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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5908/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Giovanna Faraone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 5908/2020 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
c.f. anche in qualità di genitore e legale rappresentante della Pt_4 C.F._4
figlia minore (c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._5 Parte_6
) e (c.f. , con il patrocinio C.F._6 Parte_7 C.F._7 dell'Avv. Francesco Carraro elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Armando Platto,
attori contro
(c.f./p.iva ) con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Dell'Elce, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata, presso il suo studio convenuta
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 9.01.2025
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c.
e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
§2. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 28.05.2020, gli attori, in proprio e quali eredi di ER
, convenivano in giudizio l' chiedendone la
[...] Controparte_2
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto , avvenuto in data 26.01.2017 a causa di uno shock Persona_1
settico insorto durante il ricovero presso l'Ospedale di Desenzano del Garda.
A sostegno della domanda, gli attori invocavano la ctu disposta nel procedimento dagli stessi incardinato innanzi a questo Tribunale ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., NRG n. 12890/2018.
In particolare, allegavano le conclusioni rassegnate dal ctu, dott. ei seguenti termini: “(…) Per_2
Durante l'intervento di viscerolisi dell'11.01.2017 l'operatore ha inavvertitamente perforato
l'intestino ileale. Tale perforazione ha provocato una peritonite diffusa con shock settico che ha portato al decesso il sig. . Pur ammettendo la difficoltà tecnica dell'intervento chirurgico, la ER
lesione perforativa poteva essere evitata con maggior prudenza e, in tutti i casi, doveva essere diligentemente diagnosticata de visu o, eventualmente, con idonee prove idro-pneumatiche, e correttamente suturata.
Nel caso in esame pertanto è possibile individuare specifici profili di imprudenza e/o negligenza là dove l'operatore, invece di migliorare la patologia presente, l'ha colposamente aggravata” (CTU pagina 59-60).
Chiedevano, dunque, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in proprio e quali eredi della vittima, sotto le voci del danno parentale, biologico e morale, nonché da lucida agonia patito dal congiunto.
Formulavano inoltre, istanza di condanna alla rifusione delle spese sostenute per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, per le consulenze medico-legali di parte e per i costi delle pregresse procedure di accertamento tecnico preventivo.
2 In via subordinata, chiedevano che, qualora non fosse ritenuto dimostrato un nesso causale diretto tra la condotta della convenuta e l'evento letale, venisse comunque accertata la responsabilità della convenuta per la perdita di una chance di sopravvivenza in capo al defunto, con condanna al risarcimento del pregiudizio iure hereditatis.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente, CP_1
chiedeva che fosse dichiarata la nullità della consulenza tecnica d'ufficio svolta nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 12890/2018 del Tribunale di Brescia, lamentando la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e che, conseguentemente, fosse dichiarata l'inutilizzabilità della stessa, nonché di tutti gli atti ad essa conseguenti o ad essa connessi.
Nel merito, chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto e richiamando l'applicabilità dell'art. 2236 c.c., stante l'elevata difficoltà tecnica dell'intervento chirurgico eseguito.
In via subordinata, contestava la completezza della ctu disposta in sede di ATP, ritenuta non esaustiva rispetto ai quesiti formulati dal Giudice e in contrasto con i protocolli scientifici vigenti all'epoca, chiedendo la convocazione del ctu per chiarimenti e l'integrazione del collegio.
In via ulteriormente subordinata, deduceva che, nell'ipotesi di accertamento della responsabilità, il danno risarcibile sia limitato a quello non patrimoniale, nei limiti eccepiti e previa detrazione degli acconti e/o importi eventualmente già corrisposti.
All'esito dello scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice, ritenendo non esaustive le risultanze della ctu espletata in sede di ATP e ravvisando la necessità di un approfondito accertamento peritale alla luce della complessità del quadro clinico e delle osservazioni dei consulenti di parte, disponeva nuova consulenza medico-legale, affidata a un collegio peritale ai sensi dell'art. 15 della l. 24/2017.
Acquisito il nuovo elaborato di ctu, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del processo, con ordinanza del 14.01.2025, assumeva la causa in decisione con concessione alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 §3. La qualificazione giuridica dell'azione.
L è stata convenuta in giudizio per il risarcimento in favore Controparte_2
degli attori dei danni patiti a seguito del decesso del congiunto , avvenuto 26.01.2017 Persona_1
entro la struttura sanitaria di Desenzano del Garda per cause asseritamente riconducibili a malpractice medica.
Detta azione va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale.
Come ribadito da condivisibile giurisprudenza di legittimità, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. n. 6386 del 2023; n. 11320 del
2022; Cass. n. 21404 del 2021).
Ne consegue che, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372, secondo comma, c.c.); pertanto, per un verso, non è predicabile un “effetto protettivo” del contratto nei confronti di terzi, per altro verso, non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto”.
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subìto in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria
(impropriamente definiti “danni mediati o riflessi”), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il già menzionato inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova.
4 In applicazione di questi principi, incombe sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto è conseguito ed il nesso causale tra il fatto colposo e il danno.
§4. Sulla nullità della consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo NRG n. 12890/2018.
Tanto premesso, prima di procedere ad accertare se gli attori abbiano assolto agli oneri probatori sopra enucleati, va riconosciuta la nullità dell'elaborato di ctu depositato nel procedimento di istruzione preventiva che ha preceduto il presente giudizio, per violazione dell'art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria.
Tale disposizione, nella parte in cui disciplina l'attività peritale nei giudizi civili in materia di responsabilità sanitaria, stabilisce che il Giudice debba procedere alla nomina di un medico legale e di uno o più specialisti della disciplina coinvolta, assicurando così una valutazione collegiale, multidisciplinare e aderente al principio del rigore scientifico.
Condivisibile giurisprudenza di legittimità ha ribadito che per tutti i processi instauratisi dopo la
Legge GE BI (anno 2017) la nomina del Collegio è assolutamente obbligatoria e l'inosservanza della norma determina la “nullità” della consulenza/perizia.
“La disciplina di cui alla L. n. 24 del 2017 art 15, che stabilisce – al comma 1 – che “nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” e precisa – al comma 4 – che, “nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio” (con ciò stabilendo l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria, alla quale il giudice non può derogare”
(Cass. ord. n. 1253 del 12.05.2021).
Nel caso di specie, l'incarico di ctu nel procedimento per ATP, incardinato sotto la vigenza della legge ” è stato conferito ad un solo medico legale, in palese violazione del combinato CP_3 disposto dell'art. 15 della citata legge applicabile al caso di specie ratione temporis.
Tale vizio travolge la validità dell'atto tecnico, strutturato in difformità rispetto a una prescrizione normativa imperativa e, in quanto tale, affetto da nullità insanabile, non suscettibile di sanatoria né mediante successiva convalida né attraverso il mero contraddittorio tra le parti.
5 Non va sottaciuta, comunque, l'inaffidabilità delle conclusioni rassegnate nell'elaborato in questione, tanto sul piano metodologico quanto sotto il profilo sostanziale dell'accertamento del nesso eziologico tra la perforazione dell'intestino ileale occorsa al paziente durante Parte_8
l'intervento dell'11 gennaio 2017 e il successivo shock settico da peritonite.
A conferma dell'inidoneità dell'elaborato in questione a costituire valido fondamento probatorio, valga osservare come le criticità, già rilevate dal precedente Giudicante in maniera condivisibile con ordinanza del 5.03.2021, siano emerse ancor più evidenti a fronte delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel corso del presente giudizio dal collegio composto dalla dott.ssa
[...]
e dal Prof. compendiate nella relazione depositata in data Per_3 Persona_4
29.01.2022.
Nell'elaborato tecnico redatto dal collegio regolarmente composto da un medico legale e da uno specialista in chirurgia, si leggono conclusioni difformi rispetto a quelle rassegnate dal ctu dott. frutto di una ricostruzione dei fatti clinici congrua rispetto ai dati esaminati, basati su Per_2
accertamenti condotti con rigore scientifico alla luce di criteri generalmente accreditati nella scienza medica, seguendo criteri di coerenza esplicitati con adeguato sviluppo argomentativo.
Ed invero, le osservazioni critiche mosse dagli attori all'operato del collegio peritale, sia sul piano formale che nel merito tecnico, per i motivi meglio specificati nel paragrafo che segue, si sono rivelate prive di rilievo logico, clinico e giuridico e, come tali, vanno disattese.
§5. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio.
Si richiamano, dunque, ad integrazione della presente decisione le risultanze della ctu disposta in corso di causa.
Gli esperti non hanno lasciato alcun margine di dubbio in ordine ai rilievi mossi dai consulenti di parte fornendo chiarimenti esaustivi, ad integrazione del proprio elaborato, tanto che la scrivente non ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta degli attori di richiamo degli stessi, perché rendessero chiarimenti in merito a taluni aspetti di seguito meglio approfonditi.
Alla luce del materiale documentale esaminato, il collegio di ctu ha ricostruito la vicenda clinica d'interesse processuale nei termini che seguono.
Il sig. , settantenne all'epoca dei fatti, presentava una complessa storia clinica, già Persona_1
segnato da molteplici interventi chirurgici (gastrectomia subtotale nel 1968, colecistectomia nel
6 1975, sostituzione aortica nel 2003). A seguito del riscontro di una displasia severa multifocale a livello gastrico e dell'anastomosi, veniva sottoposto in data 2 novembre 2014, presso l'Ospedale di
Desenzano del Garda, a intervento chirurgico di gastrectomia totale con splenectomia e lisi aderenziale. L'intervento, pur tecnicamente complesso, si è concluso senza complicanze gravi, salvo una raccolta peripancreatica nel decorso post-operatorio.
Nel gennaio 2015 il paziente subiva un ulteriore intervento di adesiolisi per subocclusione intestinale da sindrome aderenziale. Seguivano nuovi accessi ospedalieri per episodi occlusivi
(agosto 2016) e un'ernioplastica inguinale (ottobre 2016).
Il 10 gennaio 2017 il sig. veniva nuovamente ricoverato con diagnosi di occlusione intestinale ER
meccanica. Dopo un iniziale tentativo di trattamento conservativo, il giorno successivo (11.01.2017) veniva sottoposto a intervento di viscerolisi per aderenze complesse da ernia interna. L'operazione, durata circa quattro ore, si concludeva senza resezioni intestinali.
Nelle ore successive il paziente mostrava inizialmente un decorso regolare, ma nella tarda serata del
12 gennaio si manifestava un quadro clinico di shock settico, che ne determinava il trasferimento in terapia intensiva. La mattina seguente, a seguito di esami strumentali urgenti, veniva eseguito un secondo intervento chirurgico (13.01.2017), che rivelava una necrosi estesa del cieco e di circa un metro di ileo, con diffusa ipoperfusione ileo-colica. Si procedeva pertanto a resezione intestinale e ileostomia.
Nonostante le cure intensive, le condizioni cliniche del paziente si aggravavano progressivamente, portando al decesso in data 26 gennaio 2017 a causa di: “occlusione intestinale, ischemia intestinale, shock settico, insufficienza multiorgano, broncopneumopatia cronica ostruttiva”.
§6. Le censure mosse all'operato dei sanitari che ebbero in cura presso l' Parte_8 CP_1
del Garda alla luce delle risultanze peritali.
Così ricostruiti gli aspetti salienti del tortuoso e lungo iter clinico-sanitario percorso da Pt_8
, reputa questo Giudice che le censure mosse dagli attori all'operato dei sanitari che lo
[...] ebbero in cura nel periodo di d'interesse processuale (2014-2017), non abbiano trovato riscontro nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta al fine di accertare le cause del decesso del paziente e l'eventuale sussistenza di profili di colpa in capo ai sanitari operanti presso l' azienda sanitaria convenuta.
7 Ed infatti, il collegio peritale ha accertato che, nonostante il decesso del paziente sia sopraggiunto per shock settico da infarto intestinale, non sussiste nesso causale tra l'operato dei sanitari e l'evento letale, poiché la complicanza settica deve ricondursi a una ischemia intestinale diffusa a genesi multifattoriale, non imputabile a condotte colpose del personale sanitario.
Nel merito tecnico-scientifico, i ctu hanno escluso qualsiasi responsabilità professionale a carico dei sanitari dell' CP_1
Gli interventi chirurgici eseguiti nel 2014 e nel 2017 sono stati ritenuti correttamente indicati in base al quadro clinico e alle linee guida scientifiche, più nello specifico: “Il primo intervento è stato conforme alle line guida: la presenza di una displasia severa, notoriamente equivalente ad un carcinoma (tumore maligno) in situ, multifocale (sia nell'antro che nel fondo), necessita di terapia endoscopica o chirurgica. Nel caso in analisi, il trattamento endoscopico era reso difficoltoso dalla localizzazione delle lesioni, in particolare a livello anastomotico, e potenzialmente inadeguato per la multifocalità delle stesse, per cui non sussistevano alternative concretamente percorribili.
Gli interventi eseguiti nel corso dell'ultimo ricovero sono stati conformi alle linee guida: nel corso del primo intervento si è proceduto a liberare le aderenze intestinali, mentre nel secondo, constatata
l'ischemia/infarto intestinale, si è correttamente proceduto ad asportazione del tratto necrotico e stomia a monte dell'anastomosi, per il rischio di deiscenza su base ischemica.”
Inoltre, entrambi gli interventi sono stati eseguiti in condizioni di elevata complessità tecnica, comportando “la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà” a causa della “sindrome aderenziale severa, secondaria ai multipli pregressi interventi (gastrectomia subtotale, colecistectomia, sostituzione aortica, gastrectomia totale con splenectomia e viscerolisi)”, condotti con diligenza, perizia e prudenza, anche nella fase post-operatoria.
I ctu, quindi hanno escluso l'ipotesi di lesione iatrogena misconosciuta durante l'intervento dell'11 gennaio 2017, affermando che tale tesi è contraddetta dalla documentazione chirurgica. In particolare, nel referto operatorio si annota: “Evidenza di alcune piccole speritoneizzazioni ileali che vengono suturate con filo riassorbibile 3/0 e piccola soluzione di continuo medio-ileale che viene suturata […] con accurato controllo dell'emostasi”. Tali elementi provano che eventuali soluzioni di continuo furono rilevate e trattate adeguatamente in corso di intervento.
La laparotomia eseguita in urgenza il 13 gennaio 2017 ha evidenziato un quadro di ischemia intestinale estesa e multifocale, con tratti necrotici del digiuno, dell'ileo e del cieco, e presenza di liquido peritoneale sieroso, non compatibile con perforazione intestinale e peritonite stercoracea
8 (“assenza di materiale bilio-enterico nei drenaggi e assenza di materiale bilio-enterico libero al momento del secondo intervento”). La successiva documentazione anatomo-patologica ha confermato la diagnosi di enterocolite ischemica.
In maniera logica e conseguenziale, allora, gli esperti hanno ritenuto che la causa dello shock sia rinvenibile in una ischemia intestinale diffusa, a genesi multifattoriale, che a sua volta ha provocato la microperforazione.
Dette conclusioni, diversamente opinando rispetto ai rilievi attorei, si recepiscono in quanto in linea con dati significativi emersi dal quadro clinico esaminato;
“
1. Nelle ore trascorse dall'intervento del 11/1/2017 a quello del 13/1/2017 il drenaggio addominale posizionato durante il primo intervento si è sempre mantenuto innocente;
2. Nelle prime ore dopo il primo intervento (condotto nel periodo 15.30-19.20 del giorno
11/1/2017), e fino alla sera successiva, vale a dire per oltre 24 h, non si segnalano particolari problemi post-operatori. Se la lesione fosse stata provocata durante il primo intervento la peritonite si sarebbe manifestata subito;
3. Al momento della laparotomia del 13/1/2017, viene repertato in addome liquido sieroso. Quindi è con esclusa una perforazione jatrogena perdurante da oltre 40 h;
4. Al momento della laparotomia del 13/1/2017, buona parte dell'intestino è ischemico con aree necrotiche. Questa è con tutta probabilità la causa iniziale dello shock settico, non ne è la conseguenza.”
