Rigetto
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/07/2025, n. 6746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6746 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06746/2025REG.PROV.COLL.
N. 08750/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8750 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Maria Lei e Vanessa Porqueddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Russo, Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi, Anna Maria Antonietta Piredda e Alberto Sechi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione seconda) n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 il consigliere Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso introduttivo proposto avverso il provvedimento di diniego di sanatoria n. N/2018/3 del 22 gennaio 2018 e l’ordinanza di demolizione n. 1/2008 nonché i motivi aggiunti proposti avverso l’ordinanza di demolizione n. 18/2008.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono i seguenti:
-l’appellante è proprietaria di alcuni terreni nel Comune di Sassari su cui insistono due fabbricati. Il primo fabbricato, ad uso residenziale, è stato edificato in epoca antecedente all’anno 1965 e successivamente ampliato con vari interventi, mentre il secondo fabbricato è stato assentito con concessione edilizia n. 147 del 1982;
- in data 20 novembre 2014 l’interessata chiedeva al Comune di Sassari il rilascio della concessione edilizia, ai sensi della l.r. 4/2009 (piano casa), per un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento del primo fabbricato. Il Comune rilasciava il permesso di costruire n. C/2015/74 del 29 aprile 2015;
- a seguito di un esposto, il Comune effettuava un sopralluogo, riscontrando, relativamente al primo fabbricato, una variazione essenziale per essere stato l’immobile realizzato in posizione diversa e in parte ruotato rispetto al progetto assentito, e, relativamente al secondo fabbricato, svariati abusi consistenti nella realizzazione di una parte del seminterrato non prevista nel progetto e nell’edificazione del piano terra in un periodo successivo all’anno 2013, ben oltre il termine di validità della concessione, risalente al 1982;
- per il primo fabbricato la signora -OMISSIS- presentava domanda di accertamento di conformità che veniva respinta dal Comune con provvedimento del 22 gennaio 2018 per contrasto dell’intervento con l’art. 16 l.r. 23/1985 il quale, analogamente all’art. 36 d.P.R. 380/2001, richiede il requisito della doppia conformità ai fini della sanatoria;
-il fabbricato veniva sottoposto, in data 21 febbraio 2018, a sequestro preventivo con decreto del G.I.P. del Tribunale di Sassari, poi annullato, su impugnazione dell’interessata, con ordinanza del Tribunale di Sassari n. -OMISSIS- del 15 marzo 2018;
- con riguardo al secondo fabbricato, il Comune adottava l’ordinanza di demolizione n. 1/2018 con cui, oltre alla rimessione in pristino stato dei luoghi, è stata comminata la sanzione pecuniaria di cui all’art. 6, comma 6, della l.r. n. 23/1985, introdotto dalla successiva l.r. n. 8/2015.
3. La signora -OMISSIS- ha impugnato, con ricorso introduttivo, il diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione n. 1/2018 e, con successivi motivi aggiunti, l’ordinanza di demolizione n. 18/2018 che ha fatto seguito al diniego di sanatoria del primo fabbricato.
4. Il T.a.r. per la Sardegna, sezione seconda, con sentenza n. -OMISSIS-:
a) ha escluso l’applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina del piano casa di cui alla l.r. 4/2009 poiché l’operatività di detta norma si è esaurita con il rilascio del permesso di costruire del 29 aprile 2015 ai sensi dell’art. 41, comma 1, l.r. 8/2015;
b) ha respinto le censure avverso il diniego di sanatoria per difetto del requisito della doppia conformità previsto dall’art. 16 l.r. 23/1985, essendo il fabbricato non assentibile né alla data di realizzazione (art. 7 l.r. 23/85) né alla data della domanda di sanatoria per contrasto con la normativa vigente (art. 5, lett. d), L.R. n. 23/85; art. 43 delle NTA del PUC; art. 26, comma 2, lett. c), d.P.R. 495/92);
c) ha respinto le censure avverso le ordinanze di demolizione, sia con riguardo all’asserita sussistenza di una causa di sospensione del termine di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 50, comma 7, l. n. 203/1982, sia con riguardo all’impossibilità di eseguire la demolizione per l’avvenuto sequestro dell’immobile;
d) ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la censura avverso la sanzione pecuniaria in quanto prevista, in via del tutto eventuale, per il caso di mancata ottemperanza all’ordine di rimessione in pristino.
5. L’interessata ha interposto appello, corredato da istanza cautelare, articolando sei motivi di gravame.
6. Si è costituito in resistenza il Comune di Sassari.
7. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2024 l’interessata ha rinunciato alla sospensiva.
8. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
9. All’udienza del 22 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato.
11. Con il primo motivo di appello l’appellante deduce “ Error in iudicando per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 della legge regionale Sardegna n. 8/2015. Eccesso di potere per errore nei presupposti, contraddittorietà e irragionevolezza ”. Il T.a.r. avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità alla fattispecie per cui è causa dell’art. 41, commi 1 e 4 bis, l.r. 8/2015 che, per un verso, prevede l’ultravigenza della l.r. 4/2009 per i procedimenti edilizi la cui domanda sia stata presentata entro il 29 novembre 2014 e, per altro verso, consente-al ricorrere di ulteriori condizioni- le varianti in corso d’opera a progetti assentiti ai sensi della l.r. 4/2009.
12. La censura è infondata.
13. L’art. 41 l.r. 8/2015 (rubricato “ disposizioni transitorie della l.r. 4 del 2019 ”) sancisce, al comma 1, che le disposizioni del capo I della l.r. 4/2009 continuano ad applicarsi “ per l'espletamento e fino alla conclusione solamente per i procedimenti instaurati dalla presentazione, entro il termine del 29 novembre 2014, della denuncia di inizio di attività o dell'istanza volta all'ottenimento della concessione edilizia, ancorché le disposizioni medesime siano divenute inefficaci o siano state modificate al tempo della loro applicazione ”.
14. La disposizione, nel regolare i rapporti tra ius superveniens e procedimento amministrativo, consente, in deroga al principio tempus regit actum , il rilascio del titolo edilizio sulla base della disciplina straordinaria e di favore del c.d. piano casa che, sebbene vigente al momento della presentazione della domanda, non lo sia più al momento della conclusione del procedimento. Ciò allo scopo di tutelare l’affidamento riposto dal privato nel conseguimento del titolo ai sensi della l.r. 4/2009 anche nel caso di procrastinarsi dei tempi procedimentali per causa a lui non imputabile.
15. La diversa localizzazione del “primo fabbricato” rispetto al progetto assentito-cui si riferisce l’impugnato diniego di sanatoria- non rientra nell’ambito di applicazione della citata disposizione, atteso che:
a) il procedimento avviato con l’istanza di concessione edilizia del 20 novembre 2014 si è concluso con il rilascio del permesso di costruire del 29 aprile 2015, per cui difetta il presupposto del procedimento pendente;
b) la citata disposizione, di natura derogatoria e di stretta interpretazione, richiama solo i procedimenti finalizzati al rilascio dei titoli edilizi per interventi da realizzare (denuncia di inizio di attività o istanza di concessione edilizia) e non i procedimenti di sanatoria di opere già realizzate, non potendo predicarsi alcun affidamento al mantenimento dell’abuso;
c) fermo quanto osservato al punto b), la domanda di sanatoria è stata presentata oltre il termine del 29 novembre 2014 previsto dalla disciplina transitoria (precisamente, in data 5 dicembre 2017), sicché, anche ad accedere all’interpretazione estensiva sostenuta dall’appellante, non potrebbe comunque trovare applicazione la l.r. 4/2009;
d) l’assunto secondo cui la l.r. 4/2009 si applicherebbe non ai procedimenti pendenti ma “ oltre il termine triennale di vigenza dei titoli edilizi rilasciati in forza della detta legge n. 4/2009 ” (pag. 11 dell’appello) collide con il dato letterale che si riferisce, testualmente, non al termine triennale di efficacia del titolo, bensì “ all’espletamento e fino alla conclusione solamente per i procedimenti instaurati ”, oltre ad essere in contrasto con il carattere temporaneo, speciale e derogatorio della disciplina del “piano casa”;
e) inconferente è il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 107/2017 che consente l’accertamento di conformità in sanatoria se rispettoso dei parametri contenuti nelle leggi regionali del piano casa, poiché siffatta disciplina deve comunque essere “ vigente alla data di realizzazione dell’intervento ” (capo n. 7.2.1. della sentenza), circostanza esclusa nel caso di specie.
16. Per le medesime ragioni, è inapplicabile alla fattispecie per cui è causa il comma 4 bis del citato art. 41 l.r. 8/2015-parimenti invocato dall’appellante- poiché: a) consente “ varianti in corso d’opera sostanziali ” a progetti assentiti ai sensi dell’art. 5 l.r. n. 4 del 2009 e non la sanatoria di difformità già realizzate rispetto al progetto approvato; b) è applicabile alle varianti di progetti assentiti con il piano casa solo a decorrere dal 6 luglio 2017 (in quanto introdotto con la l.r. n. 11 del 3 luglio 2017, pubblicata nel Buras del 6 luglio 2017), mentre l’opera in questione, come osservato dal T.a.r. e non contestato dall’appellante, va collocata quantomeno al 26 maggio 2017; c) richiede le ulteriori “condizioni” elencate agli artt. 38 e 39 della l.r. 8/2015 di cui l’appellante afferma ma non prova l’esistenza, limitandosi a richiamare il permesso di costruire del 29 aprile 2015 che, tuttavia, riguarda il progetto originario e non l’edificio traslato in contestazione.
17. Il “piano casa” e l’incremento volumetrico da esso consentito non erano, in definitiva, applicabili né al momento della realizzazione dell’abuso né al momento della domanda di sanatoria: la c.d. doppia conformità doveva, quindi, essere valutata alla luce della disciplina urbanistica ordinaria (artt. 43 e 46 bis NTA del PUC; artt. 26 e 34 del Regolamento edilizio; art. 26, comma 2, d.P.R. 495/1992), come correttamente effettuato dal Comune.
18. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
19. Con il secondo motivo di appello L’appellante deduce “ Error in iudicando per violazione e/o falsa applicazione dell’art. art. 7 della legge regionale Sardegna n. 23/1985, nel testo vigente all’epoca dei fatti ” in quanto la traslazione del manufatto non costituisce variazione essenziale.
20. Il motivo è infondato.
21. Il provvedimento impugnato respinge la domanda di sanatoria per difetto della c.d. doppia conformità, richiamando l’art. 16 l.r. 23/1985-di contenuto analogo all’art. 36 d.P.R. 380/2001- e precisando che l’opera è in contrasto con: a) l’ art. 43 delle NTA del PUC per carenza dei requisiti soggettivi (qualifica di imprenditore agricolo professionale singolo o associato che svolga effettiva e prevalente attività agricola) ed oggettivi (lotto minimo di intervento pari ad ettari 3); b) l’art 46-bis delle NTA del PUC in quanto l’edificio ricade in zona E3a interna al “ Campo ambientale 2- Ambito 3–La Landrigga ” ove, sino all’individuazione degli “ Ambiti di recupero ”, non è consentita, per un periodo di 5 anni successivi all’entrata in vigore del PUC, la realizzazione di nuovi fabbricati residenziali; c) l’art. 26, comma 2, d.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) in quanto l’edificio risulta ubicato ad una distanza inferiore a mt 30 dalla strada extraurbana Sassari- Fertilia; d) l’art. 26 del Regolamento edilizio -paesaggistico (REP) allegato al PUC in quanto il volume del livello seminterrato non risulta per almeno il 50% al di sotto del piano naturale di campagna.
22. Come osservato dal T.a.r. e diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, il diniego di sanatoria si fonda non tanto e non solo sulla natura di variazione essenziale della traslazione del fabbricato, quanto sul difetto della doppia conformità per contrasto con la normativa sopra richiamata.
23. Il T.a.r. ha, peraltro, puntualizzato che la traslazione e la rotazione del fabbricato -a prescindere dal fatto di potersi o meno qualificare in termini di variazione essenziale- lo rendono comunque non conforme al progetto assentito, sicché già all’epoca di realizzazione (26 maggio 2017) l’intervento non era assentibile perché in contrasto con quanto previsto dall’art. 7 l.r. n. 23/85, secondo cui “ Le opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, che non costituiscono variazioni essenziali, sono demolite ”.
24. Tale capo della sentenza non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell’appellante che si limita a ribadire la natura non essenziale della variazione al momento della realizzazione degli abusi, richiamando, a sostegno di quanto dedotto, le sentenze della Corte di cassazione e del Tribunale penale di Sassari che hanno definito la vicenda penale inerente ai medesimi fabbricati per cui è causa.
25. Al riguardo è sufficiente osservare che:
a) per pacifica giurisprudenza, la significativa traslazione dell’edificio rispetto alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, come quella realizzata dall’appellante, costituisce variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria ai sensi degli artt. 31 e 32 d.P.R. 380/2001 (Cons. Stato, sez. II 6409 del 2024, sez. VI 5948 del 2023 e n. 104 del 2020);
b) l’art. 32 d.P.R. 380/2001, recante l’elenco delle variazioni essenziali-tra cui la diversa localizzazione del fabbricato-rientra tra i principi fondamentali della materia “governo del territorio” ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. e si impone alla legislazione regionale, ivi compresa quella delle regioni a statuto speciale (Corte cost. sent. n. 119/2024). Per tale ragione, la traslazione del manufatto costituisce sempre variazione essenziale, anche se non qualificata espressamente come tale dalla legge regionale;
c) l’art. 5, lett. d), l.r. n. 23/1985, nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dalla l.r. 11/2017, non ha portata innovativa, come sostiene l’appellante, ma assolve ad una finalità meramente esplicativa ed attuativa della disciplina statale, stabilendo che la diversa localizzazione del fabbricato integra una variazione essenziale “ quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato è inferiore al 50 per cento ”. La novella si è limitata ad indicare una soglia percentuale di scostamento tra quanto realizzato e quanto autorizzato, laddove, in precedenza, anche scostamenti inferiori erano sussumibili tra le variazioni essenziali contemplate dall’art. 32 d.P.R. 380/2001 e dal previgente art. 5 lett. d) l.r. 23/1985;
c) il Tribunale di Sassari (sent. n. 195/2022), in conformità a quanto disposto dalla Corte di cassazione (sent. n. 18073/2022), ha assolto l’appellante dal reato edilizio per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p.p. La particolare tenuità del fatto integra una causa di non punibilità (fondata su valutazioni strettamente inerenti alla fattispecie penale, al suo disvalore e alla personalità dell’autore) che nulla ha a che vedere con la nozione di variazione essenziale e l’abuso edilizio che ne consegue (Cons. Stato sez. II n. 4975 del 2024).
26. Il motivo deve essere respinto.
27. Con il terzo motivo di appello l’appellante deduce “ Error in judicando sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti ” per avere il T.a.r. erroneamente ritenuto necessario il requisito soggettivo di imprenditore agricolo che, invece, è richiesto per gli interventi di nuova costruzione e non per quelli di demolizione e ricostruzione come l’intervento per cui è causa.
28. Il motivo è infondato.
29. Come sopra osservato, all’intervento oggetto di sanatoria -diversamente che al progetto originariamente assentito- non è applicabile la normativa sul piano casa.
30. Il requisito della doppia conformità è stato, quindi, correttamente esaminato dal Comune tenendo conto della disciplina urbanistica ordinaria, tra cui l’art. 43 NTA del PUC - “ ambiti agricoli-zona E ”, il quale sancisce che il titolo abilitativo per gli edifici ad uso abitativo e per le strutture aziendali può essere rilasciato “ unicamente ad imprenditori agricoli singoli, o associati e società che svolgono effettiva e prevalente attività agricola” e che “all’atto del rilascio della concessione il responsabile comunale del procedimento deve accertare il possesso dei requisiti soggettivi dell’azienda o dell’imprenditore richiedente ”.
31. La previsione impone, ai fini del rilascio del titolo edilizio, l’attualità dell’esercizio dell’attività agricola, requisito che l’interessata non ha provato né in primo grado né in appello.
32. Di qui la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ravvisato il contrasto dell’intervento con l’art. 43 NTA.
33. Il motivo deve essere respinto.
34. Con il quarto motivo di appello l’appellante deduce “ violazione dell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti e per motivazione incongrua ” per aver il T.a.r. ritenuto sussistente la violazione della distanza minima dalla strada provinciale ed escluso l’applicazione dell’art. 26, comma 3, d.P.R. 495/1992.
35. La censura è priva di pregio.
36. L’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 495/92 sancisce che “ Fuori dai centri abitati … ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: c) 10 m per le strade di tipo C “.
