Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Francesco BRUNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 601 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] ; Controparte_1 C.F._2
nata a [...] inferiore il 30.08.1973 Controparte_2
); C.F._3
rappresentate e difese dall'avv. Raffaele Leanza per procura allegata all'atto di appello;
- appellanti -
E
, con sede in alla via Nizza n. 146; Controparte_3 CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giordano per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2126/2024, pubblicata il 18/04/2024.
CONCLUSIONI
Per le appellanti: “in riforma parziale della sentenza n. 2126/2024 del Tribunale di Salerno, II sezione civile, G.U. dott.ssa PICECE, pubblicata in data 18.4.2024, relativa al giudizio avente N.R.G. 1088/2018 così provvedere: 1) accertare e
1
L. 24/2017 e, per l'effetto, disporre la rinnovazione della stessa con nomina di un
Collegio peritale composto da un medico legale e da uno specialista in oncologia;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare, in relazione ai fatti oggetto del presente gravame, la sussistenza del danno da perdita parentale degli odierni appellanti e la loro legittimazione a chiederla iure proprio;
3) condannare per l'effetto l
[...]
al pagamento in favore degli odierni appellanti delle Controparte_3
seguenti somme a titolo di risarcimento per la perdita parentale, ovvero in quella ritenuta di giustizia: - per : € 203.372,00 - per : Parte_1 Controparte_1
€ 172.084,00 - per : € 179.906,00; 4) condannare l Controparte_2 [...]
al pagamento della rivalutazione monetaria ed interessi Controparte_3
sulla somma rivalutata anno dopo anno sulle suddette somme;
5) condannare
l al pagamento delle spese e compensi anche Controparte_3 del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata: “
1. Dichiarare inammissibile o, in ogni caso, rigettare l'appello proposto dalle sig.re e e, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2126/2024, pubblicata il 18.04.2024 e resa dal Tribunale Ordinario di Salerno.
2. In subordine, nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto dalle sig.re Parte_1
e , procedere ad equa riduzione del preteso Controparte_1 Controparte_2
risarcimento, determinando lo stesso nella misura che verrà ritenuta di giustizia e, in ogni caso, in misura non superiore agli importi indicati nel presente atto. 3.
Condannare le appellanti al pagamento delle spese e competenze del secondo grado giudizio in favore dell , oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, CP_4
in subordine, compensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca
e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c.”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto accerta, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, che nei quaranta giorni di ricovero di (dal 26 maggio al 4 luglio Persona_1
2014) i sanitari del presidio ospedaliero di Nocera Inferiore non diagnosticarono il tumore del pancreas, nonostante i segni clinici e strumentali della patologia;
conseguentemente, omisero di praticare una tempestiva terapia eparinica per l'alto rischio di complicanze tromboemboliche del tumore e non permisero al paziente di
2 ricorrere ad una terapia adeguata in un centro specializzato. Afferma che le colpevoli omissioni dei sanitari hanno pregiudicato la possibilità (non in termini di certezza, né secondo il criterio del “più probabile che non”, ma in termini di perdita di chance) di procrastinare da sei a dieci mesi la morte del paziente, avvenuta in data 5.7.2014 con elevata probabilità per la complicanza tromboembolica del carcinoma del pancreas e il conseguente arresto cardiocircolatorio.
Per tali ragioni, il giudice di primo grado dichiara la sussistenza della responsabilità dell per la perdita di chance del Controparte_3
paziente di allungare la vita di alcuni mesi e la condanna al risarcimento in favore delle eredi ( , e ) del danno non Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 patrimoniale iure hereditatis, liquidato in € 15.000,00 oltre interessi legali. Rileva, invece, “la inammissibilità delle allegazioni delle attrici relative a qualsivoglia domanda di risarcimento da esse subito jure proprio, in quanto tardivamente proposte”.
L'appello e la risposta dell'appellata
, e propongono appello Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza e, con un primo motivo di impugnazione, deducono la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata in violazione dell'art. 15 della legge n.
24 del 2017, per essere stata affidata ad un solo ausiliario, peraltro non dotato di specifica competenza in oncologia medica, essendo specializzato solo in Medicina
Legale e delle Assicurazioni, anziché ad un collegio peritale formato anche da uno specialista in oncologia. Chiedono la rinnovazione delle operazioni peritali, con la nomina di un collegio di professionisti.
