Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore/istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: cessione dei crediti.
Fra:
in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonalume, presso il cui studio sito in Milano, Corso Magenta, n. 84, è elettivamente domiciliata,
come da mandato in atti;
- Appellante –
-
contro
-
in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Stefano Roveta, presso il cui studio sito in Genova, Via SS. Giacomo
e Filippo, n. 19/8, è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
- Appellante incidentale -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante principale:
1
e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 2350/23 emessa dal
Tribunale di Genova e pubblicata il 6 ottobre 2023 nel giudizio RG
10186/20 tra – nuova denominazione di Parte_1 [...]
– e Parte_2 Controparte_1
e non notificata, limitatamente ai capi con i quali il
[...]
Part Tribunale di Genova non ha accolto la domanda di volta ad
ottenere la condanna di Controparte_1
al pagamento dei seguenti crediti, i quali costituiscono
[...]
oggetto del presente appello:
• gli interessi di mora maturati e maturandi al tasso di cui al D.
Lgs. n. 231/02 sulla sorte capitale di 36.464,37 riconosciuta dovuta
Part dal Tribunale a , con riferimento alla relativa decorrenza per
averne il Tribunale riconosciuto la decorrenza esclusivamente dalla
domanda anziché dalla data di scadenza di pagamento di ciascuna
fattura costituente la predetta sorte capitale di € 36.464,37 – di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1
- scadenza indicata sin dalla citazione mediante la produzione
dell'elenco dei crediti sub doc. 3
• conseguentemente, gli interessi anatocistici prodotti dagli
interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di €
36.464,37 che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti
da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli
interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del
richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con
decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
2 • € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle
fatture costituenti la predetta sorte capitale di € 36.464,37
• € 15.075,27 per sorte capitale, di cui alle 28 fatture, emesse e
Part cedute a dalla società Mylan Italia S.p.A., ora Controparte_2
, riportate nel prospetto sopra riportato
[...]
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte
capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora”
ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex
artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza
del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata
sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori
maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi
degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa
dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica
dell'atto di citazione
• € 1.120 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40
moltiplicato per ciascuna delle 28 fatture costituenti la predetta
sorte capitale oggetto di appello
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con
la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo,
dall' e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si CP_1
3 produce sub doc. 2: interessi “determinati nella misura degli
interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo
a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture
costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei
predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di
pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori
maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in
quanto pagata, ma in ritardo, dall' che, alla data di notifica CP_1
della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi
degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa
dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica
dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle
fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in
quanto pagata, ma in ritardo, dall' CP_1
• € 64.975,82 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori,
appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla
sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento
di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali
interessi di mora sono già stati fatturati mediante i documenti
denominati Note Debito riepilogati negli elenchi che si riproducono
sub doc. 4 PARTE 1 E 4 PARTE 2 E 4 PARTE 3. Precisamente:
− € 5.831,25 sono portati dalle Note Debito riepilogate nell'elenco
Part prodotto con la citazione sub doc. 5A emesse da che aveva
4 acquistato dalle società fornitrici il capitale e i relativi
interessi di mora maturati e maturandi (ORA DOC. 4 PARTE 1)
− € 1.638,88 sono portati dalle Note Debito di cui all'elenco ALL.
B ELENCO NOTE PARTE 2 (ORA DOC. 4 PARTE 2)
− € 57.505,69 sono portati dalle Note Debito di cui all'elenco ALL.
B ELENCO NOTE PARTE 3 (ORA DOC. 4 PARTE 3)
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora
oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di
notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi
dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora”
ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa
dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica
della citazione
• € 7.560 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in
ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli
Part interessi di mora oggetto delle Note Debito emesse da (DOC. 4
PARTE 1)
• € 4.880 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate
nell'elenco ivi riprodotto sub doc. 5.
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento in ordine alla certezza,
liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei Parte_1
confronti di Controparte_1
condannare
[...] Controparte_1
al relativo pagamento in favore di
[...] Parte_1
5 IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è Parte_1
creditrice nei confronti di Controparte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto,
[...]
condannare la diversa Controparte_1
somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora,
anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi
dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso
forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”;
Per l'appellante incidentale:
“A – Respingersi in toto le avverse domande, in quanto infondate in
fatto ed in diritto, ed accertare e dichiarare, in riforma
dell'impugnata sentenza, che nulla è dovuto alla Parte_3
per i titoli da essa richiesti (capitale, interessi moratori e
anatocistici e risarcimento ex art. 6 D. Lgs. 231/2002);
B – in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che, per
effetto del disposto di cui all'art. 1 c. 209 e 210 L. 24.12.2007
n. 244, non può essere effettuato il pagamento della somma di €
36.464,37, corrispondente all'ammontare complessivo delle fatture
emesse nei confronti di dalla Soc. Mylan S.p.A. e cedute alla Pt_4
siccome non regolarmente trasmesse in forma Pt_3 Parte_1
telematica nel Sistema di Interscambio della stessa
[...]
