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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10747/2024
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Sergio Di Paola Presidente Relatore
Marisa Attollino Giudice
Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 proposto da:
(C.F. Codice data di Parte_1 C.F._1 Persona_1 nascita 10/02/1992, Paese di provenienza: NIGERIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 22/10/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli l' 8/10/2024 e adottato dalla Controparte_1 recante declaratoria di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale.
Pag. 1 di 8 Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, della protezione speciale.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero non si è costituito in giudizio né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
18/6/2025, all'esito il Giudice Istruttore in data 16/7/2025 si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Lo scrutinio nel merito della domanda. Trattandosi di una domanda reiterata di protezione internazionale, occorre verificare l'allegazione e la prova di fatti nuovi che giustificano un esame nel merito dell'invocata protezione internazionale, già rigettata in precedenza e sulla quale si è formato un giudicato rebus sic stantibus (ossia, allo stato degli atti e sulla base degli elementi in quel momento a disposizione). Le domande di protezione internazionale e speciale, infatti, non possono essere scrutinate in assenza di fatti nuovi, determinando così il rigetto del ricorso.
Avuto riguardo all'epoca in cui il richiedente ha presentato la nuova domanda di protezione
(in data 26/8/2024, come si evince dal provvedimento della , non Controparte_1 avendo il ricorrente depositato il mod. C/3 pur sollecitato in tal senso dal Tribunale con il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione), la domanda di protezione internazionale è soggetta alle condizioni fissate dall'art. 29, comma 1, lett. b) d. lgs. 25/2008 (poiché presentata in epoca successiva alla modifica del tenore della norma, per effetto della disposizione dell'art. 7 bis, comma 1, lett. c) d.l. 20/2023); occorre, pertanto, verificarne l'ammissibilità in ragione dell'allegazione di nuovi elementi (sopravvenuti o preesistenti, ma non rappresentati in occasione della prima domanda, ovvero di elementi di fatto aggiunti per circostanziare un motivo già invocato), o di nuove prove, sulla condizione personale o sulla situazione del paese di origine, “che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente
Pag. 2 di 8 domanda o del successivo ricorso giurisdizionale”, così consentendo un esame nel merito della invocata protezione internazionale, già rigettata in precedenza e sulla quale - come detto - si è formato un giudicato rebus sic stantibus (ossia allo stato degli atti e sulla base degli elementi in quel momento a disposizione: Cass. 14/11/2023, n. 31680; 24/11/2022, n. 34650).
Nel caso di specie, in ordine alla domanda di protezione relativa alla protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), d. lgs. 251/2007, non si apprezzano, nell'esposizione formulata dal ricorrente nel ricorso depositato, elementi nuovi che consentano di riesaminare la domanda di protezione, se solo si considera che la parte non ha assolto neppure all'onere minimo di allegazione necessario per le valutazioni del Tribunale, ossia quello relativo alla produzione della prima domanda e del provvedimento definitivo di rigetto della , termine di comparazione necessario per apprezzare Controparte_1 la novità degli eventuali elementi allegati con la domanda reiterata.
Per quanto riguarda, poi, la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c) D.lgs.
251/2007, la mera allegazione di una modifica in senso peggiorativo della situazione del
Paese di origine non è sufficiente per ritenere fondato il ricorso nella misura in cui, dalla consultazione delle Country of Origin Information da parte dell'Ufficio, risulta che invece la situazione è rimasta inalterata o comunque non presenta alcun profilo di rischio significativo ai sensi della disposizione in parola.
Infine, va dato atto che con il deposito delle note scritte in data 17/6/2025, il difensore ha espressamente rinunciato alla domanda diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, sicché la valutazione del Tribunale deve riguardare esclusivamente la domanda subordinata relativa alla protezione speciale.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art.
19, comma 1.1. T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis
Quanto alla domanda per il riconoscimento della protezione speciale, anzitutto va osservato che nel caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma
1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023,
Pag. 3 di 8 modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, la sua posizione personale deve essere attentamente vagliata. Si tratta, infatti, di riconoscere o meno un diritto fondamentale dell'essere umano, tutelato ai sensi dell'art. 7 Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6
D.l.gs. 286/1998, con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e, quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario1.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”2. Dunque, nel caso di specie occorre verificare se sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, occorre ricordare che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale. “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma
Pag. 4 di 8 per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”3.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato al ricorso e depositato:
- il modello C2 storico rilasciato da che attesta lo svolgimento di attività CP_2 lavorativa negli anni 2017 e 2023;
- un modello UNILAV relativo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato presso la ditta De NN Group, valido dal 19.09.23 al 31.12.23;
- un modello UNILAV relativo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato presso la ditta valido dall' 8.02.24 al 31.12.24; Controparte_3
- le buste-paga relative all'ultimo dei rapporti di lavoro indicati, riguardanti le mensilità dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e novembre 2024, per un importo complessivo di € 4.000 circa;
- la certificazione fiscale Cud 2025 rilasciata dalla ditta Verde Daunia srl;
- un modello UNILAV relativo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato presso la ditta valido dal 20.02.2025 al 31.12.2025; Parte_2
- un modello UNILAV relativo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato presso la ditta Iazzetta Gianfranco con decorrenza 25.03.2025 – 30.06.2025
- le buste paga riguardanti il rapporto di lavoro con la ditta Iazzetta Gianfranco, relative ai mesi di marzo, aprile, maggio 2025;
- la lettera di assunzione presso la ditta per un rapporto di lavoro a Parte_2 tempo determinato per il periodo dal 20.02.2025 al 31.12.2025;
- le buste paga riguardanti il rapporto di lavoro con la ditta relative ai Parte_2 mesi di febbraio, marzo, aprile 2025.
Con riferimento alla produzione di , alla luce dei più recenti arresti della Suprema Pt_3
Corte4, va osservato che tali documenti possono ritenersi un indice significativo di integrazione, a patto anche di considerare gli ulteriori elementi prodotti in ordine all'attività lavorativa (come nella specie avvenuto, sia per le corrispondenti buste paga, sia per la
Pag. 5 di 8 certificazione fiscale e gli estratti del mod C/2) e considerato in ogni caso il potere ufficioso di svolgere accertamenti sulla condizione lavorativa della parte5.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti in ordine alla sua integrazione, va osservato che in linea di principio sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana6, lo svolgimento di attività volontariato7, i legami sociali e familiari8; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve anche considerarsi il fattore tempo, in relazione alla storia personale del soggetto, dal momento che l'assenza di legami con il paese di origine è un altro dei parametri normativi e può costituire indice di un effettivo radicamento sociale e, soprattutto, della circostanza che l'allontanamento violerebbe il diritto al rispetto della vita privata qualora essa abbia quale unico luogo di riferimento il territorio nazionale. 5 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione " , che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni Pt_3 inerenti l'instaurazione di un rapporto di l i sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01) 6 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 7 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protez/ione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01).
Pag. 6 di 8 Il Giudice deve valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute9.
Ora, nel caso di specie il ricorrente ha depositato la copia di un contratto di locazione di immobile valido dal 01.02.23 al 31.01.24.
Considerando complessivamente la documentazione prodotta, può dunque ritenersi dimostrato che il ricorrente ha avviato sin dall'anno 2023, in modo continuativo
(considerando la natura stagionale dei rapporti di lavoro agricolo) un effettivo percorso di integrazione socio lavorativa, percependo retribuzioni sufficienti per assicurarsi un livello minimo di sussistenza e per provvedere al pagamento del canone di locazione di un immobile ove ha risieduto stabilmente. Deve, conseguentemente, ritenersi possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, ex artt. 7 e 8 CEDU, nel caso di rientro forzoso in patria.
La domanda di riconoscimento della protezione speciale va, quindi, accolta.
Pronunce accessorie. Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, può disporsi la compensazione integrale delle spese a fronte di una soccombenza reciproca.
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, ne va confermata l'ammissione disposta in via provvisoria dal locale COA in data 29/10/2024, provvedendo con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
Pag. 7 di 8 3. COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari10, nella camera di consiglio del 23/07/2025.