A ciò gli esperti hanno aggiunto che “Tutti gli altri elementi sollevati dal CTP (dolore post- operatorio, isolamenti batterici peritoneali, particolari difficoltà del caso, tempistica della comparsa dei sintomi) sono facilmente spiegabili nel contesto dell'ipotesi patogenetica di una ischemia intestinale, la quale rappresenta un evento relativamente frequente nel paziente anziano, specie se plurioperato, specie dopo laparotomie per adesiolisi, e spesso presenta un andamento fulminante che evolve verso una condizione di non ritorno in pochissime ore. La mortalità di queste situazioni è notoriamente superiore al 70-80% dei casi, con qualsiasi terapia effettuata”.
Il ritardo nel trattamento della sintomatologia addominale (intervenuta tra la sera del 12 gennaio e l'intervento d'urgenza del giorno 13) non ha avuto, ad avviso del collegio di periti, incidenza determinante sull'exitus, tenuto conto dell'assenza, al momento dell'intervento, di evidenze cliniche di peritonite stercoracea o biliare.
9 Mentre il decorso post-operatorio è stato correttamente gestito: il quadro clinico si è modificato solo nella tarda serata del 12 gennaio 2017; il paziente è stato trasferito in terapia intensiva e il successivo iter diagnostico (TC) e terapeutico (secondo intervento chirurgico) è stato tempestivamente attuato.
Con riguardo al profilo causale, dunque, i consulenti d'ufficio hanno escluso il nesso eziologico tra l'operato dei sanitari e l'evento letale, rappresentato dallo shock settico sopravvenuto nei giorni successivi all'intervento del 11 gennaio 2017. Tale conclusione è stata argomentata in modo logicamente articolato e scientificamente fondato, valorizzando plurimi elementi clinici e patologici, tra cui l'assenza di segni diretti di perforazione intestinale, la natura e distribuzione dell'ischemia intestinale rilevata alla laparotomia del 13 gennaio 2017, nonché la documentata vasculopatia cronica del paziente.
Ebbene, nel giudizio civile, il nesso causale tra condotta e danno dev'essere accertato alla stregua del criterio del “più probabile che non” (c.d. “preponderanza dell'evidenza”), secondo cui l'evento dannoso deve rappresentare la conseguenza normale e prevedibile della condotta censurata, con un grado di probabilità logica e scientifica superiore al 50%.
Nel caso in esame, tale soglia non risulta raggiunta, né sul piano delle risultanze documentali, né sulla base delle conoscenze clinico-patologiche riferite dai consulenti tecnici.
Anzi, le argomentazioni sviluppate nella consulenza, che evidenziano l'assenza di perforazioni non trattate, l'inoffensività del drenaggio nelle ore successive all'intervento, la natura sierosa del liquido peritoneale rilevato, la rapidità dell'evoluzione clinica e l'estensione multifocale del danno ischemico, convergono verso un giudizio negativo quanto a sussistenza del nesso causale, escludendo che l'exitus possa essere stato determinato, nemmeno in via concausale, da un comportamento negligente, imprudente o imperito del personale sanitario.
Né può sostenersi, in chiave meramente congetturale o ipotetica, che un intervento diverso o una gestione post-operatoria più tempestiva avrebbero potuto mutare l'esito clinico, essendo il quadro patologico talmente compromesso, per natura, estensione e rapidità di progressione, da rendere comunque non evitabile l'evento letale, anche a fronte di un'ipotesi di trattamento anticipato.
Concludendo non è emersa prova del nesso causale tra l'attività sanitaria prestata nel corso dei ricoveri del 2014 e del gennaio 2017 e l'evento letale occorso a , né può ravvisarsi Persona_1 alcuna condotta colposa in capo ai sanitari dell' CP_1
10 Non sono apprezzabili, allora, profili di responsabilità professionale piuttosto dovendosi ritenere che la preesistente vasculopatia splancnica da cui era affetto il paziente e la sua grave compromissione clinica generale abbiano causato il non prevenibile infarto intestinale e, conseguentemente, il decesso.
§7. L'infondatezza delle pretese risarcitorie azionate dagli attori.
In difetto di prova della condotta colposa e del nesso di causalità, indispensabili perché possa ritenersi configurata la fattispecie illecita invocata dagli attori sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, vanno rigettate le domande risarcitorie in esame, compresa quella subordinata volta ad ottenere il ristoro dei danni da perdita di chance.
Diversamente opinando rispetto alle deduzioni attoree, infatti, detta voce di danno presuppone, oltre alla condotta colposa dei sanitari, anche una relazione eziologica (seppur “insufficiente”) tra danno e condotta, entrambi nella specie giudicati inesistenti.