; CP_1
C - con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio,
ivi espressamente comprese le spese di C.T.U..”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 18/11/2020,
[...]
(odierna conveniva in Parte_2 Parte_1
6 giudizio, nanti il Tribunale di Genova, l'
[...]
deducendo che, in forza di Controparte_3
contratti di cessione del credito stipulati con cinque società
fornitrici di prodotti e servizi sanitari, era divenuta cessionaria dei seguenti crediti nei confronti della convenuta:
- Euro 62.551,07 per sorte capitale;
- gli interessi moratori maturati e maturandi su tale sorte capitale,
determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2
e 5 del D.lgs. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la citata sorte capitale. Al riguardo, puntualizzava che, alla data del 18/11/2020, tali interessi ammontavano ad Euro 8.833,76;
- gli interessi anatocistici prodotti da tali interessi moratori scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1283 c.c., dovuti nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- Euro 2.600,00 ex art. 6, c. 2 del D.lgs. 231/2002 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la menzionata sorte capitale;
- Euro 64.975,82 a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla citata capitale, dovuti in ragione del tardivo pagamento di fatture diverse da quelle costituenti la sopra indicata sorte capitale rimasta insoluta, fatturati mediante l'emissione di diverse Note Debito interessi (docc. nn. 5A, 5B e
5C). Parte di tali fatture era stata ceduta da Parte_2
a e successivamente cedute da quest'ultima
[...] Controparte_4
nuovamente a unitamente alle Note Debito Parte_2
interessi;
7 - gli interessi anatocistici prodotti da tali ulteriori interessi di mora oggetto delle Note Debito, scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1283
c.c., dovuti nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2
e 5 D.lgs. 231/2002;
- Euro 7.560,00 ex art. 6, c. 2 D.lgs. 231/2002 corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 189 fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito prodotte sub doc. 5A;
- Euro 4.880,00 ex art. 6, c. 2 D.lgs. 231/2002 corrispondente all'importo di Euro 40,00 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori sia rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra, sia rispetto a quelle relative al tardivo pagamento della sorte capitale di fatture poste alla base delle citate Note Debito.
Pertanto, chiedeva la condanna della Parte_2
al pagamento di quanto Controparte_1
sopra illustrato (ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa) e, in subordine, la condanna della convenuta ex art. 2041
c.c.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado l'
[...]
eccependo, in Controparte_3
particolare:
- di non aver mai ricevuto solleciti per il pagamento delle fatture azionate da parte di Parte_2
- che diverse fatture (per l'importo di Euro 36.464,37) non erano dovute, in quanto non inserite elettronicamente nel Sistema di
Interscambio dell'Azienda sanitaria, come anche per le Note Debito
poste ex adverso a fondamento del richiesto importo di Euro 64.975,82
8 a titolo di interessi moratori per crediti diversi da quelli della predetta somma in sorte capitale;
- che, di conseguenza, non erano dovuti nemmeno i relativi accessori a titolo di interessi anatocistici e di somme ex art. 6, c. 2 D.lgs.
231/2002;
- che la debenza della somma di Euro 4.880,00 ex art. 6, c. 2 D.lgs.
231/2002 per ritardo nel pagamento di fatture diverse da quelle di cui alla citata sorte capitale e da quelle poste a fondamento delle predette Note Debito non era provata.
Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande avversarie, con CP_3
vittoria delle spese di lite.
3. Il Tribunale licenziava C.T.U. al fine di individuare e verificare le fatture poste alla base del credito e la sua sussistenza.
Il consulente tecnico di ufficio concludeva che nessuna somma era dovuta dall' Controparte_1
4. Con sentenza n. 2350 del 6/10/2023, il Tribunale di Genova:
- accoglieva parzialmente la domanda di , Parte_2
condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 36.464,37
in favore dell'attrice, oltre ai soli interessi giudiziari moratori dalla domanda alla sentenza;
- compensava integralmente le spese di lite tra le parti;
- poneva le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in solido,
in pari misura nei rapporti interni.
