Art. 6.
I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi dei precedenti articoli e quello spettante alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e, per la somma di L. 40.000 mensili, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 720 , vengono attribuiti come segue:
dal 1 febbraio 1981 nella misura del 70 per cento;
dal 1 febbraio 1982 nella misura di un ulteriore 21 per cento;
dal 1 gennaio 1983 per l'intero ammontare.
Gli importi relativi alle classi e agli aumenti periodici di stipendio, maturati successivamente al 1 febbraio 1981, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato ancorche' esso non sia stato corrisposto nella misura intera.
I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi dei precedenti articoli e quello spettante alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e, per la somma di L. 40.000 mensili, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 720 , vengono attribuiti come segue:
dal 1 febbraio 1981 nella misura del 70 per cento;
dal 1 febbraio 1982 nella misura di un ulteriore 21 per cento;
dal 1 gennaio 1983 per l'intero ammontare.
Gli importi relativi alle classi e agli aumenti periodici di stipendio, maturati successivamente al 1 febbraio 1981, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato ancorche' esso non sia stato corrisposto nella misura intera.