CA
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/08/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di CA, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.739/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
20 dicembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso E_ C.F._1
dall'Avv. CUFFARI ORNELLA
APPELLANTE
e
(C.F. , in proprio e quale erede di P_ C.F._2
(C.F. RS Controparte_2
), (C.F. C.F._3 Controparte_3
) e (C.F. C.F._4 Controparte_4
), quali eredi di , assistiti e C.F._5 RS difesi dagli Avv.ti LOMBARDO ANTONIO e MINNICINO FRANCESCA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di CA n. 3689/2020 pubblicata il
06/11/2020.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere tutte le domande rassegnate nell'atto di citazione introduttivo che qui vengono ribadite ed interamente riportate e trascritte: 1) Dire e ritenere che la società di fatto costituita tra da una parte e, e E_ P_ RS
dall'altra parte, con il conferimento di beni mobili ed immobili
[...]
costituita nel maggio 1994 quota 50% ciascuna parte, va dichiarata formalmente
e sostanzialmente cessata. 2) Ordinare la liquidazione dei beni mobili ed immobili residui indicati in narrativa con le procedure tipiche dell'esecuzione forzata assegnando alla sig. ra il 50% del ricavato della vendita dei beni Pt_1 mobili ed immobili. 3) In caso di opposizione alla vendita degli immobili, Pers condannare i sigg. ri , P_ CP_3 Controparte_2
e di a pagare in solido in favore di
[...] Controparte_4 E_
la spettante quota capitale del 50% quantificata in € 500.000,00 (euro cinquecentomila) oltre € 792.000,00 a titolo di rimborso delle fruttificazioni percepite della sig. ra e degli altri coeredi;
oltre interessi legali e di P_
mora e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
4) condannare P_
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
al risarcimento del danno da mancato rinvestimento del capitale e dei frutti non percepiti nell'arco temporale 92-2017 del mercato delle attività commerciali
(vendita mobili ed arredamenti) e/o mercato immobiliare e/o valutario, oltre interessi legali e di mora e rivalutata anno per anno dalla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT nella misura di € 200.000,00 o in quella che risulterà congrua e giusta nel corso dell'istruttoria giudiziale;
5) Condannare i sigg.ri , , e P_ Controparte_3 Controparte_2 [...]
al risarcimento del danno ex art. 96 commi I e II c.p.c. e d.l. CP_4
132/2014 del 23.02.2017 da quantificarsi equitativamente d'ufficio del
Tribunale; 6) Condannare i sigg.ri , , P_ Controparte_3 [...]
e alle spese e compensi del giudizio. CP_2 Controparte_4
pag. 2/11 Ammettere tutti i mezzi istruttori richiesti nell'atto di citazione e nelle note 183
c.p.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Per parte appellata
Piaccia all'Ill. ma Corte d'Appello Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello; nel merito, rigettare l'appello proposto dalla IG , perché assolutamente E_ infondato in fatto e in diritto;
per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
Condannare parte attrice alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio. Condannare parte attrice al risarcimento dei danni per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., stante la palese temerarietà della lite, nella misura che il Giudice stabilirà in via equitativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del novembre 2017 deducendo l'esistenza E_ di una società di fatto intercorsa con e P_ RS
, conveniva in giudizio la prima e i figli del secondo -
[...] Controparte_4
, e -, e chiedeva, previa
[...] Controparte_2 Controparte_3
dichiarazione della cessazione della predetta società, ordinarsi la liquidazione dei beni mobili e immobili in quest'ultima conferiti e condannarsi i convenuti al versamento della quota di propria spettanza, in misura pari al 50% del ricavato della vendita.
Per l'ipotesi di opposizione alla liquidazione, l'attrice chiedeva condannarsi controparte al pagamento di una somma pari al 50% del patrimonio della menzionata società, nella misura da accertarsi nel corso del giudizio, con interessi e rivalutazione monetaria;
domandava altresì il risarcimento del danno da mancato reinvestimento del capitale e dei frutti non percepiti nell'importo da determinarsi in esito all'istruttoria processuale, con vittoria di spese, compensi e condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In dettaglio, evidenziava che, nel 1991, il di lei marito E_ CP_5
pag. 3/11 aveva raggiunto un accordo con i coniugi e Per_2 RS
, in forza del quale questi ultimi avrebbero acquistato dal primo un P_
immobile – oggetto di procedura esecutiva – con la promessa di rivenderlo e di ripartirne equamente il ricavato.