Il Tribunale, premessa l'osservazione secondo cui era onere della creditrice cessionaria dare prova Parte_2
dell'esistenza dei contratti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata e dell'effettivo adempimento alle forniture richieste, contestato da sulla base degli esiti della CP_3
C.T.U., riteneva parzialmente infondata la pretesa creditoria in
9 punto sorte capitale, interessi moratori, anatocistici ed ex art. 6, c. 2 D.lgs. 231/2002, riconoscendo all'attrice solo la somma di
Euro 36.464,37 per sorte capitale.
Secondo il Tribunale, la maggior parte della pretesa attorea era fondata esclusivamente su fatture che, in quanto documenti unilaterali, non erano idonee a provare il credito.
Con riferimento alla somma di Euro 36.464,37, il Tribunale ne rilevava la mancata contestazione da parte di affermando CP_3
che il mancato inserimento delle relative fatture nel S.d.I.,
rilevato dal consulente tecnico di ufficio e ritenuta dallo stesso ostativa al pagamento, determinava solo l'insussistenza di un ritardo colpevole nel pagamento delle stesse, non anche la non debenza del relativo importo.
5. In data 8/04/2024, proponeva appello, formulando Parte_1
otto motivi di impugnazione.
Primo motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato a riconoscere per gli interessi moratori con decorrenza dalla domanda, invece che dalla data di scadenza di ogni singola fattura, non riconoscendo, di conseguenza, nemmeno gli interessi anatocistici e la somma ex art. 6, c. 2 D.lgs. 231/2002
pari ad Euro 40,00 per ogni fattura inevasa.
Secondo l'appellante, contrariamente a quanto affermato dal Giudice
di prime cure, egli aveva provato di aver inviato le intimazioni di pagamento a controparte e quest'ultima non aveva contestato le date di scadenza delle fatture, né di aver ricevuto tali fatture, con la conseguenza che la pretesa creditoria doveva ritenersi provata.
Secondo motivo di appello.
La sentenza di primo grado era errata nella parte in cui aveva ritenuto non provata la somma per sorte capitale di Euro 15.075,27
10 e relativi interessi moratori, anatocistici e l'importo ex art. 6,
c. 2 D.lgs. 231/2002, per mancanza di prova dei contratti intercorsi tra controparte e la società fornitrice e cedente Mylan Italia S.p.A.
nonché per mancanza di prova circa l'esecuzione delle relative forniture.
Al riguardo, l'appellante deduceva di aver prodotto i contratti intercorsi tra la fornitrice e e che quest'ultima non aveva CP_3
contestato l'esistenza degli stessi, al contrario, formulando eccezioni di carattere confessorio, consistenti nell'aver allegato di aver pagato una fattura e di aver richiesto l'emissione di note di credito a storno delle altre fatture per errori di fatturazione.
Inoltre, l'appellante deduceva che controparte non aveva contestato di aver ricevuto le forniture di cui al contratto con Mylan Italia
S.p.A.
Terzo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato a ritenere non esistenti i rapporti contrattuali di fornitura all'origine del credito oggetto di causa,
in quanto, siccome le Aziende sanitarie sono attualmente dei soggetti privati, non era necessaria, ai fini della validità, la forma scritta per la conclusione dei contratti di fornitura, potendo gli stessi essere conclusi mediante scambio di corrispondenza.
Inoltre, l'appellante deduceva che:
- l'invio degli ordinativi e la ricezione delle forniture da parte di avrebbe, quantomeno, ingenerato un incolpevole CP_3
affidamento nelle società fornitrici circa l'esistenza dei suddetti rapporti contrattuali;
- le eccezioni svolte da controparte, sopra richiamate, dimostravano che aveva avuto piena conoscenza dei crediti azionati da CP_3
Parte_1
11 Quarto motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato nel ritenere inesistenti i contratti di fornitura, mancando di considerare che non rifiutando le CP_3
forniture e le prestazioni eseguite dalle originarie creditrici,
aveva, in tal modo, ratificato per fatti concludenti tali contratti.
Quinto motivo di appello.
La sentenza di primo grado era errata nella parte in cui aveva ritenuto infondata la pretesa creditoria di in Parte_1
quanto il Tribunale aveva mancato di considerare che:
- aveva eccepito di aver pagato la fattura n. 2019143282/19, CP_3
mancando, tuttavia, prova dell'avvenuto pagamento;
- la sola emissione di un mandato di pagamento, non era sufficiente ai fini della prova dell'avvenuto saldo del debito;
- con riferimento alla circostanza della richiesta di controparte di emissione di note di credito, l'emissione delle stesse da parte delle società fornitrici cedenti non era opponibile alla cessionaria in quanto sarebbero intervenute successivamente Parte_1
alla cessione del credito.
Sesto motivo di appello.
L'appellante censurava, altresì, la sentenza di primo grado nella parte in cui, avendo rigettato la domanda di riconoscimento della somma per sorte capitale, aveva anche rigettato le conseguenti domande di riconoscimento dei relativi accessori, quali gli interessi moratori, gli interessi anatocistici e la somma ex art. 6, c. 2 D.lgs. 231/2002, deducendo che, nell'oggetto della cessione,
erano ricompresi anche gli interessi mora, mentre gli altri accessori erano dovuti per legge.
Settimo motivo di appello.
12 Il Tribunale aveva errato nel ritenere non provata la pretesa creditoria di Euro 64.975,82 a titolo di interessi moratori per una somma in sorte capitale diversa da quella azionata nella presente causa (oltre agli interessi anatocistici e la somma ex art. 6, c. 2
D.lgs. 231/2002), affermando che tale pretesa era fondata esclusivamente su scritture unilaterali che imputavano ad CP_3
un ritardo nel pagamento in via automatica.
Al riguardo, l'appellante deduceva di aver prodotto le Note Debito
nelle quali erano indicati tutti i dati necessari a comprovare la debenza di tale somma a titolo di interessi moratori (come anche gli altri accessori) e che controparte non aveva sollevato, in merito,
particolari contestazioni, essendosi limitata ad asserire che tale importo era stato oggetto di un altro giudizio.
Ottavo motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato a ritenere non provato il credito di Euro
4.880,00 ex art. 6, c. 2 D.lgs. 231/2002, relativo al ritardo nel pagamento di fatture diverse sia da quelle inerenti la sorte capitale azionata nel presente giudizio, sia dalla somma dovuta in ragione delle richiamate Note Debito.
Al riguardo, l'appellante deduceva di aver allegato e provato il ritardo nel pagamento di tali fatture e che controparte non aveva contestato specificamente tale pretesa e, pertanto, la stessa doveva ritenersi provata.
6. Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, chiedendo il rigetto dell'appello avversario e proponendo
[...]
due motivi di appello incidentale.
Primo motivo di appello incidentale.
Il Tribunale aveva errato nel ritenere non contestato il credito per sorte capitale vantato da nella misura di Euro Parte_1
13 36.464,37, in quanto aveva contestato l'effettiva consegna CP_3
delle merci indicate nelle fatture poste a fondamento di tale somma.
Secondo motivo di appello incidentale.
Il Tribunale aveva errato nell'affermare che la somma di Euro
36.464,37 era dovuta, in quanto il mancato inserimento delle relative fatture nel Sistema di Interscambio determinava solo un'impossibilità, per , di effettuare un pagamento CP_3
immediato.
Invece, secondo l'appellante incidentale, il mancato inserimento di tali fatture nel S.d.I. aveva determinato l'impossibilità, per l' di accettare tali fatture in formato non Controparte_1
elettronico, ai sensi dell'art. 1, c. 210 l. 244/2007.
Quanto all'appello principale, ne affermava l'infondatezza, CP_3
deducendo che:
- correttamente la sentenza di primo grado aveva escluso la debenza degli interessi moratori (e conseguentemente degli altri accessori) sulla somma capitale vantata da controparte, in quanto le relative fatture non erano state inserite nel S.d.I., con la conseguente assenza di un ritardo nel pagamento imputabile all'
[...]
; CP_1
- La somma di Euro 15.075,27 a titolo di sorte capitale,
correttamente non era stata ritenuta dovuta dal Tribunale a fronte dell'eccezione dell' circa l'assenza di prova della Controparte_1
consegna della merce indicata nelle relative fatture, a nulla rilevando le eccezioni di avvenuto pagamento di una piccola parte del credito e di richiesta di storno di altre fatture;
- con riferimento alle Note di Debito prodotte da Parte_1
a sostegno della somma di Euro 64.975,82, a titolo di interessi moratori per ritardo nel pagamento di crediti diversi dalla predetta
14 sorte capitale, l'appellante non aveva fornito la prova dell'avvenuta cessione a suo favore di tale credito, né del ritardo nel pagamento e non aveva trasmesso tali note all' Controparte_1
per via telematica, secondo quanto richiesto dall'art. 1, c. 209 l.
244/2007;
- con riferimento alla somma di Euro 4.880,00 ex art. 6, c. 2 D.lgs.
231/2002 per ritardato pagamento di crediti diversi da quelli vantati per sorte capitale e da quelli di cui alle predette Note Debito,
l'appellante non aveva prodotto le fatture che sarebbero state pagate in ritardo, né aveva dato prova di tale ritardo.
7. Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 13/03/2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
8.Il primo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati insieme per comodità espositiva e sono entrambi infondati.
Con riferimento alle fatture poste alla base del credito vantato di
Euro 36.464,37, per sorte capitale (relativo a fatture per forniture della società Mylan S.p.A.), è stato accertato dalla C.T.U. svolta in primo grado che le stesse non sono state trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio dell'Azienda
sanitaria: “Varie fatture emesse dalla Soc. Mylan S.p.A. (€
9.673,91): non risultano essere state regolarmente trasmesse nel SDI
di ( non possono essere pagate, ex art. 1 c. 209 L. 24.12.2007 CP_3
n. 244). V. doc. 29 Parte Convenuta (dettagli esiti fatture): risulta
che TUTTE le fatture emesse da Mylan S.p.A., nel quadro "Dati
documento", contengono, in calce alla dicitura "Stato documento", la
specificazione "respinta";
15 (…)
Fatture Soc. Mylan S.p.A. (€ 26.790,46): non risultano essere state
regolarmente trasmesse nel SDI di IS (non possono essere pagate,
ex art. 1 c. 209 L. 24.12.2007 n. 244). V. doc. 29 Parte Convenuta
(dettagli esiti fatture): risulta che TUTTE le fatture emesse da
Mylan S.p.A., nel quadro "Dati documento", contengono, in calce alla
dicitura "Stato documento", la specificazione "respinta";” (pagg. 10
e 11 della C.T.U.).
Tale circostanza relativa alla modalità di invio delle fatture non
è stata contestata dall'appellante.
ha eccepito, sin dal primo grado, il mancato invio delle CP_3
fatture in modalità elettronica, sostenendo, per tale ragione, non solo la non debenza degli interessi moratori (e relativi ulteriori accessori), ma anche di non essere tenuta al pagamento del credito vantato da per sorte capitale, non potendo l' Parte_1 [...]
accettare richieste di pagamento che non siano state CP_1
inviate mediante il sistema S.d.I.
Al riguardo, l'art. 1, c. 209 l. 244/2007 stabilisce che: “Al fine
di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione
delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la
trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture
emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché
con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto,
parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma
elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.
16 Il successivo comma 210 stabilisce che: “A decorrere dal termine di
tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non
possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino
all'invio in forma elettronica.”.
Pertanto, salvo quanto si dirà con riferimento ai successivi motivi dell'appello principale e all'appello incidentale, correttamente il
Tribunale non ha riconosciuto a gli interessi Parte_1
moratori sulla citata somma capitale a far data dalla scadenza di ciascuna fattura, non essendo queste ultime state trasmesse in via elettronica e non essendo conseguentemente le stesse accettabili dall' sanitaria, quale ente pubblico economico sottoposto CP_1
alla normativa contabile citata.
I motivi di appello dal secondo al quarto compresi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro connessione e sono infondati.
In primo luogo, non è fondata la doglianza dell'appellante secondo cui ella aveva diritto al riconoscimento, altresì, del credito per sorte capitale di Euro 15.075,27 (oltre ai relativi accessori)
inerente a forniture di Mylan Italia S.p.A., in quanto l'
[...]
avrebbe sostanzialmente ammesso l'esistenza dei contratti CP_1
di fornitura e non contestato il ricevimento degli ordini.
Tuttavia, dall'esame degli atti di causa, risulta che ha CP_3
contestato, sin dal primo grado, sia l'esistenza di validi contratti di fornitura, sia l'esattezza e l'effettivo ricevimento di diverse forniture oggetto delle fatture prodotte dall'appellante.
Al riguardo, deve rilevarsi che, a fronte dell'eccezione di
Part inadempimento formulata dall' era onere di Controparte_1
[...]
[...] provare, non solo l'esistenza di validi contratti di Parte_5
fornitura (i.e. gli ordinativi di fornitura) intercorsi tra le società fornitrici cedenti il credito e l' , ma anche Controparte_1
che gli ordini di merce fossero stati effettivamente e correttamente evasi in favore di , oltre al corretto invio delle fatture CP_3
attestanti il credito vantato, ossia mediante il sistema elettronico previsto dalla legge.
Per costante giurisprudenza, infatti, non è sufficiente, ai fini della prova del credito, la produzione delle sole fatture, in quanto documenti unilaterali.
Nello specifico, si rileva che sono state prodotte in giudizio le convenzioni stipulate tra le società farmaceutiche fornitrici e l'Azienda sanitaria, le quali puntualizzano che “che la presente
Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti
del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione
le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi
Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse
fonte di obbligazione contrattuale” (pag. 3, lett. h) convenzione con Mylan Italia S.r.l., a titolo di esempio) e che l'ordinativo di fornitura è fonte di obbligazione per l' Controparte_1
“Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale
le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire i
beni/ le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il
Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
” (art. 2,
lett. d) della medesima convenzione).
