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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 04.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11679/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. INGUSCIO ANNA COSIMA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI Il ricorrente ha chiesto la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Comune di Copertino per l'anno 2014, deducendo di avere lavorato per 102 gg. dal 09.07.2014 al 31.12.2014. L' ha chiesto di rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto. CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola AN AN negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso. Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi. Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità dei testimoni non può essere positivo. La teste ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R. io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda AN AN nel 2014 da giugno a dicembre;
l'azienda era sulla provinciale per andare a San Pietro in Lama e a Lecce, abbiamo lavorato sui terreni chiamati e , in periodo estivo facevamo la raccolta CP_2 CP_3 CP_4 Per_1 di zucchine, melanzane, fagiolini, pomodori, a settembre facevamo la piantagione di finocchi, rape, cicorie;
io e il ricorrente eravamo spesso nella stessa squadra, a volte ci dividevamo;
l'orario di lavoro era 07:00-12:00 in inverno e 05:30-11:00 in estate, da giugno ad agosto. Le direttive ci venivano date da AN AN, veniva sui terreni ogni giorno ed era lui che ci pagava;
la retribuzione era di 40 euro al giorno e ci veniva data ogni 10 giorni in contanti. Non mi risulta che mi siano state cancellate le giornate, non ho fatto ricorso;
io ho lavorato per AN AN dal 2013 al 2018. Tale affermazione è smentita dal contenuto del verbale ispettivo in atti, da cui risulta che la teste rientra tra i lavoratori il cui rapporto è stato disconosciuto.
1 La teste ha dichiarato: Testimone_2
A.D.R. io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme con l'azienda AN AN nel 2014 da luglio a settembre;
l'azienda era sulla strada di San Pietro in Lama, abbiamo lavorato sui terreni chiamati Le Monache e Tarantini, abbiamo fatto la piantagione di ortaggi, peperoni, melanzane, fagiolini;
io e il ricorrente eravamo nella stessa squadra ogni giorno;
l'orario di lavoro era 06:00-11:00. Le direttive ci venivano date da AN AN, veniva sui terreni ogni giorno ed era lui che ci pagava, 40-45 euro al giorno in contanti. Anche a me sono state cancellate le giornate e ho fatto ricorso.
In senso contrario, l' ha invece dedotto e dimostrato che “la determinazione dell'Istituto di CP_1 disconoscere il rapporto lavorativo della ricorrente e di gran parte dei (presunti) braccianti agricoli denunciati dalla ditta di AN AN – annullando altresì tutti i rapporti assicurativo- previdenziali intercorrenti con l' (con l'eccezione di pochi braccianti nominativamente CP_5 indicati nel verbale) a partire dall'anno 2013 - consegue ai dettagliati accertamenti amministrativi CP_ condotti dagli organi ispettivi dell' riportati nel verbale definito in data 20.1.2023. L'accertamento ispettivo dell'Istituto è stato preceduto dalla segnalazione datata 8.11.2021 della Guardia di Finanza Compagnia Lecce, le cui accurate indagini sono state svolte su incarico della Procura della Repubblica di Lecce nell'ambito del procedimento penale pendente (R.G.N.R. n. 5703/19); da tali indagini emergeva la falsa presentazione all'ufficio del registro di Lecce di contratti di affitto dei terreni in agro di Copertino, Lequile e Nardò, per una estensione di circa venti ettari, sui quali la ditta dichiarava di svolgere l'inesistente attività imprenditoriale: in realtà si trattava di contratti mai stipulati con gli effettivi proprietari, i quali sentiti dai militari riferivano di non avere mai ceduto in comodato detti terreni, lasciati invece in stato di abbandono o non coltivati. Per contro, avvalendosi anche di immagini aree orto-rettificate estratte dal sito regionale www.si.puglia.it e da Google