Parte attrice riferiva di aver gratuitamente usufruito del citato immobile nel periodo immediatamente successivo e di avere, nell'aprile 1994, costituito con i coniugi una società di fatto, nella quale ella aveva conferito Controparte_6
la propria azienda commerciale – comprensiva di attrezzature, di avviamento e di merce per un valore di L. 148.274.000 -, mentre i secondi avevano conferito l'immobile acquistato. precisava altresì che, in seguito al decesso di E_ RS
, sebbene fosse stato raggiunto l'oggetto per il quale era stata costituita
[...]
la società di fatto – da individuarsi nella cessione della merce conferita -, P_ si era rifiutata di riconoscere a parte attrice i diritti spettanti in virtù della
[...]
partecipazione alla società ed aveva negato il pagamento degli utili e l'attribuzione della quota di liquidazione, continuando peraltro a sfruttare economicamente l'immobile acquistato da CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta del marzo 2018, si costituivano in giudizio i convenuti in epigrafe, i quali, preliminarmente, eccepivano l'incompetenza del giudice adito - in ragione della mancata inclusione del procedimento tra le controversie demandate alle sezioni specializzate in materia di impresa - e la intervenuta prescrizione della pretesa avversaria.
A tale ultimo riguardo, essi evidenziavano che parte attrice, prima di formulare l'invito alla negoziazione assistita del 23.12.2017, aveva omesso di far valere il proprio asserito diritto per un periodo superiore al termine decennale di prescrizione, da ritenersi decorrente a far data dal 1996, anno in cui si sarebbe esaurita l'attività della società di fatto prospettata da controparte.
Parte convenuta rappresentava inoltre che la maturazione della prescrizione non pag. 4/11 poteva considerarsi evitata da alcun atto interruttivo, dal momento che, anche a voler reputare idonea ai fini di cui all'art. 2943 c.c. la lettera spedita da in Pt_1
data 23.1.2006, il decennio successivo era stato caratterizzato dall'assenza di richieste di pagamento, mentre solo il 29.10.2016 parte attrice aveva inoltrato a una raccomandata finalizzata ad ottenere la propria quota. P_
Quanto all'asserita società di fatto, i convenuti ne negavano recisamente l'esistenza, sostenendo che avesse soltanto tollerato RS
per un breve tempo la prosecuzione dell'attività commerciale di E_ nell'immobile oggetto di trasferimento, senza che alcun vincolo societario fosse mai sorto con la stessa e con il di lei marito CP_5
In merito ai presunti conferimenti, parte convenuta escludeva da un lato qualsiasi apporto di merci ad opera dell'attrice, contestando la corrispondenza all'originale della fattura n. 1 del 10.5.1994, prodotta in proposito da E_ escludeva da un altro lato che i coniugi e avessero messo a Per_1 P_
disposizione della asserita società di fatto l'immobile acquistato da CP_5 eccependo, comunque, la nullità di tale conferimento – e, conseguentemente, del contratto sociale -, per via della carenza della forma scritta richiesta dall'art. 2251
c.c.
Per le superiori ragioni, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese, compensi e condanna anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Con la sentenza n. 3689/2020, resa in data 6 novembre 2020, il Tribunale di
CA rigettava le domande di parte attrice e la condannava a E_
rimborsare alla parte convenuta le spese processuali.
In particolare il giudice di prime cure perveniva alla suddetta statuizione di rigetto, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti in quanto, trattandosi di società non iscritta nel registro delle imprese che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., soggiaceva all'ordinario termine decennale di prescrizione, il dies a
pag. 5/11 quo andava individuato nel momento di cessazione dell'attività sociale, attività che si era completata al momento della vendita dei beni mobili.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello deducendone E_
l'erroneità per le ragioni di cui infra.