Invero, le eccezioni formulate da relative all'avvenuto CP_3
pagamento di alcune fatture e alla richiesta di storno di diverse altre fatture, compiuta prima della cessione dei crediti
18 all'appellante, possono assumere valore quantomeno indiziario circa l'esistenza di ordinativi di fornitura con limitato riferimento a
Mylan Italia S.p.A. e ai singoli ordini cui le fatture oggetto delle eccezioni si riferiscono, ma non possono valere quali dichiarazioni confessorie circa l'esistenza di ordinativi di fornitura per tutte le altre fatture allegate dall'appellante, considerato, peraltro, che ha contestato la corrispondenza di alcune fatture CP_3
prodotte con gli ordini effettivamente inviati ai fornitori.
In ogni caso, ciò che risulta dirimente ai fini della prova della debenza del credito vantato dall'appellante è la prova dell'effettivo adempimento della controprestazione dovuta dalle società fornitrici, contestato dall' , che, nel caso Controparte_1
di specie, non è stata fornita dall'appellante.
Infatti, come anche rilevato dal C.T.U. nella propria analisi delle fatture e dei documenti prodotti a sostegno della pretesa creditoria di per sorte capitale, l'odierna appellante non ha Parte_1
fornito prova dell'effettiva consegna dei prodotti ordinati da oggetto delle fatture contestate: “
2. Fatture Soc. Bristol CP_3
Myers Squibb:
a) N. 268902880 (€ 26.838,30): somma residua richiesta € 1.438,50
non dovuta per discrepanza dei prodotti richiesti con quelli effettivamente ricevuti (non sono stati consegnati prodotti aventi un, controvalore del medesimo importo, come risulta dal DDT): v. docc. IS 10- 10 quater Parte Convenuta;
b) N. 2001005980 (€ 3.333,91): non ha mai richiesto i prodotti CP_3
ivi indicati (si tratta di farmaci NON compresi nell'elenco approvato dalla competente Commissione Regionale);
3. Fatture Soc. Mylan Italia S.R.L.(€ 10.034,54):
19 a) N. 2019143282 (€ 81,48) relativa ad un ordine già evaso e pagato;
è stata chiesta l'emissione di apposita nota di credito (v. docc.
27 -27 bis Parte Convenuta);
b) Le altre fatture emesse dalla Soc. Mylan Italia S.R.L. (€
9.953,06) sono prive dei relativi DDT: non vi è prova della consegna delle merci;
4. La fattura emessa dalla Soc. OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.
n. 8500081777 per € 3.195,90 (€ 3.515,49 IVA compresa) è stata pagata
con mandato n. 4068 emesso in data 12/12/2019 e riscontrato dalla
banca in data 16/12/2019, pertanto nulla è dovuto come riconosciuto
Part dalla controparte (v. doc. 14 B Parte Convenuta).
La Parte Convenuta sottolinea inoltre che:
(…)
2 - non risultano prodotti i Documenti di Trasporto attestanti
l'effettiva consegna delle merci di cui a tutte le fatture supposte non pagate, tecnicamente, pertanto, manca la prova dell'effettiva consegna delle merci.
L'assunto di Parte Convenuta appare assolutamente condivisibile, posto che è certamente onere di Parte Attrice dimostrare l'effettiva
esistenza della fornitura, non bastando certo la mera emissione del
documento contabile di fatturazione.” (pagg. 11 e 12 della C.T.U.).
Inoltre, la C.T.U., nelle proprie conclusioni, ha rilevato che, a fronte della documentazione prodotta, non risulta dovuto alcun credito per sorte capitale a Parte_1
In proposito, deve osservarsi che la C.T.U. ha compiutamente analizzato la documentazione prodotta in giudizio dalle parti e che né l'esito della consulenza, né l'operato del C.T.U. è stato oggetto di specifica censura in appello da parte di Parte_1
20 Di conseguenza, non assume rilievo dirimente la censura formulata dall'appellante secondo cui, a seguito dell'intervento del D.lgs.
502/1992, che ha riordinato il quadro normativo delle Aziende
sanitarie, i contratti tra queste ultime e i fornitori avrebbero potuto essere conclusi iure privatorum, ossia, in ipotesi, senza la forma scritta, non essendo sufficiente la prova dei contratti di fornitura, a fronte della contestazione del corretto adempimento della controprestazione di consegna della merce richiesta da parte di CP_3
Pertanto, correttamente il Tribunale non ha riconosciuto a Parte_1
le somme per sorte capitale dalla stessa vantate.