earth, i militari accertavano una modestissima attività agricola ina zona di campagna a ridosso della strada provinciale 16 in direzione da Copertino a San Pietro in Lama, identificando 8 soggetti che effettivamente risultavano aver prestato attività lavorativa bracciantile. Fatta eccezione per tali rapporti lavorativi, tutti gli altri denunciati dalla ditta AN AN dovevano perciò ritenersi insussistenti”. In particolare, dagli accertamenti della GdF è emersa, in primo luogo, la mancata disponibilità in capo all'azienda AN AN di terreni sufficienti (per numero, estensione e tipo di colture) a giustificare il numero oggettivamente sproporzionato di giornate lavorative denunciate. Alcuni dei terreni denunciati, per un'estensione di circa venti ettari, non erano nella disponibilità effettiva dell'azienda, avendo i proprietari smentito di averli dati in affitto o in comodato. I terreni nell'effettiva disponibilità di AN AN (intestati ai suoi familiari) avevano invece un'estensione complessiva di circa tredici ettari, ma l'acquisizione di immagini aeree consentiva
“di ottenere una mappatura dell'intero appezzamento poderale qualificato dalla presenza del caseggiato rurale, con monitoraggio delle colture ivi realizzate, riscontrando, nella totalità dei rilevamenti fotografici esaminati, la mera presenza di alberi di olivo e di piantumazioni riferibili a verdure e/o ortaggi che, per estensione e quantità, non avrebbero mai potuto essere comparate al nutrito impiego di manodopera - con "centinaia di braccianti agricoli" - oggetto d'indagine”. Al riguardo, i finanzieri hanno concluso che “In applicazione del fabbisogno ettaro colturale… per la coltivazione del summenzionato fondo agricolo complessivamente esteso per una superficie di 6 ettari, 76 are e 7 centiare, risulterebbero necessarie solo 516,25 giornate di lavoro a livello annuo, contrariamente a quelle denunciate annualmente ed esponenzialmente dall'azienda, partendo da un minimo di 15.267 sino ad arrivare ad un massimo di 32.482 giornate…”.
2 Tali conclusioni trovavano conferma all'esito dei sopralluoghi effettuati sui terreni, prima dalla GD (che in data 21.01.2021 aveva trovato n. 8 lavoratori, tra i quali , Persona_2 Per_3
, , , , ,
[...] Persona_4 Parte_2 Persona_5 Persona_6 [...]
e ) e poi dagli ispettori dell' e della ITL (che in data 18.02.2021 Persona_7 Persona_8 CP_1 avevano trovato n. 7 lavoratori, ovvero , , , Persona_5 Parte_2 Persona_6
, , e;
poi, in data 10.06.2022, Persona_8 Persona_7 Persona_2 Persona_9 avevano trovato i seguenti lavoratori, per un totale di n. 6: 1. nata il [...];
2. Per_10 [...]
nata il [...];
3. nata il [...];
4. nata il CP_6 Controparte_7 Controparte_8
13/06/1971; 5. nato il [...];
6. nato il [...]). Persona_4 Persona_2
Dal verbale ispettivo risulta che “In data 18 agosto e 23 agosto 2022 sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi sull'unico terreno, formalmente utilizzato dall'azienda agricola, rilevando un esiguo numero dì lavoratori”; su tali basi, sono stati ritenuti genuini solo n. 14 rapporti di lavoro. Tali conclusioni sono coerenti con l'esito degli accertamenti fiscali, amministrativi e contabili, dai quali è emersa un'assoluta ed insanabile sproporzione tra il numero di lavoratori denunciati e le retribuzioni asseritamente corrisposte e il volume d'affari dichiarato all'Agenzia delle Entrate. Si veda, al riguardo, la seguente tabella (per ogni anno oggetto di accertamento): anno 2013 - n. lavoratori 185 - retribuzioni € 700.917 – volume di affari € 5.236,00; anno 2014 - n. lavoratori 257 - retribuzioni € 1.006.270 - volume di affari € 96.030,00; anno 2015 - n. lavoratori 272 - retribuzioni € 1.095.738 - volume di affari € 133.012,94; anno 2016 - n. lavoratori 333 - retribuzioni € 1.338.033 - volume di affari € 182.179,73; anno 2017 - n. lavoratori 325 - retribuzioni € 1.392.017 - volume di affari € 135.725,54; anno 2018 - n. lavoratori 383 - retribuzioni € 1.756.679 - volume di affari € 213.004,59; anno 2019 - n. lavoratori 363 - retribuzioni € 1.643.790 - volume di