§8. Le spese di lite e di ctu.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico degli attori nella misura, calcolata, applicando i parametri vigenti approssimati ai valori medi in ragione della mancanza di questioni di particolarecrilievo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 1.000.001 a 2.000.000) nella misura, di euro 5.989,00 per fase studio, euro 3.951,00 per fase introduttiva, euro 17.594,00 per fase di trattazione, euro 10.417,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 37.951,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
In ragione della soccombenza, le spese di ctu si pongono definitivamente a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande avanzate dagli attori;
- condanna gli attori a rifondere a le spese di lite nella misura di euro 37.951,00 CP_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese di ctu.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
11 Brescia, lì 8 giugno 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il Gop dott. Federica Maggioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Giovanna Faraone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 5908/2020 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
c.f. anche in qualità di genitore e legale rappresentante della Pt_4 C.F._4
figlia minore (c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._5 Parte_6
) e (c.f. , con il patrocinio C.F._6 Parte_7 C.F._7 dell'Avv. Francesco Carraro elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Armando Platto,
attori contro
(c.f./p.iva ) con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Dell'Elce, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata, presso il suo studio convenuta
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 9.01.2025
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c.
e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
§2. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 28.05.2020, gli attori, in proprio e quali eredi di ER
, convenivano in giudizio l' chiedendone la
[...] Controparte_2
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto , avvenuto in data 26.01.2017 a causa di uno shock Persona_1
settico insorto durante il ricovero presso l'Ospedale di Desenzano del Garda.
A sostegno della domanda, gli attori invocavano la ctu disposta nel procedimento dagli stessi incardinato innanzi a questo Tribunale ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., NRG n. 12890/2018.
In particolare, allegavano le conclusioni rassegnate dal ctu, dott. ei seguenti termini: “(…) Per_2
Durante l'intervento di viscerolisi dell'11.01.2017 l'operatore ha inavvertitamente perforato
l'intestino ileale. Tale perforazione ha provocato una peritonite diffusa con shock settico che ha portato al decesso il sig. . Pur ammettendo la difficoltà tecnica dell'intervento chirurgico, la ER
lesione perforativa poteva essere evitata con maggior prudenza e, in tutti i casi, doveva essere diligentemente diagnosticata de visu o, eventualmente, con idonee prove idro-pneumatiche, e correttamente suturata.
Nel caso in esame pertanto è possibile individuare specifici profili di imprudenza e/o negligenza là dove l'operatore, invece di migliorare la patologia presente, l'ha colposamente aggravata” (CTU pagina 59-60).
Chiedevano, dunque, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in proprio e quali eredi della vittima, sotto le voci del danno parentale, biologico e morale, nonché da lucida agonia patito dal congiunto.
Formulavano inoltre, istanza di condanna alla rifusione delle spese sostenute per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, per le consulenze medico-legali di parte e per i costi delle pregresse procedure di accertamento tecnico preventivo.
2 In via subordinata, chiedevano che, qualora non fosse ritenuto dimostrato un nesso causale diretto tra la condotta della convenuta e l'evento letale, venisse comunque accertata la responsabilità della convenuta per la perdita di una chance di sopravvivenza in capo al defunto, con condanna al risarcimento del pregiudizio iure hereditatis.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente, CP_1
chiedeva che fosse dichiarata la nullità della consulenza tecnica d'ufficio svolta nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 12890/2018 del Tribunale di Brescia, lamentando la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e che, conseguentemente, fosse dichiarata l'inutilizzabilità della stessa, nonché di tutti gli atti ad essa conseguenti o ad essa connessi.
Nel merito, chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto e richiamando l'applicabilità dell'art. 2236 c.c., stante l'elevata difficoltà tecnica dell'intervento chirurgico eseguito.
In via subordinata, contestava la completezza della ctu disposta in sede di ATP, ritenuta non esaustiva rispetto ai quesiti formulati dal Giudice e in contrasto con i protocolli scientifici vigenti all'epoca, chiedendo la convocazione del ctu per chiarimenti e l'integrazione del collegio.
In via ulteriormente subordinata, deduceva che, nell'ipotesi di accertamento della responsabilità, il danno risarcibile sia limitato a quello non patrimoniale, nei limiti eccepiti e previa detrazione degli acconti e/o importi eventualmente già corrisposti.
All'esito dello scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice, ritenendo non esaustive le risultanze della ctu espletata in sede di ATP e ravvisando la necessità di un approfondito accertamento peritale alla luce della complessità del quadro clinico e delle osservazioni dei consulenti di parte, disponeva nuova consulenza medico-legale, affidata a un collegio peritale ai sensi dell'art. 15 della l. 24/2017.
Acquisito il nuovo elaborato di ctu, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del processo, con ordinanza del 14.01.2025, assumeva la causa in decisione con concessione alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 §3. La qualificazione giuridica dell'azione.
L è stata convenuta in giudizio per il risarcimento in favore Controparte_2
degli attori dei danni patiti a seguito del decesso del congiunto , avvenuto 26.01.2017 Persona_1
entro la struttura sanitaria di Desenzano del Garda per cause asseritamente riconducibili a malpractice medica.
Detta azione va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale.
Come ribadito da condivisibile giurisprudenza di legittimità, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. n. 6386 del 2023; n. 11320 del
2022; Cass. n. 21404 del 2021).
Ne consegue che, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372, secondo comma, c.c.); pertanto, per un verso, non è predicabile un “effetto protettivo” del contratto nei confronti di terzi, per altro verso, non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto”.
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subìto in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria
(impropriamente definiti “danni mediati o riflessi”), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il già menzionato inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova.
4 In applicazione di questi principi, incombe sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto è conseguito ed il nesso causale tra il fatto colposo e il danno.
§4. Sulla nullità della consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo NRG n. 12890/2018.
Tanto premesso, prima di procedere ad accertare se gli attori abbiano assolto agli oneri probatori sopra enucleati, va riconosciuta la nullità dell'elaborato di ctu depositato nel procedimento di istruzione preventiva che ha preceduto il presente giudizio, per violazione dell'art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria.