[...]
Il quinto motivo di appello è infondato.
Ferma la circostanza dirimente della mancata prova, da parte dell'appellante, degli ordini di fornitura relativi a ciascuna fattura e del corretto adempimento agli stessi, con riferimento alla fattura n. 2019143282/19 deve ritersi sufficiente, ai fini della prova del pagamento, l'ordinativo prodotto dall'appellata, come parimenti devono ritenersi sufficienti gli altri ordinativi definitivi prodotti relativi al pagamento di altre fatture, in assenza di ulteriori elementi che possano far dubitare dell'effettivo accredito delle somme indicate.
Con riferimento alle richieste di storno di diverse fatture di Mylan
Italia S.r.l., dalla documentazione prodotta risulta che lo storno delle stesse è stato effettuato dalla società fornitrice nelle date del 20-23/12/2019, ossia prima della notifica della cessione del credito a nei confronti di intervenuta il Parte_1 CP_3
10/01/2020, con conseguente opponibilità all'appellante delle relative note di credito.
Il sesto motivo di appello è infondato.
21 La mancanza di prova circa la debenza delle somme in sorte capitale vantate da nei termini sopra indicati comporta Parte_1
l'impossibilità di riconoscere a quest'ultima gli eventuali interessi moratori su tali somme.
Al riguardo, deve aggiungersi che il C.T.U., nell'esaminare la documentazione prodotta in giudizio, non ha rilevato ritardi nei pagamenti effettuati da e che, anche sotto tale profilo, CP_3
la C.T.U. non è stata oggetto di censure da parte di Parte_1
Con riferimento agli interessi anatocistici, assume rilievo dirimente la previsione contenuta nelle convenzioni stipulate dall' con le società farmaceutiche fornitrici Controparte_1
secondo cui “Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi
dell'art. 1283 Cod. Civ..” (art. 9, c. 6).
Tale previsione contrattuale esclude in radice la sussistenza del diritto di a pretendere gli interessi anatocistici Parte_1
rispetto agli interessi moratori vantati.
Infatti, se, ai sensi dell'art. 1283 c.c., l'anatocismo è escluso dalla presenza di usi contrari, a fortiori si deve affermare la possibilità, per le parti, di escludere convenzionalmente la debenza di interessi anatocistici.
Infine, non essendo dovuta alcuna somma per sorte capitale per le ragion anzidette e non essendo stato provato il ritardo nel pagamento delle fatture pagate da , non è possibile riconoscere la CP_3
somma richiesta da ex art. 6, c. 2 D.lgs. 231/2002. Parte_1
Il settimo motivo di appello è infondato.
Con riferimento al credito vantato da di Euro Parte_1
64.975,82 per interessi moratori asseritamente dovuti per il ritardo nel pagamento di fatture diverse da quelle costituenti la sorte
22 capitale azionata nel presente giudizio, si osserva che l'appellante ha dedotto che:
- diverse società farmaceutiche fornitrici, con separati atti di cessione (sub docc. 9A, 9B e 9C) avevano ceduto a Parte_1
fatture emesse nei confronti di CP_3
- aveva emesso distinte “Note Debito interessi” (sub docc. Pt_1
4A e 4B) per Euro 7.470,13;
- parte delle fatture emesse da vari fornitori nei confronti di
, dopo essere state cedute a erano state da Pt_4 Parte_1
quest'ultima cedute a _5
- a fronte dell'asserito ritardo nel pagamento da _5
parte di , aveva redatto altre “Note debito interessi” (sub CP_3
doc. 16 B), per complessivi Euro 57.505,69;
- avrebbe ceduto nuovamente a tali _5 Parte_1
note di debito.
Al riguardo, come osservato anche dalla C.T.U., deve rilevarsi che:
- le Note Debito emesse da non sono state inviate Parte_1
in formato elettronico, nel rispetto della l. 244/2007, con conseguente impossibilità per di provvedere al pagamento;
CP_3
- rispetto alle Note Debito allegate manca la prova del ritardo nel pagamento, con conseguente impossibilità di accertare l'an e il
quantum della pretesa creditoria di a titolo Controparte_6
di interessi moratori;
- con particolare riferimento alle Note Debito emesse da _5
, non risultano essere stati prodotti in giudizio gli atti di
[...]
cessione del credito (e relative notifiche alla debitrice ceduta)
da a con conseguente carenza di _5 Parte_1
legittimazione attiva per le stesse in capo all'appellante.
