Decreto cautelare 29 luglio 2016
Ordinanza collegiale 2 settembre 2016
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2016
Ordinanza collegiale 1 marzo 2017
Sentenza 21 agosto 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 21/08/2017, n. 9342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9342 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/08/2017
N. 09342/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08786/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8786 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
LI TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 34;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del giudizio di inidoneità del 6.7.16 per la presenza di un tatuaggio sul braccio visibile con la divisa;
nonché, con motivi aggiunti,
del decreto con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito, nella parte in cui non riporta il nominativo della ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente, premesso di aver partecipato al concorso per l’ammissione al 19° Corso Biennale Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano indetto con D.I. n. 52 del 16.2.2016, impugna il giudizio di inidoneità fisica espresso dalla competente Commissione Medica per gli accertamenti fisici in data del 6.7.16 ai sensi dell'art. 11, par. 2.3. App. del bando di concorso, per la presenza di un "tatuaggio figurato con scritta sul braccio sinistro in regione mediale di cm. 12,5 -4,5 visibile con la divisa.
Il ricorso è affidato ai motivi di censura riconducibili alla violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del bando di concorso ed eccesso di potere sotto molteplici profili, difetto di istruttoria; difetto di motivazione, illogicità e travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta.
Non si è costituita in giudizio l'Amministrazione, ritualmente intimata.
Con DP 4312/2016 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche ai fini dell’ammissione con riserva alle prove concorsuali.
Con ordinanza collegiale n. 9525/2016 sono stati disposti incombenti istruttori volti a verificare se il tatuaggio in contestazione fosse visibile indossando l’uniforme.
Con ordinanza n. 6728/2016 è stata accolta l’istanza di sospensiva sulla base dell’esito favorevole della verificazione, che aveva escluso la visibilità del tatuaggio in questione.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito, deducendo, quale unico motivo di gravame, l’illegittimità derivata.
Con ordinanza collegiale n. 3004/2017 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria in questione; incombenti che la ricorrente ha eseguito nei termini, come comprovato documentalmente.
All’udienza pubblica odierna la causa è trattenuta in decisione.
Va in via preliminare osservato che l’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso non è venuto meno in quanto, allo stato degli atti, l’Amministrazione risulta aver disposto l’ammissione della stessa alle prove concorsuali ed ai successivi corsi formativi in esecuzione delle pronunce cautelari, non essendo a tutt’oggi intervenuto alcun atto di ritiro del provvedimento impugnato.
Nel merito il ricorso è fondato.
Dalla relazione della Commissione di verificazione si evince che il tatuaggio in contestazione (di aspetto non deturpante e privo di carattere osceno o discriminatorio) è collocato in area del corpo che è coperta dall’uniforme da donna di taglia appropriata, per cui non è visibile né con la divisa estiva né con l’uniforme ginnica; sicchè non sussiste la condizione della visibilità del tatuaggio contemplata quale causa di inidoneità dall'art. 11 del bando di concorso.
Ne consegue che l’atto impugnato risulta viziato dal lamentato difetto di istruttoria con conseguente travisamento dei presupposti di fatto previsti per l’adozione del provvedimento di esclusione dal concorso in parola, dovuto ad un errore manifesto di apprezzamento delle caratteristiche e della visibilità del tatuaggio in esame.
Atteso il carattere assorbente delle predette censure, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento, per l’effetto degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessive €. 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Paola Patatini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Rizzetto | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO