Articolo 34 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
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Versione
8 novembre 1970
Art. 34. (Decadenza dall'incarico)

Il medico incaricato incorre nella decadenza dall'incarico:
a) per radiazione dall'albo professionale;
b) per perdita della cittadinanza italiana;
c) per perdita del diritto elettorale attivo politico a seguito di condanna penale;
d) qualora, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma l'incarico entro il termine prefissatogli ovvero si assenti arbitrariamente per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi;
e) qualora sia accertato che l'incarico fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.

La cessazione dall'incarico per decadenza e' disposta con decreto ministeriale, nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere d) ed e), previo parere della commissione di cui al successivo articolo 48.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970