23 Per tali ragioni, la somma di Euro 64.975,82 non può essere riconosciuta all'appellante e conseguentemente nemmeno gli interessi anatocistici – comunque esclusi dalle convenzioni stipulate con le società farmaceutiche fornitrici – e neppure la somma ex art. 6, c.
2 D.lgs. 231/2002, mancandone i presupposti.
L'ottavo motivo di appello è infondato.
L'appellante non ha fornito la prova del ritardo nel pagamento, da parte dell' delle fatture emesse dalla società Controparte_1
Pfizer S.p.A. poste a fondamento della pretesa creditoria di Euro
4.880,00 ex art. 6, c. 2 D.lgs. 231/2002 quale fatto costitutivo del diritto del creditore ad ottenere tale somma.
Nello specifico, si rileva che, dalla documentazione prodotta in giudizio, non è possibile comprendere quali siano le fatture asseritamente pagate in ritardo, né individuare il giorno in cui sarebbe avvenuto il pagamento da parte di onde accertane CP_3
l'eventuale tempestività o meno.
Pertanto, correttamente il Tribunale non ha riconosciuto all'odierna appellante la somma citata.
In base a quanto esposto l'appello principale deve essere respinto.
L'appello incidentale proposto da è meritevole di CP_3
accoglimento, per le ragioni che seguono.
9.Il primo motivo di appello incidentale è fondato.
Dall'esame degli atti di causa, con riferimento alle fatture di cui all'importo di Euro 36.464,37 per sorte capitale, risulta che ha contestato, sin dalla comparsa di costituzione e CP_3
risposta, la debenza di tale somma, non solo sotto il profilo del mancato invio in formato elettronico delle stesse fatture, ma anche sotto il profilo della carenza di prova dell'effettiva consegna della merce richiesta alla fornitrice Mylan S.p.A.
24 Tale onere probatorio, spettante a in qualità di Parte_1
creditrice cessionaria per le ragioni sopra illustrate, non è stato assolto.
Di conseguenza, nemmeno la somma in sorte capitale di Euro 36.464,37
poteva essere riconosciuta a Parte_1
Il secondo motivo di appello incidentale è fondato.
Ferma la mancanza di prova della debenza della somma in sorte capitale di Euro 36.464,37 per le ragioni illustrate, le fatture prodotte a giustificazione di tale importo non sono state trasmesse elettronicamente ad mediante il S.d.I. CP_3
Al riguardo, si ritiene che il tenore dell'art. 1, c. 210 l. 244/2007
esclude, non solo il ritardo nel pagamento di una fattura non trasmessa elettronicamente, ma anche la sussistenza della pretesa creditoria in tal modo azionata, non potendo l'Amministrazione né
accettare la fattura, né procedere ad alcun pagamento della stessa fino a che il creditore non comunica la fattura in modalità elettronica: “A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le
amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare
le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere
ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma
elettronica.”.
Pertanto, anche sotto tale profilo, la citata somma doveva ritenersi non dovuta.
Infine, si osserva che non ha riproposto in appello Parte_1
la domanda subordinata di arricchimento senza causa, la quale,
pertanto, deve intendersi rinunciata.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie, una domanda ex art. 2041
c.c. formulata in via subordinata rispetto alla domanda di condanna
25 al pagamento di somme derivanti da contratto sarebbe inammissibile,
in quanto la pretesa azionata da non è riconoscibile, Parte_1
non per l'assenza, in astratto, di una domanda spiegabile in giudizio dall'odierna appellante, bensì per mancanza di prova del credito azionato (cfr. Cass. Civ., S.U. 5/12/2023, n. 33954).
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, le domande proposte da devono essere integralmente rigettate. Parte_1
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate:
per il primo grado in Euro 13.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( Euro 2.500,00 per la fase di studio,
Euro 1.500,00 per la fase introduttiva, Euro 5.000,00 per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 4000,00 per la fase della decisione ) ;
-per il secondo grado in Euro 12.600 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( Euro 3000,00 per la fase di studio,
Euro 2000,00 per la fase introduttiva, Euro 2.500,00 per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 5.100,00 per la fase della decisione ) .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello principale è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
26 Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da Controparte_1
respinge l'appello principale ed accoglie l'appello
[...]
incidentale, per l'effetto respinge tutte le domande formulate da
Parte_1
Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese legali liquidate
[...]
-per il primo grado in Euro 13.000,00 per compensi oltre spese
generali, cpa ed I.V.A. ;
-per il secondo grado in Euro 12.600 per compensi oltre spese
generali, cpa ed I.V.A. .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello principale è stato
interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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