affari € 161.797,00; anno 2020 - n. lavoratori 377 - retribuzioni € 1.764.808 - volume di affari € 144.310,00. Tale sproporzione è incompatibile con qualsiasi attività di impresa. Dai verbali in atti, risulta poi che, come dedotto dall' , “Attraverso lo strumento istruttorio CP_1 degli accertamenti bancari (ndr. come indicato dalla Guardia di Finanza nella segnalazione) veniva da ultimo corroborata la totale assenza di flussi ovvero di transazioni finanziarie inerenti l'esercizio di una specifica attività d'impresa che, oltre ad essere priva di struttura e capacità economica, risulta essere caratterizzata, in coerenza di quanto antecedentemente esposto, dall'indisponibilità di conti correnti attivi e, pertanto, degli imprescindibili collegamenti e delle movimentazioni di denaro tra il fantomatico datore di lavoro ed i soggetti segnalati come dipendenti aziendali che, se fossero state veritiere le assunzioni, avrebbero dovuto percepire con cadenza periodica ingenti somme a livello salariale e/o stipendiale”; ne consegue che, aldilà del divieto legale di erogare le retribuzioni in contanti o comunque con strumenti non tracciabili, l'azienda non aveva la disponibilità di conti bancari o provviste alle quali attingere per erogare retribuzioni (in misura pari a 35-40 euro al giorno) in favore di un così elevato numero di lavoratori e per un così elevato numero di giornate. Infine, dagli atti risulta che, come dedotto dall' , “A conferma di quanto precedentemente CP_1 indicato intervengono le dichiarazioni acquisite dai militari della Guardia di Finanza che hanno proceduto all'escussione di alcuni degli operatori commerciali che, sulla base della documentazione acquisita in sede di verifica, risultavano aver intrattenuto rapporti economici con l'impresa gestita da FR AN, i quali hanno fornito scarse notizie e l'acquisto di modeste quantità di prodotti agricoli. … In merito agli acquisti, dall'esame di tali registrazioni e dalla documentazione contabile esibita, si è potuto notare che non vi sono fatture che possano giustificare un'attività agricola considerevole, poiché sono del tutto irrilevanti le spese per l'acquisto di piantine di ortaggi, diserbanti, concimi e prodotti per l'agricoltura in genere, che si ritengono necessarie ed insostituiblli per ogni impresa agricola.
3 Altro saliente elemento a conferma dell'ingiustificato ed esorbitante numero di manodopera agricola denunciata dall'azienda agricola AN AN viene riscontrato dalla lettura delle dichiarazioni rilasciate dai braccianti agricoli escussi dai militari, che hanno affermato di aver lavorato sempre In una zona di campagna a ridosso della strada provinciale in direzione di San Pietro in Lama ove venivano coltivati ortaggi e verdure, ma non in maniera massiva, ricordando che In quella zona vi era una casa adibita a ufficio e deposito attrezzi di colore granata e di aver prestato la propria attività lavorativa soltanto sulla zona agricola innanzi indicata, non anche in altri posti o appezzamenti poderali. Come indicato dalla segnalazione della Guardia di Finanza, corre l'obbligo di evidenziare che, sempre in sede di verifica fiscale, non veniva rilevata alcuna proprietà e/o disponibilità di beni strumentali inerenti la dichiarata attività d'impresa, vale a dire macchinari ed attrezzature che, in condizioni regolari, non sarebbero potuti di certo mancare a livello aziendale, tanto da non dover nemmeno considerare - per come dimostrato - un conseguente ed imprescindibile approvvigionamento di carburante agricolo”. A parte le conclusioni sul fabbisogno ettaro-colturale (che hanno valore indiziario, trattandosi di valutazioni), per il resto la segnalazione della GD e i verbali degli ispettori dell' e della ITL CP_1 fanno prova fino a querela di falso, trattandosi di fatti direttamente accertati dai verbalizzanti. Ne consegue l'inattendibilità dei testimoni di parte ricorrente. Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 23/10/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Lecce, lì 09/12/2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 04.