Il Presidente relatore
Sergio Di Paola
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 2 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 3 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 4 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”. Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 9 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 10 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP, dott. Persona_2
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Sergio Di Paola Presidente Relatore
Marisa Attollino Giudice
Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 proposto da:
(C.F. Codice data di Parte_1 C.F._1 Persona_1 nascita 10/02/1992, Paese di provenienza: NIGERIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 22/10/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli l' 8/10/2024 e adottato dalla Controparte_1 recante declaratoria di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale.
Pag. 1 di 8 Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, della protezione speciale.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero non si è costituito in giudizio né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
18/6/2025, all'esito il Giudice Istruttore in data 16/7/2025 si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Lo scrutinio nel merito della domanda. Trattandosi di una domanda reiterata di protezione internazionale, occorre verificare l'allegazione e la prova di fatti nuovi che giustificano un esame nel merito dell'invocata protezione internazionale, già rigettata in precedenza e sulla quale si è formato un giudicato rebus sic stantibus (ossia, allo stato degli atti e sulla base degli elementi in quel momento a disposizione). Le domande di protezione internazionale e speciale, infatti, non possono essere scrutinate in assenza di fatti nuovi, determinando così il rigetto del ricorso.
Avuto riguardo all'epoca in cui il richiedente ha presentato la nuova domanda di protezione
(in data 26/8/2024, come si evince dal provvedimento della , non Controparte_1 avendo il ricorrente depositato il mod. C/3 pur sollecitato in tal senso dal Tribunale con il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione), la domanda di protezione internazionale è soggetta alle condizioni fissate dall'art. 29, comma 1, lett. b) d. lgs. 25/2008 (poiché presentata in epoca successiva alla modifica del tenore della norma, per effetto della disposizione dell'art. 7 bis, comma 1, lett. c) d.l. 20/2023); occorre, pertanto, verificarne l'ammissibilità in ragione dell'allegazione di nuovi elementi (sopravvenuti o preesistenti, ma non rappresentati in occasione della prima domanda, ovvero di elementi di fatto aggiunti per circostanziare un motivo già invocato), o di nuove prove, sulla condizione personale o sulla situazione del paese di origine, “che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente
Pag. 2 di 8 domanda o del successivo ricorso giurisdizionale”, così consentendo un esame nel merito della invocata protezione internazionale, già rigettata in precedenza e sulla quale - come detto - si è formato un giudicato rebus sic stantibus (ossia allo stato degli atti e sulla base degli elementi in quel momento a disposizione: Cass. 14/11/2023, n. 31680; 24/11/2022, n. 34650).
Nel caso di specie, in ordine alla domanda di protezione relativa alla protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), d. lgs. 251/2007, non si apprezzano, nell'esposizione formulata dal ricorrente nel ricorso depositato, elementi nuovi che consentano di riesaminare la domanda di protezione, se solo si considera che la parte non ha assolto neppure all'onere minimo di allegazione necessario per le valutazioni del Tribunale, ossia quello relativo alla produzione della prima domanda e del provvedimento definitivo di rigetto della , termine di comparazione necessario per apprezzare Controparte_1 la novità degli eventuali elementi allegati con la domanda reiterata.
Per quanto riguarda, poi, la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c) D.lgs.
251/2007, la mera allegazione di una modifica in senso peggiorativo della situazione del
Paese di origine non è sufficiente per ritenere fondato il ricorso nella misura in cui, dalla consultazione delle Country of Origin Information da parte dell'Ufficio, risulta che invece la situazione è rimasta inalterata o comunque non presenta alcun profilo di rischio significativo ai sensi della disposizione in parola.
Infine, va dato atto che con il deposito delle note scritte in data 17/6/2025, il difensore ha espressamente rinunciato alla domanda diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, sicché la valutazione del Tribunale deve riguardare esclusivamente la domanda subordinata relativa alla protezione speciale.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art.
19, comma 1.1. T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis
Quanto alla domanda per il riconoscimento della protezione speciale, anzitutto va osservato che nel caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma
1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023,
Pag. 3 di 8 modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, la sua posizione personale deve essere attentamente vagliata. Si tratta, infatti, di riconoscere o meno un diritto fondamentale dell'essere umano, tutelato ai sensi dell'art. 7 Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6
D.l.gs. 286/1998, con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e, quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario1.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”2. Dunque, nel caso di specie occorre verificare se sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, occorre ricordare che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale. “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma
Pag. 4 di 8 per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”3.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato al ricorso e depositato:
- il modello C2 storico rilasciato da che attesta lo svolgimento di attività CP_2 lavorativa negli anni 2017 e 2023;
- un modello UNILAV relativo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato presso la ditta De NN Group, valido dal 19.09.23 al 31.12.23;
- un modello UNILAV relativo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato presso la ditta valido dall' 8.02.24 al 31.12.24; Controparte_3
- le buste-paga relative all'ultimo dei rapporti di lavoro indicati, riguardanti le mensilità dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e novembre 2024, per un importo complessivo di € 4.000 circa;
- la certificazione fiscale Cud 2025 rilasciata dalla ditta Verde Daunia srl;
- un modello UNILAV relativo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato presso la ditta valido dal 20.02.2025 al 31.12.2025; Parte_2
- un modello UNILAV relativo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato presso la ditta Iazzetta Gianfranco con decorrenza 25.03.2025 – 30.06.2025
- le buste paga riguardanti il rapporto di lavoro con la ditta Iazzetta Gianfranco, relative ai mesi di marzo, aprile, maggio 2025;
- la lettera di assunzione presso la ditta per un rapporto di lavoro a Parte_2 tempo determinato per il periodo dal 20.02.2025 al 31.12.2025;
- le buste paga riguardanti il rapporto di lavoro con la ditta relative ai Parte_2 mesi di febbraio, marzo, aprile 2025.
Con riferimento alla produzione di , alla luce dei più recenti arresti della Suprema Pt_3
Corte4, va osservato che tali documenti possono ritenersi un indice significativo di integrazione, a patto anche di considerare gli ulteriori elementi prodotti in ordine all'attività lavorativa (come nella specie avvenuto, sia per le corrispondenti buste paga, sia per la
Pag. 5 di 8 certificazione fiscale e gli estratti del mod C/2) e considerato in ogni caso il potere ufficioso di svolgere accertamenti sulla condizione lavorativa della parte5.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti in ordine alla sua integrazione, va osservato che in linea di principio sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana6, lo svolgimento di attività volontariato7, i legami sociali e familiari8; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve anche considerarsi il fattore tempo, in relazione alla storia personale del soggetto, dal momento che l'assenza di legami con il paese di origine è un altro dei parametri normativi e può costituire indice di un effettivo radicamento sociale e, soprattutto, della circostanza che l'allontanamento violerebbe il diritto al rispetto della vita privata qualora essa abbia quale unico luogo di riferimento il territorio nazionale. 5 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione " , che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni Pt_3 inerenti l'instaurazione di un rapporto di l i sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01) 6 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 7 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protez/ione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01).
Pag. 6 di 8 Il Giudice deve valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute9.
Ora, nel caso di specie il ricorrente ha depositato la copia di un contratto di locazione di immobile valido dal 01.02.23 al 31.01.24.
Considerando complessivamente la documentazione prodotta, può dunque ritenersi dimostrato che il ricorrente ha avviato sin dall'anno 2023, in modo continuativo
(considerando la natura stagionale dei rapporti di lavoro agricolo) un effettivo percorso di integrazione socio lavorativa, percependo retribuzioni sufficienti per assicurarsi un livello minimo di sussistenza e per provvedere al pagamento del canone di locazione di un immobile ove ha risieduto stabilmente. Deve, conseguentemente, ritenersi possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, ex artt. 7 e 8 CEDU, nel caso di rientro forzoso in patria.
La domanda di riconoscimento della protezione speciale va, quindi, accolta.
Pronunce accessorie. Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, può disporsi la compensazione integrale delle spese a fronte di una soccombenza reciproca.
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, ne va confermata l'ammissione disposta in via provvisoria dal locale COA in data 29/10/2024, provvedendo con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
Pag. 7 di 8 3. COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari10, nella camera di consiglio del 23/07/2025.
Il Presidente relatore
Sergio Di Paola
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 2 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 3 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 4 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”. Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 9 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 10 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP, dott. Persona_2