Si sono costituiti e P_ Controparte_4 Controparte_2
resistendo all'odierno gravame.
[...]
All'udienza del 20.12.2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di appello, lamenta l'erroneità della decisione Parte_2 impugnata sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi su tutte le domande e eccezioni ritualmente sollevate dalle parti e contestando, altresì, la statuizione relativa alla condanna alle spese.
Gli appellati costituendosi in giudizio hanno chiesto il rigetto dell'appello ribadendo che nessuna società è mai sorta tra la e i coniugi di Pt_1 Per_1
e
[...] P_
Specificamente gli appellati hanno dedotto che: con decreto di trasferimento del 17.06.1992, i signori e avevano RS P_
acquistato, esclusivamente con proprie risorse economiche (fatto non contestato),
l'immobile già di proprietà del sig. ; l'immobile, al momento Parte_3
dell'aggiudicazione all'asta dei signori e RS P_
era occupato dalla IG che vi esercitava la propria
[...] E_
attività (vendita arredamenti); i coniugi non avendo la Controparte_7 necessità di liberare immediatamente l'immobile e per venire incontro all'esigenze della IG (moglie del debitore esecutato), E_
avevano concesso (per puro atto di gentilezza) a quest'ultima la possibilità di continuare ad usufruire gratuitamente dell'immobile, per il periodo necessario a pag. 6/11 liquidare la merce ancora in magazzino;
nell'aprile del 1994, avendo la IG rilasciato le botteghe, il signor aveva E_ RS
provveduto ad una profonda ristrutturazione dell'immobile, al fine di esercitare una propria attività commerciale di vendita di arredamenti (la “A.D. Arredamenti di Angelo Di MA”); nel febbraio del 1995, il signor veniva RS
improvvisamente a mancare e pertanto l'attività non veniva mai di fatto avviata;
la provvedeva alla cessazione formale dell'attività ed alla chiusura P_
della partita iva e aveva ha goduto degli immobili dalla stessa acquistati pagando le imposte dirette e le tasse sui redditi derivanti dai canoni di locazione (quando percepiti).
Orbene, ritiene il Collegio che, sebbene il giudice di prime cure abbia ritenuto di accogliere l'eccezione di prescrizione sulla base del presupposto della cessazione dell'attività sociale a seguito dell'avvenuta vendita dei beni mobili da parte dell'odierna appellante, l'accertamento circa l'esistenza o meno della dedotta società di fatto costituisce presupposto imprescindibile ai fini della decisione della controversia.
Ed invero le domande proposte in primo grado dall'odierna appellante - volte all'accertamento circa la cessazione della società e della conseguente richiesta di liquidazione dei beni mobili ed immobili residui indicati in narrativa con le procedure tipiche dell'esecuzione forzata assegnando alla sig.ra il 50% del Pt_1 ricavato della vendita dei beni mobili ed immobili - a fronte della riproposizione della contestazione da parte degli appellati circa l'inesistenza di una società di fatto, impongano siffatto accertamento, non essendo, peraltro, necessaria la proposizione di appello incidentale, posto che “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite - da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle
pag. 7/11 esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni - ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (cfr. tra le tante Cass 9/08/2024, n.22638).
Ciò premesso, va rilevato che ai fini della configurabilità di una qualsiasi società, compresa quella di fatto, è necessario innanzitutto la sussistenza di un accordo, accordo che nasce in presenza di due requisiti: un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi da parte dei soci in un fondo comune destinato allo svolgimento dell'attività economica e un elemento soggettivo rappresentato dalla cd. affectio societatis, costituita dalla comune volontà dei contraenti di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale, con l'assunzione congiunta del rischio d'impresa.
Nel caso in esame non risulta provata la sussistenza di alcuno dei predetti requisiti.
In primo luogo non emergono elementi idonei a dimostrare la costituzione di un fondo comune.
Nella prospettazione dell'appellante tale fondo comune sarebbe rappresentato dai conferimenti da parte della dell'attività commerciale comprensiva di Pt_1 attrezzature e avviamento, nonché tutta la merce nuova, per un valore di £.