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11679/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. INGUSCIO ANNA COSIMA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI Il ricorrente ha chiesto la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Comune di Copertino per l'anno 2014, deducendo di avere lavorato per 102 gg. dal 09.07.2014 al 31.12.2014. L' ha chiesto di rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto. CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola AN AN negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso. Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi. Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità dei testimoni non può essere positivo. La teste ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R. io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda AN AN nel 2014 da giugno a dicembre;
l'azienda era sulla provinciale per andare a San Pietro in Lama e a Lecce, abbiamo lavorato sui terreni chiamati e , in periodo estivo facevamo la raccolta CP_2 CP_3 CP_4 Per_1 di zucchine, melanzane, fagiolini, pomodori, a settembre facevamo la piantagione di finocchi, rape, cicorie;
io e il ricorrente eravamo spesso nella stessa squadra, a volte ci dividevamo;
l'orario di lavoro era 07:00-12:00 in inverno e 05:30-11:00 in estate, da giugno ad agosto. Le direttive ci venivano date da AN AN, veniva sui terreni ogni giorno ed era lui che ci pagava;
la retribuzione era di 40 euro al giorno e ci veniva data ogni 10 giorni in contanti. Non mi risulta che mi siano state cancellate le giornate, non ho fatto ricorso;
io ho lavorato per AN AN dal 2013 al 2018. Tale affermazione è smentita dal contenuto del verbale ispettivo in atti, da cui risulta che la teste rientra tra i lavoratori il cui rapporto è stato disconosciuto.
1 La teste ha dichiarato: Testimone_2
A.D.R. io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme con l'azienda AN AN nel 2014 da luglio a settembre;
l'azienda era sulla strada di San Pietro in Lama, abbiamo lavorato sui terreni chiamati Le Monache e Tarantini, abbiamo fatto la piantagione di ortaggi, peperoni, melanzane, fagiolini;
io e il ricorrente eravamo nella stessa squadra ogni giorno;
l'orario di lavoro era 06:00-11:00. Le direttive ci venivano date da AN AN, veniva sui terreni ogni giorno ed era lui che ci pagava, 40-45 euro al giorno in contanti. Anche a me sono state cancellate le giornate e ho fatto ricorso.
In senso contrario, l' ha invece dedotto e dimostrato che “la determinazione dell'Istituto di CP_1 disconoscere il rapporto lavorativo della ricorrente e di gran parte dei (presunti) braccianti agricoli denunciati dalla ditta di AN AN – annullando altresì tutti i rapporti assicurativo- previdenziali intercorrenti con l' (con l'eccezione di pochi braccianti nominativamente CP_5 indicati nel verbale) a partire dall'anno 2013 - consegue ai dettagliati accertamenti amministrativi CP_ condotti dagli organi ispettivi dell' riportati nel verbale definito in data 20.1.2023. L'accertamento ispettivo dell'Istituto è stato preceduto dalla segnalazione datata 8.11.2021 della Guardia di Finanza Compagnia Lecce, le cui accurate indagini sono state svolte su incarico della Procura della Repubblica di Lecce nell'ambito del procedimento penale pendente (R.G.N.R. n. 5703/19); da tali indagini emergeva la falsa presentazione all'ufficio del registro di Lecce di contratti di affitto dei terreni in agro di Copertino, Lequile e Nardò, per una estensione di circa venti ettari, sui quali la ditta dichiarava di svolgere l'inesistente attività imprenditoriale: in realtà si trattava di contratti mai stipulati con gli effettivi proprietari, i quali sentiti dai militari riferivano di non avere mai ceduto in comodato detti terreni, lasciati invece in stato di abbandono o non coltivati. Per contro, avvalendosi anche di immagini aree orto-rettificate estratte dal sito regionale www.si.puglia.it e da Google earth, i militari accertavano una modestissima attività agricola ina zona di