37. Le zone “edificabili o trasformabili” sono quelle che, sebbene esterne ai centri abitati, ne costituiscono il prolungamento e quelle che costituiscono centri abitati in via di formazione; non vi rientrano, invece, le zone agricole, quale quella su cui insistono i fabbricati in contestazione.
38. A diverse conclusioni non conduce il richiamo dell’appellante all’art. 46-bis NTA del P.U.C. che assegna una potenzialità edificatoria supplementare alla zona E3a –Aree agricole in cui è compreso il lotto in questione.
39. La potenzialità edificatoria supplementare-peraltro subordinata all’approvazione del Piano Quadro per il recupero paesaggistico-ambientale- non trasforma la zona in questione da agricola a “edificabile o trasformabile” ovvero in zona di complemento o di espansione.
40. Le zone E3a, anche se parzialmente edificate, rimangono “ Aree agricole caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, e dalla compresenza di una diffusione insediativa discontinua, prevalentemente di tipo residenziale monofamiliare, e da utilizzi agricoli residuali… ” .
41. Ciò in disparte l’ulteriore considerazione che l’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 495/92 si riferisce alle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale “ nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi ”, presupposti insussistenti nel caso di specie.
42. Anche il quarto motivo deve essere respinto.
43. Con il quinto motivo di appello l’appellante deduce “ Error in judicando per la violazione dell’art. 50, comma 7, della legge n. 203/1982. Eccesso di potere per contraddittorietà ” per aver il T.a.r. ritenuto-con riguardo al secondo fabbricato rispetto al quale è stato contestato il completamento in epoca successiva alla scadenza della concessione edilizia-che non possa trovare applicazione l’art. 50, comma 7, l. 203/1982.
44. La censura non merita accoglimento.
45. L’art. 50 della citata l. 203/1982 consente al proprietario dei terreni oggetto di contratto agrario (suscettibili di utilizzazione diversa da quella agricola, in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti) il quale abbia conseguito il titolo edilizio di ottenere il rilascio dell’area necessaria alla realizzazione dell’opera, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Nelle more della procedura di rilascio “ la decorrenza dei termini fissati nella concessione edilizia rimane sospesa fino alla data dell'effettivo rilascio ”.
46. La diposizione non è applicabile al caso di specie non avendo l’appellante provato: a) che il fondo è stato oggetto di un contratto agrario; b) la pendenza di una procedura di rilascio del medesimo.
47. Fermo quanto sopra osservato, l’appellante afferma, ma non prova com’era suo onere, che il completamento del fabbricato dopo la scadenza della concessione è imputabile esclusivamente alla “ lunghezza del processo civile di rilascio del bene immobile ” (pag. 19 dell’appello).
48. Inconferente, infine, è il richiamo al precedente di questo Consiglio di Stato n. 340/2017 che si riferisce alla decadenza dall’autorizzazione dei lavori per un impianto di telecomunicazioni ex art. 87, comma 10, d.lgs n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche – CCE) per fatto imputabile al Comune.
49. Anche il quinto motivo deve essere respinto.
50. Con il sesto motivo l’appellante deduce “ Error in iudicando per eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza ” per aver il T.a.r. affermato la legittimità dell’ordinanza di demolizione adottata in costanza di sequestro penale.
51. La censura non può essere accolta.
52. Secondo l’orientamento più recente e ormai largamente maggioritario, il sequestro penale dell’immobile non influenza la legittimità dell’ordinanza poiché il termine per ottemperare all’ingiunzione non decorre finché l’immobile rimane sotto sequestro ( ex multis , Cons. Stato, sez. V 15 maggio 2025 n. 4166; sez. VII, 14 aprile 2023, n. 3805; 20 febbraio 2023, n. 1721 sez. VI, 27/03/2024, n. 2899).
53. Sotto distinto e concorrente profilo, si osserva che il decreto di sequestro preventivo, notificato alla signora -OMISSIS- in data 21 febbraio 2018, è stato annullato, su ricorso della medesima, dal Tribunale di Sassari con ordinanza del 15 marzo 2018.
54. L’appellante era, pertanto, in condizioni di ottemperare all’ingiunzione demolitoria a decorrere dal provvedimento di dissequestro.
55. Anche il sesto motivo deve, quindi, essere respinto, con conseguente reiezione integrale dell’appello.
56. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.