148.274.000 (come da fattura n. 1 del 10.05.94), mentre i coniugi CP_8
avrebbero conferito gli immobili acquistati all'asta. P_
Orbene ai sensi dell'art. 2251 c.c. “Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti”
In particolare, la forma scritta è necessaria in caso di conferimento in proprietà di un bene immobile ovvero di conferimento del godimento di beni immobili per un periodo superiore ai nove anni ovvero a tempo indeterminato (cfr. Cass. n.
pag. 8/11 2137/1992; Cass. n. 1613/2000, Cass. n. 5761/1981).
Ne consegue che in mancanza di forma scritta non può ritersi che il complesso di botteghe site al piano terra della Via Etnea 54 Gravina di CA (distinte in catasto al fol 5 part.lla 142 sub. 33,34,35, oggi fol.5 particella 133 sub 108, sub
109 e sub 117 di complessivi mq. 972) siano state conferite in alcuna società.
Inoltre non vi è prova neanche dell'eventuale conferimento dei beni mobili da parte della Pt_1
Ed invero la fattura accompagnatoria prodotta dall'appellante – dalla quale emergerebbe un trasferimento dei beni da parte della alla AD Arredamenti Pt_1
Di MA -, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, non può costituire piena prova quando il rapporto sia contestato tra le parti.
Peraltro, nella fattispecie, la stessa non reca alcuna firma da parte del soggetto a cui i beni sarebbero stati trasferiti essendo sottoscritta unicamente dalla stessa
Pt_1
Non vi prova neanche dell'oggetto sociale, peraltro descritto in modo alquanto confuso, posto che scopo della società non può essere “ una volta venduta la merce, era quello di dividere gli utili e liquidare i beni mobili e immobili ripartendo in parti uguali il ricavato tra la sig.ra , da una parte, e E_
i coniugi – , ma lo svolgimento comune di un'attività Per_1 P_
economica.
L'affectio societatis, invero, deve consistere nel “comune intento sociale perseguito che deve essere conforme all'interesse dei soci” (cfr. Cass. 20.05.2016
n. 10507) e nel caso in esame non si comprende quale possa essere stato l'intento perseguito dai coniugi che avrebbero acquistato delle botteghe Controparte_7 per conferirle in una società solo al fine di dividere il provento derivante dalla vendita di alcuni beni mobili.
Né la prova degli assunti di parte attrice può essere desunta dalle mail prodotte, in cui mai viene riconosciuta l'esistenza di una società, ovvero dalle prove per pag. 9/11 interpello e per testi articolate da parte appellante.
Ed infatti:
- i primi due capitoli vertono sull'esistenza di un presunto accordo intercorso tra l'esecutato e il sig. circa l'acquisto e la rivendita dei beni posti RS
all'asta, accordo la cui prova è irrilevante – perché superato, secondo la prospettazione della stessa appellante da quello afferente la costituzione di una società di fatto - e ove effettivamente esistente sarebbe stato illecito (non potendo l'esecutato partecipare all'acquisto del bene posto in vendita);
- il capitolo 4 è inammissibile intendendosi provare il conferimento di un bene immobile che, per come detto, deve avvenire mediante atto scritto a pena di nullità;
- i capitoli 3 (relativo alla vendita all'asta dell'immobile), 5 (riguardante l'inadempimento relativo ad una presunta fusione societaria avvenuta mediante vendita di merce), 6 (relativo alla mancata presentazione di rendiconto) e 7
(riguardante le richieste rivolte dalla alla circa la vendita degli Pt_1 P_ immobili) sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
L'appello è, pertanto, infondato e va rigettato e la sentenza impugnata va confermata sebbene sulla base di diversa motivazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022, in relazione al valore indeterminato di complessità bassa della controversia e con esclusione della fase di trattazione non espletata in questa fase di gravame).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CA, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , E_ P_ [...]
