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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE REL.
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1146/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, (C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Manuela Monica Solimeno, presso il cui studio, sito in Via G. Cosenza n. 305, Castellammare di Stabia (NA), elettivamente domicilia
E
, (C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2 (NA) il 05.05.1976, residente in [...], rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Ylenia Zaira Alfano, presso il cui studio, sito in Via Giuseppe Cosenza n. 277, 80053 - Castellammare di Stabia (NA), elettivamente domicilia
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo i patti e le condizioni concordate.
Il P.M. in data 10.01.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ritualmente depositato in data 31.05.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario celebrato in Castellammare di Stabia in data 20.12.2012 e che dalla loro unione coniugale, in data 29.12.2013, è nato il figlio i ricorrenti hanno rappresentato altresì il sorgere di Per_1 profonde diversità caratteriali e di insanabili contrasti che hanno causato il venir meno della comunione materiale e spirituale posta a fondamento del matrimonio tanto che, versavano in uno stato di separazione de facto sin dal 2018, allorquando la aveva CP_1 lasciato la casa coniugale trasferendosi con il figlio minore presso l'abitazione della di lei madre in Gragnano, alla via Dante Alighieri n. 62.
Con decreto emesso il 10.06.2024, veniva fissata per la trattazione cartolare l'udienza del 21.10.2024 e le parti venivano invitate a depositare, entro il termine della suddetta udienza, l'estratto del Comune di celebrazione delle nozze mancante in atti.
Con note congiunte di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21.10.2024, le parti dichiaravano di non volersi conciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza emessa all'esito della suddetta udienza, il giudice delegato, preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione richiesta, riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere di sua competenza, pervenuto in data 10.01.2025.
2. La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore.
In ordine alla posizione economica delle parti, che hanno dichiarato entrambe di vivere presso l'abitazione delle rispettive madri, dalla documentazione versata in atti risulta che con ultima dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2020 l dichiarava un Pt_1 reddito imponibile di euro 8.837,71, mentre non risultano dichiarati redditi per gli anni 2021 e 2022, e risulta un giacenza media sul conto corrente bancario di euro 1879,44 per l'anno 2023; per quanto riguarda la risulta dichiarato per l'anno 2022 un reddito CP_1 di euro 5382,00.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da , nato a [...] Parte_1 (NA) il 15.10.1976 e nata a [...] il Controparte_1 05.05.1976, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi, ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale è stata lasciata dalla SI nel 2018, quando si è CP_1 trasferita insieme al figlio presso l'abitazione della di lei madre, in Gragnano (NA) alla via Dante Alighieri n. 62, ove attualmente risiede e domicilia in uno al figlio
Per_1
3. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocazione prevalente e residenza presso la madre, che chiaramente informerà il padre per qualsiasi variazione della residenza e/o del domicilio;
4. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni proprie del minore, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé avendo cura di informare l'altro genitore;
5. Per quanto concerne la disciplina del diritto di visita spettante al genitore non collocatario si prevede quanto segue: a) Il sig. trascorrerà con il figlio due pomeriggi a settimana, individuati Pt_1 nei giorni di martedì e giovedi - salvo diverse pattuizioni tra le parti - dalle ore 16.00 fino alle ore 20.00 nei mesi invernali;
nei mesi estivi, invece, anche fino alle ore 22.00 se il padre vorrà farlo cenare con sé. Il minore trascorrerà altresì con il papà due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20.00, chiaramente con pernotto e cena presso domicilio del padre attualmente coincidente con l'abitazione della nonna paterna del minore;
b) In riferimento al periodo delle vacanze natalizie, si prevede che il minore trascorrerà negli anni dispari con la madre i giorni del 24 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio, mentre con il padre i giorni del 25 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio;
seguendo il criterio dell'alternanza negli anni pari, invece, la prole trascorrerà con il padre i giorni del 24 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio, e con la madre, di conseguenza, i giorni del 25 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio;
c) Per il periodo pasquale si prevede che il minore trascorrerà gli anni pari la domenica di Pasqua con la madre, ed il lunedi in albis con il padre dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Secondo il criterio dell'alternanza, negli anni dispari il minore trascorrerà la Pasqua con il papà, ed il lunedi in albis con la madre;
d) Per quanto concerne le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza, ovvero quando, ad esempio, il minore trascorrerà la Festa della Liberazione (25 aprile) con il papà, la festività successiva (1° maggio) sarà trascorsa con la mamma, e dunque il 2 giugno sarà trascorsa con il papà, e così via;
e) Ogni anno il minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre con la stessa, anche in deroga al diritto di visita paterno (il padre, infatti, poi trascorrerà con il minore altro giorno, a sua scelta, durante la medesima settimana). Analoga previsione risulta valevole per il compleanno del padre, che il minore trascorrerà con il medesimo dalle 16.00 alle 22.00; f) I compleanni ed onomastici del minore, saranno trascorsi dallo stesso nel modo che riterrà più confacente ai propri desideri. I genitori prediligeranno l'organizzazione congiunta, sempre tenendo debitamente conto della volontà del figlio, fermo restando che le spese relative al festeggiamento del figlio con amichetti e/o compagni di scuola, saranno ripartite tra gli stessi coniugi nella misura del cinquanta per cento ciascuno;
g) Per gli eventi di grande rilevanza nella vita del minore, quali recite scolastiche, prima comunione, diciottesimo compleanno etc. parteciperanno entrambi i genitori nonché i nonni - con mutuo rispetto e collaborazione - all'evento, i cui eventuali costi saranno ripartiti tra gli stessi nella misura del cinquanta per cento ciascuno;
h) Per le vacanze estive si prevede che il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, la cui esatta determinazione del periodo di riferimento è da determinarsi e concordarsi in anno in anno tra i rispettivi genitori, comunque non oltre il 30 maggio di ogni anno.
6. il sig, si impegna a corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, in Parte_1 favore della SI , quale contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 minore l'importo di euro 200,00, soggetto a rivalutazione ISTAT:
7. L'assegno Unico Universale e/o altra misura equivalente sarà percepito, per espresso accordo tra le parti, interamente dalla SI;
CP_1
8. Le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo tra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 06 luglio 2021 in materia, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del cinquanta per cento caduno. B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del comune di Castellammare di Stabia (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 357 parte II Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2012); C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 15.01.2025.
il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano