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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 963/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
18/12/2024 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. PICOTTI E_
Responsabilità LORENZO e dall'avv. GHIRARDI ALDO ( ) VIA C.F._1 professionale VITTORIO EMANUELE II, 1 25122 BRESCIA;
Parte_2
( ) VIA SANTA CHIARA 15 37129
[...] C.F._2
VERONA; elettivamente domiciliato in VIA SANTA CHIARA 15 VERONA
presso il difensore avv. PICOTTI LORENZO, come da procura allegata
ATTORE IN RIASSUNZIONE pagina 1 di 23 contro
, rappresentata e difesa dall'avv. TESTORI PAOLA Controparte_1
e dall'avv. ANGIOLILLO GIUSEPPE ( ) VIA C.F._3
VALSESIA 61 46100 MANTOVA;
elettivamente domiciliata in Vicolo San
Clemente, 5/a 25124 BRESCIA presso il difensore avv. TESTORI PAOLA,
come da procura allegata
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e contro
, , , CP_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. BIANCARDI Controparte_5
BEATRICE giusta delega allegata all'atto di citazione in riassunzione
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
cui è stata riunita la causa iscritta al n. 967/22 promossa da
, , , CP_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. BIANCARDI Controparte_5
BEATRICE giusta delega allegata all'atto di citazione in riassunzione
ATTORI IN RIASSUNZIONE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. PICOTTI E_
LORENZO e dall'avv. GHIRARDI ALDO ( ) VIA C.F._1 pagina 2 di 23 VITTORIO EMANUELE II, 1 25122 BRESCIA;
Parte_2
( ) VIA SANTA CHIARA 15 37129
[...] C.F._2
VERONA; elettivamente domiciliato in VIA SANTA CHIARA 15 VERONA
presso il difensore avv. PICOTTI LORENZO, come da procura allegata all'atto di riassunzione
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. TESTORI PAOLA Controparte_1
e dall'avv. ANGIOLILLO GIUSEPPE ( ) VIA C.F._3
VALSESIA 61 46100 MANTOVA;
elettivamente domiciliata in Vicolo San
Clemente, 5/a 25124 BRESCIA presso il difensore avv. TESTORI PAOLA,
come da procura allegata all'atto di riassunzione
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: rinvio da cassazione penale
CONCLUSIONI
Per : E_
“Nel merito: mandare assolto l'appellante da ogni responsabilità perché il
fatto non sussiste o non lo ha commesso, o comunque non costituisce reato
ovvero non è illecito anche in applicazione delle sopravvenute leggi più
favorevoli, in ogni caso respingendo ogni richiesta risarcitoria delle parti
civili; B) In subordine: liquidare nel minimo le somme attribuibili a titolo di pagina 3 di 23 risarcimento del danno, secondo quanto previsto dalle Tabelle correnti per
perdita del rapporto parentale.C) Spese e competenze di causa rifuse”
Per Controparte_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza penale n.
508/2018 emessa il 20.04.2018 dal Tribunale di Mantova in composizione
monocratica assolvere da ogni richiesta risarcitoria delle Controparte_1
parti civili, con vittoria di spese”
Per , , e CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
CP_5
“Accertare e dichiarare la civile responsabilità di e E_ [...]
, in solido fra loro o, in subordine, in relazione al grado di colpa CP_1
accertato in via alternativa e/o congiuntiva e/o disgiuntiva per i fatti colposi
ai medesimi imputabili nella causazione della morte di Persona_1
e - per l'effetto - condannare i medesimi convenuti, in via solidale
[...]
fra loro o – in subordine – in via alternativa e/o congiuntiva e/o disgiuntiva,
ciascuno in proporzione al grado di colpa accertata, al risarcimento di tutti i
danni sofferti da e – genitori della CP_2 Controparte_3
minore – come quantificati nella somma di € Persona_1
660.000,00 (seicentosessantamila virgola zero zero) o in quella maggiore o
minore che la Corte di Appello di Brescia riterrà di determinare e sofferti da
e – nonni della minore CP_4 Controparte_5 CP_3 pagina 4 di 23 - come quantificati nella somma di 280.000,00 ( Persona_1
duecentoottatamila virgola zero zero) o in quella maggiore o minore che la
Corte di Appello di Brescia riterrà di determinare, oltre interessi e
rivalutazione monetaria ex lege dal dovuto al saldo, per tutte le ragioni
dedotte2) Dirsi tenuti e condannarsi, conseguentemente, e E_
, alla rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili Controparte_1
nel giudizio penale di primo grado, del grado appello e del giudizio di
Cassazione, come quantificate nelle note spese depositate nel giudizio penale,
oltre le spese legali del presente giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 21840/22 la Corte di Cassazione annullava la sentenza della
Corte d'Appello penale di Brescia che, in riforma della sentenza del tribunale di Mantova, aveva assolto e dal reato loro E_ Controparte_1
ascritto perché il fatto non costituisce reato, e, in conseguenza revocato le statuizioni civili dell'impugnata sentenza.
Gli imputati erano stati chiamati a rispondere del delitto di cui agli artt. 113 e
589 c.p. perché cooperando colposamente tra loro, con condotte indipendenti,
– quale medico dipendente dell' di Mantova, in Pt_1 Controparte_6
servizio presso il reparto di Ginecologia e responsabile del turno pomeridiano del 26.2.2011 – – quale ostetrica dipendente del medesimo CP_1 CP_6
in servizio presso l'anzidetto reparto, nello stesso pomeriggio – concorrevano pagina 5 di 23 a cagionare il decesso di che si verificava a causa del Persona_2
trattamento terapeutico riservato alla madre di lei, , nel corso CP_2
del ricovero avvenuto il 25 febbraio 2011 per prodromi di travaglio, alla trentasettesima settimana di gravidanza, iniziato alle ore 9.00 del giorno 26 e conclusosi con la morte del feto alle ore 19.17 per un'asfissia acuta insorta antecedentemente al parto, acutizzatasi poi durante il parto. Per colpa consistita in negligenza, imperizia ed inosservanza delle leges artis.
Riteneva la Suprema Corte che, la Corte di Brescia era venuta meno all'obbligo di “ motivazione rafforzata” che comporta, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado sulla base di una diversa valutazione del compendio probatorio, l'obbligo di strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, specie se di carattere tecnico scientifico, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado.
Questi i fatti: è affetta da diabete pregestazionale connotato da CP_2
notevole gravità, evolutosi già in età prepubere e ben noto anche prima del predetto ricovero ospedaliero, nonché da gestosi, grave sindrome che si caratterizza per la comparsa in gravidanza di ipertensione. Alle ore 9.00 del 26
febbraio 2011, la donna viene portata in sala parto dove viene visitata dalla dott.ssa che dispone la somministrazione di ossitocina in Persona_3 pagina 6 di 23 costanza di regolare andamento del tracciato cardiotocografico del feto. Alle
ore 16 si verifica un anomalo innalzamento della glicemia e il dott. Pt_1
subentrato nel turno alla dott.ssa contatta il medico internista per Per_3
indicazioni sul proseguimento della terapia insulinica. Alle ore 17, in presenza di dilatazione completa, la partoriente comincia a sentire i primi premiti e viene sollecitata ad assecondare le spinte, alle 18.40 viene sospesa la l'infusione ossitocinica e la fase espulsiva procede regolarmente fino alle
18.55 allorchè, - si legge nel Diario Clinico – “ in considerazione della
frequenza cardiaca fetale” l'ostetrica chiama il dott. che, con il Pt_1
richiesto ausilio della dott.ssa procede all'accelerazione del parto Per_3
mediante ventosa esterna. Al quel punto il parto viene caratterizzato da una grave complicazione fetale costituita dalla distocia della spalla. Alle 19.17 la neonata viene consegnata alla neonatologa che ne constata il Per_4
decesso, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione.
Sulla base dell'integrazione dei dati clinici, delle risultanze cardiotoraciche,
delle emergenze ricavabili dagli accertamenti anatomopatologici e dalle analisi di laboratorio su sangue fetale, i periti e i consulenti hanno concordemente concluso che la morte della bimba era da ricondurre ad un quadro di asfissia acuta intrauterina, produttivo di bradicardia con successivo arresto cardiaco e cessazione irreversibili delle funzioni vitali.
Il punto determinante della vicenda veniva individuato, sia dal Tribunale che pagina 7 di 23 dalla Corte d'Appello, nell'individuazione dell'esatta collocazione temporale di tale quadro asfittico: in quale momento era insorto e si era reso manifesto lo stato ipossico e la conseguente sofferenza del feto in utero.
Nel quadro di una valutazione complessiva di tutte le emergenze raccolte, il
Giudice di primo grado collocava l'inizio dell'insulto ipossico ad un tempo risalente a 60-90 minuti prima del parto, collocazione che ha ritenuto pienamente coincidente con la comparsa di evidenti anomalie dei tracciati cardiotocografici che sono risultati indicativi della sofferenza fetale a partire dalle ore 17.35 della medesima giornata con andamento di ingravescente allarme in un'ininterrotta progressione di gravità sino all'exitus. La
progressiva sofferenza fetale, a detta del tribunale, non veniva adeguatamente constatata perdurando sino alle ore 18.55. Il dott. allertato Pt_1
dall'ostetrica, a questo punto aveva avviato l'accelerazione del parto in forma eutocica mediante applicazione di ventosa ostetrica. Nella esecuzione della manovra estrattiva sopraggiungeva, tuttavia, la complicanza della distocia della spalla che ha comportato compressione del funicolo ombelicale,
determinando un ulteriore peggioramento delle condizioni di ossigenazione del feto, in conseguenza di uno stato di asfissia acuta che ne determinerà la morte.
Il Giudice di primo grado individuava come antecedente necessario della morte l'indebito ritardo nel rilevare e nell'elidere la grave sofferenza fetale,
ricollegata, in particolare, sia all'iperglicemia materna scompensata, sia pagina 8 di 23 all'ipotizzata compressione del funicolo ombelicale sopravvenuta nella fase espulsiva;
causa prima della sofferenza fetale sarebbe da individuarsi, secondo i periti richiamati dal primo giudice, nel mancato contrasto dell'acidosi metabolica della madre, dovuta ad una glicemia non corretta, aggravata anzi dalle condizioni di stress determinate dalla fase espulsiva in atto.
In tale quadro, la compressione del funicolo, ammesso che via sia stata, si inserisce in un processo eziologico già in atto, semplicemente aggravando una situazione di conclamata compromissione delle condizioni di benessere del feto in un quadro ipossico drammatico già verificatosi, iscrivendosi in un decorso causale quale concausa finale non determinante.
Di conseguenza il primo Giudice affermava che dalle ore 15 alle ore 18.55 la gestante – in condizione di speciale fragilità per le patologie di cui era portatrice – era stata affidata esclusivamente al controllo dell'ostetrica senza intervento alcuno del medico di guardia che interveniva alle 18.55 su richiesta dell'ostetrica cui aveva abbandonato il controllo sulla partoriente. CP_1
Quanto alla il Tribunale le addebitava di aver sottovalutato la CP_1
delicatezza della situazione, colposamente ritardando il supporto del medico, e di avere negligentemente eseguito il monitoraggio cardiotocografico che doveva essere effettuato in continuo corso di travaglio in considerazione delle condizioni metaboliche e pressorie alterate della partoriente.
La Corte d'Appello, invece, pur dando per acclarato che dopo le ore 16.00 non pagina 9 di 23 fosse stato svolto alcun controllo sulla glicemia, riteneva che tale omissione non avesse innescato il meccanismo causale come ricostruito in primo grado e ciò in ragione della valutazione non univoca del tracciato.
Aveva quindi ritenuto che sino alle 1843 il tracciato era regolare, con modesta riduzione della variabilità, e che le manovre poste in essere a fronte di un tracciato sospetto corrispondevano alle linee guida.
Di conseguenza, ritenendo non provato, oltre ragionevole dubbio, che l'iperglicemia materna avesse determinato la sofferenza fetale, provvedeva ad assolvere gli imputati perché il fatto non costituisce reato.
Nell'annullare la sentenza la Suprema Corte evidenzia che, di fronte al grave ed allarmante quadro clinico della partoriente, la Corte bresciana si era limitata a rimarcare le difficoltà di lettura del tracciato cardiotocografico al fine di individuare l'esatta collocazione temporale del quadro asfittico, ritenendo non apprezzabili sul piano scientifico le conclusioni cui erano pervenuti i periti e ed il consulente di parte civile secondo i quali la Per_5 Per_6 Per_7
sofferenza fetale era da collocarsi alle ore 17.35.
Neppure vi era spiegazione sorretta da obiettive argomentazioni scientifiche sulla ritenuta non configurabilità di un colposo ritardo nell'intervento ostetrico che aveva portato alla nascita del feto ormai privo di vita.
Il giudizio veniva pertanto riassunto sia da che da E_ [...]
, , e . CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 pagina 10 di 23 All'udienza del 18 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine si rileva che, qualora come nella specie, la Corte di Cassazione
penale annulli la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto gli imputati, il giudizio civile di rinvio, ex art. 622 c.p.p., costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicchè nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello ( cfr. Cass.
16169/2022).
Nel merito, nella drammatica vicenda oggetto di causa si possono ritenere provate le seguenti circostanze:
1) la signora all'epoca del parto ventiseienne, era affetta da diabete di CP_2
tipo 1 (o insulino-dipendente) dall'età di sei anni;
nel corso della gravidanza si era manifestata la complicanza della gestosi, nota anche come preeclampsia,
patologia per la quale era stata ricoverata, dal 18 al 25 gennaio 2011, presso il
Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell “ di Mantova CP_6 CP_6
per “rialzi pressori”;
2) nel corso della gravidanza la signora si era sottoposta a diversi CP_2
controlli ecografici;
dal controllo effettuato alla 27esima settimana il referto pagina 11 di 23 riportava, in relazione al liquido amniotico: “polidramnios” e la medesima annotazione veniva riportata nei referti ecografici relativi alla 34 esima settimana, del 2.2.2011, e alla 36esima settimana, del 16 febbraio 201, nei quali si dava atto che il liquido amniotico era aumentato;
2) trasferita in sala parto alle 9.00 del 26 febbraio 2011, dopo che la sera precedente aveva avuto la rottura delle membrane, l'ultimo controllo della glicemia veniva effettuato alle ore 16, mentre non si hanno informazioni relative all'andamento dei valori glicemici nel periodo periparto;
3) veniva disposta cardiotocografia in continuo e durante il travaglio somministrata ossitocina;
4) alle ore 17 la dilatazione cervicale risultava completa e la signora, che iniziava ad avvertire il premito, veniva sollecitata ad assecondare le spinte;
alle 18.40 veniva sospesa la somministrazione di ossitocina;
il periodo espulsivo procedeva regolarmente sino alle 18.55 quando “ in considerazione
della frequenza cardiaca fetale” l'ostetrica richiedeva l'intervento del medico di turno, dott. Pt_1
5) previa episiotomia, venivano eseguite tre manovre di Kristeller in accompagnamento di ventosa ostetrica per favorire l'espulsione del feto;
dopo il disimpegno e la rotazione della testa fetale si presentava distocia di spalla;
6) il feto veniva consegnato al neonatologo che tentava, invano, la rianimazione;
pagina 12 di 23 7) dall'emogas analisi del cordone ombelicale risultava: Ph 6,76 e acido lattico 21 a testimonianza della scarsa ossigenazione del sangue fetale (
acidosi metabolica);
8) nel referto dell'anatomo patologo, dott. la causa della morte veniva Per_8
così individuata: “ asfissia acuta da verosimile compressione del funicolo”.
Sulla base dei dati obbiettivi sopra riportati si può ritenere che la gravidanza della signora fosse tutt'altro che fisiologica presentando più di una CP_2
patologia di per sé idonea a mettere a rischio il buon esito della gestazione ossia il diabete di tipo I e la gestosi.
L'incidenza del diabete pregestazionale insulino-dipendente sul positivo esito della gravidanza è riconosciuto da tutti i periti/consulenti nominati nel corso del giudizio i quali hanno concordato sulla stretta correlazione esistente tra la gravità della malattia materna ( a sua volta inversamente correlata con l'età
della donna al momento della sua insorgenza) e il livello con cui si riesce a conseguire il suo controllo metabolico ( relazione prof. pag. 10; Persona_9
relazione dott.ri pagg. 36/37; relazione prof. pag. Persona_10 Per_11
6-7; relazione pag. 23). Persona_12
Nella specie, la signora risulta affetta da diabete di tipo I dall'età di sei CP_2
anni (e quindi da vent'anni al momento del parto) e in relazione al quadro clinico dalla stessa presentato, il prof. ( consulente di parte offesa) Per_11
riportava nella sua relazione una nota classificazione contenuta nei manuali di pagina 13 di 23 Ostetricia in base alla quale essa rientrava nella classe D “per la quale il
rischio di mortalità neonatale è significativamente alto”.
Quanto al controllo metabolico della malattia, come si è detto, dopo il picco glicemico verificatosi alle ore 16.00 – che richiese il consulto con il Centro
Diabetologico – il diario clinico non contiene alcuna annotazione relativa sia alla terapia che alla sua efficacia.
Ulteriore fattore prognostico negativo per la gravidanza era costituito, nel caso di specie, dall'insorgenza, durante la gravidanza, di gestosi;
patologia per la quale la signora era stata ricoverata, presso il medesimo reparto, dal 18 CP_2
al 25 gennaio 2011 e che, pertanto, i sanitari di quel medesimo reparto non potevano non conoscere.
Riferisce il prof. ( pag. 9) che “ la gestosi nelle pazienti gravide Per_11
diabetiche ha un'incidenza triplicata rispetto alle pazienti non diabetiche (
20% vs. 3-10%) e predispone ad una maggiore incidenza di eventi gravi nel
corso del terzo trimestre di gravidanza di distacco di placenta, di parto pre
termine spontaneo fino alla morte endouterina”.
In considerazione di tali fattori di rischio i consulenti della parte offesa ( Prof.
prima, e, in seguito) hanno sostenuto che Persona_13 Per_7
l'indicazione elettiva al taglio cesareo, a prescindere dalle evidenze della cardiotocografia, era imposta dalla presenza di un diabete di classe D,
scompensato e difficilmente controllabile con la terapia insulinica, e pagina 14 di 23 contemporanea presenza di preeclampsia sovrapposta sin dall'insorgenza del travaglio di parto, soprattutto dopo i registrati picchi di iperglicemia materna per i quali era stato richiesto un consulto con il Centro Diabetologico, alle ore
16.00.
Quanto alle evidenze dei tracciati della cardiotocografia in travaglio di parto –
che com'è noto hanno l'obiettivo di rilevare una alterazione della frequenza cardiaca fetale (FCF), grazie alla quale riconoscere tempestivamente una condizione di ipossia e prevenirne l'ulteriore possibile aggravamento verso l'acidemia metabolica e l'eventuale paralisi cerebrale-, sono stati oggetto di interpretazioni discordanti da parte dei vari consulenti/periti.
In particolare, nella relazione ( nominati dal giudice del Persona_10
dibattimento) si legge che, a partire dalle ore 17.10 si registrava una variabilità
Part della frequenza cardiaca fetale, inferiore a 5 , indicativa di sofferenza fetale.
Secondo la valutazione fatta dai Consulenti tecnici di parte lesa, prof.
Per_1 e i tracciati cardiotografici erano “ sospetti di sofferenza Per_11
fetale” fin dalle ore 17 e diventarono costantemente ed ingravescentemente “
patologici” dalle ore 17.35 sino al parto, a causa di una variabilità inferiore a 5
bpm sicchè a partire dalle 17.35 “ il personale ostetrico avrebbe dovuto
avvertire il medico di guardia al fine di decidere come e cosa fosse il caso di
fare per la risoluzione del quadro”. pagina 15 di 23 Tale rilievo viene fatto anche dai Consulenti nominati dal P.M ( Per_15
che nella loro relazione annotano: “ dalle 17.35 ci troviamo ad
[...]
analizzare un tracciato cardiotocografico che rispetto ai precedenti tracciati
si riduce di variabilità, aspetto da mettere in relazione ad un peggioramento
dello stato fetale” ( relazione cit. pag. 35).
Ciò non di meno e pur dando atto che il travaglio della signora non era CP_2
fisiologico, presentando noti fattori di rischio materno-fetali, e che in questi casi la buona pratica medica “impone la presenza del medico in sala parto”, i consulenti concludono che la presenza del medico durante la Persona_12
fase critica del travaglio, che collocano alle 18.45-18.55, avrebbe reso possibile un'anticipazione della nascita di soli dieci minuti e non avrebbe, con elevata probabilità, evitato il danno fetale.
Secondo il prof. ( consulente nominato dal Gip): “ Dalle ore 17.40 alle Per_9
ore 18.43 le caratteristiche della frequenza cardiaca fetale, rispetto alla fase
precedente, si modificano per una modesta riduzione della variabilità che
comunque rimane presente;
in questa fase la frequenza cardiaca presenta
valori che si collocano sempre al di sopra di 110 battiti per minuto e quindi
appare normale. Il tracciato in questa fase, giudicato con un approccio ex
ante, anche in considerazione della presenza in qualche modo rassicurante
del liquido amniotico limpido, può essere considerato come “sospetto”: infatti
si rileva una diminuzione della variabilità ( < 5bpm) per più di 40 minuti, ma pagina 16 di 23 meno di 90 minuti;
quindi è presente una sola variabile non rassicurante”.
Al dato obbiettivo rappresentato dal fatto che il tracciato cardiotogrfico aveva evidenziato fluttuazioni del livello medio della frequenza cardiaca ( “
variabilità”) inferiore a 5 bpm per meno di 90 m., a partire dalle ore
17.35/17.40, il prof. non attribuisce rilievo decisivo al fine di adottare Per_9
una decisione clinica operativa ( parto cesareo) in quanto pur non rispecchiando un “ pattern” ottimale, nel caso di specie, a suo dire sussisteva il dato rassicurante costituito dalla colorazione, limpida, del liquido amniotico.
Pertanto, le manovre conservative ( mutamento di posizione della partoriente e sospensione della somministrazione della ossitocina) messe in atto, dopo la persistenza della variabilità da ormai 45 minuti, in quanto previste da molte
Linee Guida, sarebbero state, a suo dire, rispondenti alle norme di buona pratica desumibili dalle Linee Guida di Settore.
Tutto ciò premesso, reputa la Corte che le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti nominati dal P.M., professori e e quelle cui è Per_15 Per_15
pervenuto il consulente nominato dal Gip, prof. , non siano condivisibili. Per_9
In relazione alla prima relazione, i periti pur dando atto che a partire dalle ore
17.35 il tracciato cardiotocografico era indicativo di una sofferenza fetale,
inspiegabilmente, differiscono la necessità di allertare la sala operatoria alle ore 18.40, allorchè il tracciato diviene, inequivocabilmente, patologico.
Quanto alla seconda relazione, si fa rilevare che, benchè alle 17.30 il tracciato pagina 17 di 23 risultasse sospetto, non risulta che il monitoraggio, da parte dell'ostetrica, sia stato continuativo e, soprattutto, che esso sia stato oggetto di rivalutazione in ragione sia dell'età gestazionale che delle patologie della partoriente ( diabete e gestosi) nè, tanto meno, risulta, che, a fronte di un tracciato “ sospetto”
siano stati controllati i valori pressori e la situazione del quadro glico-
metabolico.
Quanto al riferimento alle Linee Guida fatto dal prof. , esso non tiene Per_9
conto del fatto che, se il confronto con dette linee è senz'altro doveroso,
l'autonomia decisionale del medico resta una componente solida della sua attività e professione essendo indispensabile che l'agire del medico resti libero anche al fine di offrire al paziente la cura più appropriata e che più gli si adatta, in relazione alle variabili e ai rischi coinvolti nel caso specifico,
costituiti, per la signora dal diabete pregestazionale, dalla gestosi e CP_2
anche dall'eccesso di liquido amniotico ( polidramnios), registrato nei controlli ecografici effettuati prima del ricovero ( cfr. referti ecografici).
E, ancora, con riguardo ai tracciati del cardiotocografo, si impone un'ulteriore considerazione: se, infatti, il grosso problema che si pone davanti ad un tracciato cardiotografico è la discordanza dell'interpretazione dei dati, con ampia variabilità di descrizione e/o valutazione dell'interpretazione – di cui si
è avuta dimostrazione negli esiti discordanti delle relazioni peritali – le evidenze del tracciato non dovevano costituire l'unico elemento considerato e pagina 18 di 23 tanto meno quello decisivo.
Un ulteriore argomento addotto dalla difesa dei sanitari, al fine di posticipare la collocazione temporale dell'insorgenza dell'insulto ipossico, è costituito dal referto dell'anatomopatologo dott. secondo cui la causa della morte era Per_8
da individuarsi in un'asfissia acuta, temporalmente databile in prossimità del parto, in quanto l'esame istologico delle membrane coriali aveva confermato l'assenza di macrofagi contenenti meconio.
Pur non considerando le dichiarazioni contraddittorie, rese dal dott. in Per_8
sede testimoniale – avendo dichiarato dapprima che l'asfissia si sarebbe verificata un'ora, un'ora e mezzo prima della nascita e, in seguito, che poteva essersi verificata anche quattro/cinque ore prima -la decisività del dato relativo all'assenza di meconio tinto sia durante il travaglio che nei microfagi, al fine di escludere una sofferenza fetale prolungata, deve essere esclusa sia in ragione del fatto che non sono state portate evidenze scientifiche comprovanti la correlazione tra liquido amniotico tinto di meconio ed esito neonatale sfavorevole sia in ragione degli argomenti portati dal prof. che, in Per_11
sede testimoniale, ha ben chiarito che l'emissione di meconio può essere un indicatore di sofferenza fetale, ma non l'unico, dipendendo tale emissione anche dalla maturazione dell'apparato gastro-intestinale del feto.
Da ultimo, in relazione allo schiacciamento del funicolo, nella sua relazione il dott. faceva riferimento ad “un verosimile schiacciamento del Per_8 pagina 19 di 23 funicolo”, mentre, in sede testimoniale, dichiarava di aver notato una compressione del funicolo, che doveva essere avvenuta massimo un'ora e mezzo prima della morte, ma che, tuttavia, secondo quanto riferito dallo stesso prof. non era stata la causa della morte in quanto “ c'è una resistenza Per_8
alla carenza di ossigeno del feto” .
Alla luce delle emergenze di cui si è dato conto, reputa questa Corte che il grave stress ipossico del feto – che trova conferma nell'acidosi metabolica -
causato da una condizione materna di glicemia non compensata, si sia verificato in concomitanza con le anomalie registrate nel tracciato cardiotocografico, a partire dalle 17.00/17.35.
Da tale momento, pertanto, i sanitari dovevano prendere la decisione di espletare il parto al fine di evitare un grave ed irreversibile danno a carico di organi sensibili, col possibile arresto cardiocircolatorio ed il decesso del nascituro. Tale condizione, invece, essendosi protratta, ha determinato acidosi e le condizioni già compromesse del feto non gli hanno consentito di far fronte
Commentato [DF1]: ai normali stress ipossici del travaglio.
In altri termini, l'inerzia in primo luogo dell'ostetrica e, quindi, del medico hanno protratto la sofferenza fetale, iniziata alle 17/17.30 e indotto il feto ad affrontare la fase espulsiva – complicata dalla distocia della spalla – in condizioni di ipo ossigenazione.
In particolare al dott. medico di turno, è da ascriversi la colpa di non Pt_1 pagina 20 di 23 aver monitorato l'andamento della glicemia della partoriente e, nonostante i fattori di rischi della gravidanza di quest'ultima, di non aver monitorato l'andamento del travaglio.
All'ostetrica, va ascritta la colpa di non aver correttamente Controparte_1
interpretato i tracciati cardiotocografici e di non aver richiesto,
tempestivamente, l'intervento del medico a partire dalle ore 17/17.30,
nonostante un tracciato “ sospetto”, indice di sofferenza fetale, che doveva essere posto in relazione con i plurimi fattori di rischio che la gravidanza della signora resentava. CP_2
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto si terranno in considerazione i parametri previsti dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano e si opererà la necessaria personalizzazione tenendo conto dell'attaccamento prenatale ossia di quel particolare legame che i genitori sviluppano durante le fasi della gravidanza verso il bambino che attendono, venuto meno in conseguenza della nascita di un feto morto
Tenuto conto dell'età della vittima primaria ( punti 28), dell'età della vittima secondaria ( punti 24) e della sofferenza causata dal lutto perinatale ( punti
15), il danno da perdita del rapporto parentale viene liquidato per ciascun genitore in euro 262.037 ( punti 67; valore punto euro 3.911)
Il danno da perdita del rapporto parentale subito dai nonni viene liquidato pagina 21 di 23 tenendo conto dell'età della vittima primaria ( punti 20); età vittima secondaria
( punti10) in complessivi euro 50.940 per ciascun nonno.
Trattandosi di debito di valore sulle somme predette, devalutate al febbraio
2011 e via via rivalutate anno per anno, vanno riconosciuti gli interessi legali.
Per la loro soccombenza e vanno E_ Controparte_7
condannati a rifondere in favore di CP_2 Controparte_3
e le spese di questo giudizio e del CP_4 Controparte_5
giudizio di legittimità che, in base al criterio del decisum, si liquidano, per questo giudizio in complessivi euro 18.511 ( di cui euro 5.706 per la fase di studio, euro 3.318 per la fase introduttiva e euro 9.487 per la fase decisoria),
oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori di legge;
per il giudizio di legittimità in complessivi euro 14.005 ( di cui euro 6.449 per la fase di studio,
euro 4.238 per la fase introduttiva e euro 3.318 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15 e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunciando:
condanna e a pagare in favore di E_ Controparte_1 [...]
e la somma di euro 262.037, ciascuno, oltre interessi CP_2 Parte_4
da calcolarsi come in parte motiva, e in favore di e CP_4 CP_8 pagina 22 di 23 la somma di euro 50.940, ciascuno, oltre interessi legali da calcolarsi come CP_5
indicato in parte motiva;
condanna e a rifondere in favore di E_ Controparte_1 [...]
e le spese del giudizio di legittimità e del presente CP_2 Controparte_3
giudizio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao pagina 23 di 23
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 963/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
18/12/2024 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. PICOTTI E_
Responsabilità LORENZO e dall'avv. GHIRARDI ALDO ( ) VIA C.F._1 professionale VITTORIO EMANUELE II, 1 25122 BRESCIA;
Parte_2
( ) VIA SANTA CHIARA 15 37129
[...] C.F._2
VERONA; elettivamente domiciliato in VIA SANTA CHIARA 15 VERONA
presso il difensore avv. PICOTTI LORENZO, come da procura allegata
ATTORE IN RIASSUNZIONE pagina 1 di 23 contro
, rappresentata e difesa dall'avv. TESTORI PAOLA Controparte_1
e dall'avv. ANGIOLILLO GIUSEPPE ( ) VIA C.F._3
VALSESIA 61 46100 MANTOVA;
elettivamente domiciliata in Vicolo San
Clemente, 5/a 25124 BRESCIA presso il difensore avv. TESTORI PAOLA,
come da procura allegata
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e contro
, , , CP_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. BIANCARDI Controparte_5
BEATRICE giusta delega allegata all'atto di citazione in riassunzione
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
cui è stata riunita la causa iscritta al n. 967/22 promossa da
, , , CP_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. BIANCARDI Controparte_5
BEATRICE giusta delega allegata all'atto di citazione in riassunzione
ATTORI IN RIASSUNZIONE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. PICOTTI E_
LORENZO e dall'avv. GHIRARDI ALDO ( ) VIA C.F._1 pagina 2 di 23 VITTORIO EMANUELE II, 1 25122 BRESCIA;
Parte_2
( ) VIA SANTA CHIARA 15 37129
[...] C.F._2
VERONA; elettivamente domiciliato in VIA SANTA CHIARA 15 VERONA
presso il difensore avv. PICOTTI LORENZO, come da procura allegata all'atto di riassunzione
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. TESTORI PAOLA Controparte_1
e dall'avv. ANGIOLILLO GIUSEPPE ( ) VIA C.F._3
VALSESIA 61 46100 MANTOVA;
elettivamente domiciliata in Vicolo San
Clemente, 5/a 25124 BRESCIA presso il difensore avv. TESTORI PAOLA,
come da procura allegata all'atto di riassunzione
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: rinvio da cassazione penale
CONCLUSIONI
Per : E_
“Nel merito: mandare assolto l'appellante da ogni responsabilità perché il
fatto non sussiste o non lo ha commesso, o comunque non costituisce reato
ovvero non è illecito anche in applicazione delle sopravvenute leggi più
favorevoli, in ogni caso respingendo ogni richiesta risarcitoria delle parti
civili; B) In subordine: liquidare nel minimo le somme attribuibili a titolo di pagina 3 di 23 risarcimento del danno, secondo quanto previsto dalle Tabelle correnti per
perdita del rapporto parentale.C) Spese e competenze di causa rifuse”
Per Controparte_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza penale n.
508/2018 emessa il 20.04.2018 dal Tribunale di Mantova in composizione
monocratica assolvere da ogni richiesta risarcitoria delle Controparte_1
parti civili, con vittoria di spese”
Per , , e CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
CP_5
“Accertare e dichiarare la civile responsabilità di e E_ [...]
, in solido fra loro o, in subordine, in relazione al grado di colpa CP_1
accertato in via alternativa e/o congiuntiva e/o disgiuntiva per i fatti colposi
ai medesimi imputabili nella causazione della morte di Persona_1
e - per l'effetto - condannare i medesimi convenuti, in via solidale
[...]
fra loro o – in subordine – in via alternativa e/o congiuntiva e/o disgiuntiva,
ciascuno in proporzione al grado di colpa accertata, al risarcimento di tutti i
danni sofferti da e – genitori della CP_2 Controparte_3
minore – come quantificati nella somma di € Persona_1
660.000,00 (seicentosessantamila virgola zero zero) o in quella maggiore o
minore che la Corte di Appello di Brescia riterrà di determinare e sofferti da
e – nonni della minore CP_4 Controparte_5 CP_3 pagina 4 di 23 - come quantificati nella somma di 280.000,00 ( Persona_1
duecentoottatamila virgola zero zero) o in quella maggiore o minore che la
Corte di Appello di Brescia riterrà di determinare, oltre interessi e
rivalutazione monetaria ex lege dal dovuto al saldo, per tutte le ragioni
dedotte2) Dirsi tenuti e condannarsi, conseguentemente, e E_
, alla rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili Controparte_1
nel giudizio penale di primo grado, del grado appello e del giudizio di
Cassazione, come quantificate nelle note spese depositate nel giudizio penale,
oltre le spese legali del presente giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 21840/22 la Corte di Cassazione annullava la sentenza della
Corte d'Appello penale di Brescia che, in riforma della sentenza del tribunale di Mantova, aveva assolto e dal reato loro E_ Controparte_1
ascritto perché il fatto non costituisce reato, e, in conseguenza revocato le statuizioni civili dell'impugnata sentenza.
Gli imputati erano stati chiamati a rispondere del delitto di cui agli artt. 113 e
589 c.p. perché cooperando colposamente tra loro, con condotte indipendenti,
– quale medico dipendente dell' di Mantova, in Pt_1 Controparte_6
servizio presso il reparto di Ginecologia e responsabile del turno pomeridiano del 26.2.2011 – – quale ostetrica dipendente del medesimo CP_1 CP_6
in servizio presso l'anzidetto reparto, nello stesso pomeriggio – concorrevano pagina 5 di 23 a cagionare il decesso di che si verificava a causa del Persona_2
trattamento terapeutico riservato alla madre di lei, , nel corso CP_2
del ricovero avvenuto il 25 febbraio 2011 per prodromi di travaglio, alla trentasettesima settimana di gravidanza, iniziato alle ore 9.00 del giorno 26 e conclusosi con la morte del feto alle ore 19.17 per un'asfissia acuta insorta antecedentemente al parto, acutizzatasi poi durante il parto. Per colpa consistita in negligenza, imperizia ed inosservanza delle leges artis.
Riteneva la Suprema Corte che, la Corte di Brescia era venuta meno all'obbligo di “ motivazione rafforzata” che comporta, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado sulla base di una diversa valutazione del compendio probatorio, l'obbligo di strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, specie se di carattere tecnico scientifico, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado.
Questi i fatti: è affetta da diabete pregestazionale connotato da CP_2
notevole gravità, evolutosi già in età prepubere e ben noto anche prima del predetto ricovero ospedaliero, nonché da gestosi, grave sindrome che si caratterizza per la comparsa in gravidanza di ipertensione. Alle ore 9.00 del 26
febbraio 2011, la donna viene portata in sala parto dove viene visitata dalla dott.ssa che dispone la somministrazione di ossitocina in Persona_3 pagina 6 di 23 costanza di regolare andamento del tracciato cardiotocografico del feto. Alle
ore 16 si verifica un anomalo innalzamento della glicemia e il dott. Pt_1
subentrato nel turno alla dott.ssa contatta il medico internista per Per_3
indicazioni sul proseguimento della terapia insulinica. Alle ore 17, in presenza di dilatazione completa, la partoriente comincia a sentire i primi premiti e viene sollecitata ad assecondare le spinte, alle 18.40 viene sospesa la l'infusione ossitocinica e la fase espulsiva procede regolarmente fino alle
18.55 allorchè, - si legge nel Diario Clinico – “ in considerazione della
frequenza cardiaca fetale” l'ostetrica chiama il dott. che, con il Pt_1
richiesto ausilio della dott.ssa procede all'accelerazione del parto Per_3
mediante ventosa esterna. Al quel punto il parto viene caratterizzato da una grave complicazione fetale costituita dalla distocia della spalla. Alle 19.17 la neonata viene consegnata alla neonatologa che ne constata il Per_4
decesso, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione.
Sulla base dell'integrazione dei dati clinici, delle risultanze cardiotoraciche,
delle emergenze ricavabili dagli accertamenti anatomopatologici e dalle analisi di laboratorio su sangue fetale, i periti e i consulenti hanno concordemente concluso che la morte della bimba era da ricondurre ad un quadro di asfissia acuta intrauterina, produttivo di bradicardia con successivo arresto cardiaco e cessazione irreversibili delle funzioni vitali.
Il punto determinante della vicenda veniva individuato, sia dal Tribunale che pagina 7 di 23 dalla Corte d'Appello, nell'individuazione dell'esatta collocazione temporale di tale quadro asfittico: in quale momento era insorto e si era reso manifesto lo stato ipossico e la conseguente sofferenza del feto in utero.
Nel quadro di una valutazione complessiva di tutte le emergenze raccolte, il
Giudice di primo grado collocava l'inizio dell'insulto ipossico ad un tempo risalente a 60-90 minuti prima del parto, collocazione che ha ritenuto pienamente coincidente con la comparsa di evidenti anomalie dei tracciati cardiotocografici che sono risultati indicativi della sofferenza fetale a partire dalle ore 17.35 della medesima giornata con andamento di ingravescente allarme in un'ininterrotta progressione di gravità sino all'exitus. La
progressiva sofferenza fetale, a detta del tribunale, non veniva adeguatamente constatata perdurando sino alle ore 18.55. Il dott. allertato Pt_1
dall'ostetrica, a questo punto aveva avviato l'accelerazione del parto in forma eutocica mediante applicazione di ventosa ostetrica. Nella esecuzione della manovra estrattiva sopraggiungeva, tuttavia, la complicanza della distocia della spalla che ha comportato compressione del funicolo ombelicale,
determinando un ulteriore peggioramento delle condizioni di ossigenazione del feto, in conseguenza di uno stato di asfissia acuta che ne determinerà la morte.
Il Giudice di primo grado individuava come antecedente necessario della morte l'indebito ritardo nel rilevare e nell'elidere la grave sofferenza fetale,
ricollegata, in particolare, sia all'iperglicemia materna scompensata, sia pagina 8 di 23 all'ipotizzata compressione del funicolo ombelicale sopravvenuta nella fase espulsiva;
causa prima della sofferenza fetale sarebbe da individuarsi, secondo i periti richiamati dal primo giudice, nel mancato contrasto dell'acidosi metabolica della madre, dovuta ad una glicemia non corretta, aggravata anzi dalle condizioni di stress determinate dalla fase espulsiva in atto.
In tale quadro, la compressione del funicolo, ammesso che via sia stata, si inserisce in un processo eziologico già in atto, semplicemente aggravando una situazione di conclamata compromissione delle condizioni di benessere del feto in un quadro ipossico drammatico già verificatosi, iscrivendosi in un decorso causale quale concausa finale non determinante.
Di conseguenza il primo Giudice affermava che dalle ore 15 alle ore 18.55 la gestante – in condizione di speciale fragilità per le patologie di cui era portatrice – era stata affidata esclusivamente al controllo dell'ostetrica senza intervento alcuno del medico di guardia che interveniva alle 18.55 su richiesta dell'ostetrica cui aveva abbandonato il controllo sulla partoriente. CP_1
Quanto alla il Tribunale le addebitava di aver sottovalutato la CP_1
delicatezza della situazione, colposamente ritardando il supporto del medico, e di avere negligentemente eseguito il monitoraggio cardiotocografico che doveva essere effettuato in continuo corso di travaglio in considerazione delle condizioni metaboliche e pressorie alterate della partoriente.
La Corte d'Appello, invece, pur dando per acclarato che dopo le ore 16.00 non pagina 9 di 23 fosse stato svolto alcun controllo sulla glicemia, riteneva che tale omissione non avesse innescato il meccanismo causale come ricostruito in primo grado e ciò in ragione della valutazione non univoca del tracciato.
Aveva quindi ritenuto che sino alle 1843 il tracciato era regolare, con modesta riduzione della variabilità, e che le manovre poste in essere a fronte di un tracciato sospetto corrispondevano alle linee guida.
Di conseguenza, ritenendo non provato, oltre ragionevole dubbio, che l'iperglicemia materna avesse determinato la sofferenza fetale, provvedeva ad assolvere gli imputati perché il fatto non costituisce reato.
Nell'annullare la sentenza la Suprema Corte evidenzia che, di fronte al grave ed allarmante quadro clinico della partoriente, la Corte bresciana si era limitata a rimarcare le difficoltà di lettura del tracciato cardiotocografico al fine di individuare l'esatta collocazione temporale del quadro asfittico, ritenendo non apprezzabili sul piano scientifico le conclusioni cui erano pervenuti i periti e ed il consulente di parte civile secondo i quali la Per_5 Per_6 Per_7
sofferenza fetale era da collocarsi alle ore 17.35.
Neppure vi era spiegazione sorretta da obiettive argomentazioni scientifiche sulla ritenuta non configurabilità di un colposo ritardo nell'intervento ostetrico che aveva portato alla nascita del feto ormai privo di vita.
Il giudizio veniva pertanto riassunto sia da che da E_ [...]
, , e . CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 pagina 10 di 23 All'udienza del 18 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine si rileva che, qualora come nella specie, la Corte di Cassazione
penale annulli la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto gli imputati, il giudizio civile di rinvio, ex art. 622 c.p.p., costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicchè nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello ( cfr. Cass.
16169/2022).
Nel merito, nella drammatica vicenda oggetto di causa si possono ritenere provate le seguenti circostanze:
1) la signora all'epoca del parto ventiseienne, era affetta da diabete di CP_2
tipo 1 (o insulino-dipendente) dall'età di sei anni;
nel corso della gravidanza si era manifestata la complicanza della gestosi, nota anche come preeclampsia,
patologia per la quale era stata ricoverata, dal 18 al 25 gennaio 2011, presso il
Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell “ di Mantova CP_6 CP_6
per “rialzi pressori”;
2) nel corso della gravidanza la signora si era sottoposta a diversi CP_2
controlli ecografici;
dal controllo effettuato alla 27esima settimana il referto pagina 11 di 23 riportava, in relazione al liquido amniotico: “polidramnios” e la medesima annotazione veniva riportata nei referti ecografici relativi alla 34 esima settimana, del 2.2.2011, e alla 36esima settimana, del 16 febbraio 201, nei quali si dava atto che il liquido amniotico era aumentato;
2) trasferita in sala parto alle 9.00 del 26 febbraio 2011, dopo che la sera precedente aveva avuto la rottura delle membrane, l'ultimo controllo della glicemia veniva effettuato alle ore 16, mentre non si hanno informazioni relative all'andamento dei valori glicemici nel periodo periparto;
3) veniva disposta cardiotocografia in continuo e durante il travaglio somministrata ossitocina;
4) alle ore 17 la dilatazione cervicale risultava completa e la signora, che iniziava ad avvertire il premito, veniva sollecitata ad assecondare le spinte;
alle 18.40 veniva sospesa la somministrazione di ossitocina;
il periodo espulsivo procedeva regolarmente sino alle 18.55 quando “ in considerazione
della frequenza cardiaca fetale” l'ostetrica richiedeva l'intervento del medico di turno, dott. Pt_1
5) previa episiotomia, venivano eseguite tre manovre di Kristeller in accompagnamento di ventosa ostetrica per favorire l'espulsione del feto;
dopo il disimpegno e la rotazione della testa fetale si presentava distocia di spalla;
6) il feto veniva consegnato al neonatologo che tentava, invano, la rianimazione;
pagina 12 di 23 7) dall'emogas analisi del cordone ombelicale risultava: Ph 6,76 e acido lattico 21 a testimonianza della scarsa ossigenazione del sangue fetale (
acidosi metabolica);
8) nel referto dell'anatomo patologo, dott. la causa della morte veniva Per_8
così individuata: “ asfissia acuta da verosimile compressione del funicolo”.
Sulla base dei dati obbiettivi sopra riportati si può ritenere che la gravidanza della signora fosse tutt'altro che fisiologica presentando più di una CP_2
patologia di per sé idonea a mettere a rischio il buon esito della gestazione ossia il diabete di tipo I e la gestosi.
L'incidenza del diabete pregestazionale insulino-dipendente sul positivo esito della gravidanza è riconosciuto da tutti i periti/consulenti nominati nel corso del giudizio i quali hanno concordato sulla stretta correlazione esistente tra la gravità della malattia materna ( a sua volta inversamente correlata con l'età
della donna al momento della sua insorgenza) e il livello con cui si riesce a conseguire il suo controllo metabolico ( relazione prof. pag. 10; Persona_9
relazione dott.ri pagg. 36/37; relazione prof. pag. Persona_10 Per_11
6-7; relazione pag. 23). Persona_12
Nella specie, la signora risulta affetta da diabete di tipo I dall'età di sei CP_2
anni (e quindi da vent'anni al momento del parto) e in relazione al quadro clinico dalla stessa presentato, il prof. ( consulente di parte offesa) Per_11
riportava nella sua relazione una nota classificazione contenuta nei manuali di pagina 13 di 23 Ostetricia in base alla quale essa rientrava nella classe D “per la quale il
rischio di mortalità neonatale è significativamente alto”.
Quanto al controllo metabolico della malattia, come si è detto, dopo il picco glicemico verificatosi alle ore 16.00 – che richiese il consulto con il Centro
Diabetologico – il diario clinico non contiene alcuna annotazione relativa sia alla terapia che alla sua efficacia.
Ulteriore fattore prognostico negativo per la gravidanza era costituito, nel caso di specie, dall'insorgenza, durante la gravidanza, di gestosi;
patologia per la quale la signora era stata ricoverata, presso il medesimo reparto, dal 18 CP_2
al 25 gennaio 2011 e che, pertanto, i sanitari di quel medesimo reparto non potevano non conoscere.
Riferisce il prof. ( pag. 9) che “ la gestosi nelle pazienti gravide Per_11
diabetiche ha un'incidenza triplicata rispetto alle pazienti non diabetiche (
20% vs. 3-10%) e predispone ad una maggiore incidenza di eventi gravi nel
corso del terzo trimestre di gravidanza di distacco di placenta, di parto pre
termine spontaneo fino alla morte endouterina”.
In considerazione di tali fattori di rischio i consulenti della parte offesa ( Prof.
prima, e, in seguito) hanno sostenuto che Persona_13 Per_7
l'indicazione elettiva al taglio cesareo, a prescindere dalle evidenze della cardiotocografia, era imposta dalla presenza di un diabete di classe D,
scompensato e difficilmente controllabile con la terapia insulinica, e pagina 14 di 23 contemporanea presenza di preeclampsia sovrapposta sin dall'insorgenza del travaglio di parto, soprattutto dopo i registrati picchi di iperglicemia materna per i quali era stato richiesto un consulto con il Centro Diabetologico, alle ore
16.00.
Quanto alle evidenze dei tracciati della cardiotocografia in travaglio di parto –
che com'è noto hanno l'obiettivo di rilevare una alterazione della frequenza cardiaca fetale (FCF), grazie alla quale riconoscere tempestivamente una condizione di ipossia e prevenirne l'ulteriore possibile aggravamento verso l'acidemia metabolica e l'eventuale paralisi cerebrale-, sono stati oggetto di interpretazioni discordanti da parte dei vari consulenti/periti.
In particolare, nella relazione ( nominati dal giudice del Persona_10
dibattimento) si legge che, a partire dalle ore 17.10 si registrava una variabilità
Part della frequenza cardiaca fetale, inferiore a 5 , indicativa di sofferenza fetale.
Secondo la valutazione fatta dai Consulenti tecnici di parte lesa, prof.
Per_1 e i tracciati cardiotografici erano “ sospetti di sofferenza Per_11
fetale” fin dalle ore 17 e diventarono costantemente ed ingravescentemente “
patologici” dalle ore 17.35 sino al parto, a causa di una variabilità inferiore a 5
bpm sicchè a partire dalle 17.35 “ il personale ostetrico avrebbe dovuto
avvertire il medico di guardia al fine di decidere come e cosa fosse il caso di
fare per la risoluzione del quadro”. pagina 15 di 23 Tale rilievo viene fatto anche dai Consulenti nominati dal P.M ( Per_15
che nella loro relazione annotano: “ dalle 17.35 ci troviamo ad
[...]
analizzare un tracciato cardiotocografico che rispetto ai precedenti tracciati
si riduce di variabilità, aspetto da mettere in relazione ad un peggioramento
dello stato fetale” ( relazione cit. pag. 35).
Ciò non di meno e pur dando atto che il travaglio della signora non era CP_2
fisiologico, presentando noti fattori di rischio materno-fetali, e che in questi casi la buona pratica medica “impone la presenza del medico in sala parto”, i consulenti concludono che la presenza del medico durante la Persona_12
fase critica del travaglio, che collocano alle 18.45-18.55, avrebbe reso possibile un'anticipazione della nascita di soli dieci minuti e non avrebbe, con elevata probabilità, evitato il danno fetale.
Secondo il prof. ( consulente nominato dal Gip): “ Dalle ore 17.40 alle Per_9
ore 18.43 le caratteristiche della frequenza cardiaca fetale, rispetto alla fase
precedente, si modificano per una modesta riduzione della variabilità che
comunque rimane presente;
in questa fase la frequenza cardiaca presenta
valori che si collocano sempre al di sopra di 110 battiti per minuto e quindi
appare normale. Il tracciato in questa fase, giudicato con un approccio ex
ante, anche in considerazione della presenza in qualche modo rassicurante
del liquido amniotico limpido, può essere considerato come “sospetto”: infatti
si rileva una diminuzione della variabilità ( < 5bpm) per più di 40 minuti, ma pagina 16 di 23 meno di 90 minuti;
quindi è presente una sola variabile non rassicurante”.
Al dato obbiettivo rappresentato dal fatto che il tracciato cardiotogrfico aveva evidenziato fluttuazioni del livello medio della frequenza cardiaca ( “
variabilità”) inferiore a 5 bpm per meno di 90 m., a partire dalle ore
17.35/17.40, il prof. non attribuisce rilievo decisivo al fine di adottare Per_9
una decisione clinica operativa ( parto cesareo) in quanto pur non rispecchiando un “ pattern” ottimale, nel caso di specie, a suo dire sussisteva il dato rassicurante costituito dalla colorazione, limpida, del liquido amniotico.
Pertanto, le manovre conservative ( mutamento di posizione della partoriente e sospensione della somministrazione della ossitocina) messe in atto, dopo la persistenza della variabilità da ormai 45 minuti, in quanto previste da molte
Linee Guida, sarebbero state, a suo dire, rispondenti alle norme di buona pratica desumibili dalle Linee Guida di Settore.
Tutto ciò premesso, reputa la Corte che le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti nominati dal P.M., professori e e quelle cui è Per_15 Per_15
pervenuto il consulente nominato dal Gip, prof. , non siano condivisibili. Per_9
In relazione alla prima relazione, i periti pur dando atto che a partire dalle ore
17.35 il tracciato cardiotocografico era indicativo di una sofferenza fetale,
inspiegabilmente, differiscono la necessità di allertare la sala operatoria alle ore 18.40, allorchè il tracciato diviene, inequivocabilmente, patologico.
Quanto alla seconda relazione, si fa rilevare che, benchè alle 17.30 il tracciato pagina 17 di 23 risultasse sospetto, non risulta che il monitoraggio, da parte dell'ostetrica, sia stato continuativo e, soprattutto, che esso sia stato oggetto di rivalutazione in ragione sia dell'età gestazionale che delle patologie della partoriente ( diabete e gestosi) nè, tanto meno, risulta, che, a fronte di un tracciato “ sospetto”
siano stati controllati i valori pressori e la situazione del quadro glico-
metabolico.
Quanto al riferimento alle Linee Guida fatto dal prof. , esso non tiene Per_9
conto del fatto che, se il confronto con dette linee è senz'altro doveroso,
l'autonomia decisionale del medico resta una componente solida della sua attività e professione essendo indispensabile che l'agire del medico resti libero anche al fine di offrire al paziente la cura più appropriata e che più gli si adatta, in relazione alle variabili e ai rischi coinvolti nel caso specifico,
costituiti, per la signora dal diabete pregestazionale, dalla gestosi e CP_2
anche dall'eccesso di liquido amniotico ( polidramnios), registrato nei controlli ecografici effettuati prima del ricovero ( cfr. referti ecografici).
E, ancora, con riguardo ai tracciati del cardiotocografo, si impone un'ulteriore considerazione: se, infatti, il grosso problema che si pone davanti ad un tracciato cardiotografico è la discordanza dell'interpretazione dei dati, con ampia variabilità di descrizione e/o valutazione dell'interpretazione – di cui si
è avuta dimostrazione negli esiti discordanti delle relazioni peritali – le evidenze del tracciato non dovevano costituire l'unico elemento considerato e pagina 18 di 23 tanto meno quello decisivo.
Un ulteriore argomento addotto dalla difesa dei sanitari, al fine di posticipare la collocazione temporale dell'insorgenza dell'insulto ipossico, è costituito dal referto dell'anatomopatologo dott. secondo cui la causa della morte era Per_8
da individuarsi in un'asfissia acuta, temporalmente databile in prossimità del parto, in quanto l'esame istologico delle membrane coriali aveva confermato l'assenza di macrofagi contenenti meconio.
Pur non considerando le dichiarazioni contraddittorie, rese dal dott. in Per_8
sede testimoniale – avendo dichiarato dapprima che l'asfissia si sarebbe verificata un'ora, un'ora e mezzo prima della nascita e, in seguito, che poteva essersi verificata anche quattro/cinque ore prima -la decisività del dato relativo all'assenza di meconio tinto sia durante il travaglio che nei microfagi, al fine di escludere una sofferenza fetale prolungata, deve essere esclusa sia in ragione del fatto che non sono state portate evidenze scientifiche comprovanti la correlazione tra liquido amniotico tinto di meconio ed esito neonatale sfavorevole sia in ragione degli argomenti portati dal prof. che, in Per_11
sede testimoniale, ha ben chiarito che l'emissione di meconio può essere un indicatore di sofferenza fetale, ma non l'unico, dipendendo tale emissione anche dalla maturazione dell'apparato gastro-intestinale del feto.
Da ultimo, in relazione allo schiacciamento del funicolo, nella sua relazione il dott. faceva riferimento ad “un verosimile schiacciamento del Per_8 pagina 19 di 23 funicolo”, mentre, in sede testimoniale, dichiarava di aver notato una compressione del funicolo, che doveva essere avvenuta massimo un'ora e mezzo prima della morte, ma che, tuttavia, secondo quanto riferito dallo stesso prof. non era stata la causa della morte in quanto “ c'è una resistenza Per_8
alla carenza di ossigeno del feto” .
Alla luce delle emergenze di cui si è dato conto, reputa questa Corte che il grave stress ipossico del feto – che trova conferma nell'acidosi metabolica -
causato da una condizione materna di glicemia non compensata, si sia verificato in concomitanza con le anomalie registrate nel tracciato cardiotocografico, a partire dalle 17.00/17.35.
Da tale momento, pertanto, i sanitari dovevano prendere la decisione di espletare il parto al fine di evitare un grave ed irreversibile danno a carico di organi sensibili, col possibile arresto cardiocircolatorio ed il decesso del nascituro. Tale condizione, invece, essendosi protratta, ha determinato acidosi e le condizioni già compromesse del feto non gli hanno consentito di far fronte
Commentato [DF1]: ai normali stress ipossici del travaglio.
In altri termini, l'inerzia in primo luogo dell'ostetrica e, quindi, del medico hanno protratto la sofferenza fetale, iniziata alle 17/17.30 e indotto il feto ad affrontare la fase espulsiva – complicata dalla distocia della spalla – in condizioni di ipo ossigenazione.
In particolare al dott. medico di turno, è da ascriversi la colpa di non Pt_1 pagina 20 di 23 aver monitorato l'andamento della glicemia della partoriente e, nonostante i fattori di rischi della gravidanza di quest'ultima, di non aver monitorato l'andamento del travaglio.
All'ostetrica, va ascritta la colpa di non aver correttamente Controparte_1
interpretato i tracciati cardiotocografici e di non aver richiesto,
tempestivamente, l'intervento del medico a partire dalle ore 17/17.30,
nonostante un tracciato “ sospetto”, indice di sofferenza fetale, che doveva essere posto in relazione con i plurimi fattori di rischio che la gravidanza della signora resentava. CP_2
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto si terranno in considerazione i parametri previsti dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano e si opererà la necessaria personalizzazione tenendo conto dell'attaccamento prenatale ossia di quel particolare legame che i genitori sviluppano durante le fasi della gravidanza verso il bambino che attendono, venuto meno in conseguenza della nascita di un feto morto
Tenuto conto dell'età della vittima primaria ( punti 28), dell'età della vittima secondaria ( punti 24) e della sofferenza causata dal lutto perinatale ( punti
15), il danno da perdita del rapporto parentale viene liquidato per ciascun genitore in euro 262.037 ( punti 67; valore punto euro 3.911)
Il danno da perdita del rapporto parentale subito dai nonni viene liquidato pagina 21 di 23 tenendo conto dell'età della vittima primaria ( punti 20); età vittima secondaria
( punti10) in complessivi euro 50.940 per ciascun nonno.
Trattandosi di debito di valore sulle somme predette, devalutate al febbraio
2011 e via via rivalutate anno per anno, vanno riconosciuti gli interessi legali.
Per la loro soccombenza e vanno E_ Controparte_7
condannati a rifondere in favore di CP_2 Controparte_3
e le spese di questo giudizio e del CP_4 Controparte_5
giudizio di legittimità che, in base al criterio del decisum, si liquidano, per questo giudizio in complessivi euro 18.511 ( di cui euro 5.706 per la fase di studio, euro 3.318 per la fase introduttiva e euro 9.487 per la fase decisoria),
oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori di legge;
per il giudizio di legittimità in complessivi euro 14.005 ( di cui euro 6.449 per la fase di studio,
euro 4.238 per la fase introduttiva e euro 3.318 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15 e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunciando:
condanna e a pagare in favore di E_ Controparte_1 [...]
e la somma di euro 262.037, ciascuno, oltre interessi CP_2 Parte_4
da calcolarsi come in parte motiva, e in favore di e CP_4 CP_8 pagina 22 di 23 la somma di euro 50.940, ciascuno, oltre interessi legali da calcolarsi come CP_5
indicato in parte motiva;
condanna e a rifondere in favore di E_ Controparte_1 [...]
e le spese del giudizio di legittimità e del presente CP_2 Controparte_3
giudizio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao pagina 23 di 23