, e Controparte_4 Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di CA n. 3689/2020 pubblicata il
[...]
pag. 10/11 06.11.2020, così provvede: rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 13/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente Relatore/estensore
Dott. Dora Bonifacio
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di CA, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.739/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
20 dicembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso E_ C.F._1
dall'Avv. CUFFARI ORNELLA
APPELLANTE
e
(C.F. , in proprio e quale erede di P_ C.F._2
(C.F. RS Controparte_2
), (C.F. C.F._3 Controparte_3
) e (C.F. C.F._4 Controparte_4
), quali eredi di , assistiti e C.F._5 RS difesi dagli Avv.ti LOMBARDO ANTONIO e MINNICINO FRANCESCA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di CA n. 3689/2020 pubblicata il
06/11/2020.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere tutte le domande rassegnate nell'atto di citazione introduttivo che qui vengono ribadite ed interamente riportate e trascritte: 1) Dire e ritenere che la società di fatto costituita tra da una parte e, e E_ P_ RS
dall'altra parte, con il conferimento di beni mobili ed immobili
[...]
costituita nel maggio 1994 quota 50% ciascuna parte, va dichiarata formalmente
e sostanzialmente cessata. 2) Ordinare la liquidazione dei beni mobili ed immobili residui indicati in narrativa con le procedure tipiche dell'esecuzione forzata assegnando alla sig. ra il 50% del ricavato della vendita dei beni Pt_1 mobili ed immobili. 3) In caso di opposizione alla vendita degli immobili, Pers condannare i sigg. ri , P_ CP_3 Controparte_2
e di a pagare in solido in favore di
[...] Controparte_4 E_
la spettante quota capitale del 50% quantificata in € 500.000,00 (euro cinquecentomila) oltre € 792.000,00 a titolo di rimborso delle fruttificazioni percepite della sig. ra e degli altri coeredi;
oltre interessi legali e di P_
mora e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
4) condannare P_
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
al risarcimento del danno da mancato rinvestimento del capitale e dei frutti non percepiti nell'arco temporale 92-2017 del mercato delle attività commerciali
(vendita mobili ed arredamenti) e/o mercato immobiliare e/o valutario, oltre interessi legali e di mora e rivalutata anno per anno dalla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT nella misura di € 200.000,00 o in quella che risulterà congrua e giusta nel corso dell'istruttoria giudiziale;
5) Condannare i sigg.ri , , e P_ Controparte_3 Controparte_2 [...]
al risarcimento del danno ex art. 96 commi I e II c.p.c. e d.l. CP_4
132/2014 del 23.02.2017 da quantificarsi equitativamente d'ufficio del
Tribunale; 6) Condannare i sigg.ri , , P_ Controparte_3 [...]
e alle spese e compensi del giudizio. CP_2 Controparte_4
pag. 2/11 Ammettere tutti i mezzi istruttori richiesti nell'atto di citazione e nelle note 183
c.p.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Per parte appellata
Piaccia all'Ill. ma Corte d'Appello Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello; nel merito, rigettare l'appello proposto dalla IG , perché assolutamente E_ infondato in fatto e in diritto;
per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
Condannare parte attrice alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio. Condannare parte attrice al risarcimento dei danni per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., stante la palese temerarietà della lite, nella misura che il Giudice stabilirà in via equitativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del novembre 2017 deducendo l'esistenza E_ di una società di fatto intercorsa con e P_ RS
, conveniva in giudizio la prima e i figli del secondo -
[...] Controparte_4
, e -, e chiedeva, previa
[...] Controparte_2 Controparte_3
dichiarazione della cessazione della predetta società, ordinarsi la liquidazione dei beni mobili e immobili in quest'ultima conferiti e condannarsi i convenuti al versamento della quota di propria spettanza, in misura pari al 50% del ricavato della vendita.
Per l'ipotesi di opposizione alla liquidazione, l'attrice chiedeva condannarsi controparte al pagamento di una somma pari al 50% del patrimonio della menzionata società, nella misura da accertarsi nel corso del giudizio, con interessi e rivalutazione monetaria;
domandava altresì il risarcimento del danno da mancato reinvestimento del capitale e dei frutti non percepiti nell'importo da determinarsi in esito all'istruttoria processuale, con vittoria di spese, compensi e condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In dettaglio, evidenziava che, nel 1991, il di lei marito E_ CP_5
pag. 3/11 aveva raggiunto un accordo con i coniugi e Per_2 RS
, in forza del quale questi ultimi avrebbero acquistato dal primo un P_
immobile – oggetto di procedura esecutiva – con la promessa di rivenderlo e di ripartirne equamente il ricavato.
Parte attrice riferiva di aver gratuitamente usufruito del citato immobile nel periodo immediatamente successivo e di avere, nell'aprile 1994, costituito con i coniugi una società di fatto, nella quale ella aveva conferito Controparte_6
la propria azienda commerciale – comprensiva di attrezzature, di avviamento e di merce per un valore di L. 148.274.000 -, mentre i secondi avevano conferito l'immobile acquistato. precisava altresì che, in seguito al decesso di E_ RS
, sebbene fosse stato raggiunto l'oggetto per il quale era stata costituita
[...]
la società di fatto – da individuarsi nella cessione della merce conferita -, P_ si era rifiutata di riconoscere a parte attrice i diritti spettanti in virtù della
[...]
partecipazione alla società ed aveva negato il pagamento degli utili e l'attribuzione della quota di liquidazione, continuando peraltro a sfruttare economicamente l'immobile acquistato da CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta del marzo 2018, si costituivano in giudizio i convenuti in epigrafe, i quali, preliminarmente, eccepivano l'incompetenza del giudice adito - in ragione della mancata inclusione del procedimento tra le controversie demandate alle sezioni specializzate in materia di impresa - e la intervenuta prescrizione della pretesa avversaria.
A tale ultimo riguardo, essi evidenziavano che parte attrice, prima di formulare l'invito alla negoziazione assistita del 23.12.2017, aveva omesso di far valere il proprio asserito diritto per un periodo superiore al termine decennale di prescrizione, da ritenersi decorrente a far data dal 1996, anno in cui si sarebbe esaurita l'attività della società di fatto prospettata da controparte.
Parte convenuta rappresentava inoltre che la maturazione della prescrizione non pag. 4/11 poteva considerarsi evitata da alcun atto interruttivo, dal momento che, anche a voler reputare idonea ai fini di cui all'art. 2943 c.c. la lettera spedita da in Pt_1
data 23.1.2006, il decennio successivo era stato caratterizzato dall'assenza di richieste di pagamento, mentre solo il 29.10.2016 parte attrice aveva inoltrato a una raccomandata finalizzata ad ottenere la propria quota. P_
Quanto all'asserita società di fatto, i convenuti ne negavano recisamente l'esistenza, sostenendo che avesse soltanto tollerato RS
per un breve tempo la prosecuzione dell'attività commerciale di E_ nell'immobile oggetto di trasferimento, senza che alcun vincolo societario fosse mai sorto con la stessa e con il di lei marito CP_5
In merito ai presunti conferimenti, parte convenuta escludeva da un lato qualsiasi apporto di merci ad opera dell'attrice, contestando la corrispondenza all'originale della fattura n. 1 del 10.5.1994, prodotta in proposito da E_ escludeva da un altro lato che i coniugi e avessero messo a Per_1 P_
disposizione della asserita società di fatto l'immobile acquistato da CP_5 eccependo, comunque, la nullità di tale conferimento – e, conseguentemente, del contratto sociale -, per via della carenza della forma scritta richiesta dall'art. 2251
c.c.
Per le superiori ragioni, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese, compensi e condanna anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Con la sentenza n. 3689/2020, resa in data 6 novembre 2020, il Tribunale di
CA rigettava le domande di parte attrice e la condannava a E_
rimborsare alla parte convenuta le spese processuali.
In particolare il giudice di prime cure perveniva alla suddetta statuizione di rigetto, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti in quanto, trattandosi di società non iscritta nel registro delle imprese che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., soggiaceva all'ordinario termine decennale di prescrizione, il dies a
pag. 5/11 quo andava individuato nel momento di cessazione dell'attività sociale, attività che si era completata al momento della vendita dei beni mobili.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello deducendone E_
l'erroneità per le ragioni di cui infra.
Si sono costituiti e P_ Controparte_4 Controparte_2
resistendo all'odierno gravame.
[...]
All'udienza del 20.12.2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di appello, lamenta l'erroneità della decisione Parte_2 impugnata sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi su tutte le domande e eccezioni ritualmente sollevate dalle parti e contestando, altresì, la statuizione relativa alla condanna alle spese.
Gli appellati costituendosi in giudizio hanno chiesto il rigetto dell'appello ribadendo che nessuna società è mai sorta tra la e i coniugi di Pt_1 Per_1
e
[...] P_
Specificamente gli appellati hanno dedotto che: con decreto di trasferimento del 17.06.1992, i signori e avevano RS P_
acquistato, esclusivamente con proprie risorse economiche (fatto non contestato),
l'immobile già di proprietà del sig. ; l'immobile, al momento Parte_3
dell'aggiudicazione all'asta dei signori e RS P_
era occupato dalla IG che vi esercitava la propria
[...] E_
attività (vendita arredamenti); i coniugi non avendo la Controparte_7 necessità di liberare immediatamente l'immobile e per venire incontro all'esigenze della IG (moglie del debitore esecutato), E_
avevano concesso (per puro atto di gentilezza) a quest'ultima la possibilità di continuare ad usufruire gratuitamente dell'immobile, per il periodo necessario a pag. 6/11 liquidare la merce ancora in magazzino;
nell'aprile del 1994, avendo la IG rilasciato le botteghe, il signor aveva E_ RS
provveduto ad una profonda ristrutturazione dell'immobile, al fine di esercitare una propria attività commerciale di vendita di arredamenti (la “A.D. Arredamenti di Angelo Di MA”); nel febbraio del 1995, il signor veniva RS
improvvisamente a mancare e pertanto l'attività non veniva mai di fatto avviata;
la provvedeva alla cessazione formale dell'attività ed alla chiusura P_
della partita iva e aveva ha goduto degli immobili dalla stessa acquistati pagando le imposte dirette e le tasse sui redditi derivanti dai canoni di locazione (quando percepiti).
Orbene, ritiene il Collegio che, sebbene il giudice di prime cure abbia ritenuto di accogliere l'eccezione di prescrizione sulla base del presupposto della cessazione dell'attività sociale a seguito dell'avvenuta vendita dei beni mobili da parte dell'odierna appellante, l'accertamento circa l'esistenza o meno della dedotta società di fatto costituisce presupposto imprescindibile ai fini della decisione della controversia.
Ed invero le domande proposte in primo grado dall'odierna appellante - volte all'accertamento circa la cessazione della società e della conseguente richiesta di liquidazione dei beni mobili ed immobili residui indicati in narrativa con le procedure tipiche dell'esecuzione forzata assegnando alla sig.ra il 50% del Pt_1 ricavato della vendita dei beni mobili ed immobili - a fronte della riproposizione della contestazione da parte degli appellati circa l'inesistenza di una società di fatto, impongano siffatto accertamento, non essendo, peraltro, necessaria la proposizione di appello incidentale, posto che “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite - da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle
pag. 7/11 esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni - ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (cfr. tra le tante Cass 9/08/2024, n.22638).
Ciò premesso, va rilevato che ai fini della configurabilità di una qualsiasi società, compresa quella di fatto, è necessario innanzitutto la sussistenza di un accordo, accordo che nasce in presenza di due requisiti: un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi da parte dei soci in un fondo comune destinato allo svolgimento dell'attività economica e un elemento soggettivo rappresentato dalla cd. affectio societatis, costituita dalla comune volontà dei contraenti di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale, con l'assunzione congiunta del rischio d'impresa.
Nel caso in esame non risulta provata la sussistenza di alcuno dei predetti requisiti.
In primo luogo non emergono elementi idonei a dimostrare la costituzione di un fondo comune.
Nella prospettazione dell'appellante tale fondo comune sarebbe rappresentato dai conferimenti da parte della dell'attività commerciale comprensiva di Pt_1 attrezzature e avviamento, nonché tutta la merce nuova, per un valore di £.