Tale disposizione, nella parte in cui disciplina l'attività peritale nei giudizi civili in materia di responsabilità sanitaria, stabilisce che il Giudice debba procedere alla nomina di un medico legale e di uno o più specialisti della disciplina coinvolta, assicurando così una valutazione collegiale, multidisciplinare e aderente al principio del rigore scientifico.
Condivisibile giurisprudenza di legittimità ha ribadito che per tutti i processi instauratisi dopo la
Legge GE BI (anno 2017) la nomina del Collegio è assolutamente obbligatoria e l'inosservanza della norma determina la “nullità” della consulenza/perizia.
“La disciplina di cui alla L. n. 24 del 2017 art 15, che stabilisce – al comma 1 – che “nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” e precisa – al comma 4 – che, “nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio” (con ciò stabilendo l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria, alla quale il giudice non può derogare”
(Cass. ord. n. 1253 del 12.05.2021).
Nel caso di specie, l'incarico di ctu nel procedimento per ATP, incardinato sotto la vigenza della legge ” è stato conferito ad un solo medico legale, in palese violazione del combinato CP_3 disposto dell'art. 15 della citata legge applicabile al caso di specie ratione temporis.
Tale vizio travolge la validità dell'atto tecnico, strutturato in difformità rispetto a una prescrizione normativa imperativa e, in quanto tale, affetto da nullità insanabile, non suscettibile di sanatoria né mediante successiva convalida né attraverso il mero contraddittorio tra le parti.
5 Non va sottaciuta, comunque, l'inaffidabilità delle conclusioni rassegnate nell'elaborato in questione, tanto sul piano metodologico quanto sotto il profilo sostanziale dell'accertamento del nesso eziologico tra la perforazione dell'intestino ileale occorsa al paziente durante Parte_8
l'intervento dell'11 gennaio 2017 e il successivo shock settico da peritonite.
A conferma dell'inidoneità dell'elaborato in questione a costituire valido fondamento probatorio, valga osservare come le criticità, già rilevate dal precedente Giudicante in maniera condivisibile con ordinanza del 5.03.2021, siano emerse ancor più evidenti a fronte delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel corso del presente giudizio dal collegio composto dalla dott.ssa
[...]
e dal Prof. compendiate nella relazione depositata in data Per_3 Persona_4
29.01.2022.
Nell'elaborato tecnico redatto dal collegio regolarmente composto da un medico legale e da uno specialista in chirurgia, si leggono conclusioni difformi rispetto a quelle rassegnate dal ctu dott. frutto di una ricostruzione dei fatti clinici congrua rispetto ai dati esaminati, basati su Per_2
accertamenti condotti con rigore scientifico alla luce di criteri generalmente accreditati nella scienza medica, seguendo criteri di coerenza esplicitati con adeguato sviluppo argomentativo.
Ed invero, le osservazioni critiche mosse dagli attori all'operato del collegio peritale, sia sul piano formale che nel merito tecnico, per i motivi meglio specificati nel paragrafo che segue, si sono rivelate prive di rilievo logico, clinico e giuridico e, come tali, vanno disattese.
§5. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio.
Si richiamano, dunque, ad integrazione della presente decisione le risultanze della ctu disposta in corso di causa.
Gli esperti non hanno lasciato alcun margine di dubbio in ordine ai rilievi mossi dai consulenti di parte fornendo chiarimenti esaustivi, ad integrazione del proprio elaborato, tanto che la scrivente non ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta degli attori di richiamo degli stessi, perché rendessero chiarimenti in merito a taluni aspetti di seguito meglio approfonditi.
Alla luce del materiale documentale esaminato, il collegio di ctu ha ricostruito la vicenda clinica d'interesse processuale nei termini che seguono.
Il sig. , settantenne all'epoca dei fatti, presentava una complessa storia clinica, già Persona_1
segnato da molteplici interventi chirurgici (gastrectomia subtotale nel 1968, colecistectomia nel
6 1975, sostituzione aortica nel 2003). A seguito del riscontro di una displasia severa multifocale a livello gastrico e dell'anastomosi, veniva sottoposto in data 2 novembre 2014, presso l'Ospedale di
Desenzano del Garda, a intervento chirurgico di gastrectomia totale con splenectomia e lisi aderenziale. L'intervento, pur tecnicamente complesso, si è concluso senza complicanze gravi, salvo una raccolta peripancreatica nel decorso post-operatorio.
Nel gennaio 2015 il paziente subiva un ulteriore intervento di adesiolisi per subocclusione intestinale da sindrome aderenziale. Seguivano nuovi accessi ospedalieri per episodi occlusivi
(agosto 2016) e un'ernioplastica inguinale (ottobre 2016).
Il 10 gennaio 2017 il sig. veniva nuovamente ricoverato con diagnosi di occlusione intestinale ER
meccanica. Dopo un iniziale tentativo di trattamento conservativo, il giorno successivo (11.01.2017) veniva sottoposto a intervento di viscerolisi per aderenze complesse da ernia interna. L'operazione, durata circa quattro ore, si concludeva senza resezioni intestinali.
Nelle ore successive il paziente mostrava inizialmente un decorso regolare, ma nella tarda serata del
12 gennaio si manifestava un quadro clinico di shock settico, che ne determinava il trasferimento in terapia intensiva. La mattina seguente, a seguito di esami strumentali urgenti, veniva eseguito un secondo intervento chirurgico (13.01.2017), che rivelava una necrosi estesa del cieco e di circa un metro di ileo, con diffusa ipoperfusione ileo-colica. Si procedeva pertanto a resezione intestinale e ileostomia.