campagna a ridosso della strada provinciale 16 in direzione da Copertino a San Pietro in Lama, identificando 8 soggetti che effettivamente risultavano aver prestato attività lavorativa bracciantile. Fatta eccezione per tali rapporti lavorativi, tutti gli altri denunciati dalla ditta AN AN dovevano perciò ritenersi insussistenti”. In particolare, dagli accertamenti della GdF è emersa, in primo luogo, la mancata disponibilità in capo all'azienda AN AN di terreni sufficienti (per numero, estensione e tipo di colture) a giustificare il numero oggettivamente sproporzionato di giornate lavorative denunciate. Alcuni dei terreni denunciati, per un'estensione di circa venti ettari, non erano nella disponibilità effettiva dell'azienda, avendo i proprietari smentito di averli dati in affitto o in comodato. I terreni nell'effettiva disponibilità di AN AN (intestati ai suoi familiari) avevano invece un'estensione complessiva di circa tredici ettari, ma l'acquisizione di immagini aeree consentiva
“di ottenere una mappatura dell'intero appezzamento poderale qualificato dalla presenza del caseggiato rurale, con monitoraggio delle colture ivi realizzate, riscontrando, nella totalità dei rilevamenti fotografici esaminati, la mera presenza di alberi di olivo e di piantumazioni riferibili a verdure e/o ortaggi che, per estensione e quantità, non avrebbero mai potuto essere comparate al nutrito impiego di manodopera - con "centinaia di braccianti agricoli" - oggetto d'indagine”. Al riguardo, i finanzieri hanno concluso che “In applicazione del fabbisogno ettaro colturale… per la coltivazione del summenzionato fondo agricolo complessivamente esteso per una superficie di 6 ettari, 76 are e 7 centiare, risulterebbero necessarie solo 516,25 giornate di lavoro a livello annuo, contrariamente a quelle denunciate annualmente ed esponenzialmente dall'azienda, partendo da un minimo di 15.267 sino ad arrivare ad un massimo di 32.482 giornate…”.
2 Tali conclusioni trovavano conferma all'esito dei sopralluoghi effettuati sui terreni, prima dalla GD (che in data 21.01.2021 aveva trovato n. 8 lavoratori, tra i quali , Persona_2 Per_3
, , , , ,
[...] Persona_4 Parte_2 Persona_5 Persona_6 [...]
e ) e poi dagli ispettori dell' e della ITL (che in data 18.02.2021 Persona_7 Persona_8 CP_1 avevano trovato n. 7 lavoratori, ovvero , , , Persona_5 Parte_2 Persona_6
, , e;
poi, in data 10.06.2022, Persona_8 Persona_7 Persona_2 Persona_9 avevano trovato i seguenti lavoratori, per un totale di n. 6: 1. nata il [...];
2. Per_10 [...]
nata il [...];
3. nata il [...];
4. nata il CP_6 Controparte_7 Controparte_8
13/06/1971; 5. nato il [...];
6. nato il [...]). Persona_4 Persona_2
Dal verbale ispettivo risulta che “In data 18 agosto e 23 agosto 2022 sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi sull'unico terreno, formalmente utilizzato dall'azienda agricola, rilevando un esiguo numero dì lavoratori”; su tali basi, sono stati ritenuti genuini solo n. 14 rapporti di lavoro. Tali conclusioni sono coerenti con l'esito degli accertamenti fiscali, amministrativi e contabili, dai quali è emersa un'assoluta ed insanabile sproporzione tra il numero di lavoratori denunciati e le retribuzioni asseritamente corrisposte e il volume d'affari dichiarato all'Agenzia delle Entrate. Si veda, al riguardo, la seguente tabella (per ogni anno oggetto di accertamento): anno 2013 - n. lavoratori 185 - retribuzioni € 700.917 – volume di affari € 5.236,00; anno 2014 - n. lavoratori 257 - retribuzioni € 1.006.270 - volume di affari € 96.030,00; anno 2015 - n. lavoratori 272 - retribuzioni € 1.095.738 - volume di affari € 133.012,94; anno 2016 - n. lavoratori 333 - retribuzioni € 1.338.033 - volume di affari € 182.179,73; anno 2017 - n. lavoratori 325 - retribuzioni € 1.392.017 - volume di affari € 135.725,54; anno 2018 - n. lavoratori 383 - retribuzioni € 1.756.679 - volume di affari € 213.004,59; anno 2019 - n. lavoratori 363 - retribuzioni € 1.643.790 - volume di affari € 161.797,00; anno 2020 - n. lavoratori 377 - retribuzioni € 1.764.808 - volume di affari € 144.310,00. Tale sproporzione è incompatibile con qualsiasi attività di impresa. Dai verbali in atti, risulta poi che, come dedotto dall' , “Attraverso lo strumento istruttorio CP_1 degli accertamenti bancari (ndr. come indicato dalla Guardia di Finanza nella segnalazione) veniva da ultimo corroborata la totale assenza di flussi ovvero di transazioni finanziarie inerenti l'esercizio di una specifica attività d'impresa che, oltre ad essere priva di struttura e capacità economica, risulta essere caratterizzata, in coerenza di quanto antecedentemente esposto, dall'indisponibilità di conti correnti attivi e, pertanto, degli imprescindibili collegamenti e delle movimentazioni di denaro tra il fantomatico datore di lavoro ed i soggetti segnalati come dipendenti aziendali che, se fossero state veritiere le assunzioni, avrebbero dovuto percepire con cadenza periodica ingenti somme a livello salariale e/o stipendiale”; ne consegue che, aldilà del divieto legale di erogare le retribuzioni in contanti o comunque con strumenti non tracciabili, l'azienda non aveva la disponibilità di conti bancari o provviste alle quali attingere per erogare retribuzioni (in misura pari a 35-40 euro al giorno) in favore di un così elevato numero di lavoratori e per un così elevato numero di giornate. Infine, dagli atti risulta che, come dedotto dall' , “A conferma di quanto precedentemente CP_1 indicato intervengono le dichiarazioni acquisite dai militari della Guardia di Finanza che hanno proceduto all'escussione di alcuni degli operatori commerciali che, sulla base della documentazione acquisita in sede di verifica, risultavano aver intrattenuto rapporti economici con l'impresa gestita da FR AN, i quali hanno fornito scarse notizie e l'acquisto di modeste quantità di prodotti agricoli. … In merito agli acquisti, dall'esame di tali registrazioni e dalla documentazione contabile esibita, si è potuto notare che non vi sono fatture che possano giustificare un'attività agricola considerevole, poiché sono del tutto irrilevanti le spese per l'acquisto di piantine di ortaggi, diserbanti, concimi e prodotti per l'agricoltura in genere, che si ritengono necessarie ed insostituiblli per ogni impresa agricola.
3 Altro saliente elemento a conferma dell'ingiustificato ed esorbitante numero di manodopera agricola denunciata dall'azienda agricola AN AN viene riscontrato dalla lettura delle dichiarazioni rilasciate dai braccianti agricoli escussi dai militari, che hanno affermato di aver lavorato sempre In una zona di campagna a ridosso della strada provinciale in direzione di San Pietro in Lama ove venivano coltivati ortaggi e verdure, ma non in maniera massiva, ricordando che In quella zona vi era una casa adibita a ufficio e deposito attrezzi di colore granata e di aver prestato la propria attività lavorativa soltanto sulla zona agricola innanzi indicata, non anche in altri posti o appezzamenti poderali. Come indicato dalla segnalazione della Guardia di Finanza, corre l'obbligo di evidenziare che, sempre in sede di verifica fiscale, non veniva rilevata alcuna proprietà e/o disponibilità di beni strumentali inerenti la dichiarata attività d'impresa, vale a dire macchinari ed attrezzature che, in condizioni regolari, non sarebbero potuti di certo mancare a livello aziendale, tanto da non dover nemmeno considerare - per come dimostrato - un conseguente ed imprescindibile approvvigionamento di carburante agricolo”. A parte le conclusioni sul fabbisogno ettaro-colturale (che hanno valore indiziario, trattandosi di valutazioni), per il resto la segnalazione della GD e i verbali degli ispettori dell' e della ITL CP_1 fanno prova fino a querela di falso, trattandosi di fatti direttamente accertati dai verbalizzanti. Ne consegue l'inattendibilità dei testimoni di parte ricorrente. Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 23/10/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Lecce, lì 09/12/2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
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