Cont Risponde l' appellata che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda relativa al danno parentale esclusivamente perché ritenuta non sorretta dalle necessarie allegazioni fattuali, proposte tardivamente dalla difesa attorea e, in tal senso, la nomina di un singolo consulente tecnico, in luogo di un collegio, non impatta minimamente sulla decisione, per cui il primo motivo d'appello è inammissibile;
che l'art. 15 non contiene alcuna previsione sanzionatoria per il caso di violazione della nomina collegiale;
che, in ogni caso, si tratterebbe di una nullità relativa, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 157 comma 2 c.p.c., la parte che intende eccepirla ha l'onere di farlo nella prima istanza o difesa successiva;
che, nel caso di specie, la controparte non ha formulato l'eccezione di nullità, né dopo la nomina, né dopo il deposito dell'elaborato peritale.
3 Il secondo motivo di appello censura il mancato riconoscimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, sotto un duplice profilo.
Le appellanti avversano, anzitutto, il rilievo di “inammissibilità delle allegazioni delle attrici relative a qualsivoglia domanda di risarcimento da esse subito iure proprio in quanto tardivamente proposte”. Obiettano che nell'atto di citazione hanno specificato che “gli istanti, nelle titolarità su indicate intendono ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, iure proprio e iure ereditario, conseguenti a responsabilità medica in riferimento al decesso del compianto Per_1
”, hanno dedotto la “responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale
[...] della ” ed hanno concluso per la “condanna al risarcimento dei danni Parte_2
tutti patiti da essi istanti, iure proprio e iure hereditario come allegati e precisati in premessa”; che, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., hanno circostanziato, anche sotto il profilo causale, tale domanda;
che il giudice di prime cure avrebbe dovuto indicare in quale atto o scritto difensivo avrebbe individuato tale domanda poiché la tardività esclude l'assenza; che la domanda tempestiva di risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale si tramuta in domanda di risarcimento del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, laddove si accerti che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale.
In secondo luogo, le appellanti criticano “l'impianto motivazionale della sentenza”, “che si appalesa inconferente e contraddittorio, anche in relazione al riconosciuto danno per la perdita della chance di maggiore sopravvivenza”. Il primo giudice individua, ragionevolmente, quale causa del decesso anticipato del
[...]
l'omessa diagnosi ed il tardivo trattamento con l'eparina; che, Persona_2
però, tutte le volte in cui la condotta negligente del sanitario abbia determinato, in applicazione dell'ordinario criterio di accertamento del nesso eziologico basato sulla regola del “più probabile che non”, la morte del paziente o una riduzione della durata della sua vita o un peggioramento della qualità della stessa, non si potrà discutere di perdita di chances di sopravvivenza, ma si dovrà riconoscere il risarcimento nella sia pienezza, condannando, alternativamente, i sanitari a risarcire il danno da morte o da riduzione della durata della vita o da perdita di qualità della stessa;
che da ciò deriva la fondatezza della domanda di risarcimento del danno da perdita parentale, sebbene rapportato, quanto alla sua quantificazione economica, al periodo perduto di sopravvivenza, non in termini di perdita di chances, come invece ritenuto dal Tribunale.
4 In ordine al quantum debeatur, le appellanti chiedono la liquidazione del danno iure proprio in base al sistema a punti elaborato dal Tribunale di Roma, nella misura di € 340.684,50 per la moglie e di € 289.581,83 per le figlie Parte_1
e . Eventualmente con una riduzione delle Controparte_1 Controparte_2
somme, considerando il periodo di sopravvivenza di cui il Persona_1
avrebbe goduto, distinguendo la riduzione da operare nei riguardi della moglie
(convivente) da quella nei riguardi delle figlie (non conviventi), dato che “la moglie certamente ebbe una continuità di assistenza non solo materiale, ma anche morale nei riguardi del marito, maggiore di quello dei figli”. Cont Risponde l' che la perdita di un congiunto integra il solo “danno-evento”, ma il suo risarcimento presuppone l'assolvimento dell'onere di allegazione e di prova delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da tale perdita (i “danni-conseguenza”); che occorre la compiuta descrizione delle conseguenze per i familiari della morte di un prossimo congiunto e la prova della c.d. causalità giuridica, governata dall'art. 1223 c.c.; che le odierne appellanti non hanno assolto neppure all'onere di allegazione, poiché nell'atto di citazione di primo grado manca qualsiasi allegazione fattuale relativa ai danni di cui si invoca il risarcimento;
che, pertanto, la mera affermazione secondo cui le attrici “intendono ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, iure proprio e iure ereditario” non integra il contenuto minimo della domanda, che prevede una descrizione quantomeno sommaria del pregiudizio concretamente patito;
che la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. non può sopperire all'assenza di allegazione dei fatti costitutivi nell'atto di citazione e comunque, anche laddove si riconosca che possa introdurre fatti mai allegati prima, ciò non risulta avvenuto, poiché la memoria depositata altro non è che l'enunciazione di una serie di principi di diritto in punto di mera risarcibilità astratta del danno in parola;
che, dunque, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto tardive le allegazioni della controparte.
Osserva, inoltre, l'appellata che le odierne appellanti non hanno mai formulato una domanda relativa ad un danno iure proprio da “perdita di chance” di godere del rapporto parentale, ma hanno chiesto, nelle conclusioni dell'atto di citazione e nella prima memoria, il risarcimento del danno biologico e morale terminale (anticipata morte) iure hereditatis, del danno da perdita parentale (anticipata morte) iure proprio e del danno da perdita di chance di sopravvivenza, esclusivamente iure hereditatis.
5 Cont L on ritiene, poi, che la pronuncia gravata sia censurabile per la valutazione del danno in termini di perdita di chance, poiché, secondo il primo giudice, può solo ragionevolmente ipotizzarsi che la condotta omissiva (omessa diagnosi e tardivo trattamento con eparina) abbia anticipato la morte, non potendosi ritenere certo o altamente probabile tale esito.
Cont Quanto ai criteri di liquidazione, l' non approva l'utilizzo delle tabelle di
Roma per la liquidazione del danno da perdita parentale (i correttivi in aumento o in diminuzione sono strettamente tipizzati e non consentono all'interprete di tenere conto di tutte le innumerevoli sfumature del caso concreto;
non riconoscono alcun valore alla concreta qualità del rapporto affettivo pregiudicato e alle effettive modificazioni in peius delle vite dei superstiti), specie dopo l'introduzione nel 2022 della omologa Tabella a punti dell'Osservatorio di Milano, poi confluita nella versione 2024 delle Tabelle di Milano, immediatamente recepite dalla giurisprudenza di merito e avallate dalla Suprema Corte. Sostiene che l'assenza di allegazioni in ordine al danno concretamente patito, ove non sia ritenuta ostativa all'accoglimento dell'appello, deve quantomeno incidere sulla quantificazione del risarcimento;
che, infatti, l'impianto assertivo proposto in primo grado non consente di cogliere le relazioni tra il paziente deceduto e le odierne appellanti e di comprendere in che modo la vita di ciascuna delle appellanti sia cambiata a seguito del decesso del congiunto;
che tale mancanza di allegazioni deve indurre a dare al parametro E (relativo all'intensità del vincolo parentale) un punteggio pari allo zero;
che, inoltre, il risarcimento del danno deve essere valutato in relazione alla esigue chance di sopravvivenza (6 mesi al massimo) che, ad avviso dell'appellata, non consente una liquidazione in misura non superiore al 10% del valore risultante dall'utilizzo della Tabella di Milano (€ 20.000,00 per , € 17.000,00 Parte_1
per ed € 18.000,00 per ). Controparte_1 Controparte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, in ordine al primo motivo di impugnazione, che nella giurisprudenza della Suprema Corte si era affermato il principio secondo cui le nullità della Ctu restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nel termine dell'art. 157, comma 2, c.p.c. (nella prima istanza o difesa successiva all'atto viziato o alla notizia di esso). Il principio aveva trovato inizialmente applicazione in relazione all'ipotesi dell'omesso avviso del consulente alle parti della data di inizio delle operazioni peritali. In prosieguo di tempo quel principio, che nell'ipotesi di partenza trovava giustificazione nella tutela del diritto di difesa, della cui violazione
6 non avrebbe potuto dolersi se non il titolare di esso, tenuto perciò ad azionarsi prontamente se non avesse voluto vedere prodotti in suo danno gli effetti sananti della mancata contestazione, venne esteso anche ad altre ipotesi di nullità, a cominciare da quelle ravvisabili in conseguenza dell'estensione del sindacato peritale all'accertamento di fatti estranei al tema decisionale o all'acquisizione di documenti non ritualmente prodotti in giudizio dalle parti, e da lì si era poi propagato per effetto di naturale inerzia a qualsiasi ipotesi di invalidità peritale sino a divenire affermazione generalizzata e priva di sostanziali distinzioni.
Oltre a tale principio, confermato dalle Sezioni Unite 1.2.2022, n. 3086, è consolidato anche quello secondo cui la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza (Cass., ord.,
31.5.2023, n. 15383; Cass., 14.2.2017, n. 3893).
Nella specie, nella prima difesa successiva all'ordinanza del 16.7.2019 che aveva nominato il consulente d'ufficio (la nota scritta in sostituzione d'udienza depositata il 26.5.2020), gli attori non hanno eccepito alcuna nullità, ed anzi hanno chiesto
“conferirsi incarico al nominato CTU”, con conseguente sanatoria della nullità dedotta nel primo motivo di appello. Senza considerare che gli appellanti non svolgono alcuna critica alle conclusioni del consulente d'ufficio, che anzi ritengono corrette, sicché anche una nullità non sanata risulterebbe del tutto irrilevante.
Il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui afferma “la inammissibilità delle allegazioni delle attrici relative a qualsivoglia domanda di risarcimento da esse subito jure proprio, in quanto tardivamente proposte”. In sostanza, l'argomento del giudice di prime cure, non ulteriormente precisato, lascia intendere che la domanda di risarcimento dei danni iure proprio sia stata introdotta nell'atto di citazione in maniera del tutto generica, senza assolvere all'onere di allegazione specifica della natura dei pregiudizi direttamente patiti dai congiunti e dei fatti a fondamento della domanda, se non nel prosieguo del giudizio.
Orbene, nell'atto di citazione di primo grado le attrici avevano dichiarato di agire
“in proprio e quali eredi di ”, avevano affermato in premessa Persona_1 che “intendono ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, iure proprio e iure ereditario, conseguenti a responsabilità medica in riferimento al decesso del conpianto ” e avevano concluso per il risarcimento “dei danni Persona_1
tutti patiti da essi istanti, iure proprio e iure hereditario come sopra allegati e precisati, della somma che sarà quantificata e specificata in corso di causa”. Non
7 avevano esposto, però, alcuna ragione di fatto e di diritto della domanda iure proprio. In particolare, non avevano specificato se la morte del congiunto aveva comportato solo pregiudizi interiori nella loro sfera personale, di natura morale (la sofferenza provata per la perdita del congiunto e l'irreversibile venir meno degli affetti, della cura e amore verso la vittima), o anche conseguenze esteriori, di natura dinamico-relazionale (il mutamento del vivere quotidiano del congiunto,
l'alterazione delle sue relazioni sociali e familiari per il venir meno di un sistema di vita condiviso con la vittima). Né avevano specificato fatti da cui desumere la qualità e intensità della relazione di ciascuna attrice con il congiunto. Su tali aspetti,
l'atto introduttivo era del tutto carente.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. le attrici si erano soffermate sui danni iure proprio e, dopo una breve panoramica giurisprudenziale, avevano dedotto il loro diritto al “risarcimento del danno subito a seguito della morte del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale”, che “attiene all'intangibile sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabile libertà di piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana all'interno della famiglia, così come intesa e tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.”. Avevano, poi, chiesto la liquidazione del danno in base alle Tabelle di Milano 2018 “tenuto conto della sofferenza dei congiunti che persiste ancora all'attualità con assoluta intensità, posto il ricorso di un uomo assai presente nell'ambito di un nucleo famigliare particolarmente unito”.
In base a questi dati, può condividersi la constatazione del giudice di primo grado in ordine alla genericità dell'atto di citazione, ma non la sua valutazione di inammissibilità delle allegazioni tardive. La prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. è infatti riservata (anche) alla precisazione delle domande;
serve, cioè, ad introdurre elementi di fatto e/o di diritto che, senza incidere sulla sostanza della domanda iniziale, “servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla” (Cass., sez. unite, 15.6.2015, n. 12310). Il contenuto della memoria indica la natura dei pregiudizi iure proprio di cui si chiede il risarcimento (sia il danno morale che quello dinamico-relazionale), anche se risulta alquanto generica l'allegazione della qualità dei rapporti familiari, salvo il riferimento ad un contesto familiare “particolarmente unito”. Ciò appare sufficiente ai fini dell'ammissibilità della domanda, che va esaminata nel merito.
Va senz'altro risarcito il danno morale (sofferenza interiore e patimento per la perdita di affetti, cura ed amore) che, per i membri della famiglia (nella specie, la
8 moglie e le figlie) può essere presunto iuris tantum, per l'esistenza stessa dello stretto legame di parentela, indipendentemente dalla convivenza, gravando sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass., 15.7.2022, n. 22397; Cass., 15.2.2018, n.
3767).
Non può essere presunta, invece, la sussistenza del danno dinamico-relazionale, se non per la moglie convivente, poiché sulla sua liquidazione “incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare” (Cass., 4.3.2024, n. 5769). Premesso che le figlie ( CP_1
e ) non convivevano con il padre, per loro l'unico
[...] Controparte_2 elemento fattuale genericamente allegato in primo grado (l'unità della famiglia) non esprime, oltre al danno morale, anche un pregiudizio dinamico-relazionale. Non risulta allegato, e nemmeno dimostrato, che la perdita del genitore abbia inciso significativamente sulle abitudini di vita delle figlie appellanti. Può, invece, desumersi il danno dinamico-relazionale per la moglie ), in ragione Parte_1
della sua convivenza con il marito.
In sostanza, per devono essere liquidate entrambe le componenti Parte_1
del danno non patrimoniale iure proprio (morale e dinamico-relazionale), mentre per e deve essere liquidato il solo danno Controparte_1 Controparte_2
morale.
La liquidazione dipende dalla valutazione prognostica delle prospettive di sopravvivenza della vittima nel caso in cui i sanitari del presidio ospedaliero di
Noera Inferiore avessero tempestivamente effettuato la diagnosi della malattia e la conseguente terapia.
Il giudice di primo grado, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, ha evidenziato che la somministrazione della terapia eparinica prevista dalle linee guida internazionali per l'alto rischio di complicanze tromboemboliche avrebbe potuto ritardare di pochi mesi la morte del paziente (causata da un evento tromboembolico innescato dalla malattia oncologica). Tal probabilità è stata ritenuta di poco inferiore al 50% e, perciò, considerata come un danno da perdita di chance
9 di sopravvivenza di dieci mesi. Su questo punto, le appellanti dissentono dalla qualificazione del danno come perdita di chance, laddove invece si tratta di danno nella sua pienezza eziologicamente riconducibile secondo il criterio del “più probabile che non” all'omissione dei sanitari.
Osserva la Corte, in punto di diritto, che il “danno da perdita di chance” è una tipologia di “evento di danno”, da cui scaturiscono conseguenze dannose risarcibili, distinte e alternative rispetto all'evento di danno consistente nella morte del paziente. Le due tipologie di “eventi” si distinguono in base alla consistenza della prova della relazione di causalità tra la condotta medica (commissiva od omissiva) e la morte del paziente.
Una prima ipotesi, di maggiore consistenza sul piano della causalità, è quella della morte come evento di danno. Si tratta dell'ipotesi in cui si accerti, sulla scorta della Ctu e in termini di certezza, o secondo il criterio del “più probabile che non”
(c.d. evidenza probabilistica), che la condotta colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, poiché la diversa condotta (che avrebbe dovuto diligentemente tenere, secondo la scienza medica) ne avrebbe consentito la guarigione, o avrebbe procrastinato la morte (quando sarebbe, comunque, avvenuta in conseguenza, ad es., di una patologia tumorale). In tal caso, l'evento di danno imputabile sarà la perdita della vita, o la perdita anticipata della vita (causata dalla condotta colpevole) e il medico sarà chiamato a risarcire interamente le conseguenze dannose dell'evento (c.d. danni-conseguenza) concretamente accertate.
La seconda ipotesi, di minore consistenza sul piano della causalità, è quella della perdita di chance come evento di danno. Si tratta dell'ipotesi in cui le indagini peritali non permettono di affermare con certezza, o secondo il criterio del “più probabile che non”, che una diversa condotta (che, secondo la scienza medica, il sanitario avrebbe dovuto tenere) avrebbe salvato la vita del paziente, o avrebbe procrastinato la sua morte (altrimenti il medico ne risponderebbe interamente), ma neppure consentono (sempre secondo il criterio del “più probabile che non”) di escludere questa eventualità (altrimenti sarebbe esclusa qualsiasi responsabilità del medico). Si tratta, cioè, dell'ipotesi in cui rimane l'incertezza sulla relazione di causalità (né probabile, né improbabile) tra la condotta medica e la morte del paziente, nel senso che non è possibile affermare, né che probabilmente la diversa condotta medica avrebbe salvato il paziente, o gli avrebbe allungato la vita, né che
10 probabilmente la diversa condotta medica non avrebbe impedito la morte o allungato la vita.
In questa possibilità (c.d. incertezza eventistica) è ravvisabile la perdita di una chance di sopravvivenza, che la giurisprudenza consolidata considera come un evento di danno distinto dalla perdita della vita, o della maggiore durata della vita.
Evento di danno (la possibilità perduta) imputabile al medico solo se sia provato il nesso causale con la sua condotta. In tal senso, si ritiene che la relazione di causalità non si possa ravvisare in una remota possibilità, ma deve presentare la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza (Cass., 11.11.2019, n. 28993).
Laddove si ravvisi una possibilità apprezzabile, seria e consistente (che, però, non supera la soglia della maggiore probabilità) che la diversa condotta medica avrebbe salvato il paziente, o gli avrebbe allungato la vita, il medico sarà chiamato a rispondere della perdita di chance. Non interamente delle conseguenze dannose della morte, o della minore durata della vita (non essendo questo l'evento di cui deve rispondere), ma solo delle conseguenze della perdita di una possibilità di guarire, o di restare in vita per un tempo maggiore. Tale evento minore sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta.
Ciò chiarito in punto di diritto, osserva la Corte che, rispondendo ai rilievi del consulente di parte convenuta, il Ctu ha ribadito nella consulenza integrativa che “la mancata terapia eparinica a basso peso molecolare ha avuto, con elevata probabilità, un ruolo causale nel decesso del ” e ha concluso che “la CP_1 condotta inadempiente dei sanitari dell'Ospedale Civile di Nocera Inferiore, ha determinato una riduzione dell'aspettativa di vita di che, con Persona_1
elevata probabilità e con gli inevitabili margini di approssimazione, può essere quantificata in entità temporale pari a 6-10 mesi”. La valutazione di “elevata probabilità” di sopravvivenza consente di affermare che il danno iure proprio deve essere risarcito, non (in misura minore) per la perdita della possibilità di sopravvivere alcuni mesi, ma (in misura maggiore) per la perdita anticipata della vita per un periodo di alcuni mesi (causata dalla sua condotta colpevole) e, pertanto,
Cont l' tenuta a risarcire interamente il “danno morale soggettivo” delle appellanti e, per la moglie, anche il danno “dinamico-relazionale”.
La liquidazione equitativa del danno parentale deve seguire criteri predeterminati e standardizzati, adottando una “tabella” uniforme, vigente al momento della decisione, che preveda, come chiarito dalla Suprema Corte, un sistema a punti, con
11 la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella di liquidazione siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio “a punto variabile”; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi” (Cass., 21.4.2021, n. 10579).
Risponde a tali criteri la tabella elaborata dal Tribunale di Milano del 2022, aggiornata al 2024 (Cass., ord., 16.12.2022, n. 37009), nella quale l'assegnazione dei punti è ripartita in funzione dei cinque parametri: quattro di natura oggettiva (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due e sopravvivenza di altri congiunti) ed il quinto di natura soggettiva (qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta), tutti riguardanti sia gli aspetti morali che dinamico relazionali.
Facendo applicazione della tabella di Milano 2024, il danno non patrimoniale da perdita del coniuge non separato e del genitore deve essere liquidato con i seguenti punteggi: 12 punti per l'età della vittima primaria (75 anni); 12 punti per l'età di
(72 anni) e 20 punti per (44 anni) e Parte_1 Controparte_1 CP_2
(41 anni); 16 punti per la convivenza di;
12 punti per la
[...] Parte_1
sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
10 punti per la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta (pari ad
1/3 del massimo di 30 punti, non essendovi alcuna prova su tale aspetto), per un totale di 62 punti per e n. 54 punti per e Parte_1 Controparte_1 [...]
. La liquidazione ammonta ad € 242.482,00 per (n. 62 CP_2 Parte_1 punti x € 3.911,00) e ad € 211.194,00 e per Controparte_1 Controparte_2
(n. 54 punti x € 3.911,00).
La liquidazione tabellare comprende, però, il danno da perdita dell'intera vita che la vittima avrebbe vissuto in caso di guarigione, non il danno da perdita di dieci mesi di vita. Pertanto, se si considera come media di vita 84 anni per gli uomini, gli importi calcolati devono ritenersi riferibili a nove anni di vita del de cuius (che, al momento della morte aveva 75 anni), per un totale di 108 mesi ed una liquidazione mensile di € 2.245,20 per ed € 1.955,50 per e Parte_1 Controparte_1 [...]
. CP_2
12 Pertanto, per il danno iure proprio patito da deve essere liquidato Parte_1
l'importo di € 17.961,60 (€ 2.245,20 x 8 mesi, pari alla media tra i sei e i dieci mesi di sopravvivenza stimati dal Ctu).
Poiché la liquidazione standard comprende entrambe le componenti del danno non patrimoniale (sia il danno morale che quello dinamico-relazionale), va operata una riduzione percentuale del 50% per le due figlie, alle quali va riconosciuto solo il danno morale, con esclusione di quello danno dinamico-relazionale. Pertanto, la liquidazione di € 15.644,00 (€ 1.955,50 x 8 mesi) deve essere ridotta ad € 7.822,00.
In definitiva, l'appello deve essere accolto parzialmente, spettando alle appellanti anche il danno non patrimoniale iure proprio, liquidato all'attualità in € 17.961,60 per e in € 7.822,00 per e per , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 che si aggiunge all'importo liquidato nella sentenza impugnata per il danno iure hereditario (€ 15.000,00 in totale per le eredi).
Trattandosi di liquidazione all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Sono, invece, dovuti gli interessi legali dal momento dell'evento (dal 5.7.2014) fino al soddisfo, che devono essere calcolati sulle somme liquidate che, previa devalutazione fino alla data del 5.7.2014, devono essere, poi, via via rivalutate fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme, già rivalutate.
Stante l'accoglimento in parte dell'appello proposto dalla parte vittoriosa in primo grado in cui favore il giudice di primo grado ha emesso condanna alla rifusione delle spese di lite, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, anche se la sentenza impugnata è riformata in senso più favorevole alla parte già vittoriosa, non formando oggetto di specifico motivo.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellata al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte appellante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
PQM
13 La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 601/2024, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l' anche al Controparte_3
risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio in favore delle appellanti, che liquida in € 17.961,60 per , in € 7.822,00 per Parte_1 CP_1
e in € 7.822,00 per , oltre gli interessi legali dal
[...] Controparte_2
5.7.2014 da calcolare sulle somme liquidate che, previa devalutazione fino al
5.7.2014, devono essere, poi, via via rivalutate fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo sulle somme liquidate;
2. condanna l al rimborso delle spese Controparte_3
processuali del grado di appello in favore di , Parte_1 Controparte_1
e , che liquida in € 804,00 per spese vive ed € 6.000,00 per Controparte_2
onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Raffaele Leanza, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 24/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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