genitore, da adottarsi a fronte di gravissime carenze e/o di un gravissimo disinteresse di un genitore verso la prole, all'evidenza questo regime appare eccessivamente punitivo rispetto al il quale, comunque, fino ad oggi, pur CP_1 con intemperanze, pur non contribuendo al mantenimento della figlia, mostra consapevolezza dell'importanza di mantenere un legame con la stessa e la cerca costantemente.
Salvo diverse rivalutazioni in futuro sulle capacità genitoriali del , ad CP_1
Per_ esempio se non collaborerà nell'apporre le firme necessarie per o se proseguirà a presentarsi presso la casa della ricorrente, dando causa a litigi. Per_ Va comunque disposto l'affido esclusivo di alla madre, non potendosi non dare rilevanza al fatto che ad oggi il sia completamente CP_1 inadempiente nei suoi doveri economici verso la figlia, inadempimento questo che risulta particolarmente grave, stante le limitate risorse reddituali della
Pt_1
Non risultano dati elementi da cui ricavarsi un'inidoneità genitoriale della Per_
presso cui va logicamente va collocata . Pt_1
Va invece accolta la richiesta della di disporre che gli incontri fra padre Pt_1
e figlia, fino a quando la minore non sarà più grande e non si sarà abituata alla figura paterna, si svolgano in forma protetta, in incontri organizzati dai Servizi
Sociali, per evitare che si ripetano episodi spiacevoli di litigi fra madre e padre alla presenza della figlia come quelli accaduti nell'estate 2024, quando il padre si presenta per prelevarla presso la casa della madre.
Quanto al contributo del padre al mantenimento della figlia: considerato, come detto, che la non versa in condizioni economiche floride - Pt_1 potendo contrarre solo sulle entrate rappresentate dal reddito di cittadinanza Per_ per € 680,00 al mese e dell'assegno unico per , per € 200,00, vivendo in un edificio di edilizia agevolata-; considerato che dalle indagini della Guardia di
Finanza risulta che il possa contare su un reddito modesto, appare equo CP_1 stabilire in euro 300,00 l'assegno di mantenimento a carico del , oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie.
Visto il disposto dell'art. 6 c. IV d.lgs. 230/2021, essendo in presenza di un affido esclusivo della minore, va disposto che l'assegno unico per la minore sia percepito nell'interezza dalla madre. Persona_1
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, stante il carattere necessitato del giudizio, stante il fatto che la contumacia del non si è tradotta in un CP_1 concreto aggravamento degli oneri istruttori per parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 1510/2023: dispone che la minore , nata a [...] il [...], sia Persona_1 collocata ed affidata in modo esclusivo alla madre;
Parte_1 dispone che il padre possa fare visita alla minore solo in CP_1 incontri protetti, organizzati dai Servizi Sociali;
dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla la somma complessiva di € 300,00, entro il 5 di ogni mese, Pt_1 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, e contribuendo nella misura del 50 % alle spese straordinarie a favore delle stesse, così come disciplinate dal Protocollo A.I.A.F. Tribunale di
Cremona; dispone che l'a.u. per la minore sia percepito nell'interezza Persona_1 dalla madre;
dichiara le spese di lite di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 23.5.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;
ai Servizi Sociali;
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Infatti esso non costituendosi non adempiuto all'onere della prova su di esso gravante, secondo la regola di riparto dell'onere della prova stabilito da SS.UU. 13533/2021 in materia di prova dell'adempimento, di provare di avere adempiuto al proprio dovere di pagamento e di contribuire al mantenimento della figlia 2 Con la propria nota del 28.2.2025;