148.274.000 (come da fattura n. 1 del 10.05.94), mentre i coniugi CP_8
avrebbero conferito gli immobili acquistati all'asta. P_
Orbene ai sensi dell'art. 2251 c.c. “Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti”
In particolare, la forma scritta è necessaria in caso di conferimento in proprietà di un bene immobile ovvero di conferimento del godimento di beni immobili per un periodo superiore ai nove anni ovvero a tempo indeterminato (cfr. Cass. n.
pag. 8/11 2137/1992; Cass. n. 1613/2000, Cass. n. 5761/1981).
Ne consegue che in mancanza di forma scritta non può ritersi che il complesso di botteghe site al piano terra della Via Etnea 54 Gravina di CA (distinte in catasto al fol 5 part.lla 142 sub. 33,34,35, oggi fol.5 particella 133 sub 108, sub
109 e sub 117 di complessivi mq. 972) siano state conferite in alcuna società.
Inoltre non vi è prova neanche dell'eventuale conferimento dei beni mobili da parte della Pt_1
Ed invero la fattura accompagnatoria prodotta dall'appellante – dalla quale emergerebbe un trasferimento dei beni da parte della alla AD Arredamenti Pt_1
Di MA -, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, non può costituire piena prova quando il rapporto sia contestato tra le parti.
Peraltro, nella fattispecie, la stessa non reca alcuna firma da parte del soggetto a cui i beni sarebbero stati trasferiti essendo sottoscritta unicamente dalla stessa
Pt_1
Non vi prova neanche dell'oggetto sociale, peraltro descritto in modo alquanto confuso, posto che scopo della società non può essere “ una volta venduta la merce, era quello di dividere gli utili e liquidare i beni mobili e immobili ripartendo in parti uguali il ricavato tra la sig.ra , da una parte, e E_
i coniugi – , ma lo svolgimento comune di un'attività Per_1 P_
economica.
L'affectio societatis, invero, deve consistere nel “comune intento sociale perseguito che deve essere conforme all'interesse dei soci” (cfr. Cass. 20.05.2016
n. 10507) e nel caso in esame non si comprende quale possa essere stato l'intento perseguito dai coniugi che avrebbero acquistato delle botteghe Controparte_7 per conferirle in una società solo al fine di dividere il provento derivante dalla vendita di alcuni beni mobili.
Né la prova degli assunti di parte attrice può essere desunta dalle mail prodotte, in cui mai viene riconosciuta l'esistenza di una società, ovvero dalle prove per pag. 9/11 interpello e per testi articolate da parte appellante.
Ed infatti:
- i primi due capitoli vertono sull'esistenza di un presunto accordo intercorso tra l'esecutato e il sig. circa l'acquisto e la rivendita dei beni posti RS
all'asta, accordo la cui prova è irrilevante – perché superato, secondo la prospettazione della stessa appellante da quello afferente la costituzione di una società di fatto - e ove effettivamente esistente sarebbe stato illecito (non potendo l'esecutato partecipare all'acquisto del bene posto in vendita);
- il capitolo 4 è inammissibile intendendosi provare il conferimento di un bene immobile che, per come detto, deve avvenire mediante atto scritto a pena di nullità;
- i capitoli 3 (relativo alla vendita all'asta dell'immobile), 5 (riguardante l'inadempimento relativo ad una presunta fusione societaria avvenuta mediante vendita di merce), 6 (relativo alla mancata presentazione di rendiconto) e 7
(riguardante le richieste rivolte dalla alla circa la vendita degli Pt_1 P_ immobili) sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
L'appello è, pertanto, infondato e va rigettato e la sentenza impugnata va confermata sebbene sulla base di diversa motivazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022, in relazione al valore indeterminato di complessità bassa della controversia e con esclusione della fase di trattazione non espletata in questa fase di gravame).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CA, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , E_ P_ [...]
, e Controparte_4 Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di CA n. 3689/2020 pubblicata il
[...]
pag. 10/11 06.11.2020, così provvede: rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 13/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente Relatore/estensore
Dott. Dora Bonifacio
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