Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Rita Ricchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
per l'annullamento
- della Determinazione n. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-, del Comando Legione CC “Basilicata” - SM Ufficio Personale, che dispone il trasferimento “per servizio” dalla Stazione CC -OMISSIS- alla Stazione CC -OMISSIS-, quale “addetto”, senza -OMISSIS-, “con movimento da effettuarsi ad avvenuta riacquisizione dell'idoneità al s.m.i.”;
- presupposta comunicazione di avvio del procedimento n. -OMISSIS- del 14.08.2025, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi i pareri/proposte n. -OMISSIS- del 15.04.2025 (Comando Provinciale -OMISSIS-) e n. -OMISSIS- del 14.04.2025 (Compagnia CC -OMISSIS-), e l'appunto n. -OMISSIS- del 16.06.2025, per quanto lesivi;
- laddove lesivi, ove occorra e nei limiti dell'interesse del ricorrente, di ogni altra determinazione e/o di ogni altro provvedimento non cognito, ovvero di ogni altro atto connesso, conseguente e consequenziale a quelli impugnati, nonché dei pareri preordinati ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. PA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso con la nota richiamata in premessa;
Ritenuto che al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della particolarità del caso, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF RI, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
PA AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA AN | EF RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.