Nonostante le cure intensive, le condizioni cliniche del paziente si aggravavano progressivamente, portando al decesso in data 26 gennaio 2017 a causa di: “occlusione intestinale, ischemia intestinale, shock settico, insufficienza multiorgano, broncopneumopatia cronica ostruttiva”.
§6. Le censure mosse all'operato dei sanitari che ebbero in cura presso l' Parte_8 CP_1
del Garda alla luce delle risultanze peritali.
Così ricostruiti gli aspetti salienti del tortuoso e lungo iter clinico-sanitario percorso da Pt_8
, reputa questo Giudice che le censure mosse dagli attori all'operato dei sanitari che lo
[...] ebbero in cura nel periodo di d'interesse processuale (2014-2017), non abbiano trovato riscontro nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta al fine di accertare le cause del decesso del paziente e l'eventuale sussistenza di profili di colpa in capo ai sanitari operanti presso l' azienda sanitaria convenuta.
7 Ed infatti, il collegio peritale ha accertato che, nonostante il decesso del paziente sia sopraggiunto per shock settico da infarto intestinale, non sussiste nesso causale tra l'operato dei sanitari e l'evento letale, poiché la complicanza settica deve ricondursi a una ischemia intestinale diffusa a genesi multifattoriale, non imputabile a condotte colpose del personale sanitario.
Nel merito tecnico-scientifico, i ctu hanno escluso qualsiasi responsabilità professionale a carico dei sanitari dell' CP_1
Gli interventi chirurgici eseguiti nel 2014 e nel 2017 sono stati ritenuti correttamente indicati in base al quadro clinico e alle linee guida scientifiche, più nello specifico: “Il primo intervento è stato conforme alle line guida: la presenza di una displasia severa, notoriamente equivalente ad un carcinoma (tumore maligno) in situ, multifocale (sia nell'antro che nel fondo), necessita di terapia endoscopica o chirurgica. Nel caso in analisi, il trattamento endoscopico era reso difficoltoso dalla localizzazione delle lesioni, in particolare a livello anastomotico, e potenzialmente inadeguato per la multifocalità delle stesse, per cui non sussistevano alternative concretamente percorribili.
Gli interventi eseguiti nel corso dell'ultimo ricovero sono stati conformi alle linee guida: nel corso del primo intervento si è proceduto a liberare le aderenze intestinali, mentre nel secondo, constatata
l'ischemia/infarto intestinale, si è correttamente proceduto ad asportazione del tratto necrotico e stomia a monte dell'anastomosi, per il rischio di deiscenza su base ischemica.”
Inoltre, entrambi gli interventi sono stati eseguiti in condizioni di elevata complessità tecnica, comportando “la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà” a causa della “sindrome aderenziale severa, secondaria ai multipli pregressi interventi (gastrectomia subtotale, colecistectomia, sostituzione aortica, gastrectomia totale con splenectomia e viscerolisi)”, condotti con diligenza, perizia e prudenza, anche nella fase post-operatoria.
I ctu, quindi hanno escluso l'ipotesi di lesione iatrogena misconosciuta durante l'intervento dell'11 gennaio 2017, affermando che tale tesi è contraddetta dalla documentazione chirurgica. In particolare, nel referto operatorio si annota: “Evidenza di alcune piccole speritoneizzazioni ileali che vengono suturate con filo riassorbibile 3/0 e piccola soluzione di continuo medio-ileale che viene suturata […] con accurato controllo dell'emostasi”. Tali elementi provano che eventuali soluzioni di continuo furono rilevate e trattate adeguatamente in corso di intervento.
La laparotomia eseguita in urgenza il 13 gennaio 2017 ha evidenziato un quadro di ischemia intestinale estesa e multifocale, con tratti necrotici del digiuno, dell'ileo e del cieco, e presenza di liquido peritoneale sieroso, non compatibile con perforazione intestinale e peritonite stercoracea
8 (“assenza di materiale bilio-enterico nei drenaggi e assenza di materiale bilio-enterico libero al momento del secondo intervento”). La successiva documentazione anatomo-patologica ha confermato la diagnosi di enterocolite ischemica.
In maniera logica e conseguenziale, allora, gli esperti hanno ritenuto che la causa dello shock sia rinvenibile in una ischemia intestinale diffusa, a genesi multifattoriale, che a sua volta ha provocato la microperforazione.
Dette conclusioni, diversamente opinando rispetto ai rilievi attorei, si recepiscono in quanto in linea con dati significativi emersi dal quadro clinico esaminato;
“
1. Nelle ore trascorse dall'intervento del 11/1/2017 a quello del 13/1/2017 il drenaggio addominale posizionato durante il primo intervento si è sempre mantenuto innocente;
2. Nelle prime ore dopo il primo intervento (condotto nel periodo 15.30-19.20 del giorno
11/1/2017), e fino alla sera successiva, vale a dire per oltre 24 h, non si segnalano particolari problemi post-operatori. Se la lesione fosse stata provocata durante il primo intervento la peritonite si sarebbe manifestata subito;
3. Al momento della laparotomia del 13/1/2017, viene repertato in addome liquido sieroso. Quindi è con esclusa una perforazione jatrogena perdurante da oltre 40 h;
4. Al momento della laparotomia del 13/1/2017, buona parte dell'intestino è ischemico con aree necrotiche. Questa è con tutta probabilità la causa iniziale dello shock settico, non ne è la conseguenza.”
A ciò gli esperti hanno aggiunto che “Tutti gli altri elementi sollevati dal CTP (dolore post- operatorio, isolamenti batterici peritoneali, particolari difficoltà del caso, tempistica della comparsa dei sintomi) sono facilmente spiegabili nel contesto dell'ipotesi patogenetica di una ischemia intestinale, la quale rappresenta un evento relativamente frequente nel paziente anziano, specie se plurioperato, specie dopo laparotomie per adesiolisi, e spesso presenta un andamento fulminante che evolve verso una condizione di non ritorno in pochissime ore. La mortalità di queste situazioni è notoriamente superiore al 70-80% dei casi, con qualsiasi terapia effettuata”.
Il ritardo nel trattamento della sintomatologia addominale (intervenuta tra la sera del 12 gennaio e l'intervento d'urgenza del giorno 13) non ha avuto, ad avviso del collegio di periti, incidenza determinante sull'exitus, tenuto conto dell'assenza, al momento dell'intervento, di evidenze cliniche di peritonite stercoracea o biliare.
9 Mentre il decorso post-operatorio è stato correttamente gestito: il quadro clinico si è modificato solo nella tarda serata del 12 gennaio 2017; il paziente è stato trasferito in terapia intensiva e il successivo iter diagnostico (TC) e terapeutico (secondo intervento chirurgico) è stato tempestivamente attuato.
Con riguardo al profilo causale, dunque, i consulenti d'ufficio hanno escluso il nesso eziologico tra l'operato dei sanitari e l'evento letale, rappresentato dallo shock settico sopravvenuto nei giorni successivi all'intervento del 11 gennaio 2017. Tale conclusione è stata argomentata in modo logicamente articolato e scientificamente fondato, valorizzando plurimi elementi clinici e patologici, tra cui l'assenza di segni diretti di perforazione intestinale, la natura e distribuzione dell'ischemia intestinale rilevata alla laparotomia del 13 gennaio 2017, nonché la documentata vasculopatia cronica del paziente.
Ebbene, nel giudizio civile, il nesso causale tra condotta e danno dev'essere accertato alla stregua del criterio del “più probabile che non” (c.d. “preponderanza dell'evidenza”), secondo cui l'evento dannoso deve rappresentare la conseguenza normale e prevedibile della condotta censurata, con un grado di probabilità logica e scientifica superiore al 50%.
Nel caso in esame, tale soglia non risulta raggiunta, né sul piano delle risultanze documentali, né sulla base delle conoscenze clinico-patologiche riferite dai consulenti tecnici.
Anzi, le argomentazioni sviluppate nella consulenza, che evidenziano l'assenza di perforazioni non trattate, l'inoffensività del drenaggio nelle ore successive all'intervento, la natura sierosa del liquido peritoneale rilevato, la rapidità dell'evoluzione clinica e l'estensione multifocale del danno ischemico, convergono verso un giudizio negativo quanto a sussistenza del nesso causale, escludendo che l'exitus possa essere stato determinato, nemmeno in via concausale, da un comportamento negligente, imprudente o imperito del personale sanitario.
Né può sostenersi, in chiave meramente congetturale o ipotetica, che un intervento diverso o una gestione post-operatoria più tempestiva avrebbero potuto mutare l'esito clinico, essendo il quadro patologico talmente compromesso, per natura, estensione e rapidità di progressione, da rendere comunque non evitabile l'evento letale, anche a fronte di un'ipotesi di trattamento anticipato.
Concludendo non è emersa prova del nesso causale tra l'attività sanitaria prestata nel corso dei ricoveri del 2014 e del gennaio 2017 e l'evento letale occorso a , né può ravvisarsi Persona_1 alcuna condotta colposa in capo ai sanitari dell' CP_1
10 Non sono apprezzabili, allora, profili di responsabilità professionale piuttosto dovendosi ritenere che la preesistente vasculopatia splancnica da cui era affetto il paziente e la sua grave compromissione clinica generale abbiano causato il non prevenibile infarto intestinale e, conseguentemente, il decesso.
§7. L'infondatezza delle pretese risarcitorie azionate dagli attori.
In difetto di prova della condotta colposa e del nesso di causalità, indispensabili perché possa ritenersi configurata la fattispecie illecita invocata dagli attori sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, vanno rigettate le domande risarcitorie in esame, compresa quella subordinata volta ad ottenere il ristoro dei danni da perdita di chance.
Diversamente opinando rispetto alle deduzioni attoree, infatti, detta voce di danno presuppone, oltre alla condotta colposa dei sanitari, anche una relazione eziologica (seppur “insufficiente”) tra danno e condotta, entrambi nella specie giudicati inesistenti.
§8. Le spese di lite e di ctu.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico degli attori nella misura, calcolata, applicando i parametri vigenti approssimati ai valori medi in ragione della mancanza di questioni di particolarecrilievo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 1.000.001 a 2.000.000) nella misura, di euro 5.989,00 per fase studio, euro 3.951,00 per fase introduttiva, euro 17.594,00 per fase di trattazione, euro 10.417,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 37.951,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
In ragione della soccombenza, le spese di ctu si pongono definitivamente a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande avanzate dagli attori;
- condanna gli attori a rifondere a le spese di lite nella misura di euro 37.951,00 CP_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese di ctu.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
11 Brescia, lì 8 giugno 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il Gop dott. Federica Maggioni.
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