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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4209 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4910/2020
All'udienza collegiale del giorno 02/07/2025 ore 12:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GIANNUZZI ALESSANDRO pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. DI GIACOMO ENRICO pres.
CP_2
Avv. PAPE' PIETRO
AVV. pres. CP_2
AVV. DE ANGELIS MARIA VITTORIA
Controparte_3
Avv. MORIELLI MARCO ANDREA avv. Monica Casto sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 2.07.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4910 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 riunita alla causa civile in grado d'appello iscritta al n.5087/2020 vertenti
TRA
( ), domiciliato presso il difensore avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ES ZI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE nel proc.n.4910/2020
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE nel proc.n.8087/2020
E
AVV (c.f. ), in proprio ex art.86 c.p.c. CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso anche dagli avv.ti Pietro Papè e Maria Vittoria De Angelis, elettivamente domiciliato presso i difensori.
APPELLANTE nel proc.n.8097/2020
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE nel proc.n.4910/2020
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. domiciliata presso il Controparte_1 P.IVA_1 difensore avv. Enrico Di Giacomo che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE INCIDENTALE in entrambi i procedimenti
E
2 (c.f. ), in persona del l.r.p.t. domiciliata Controparte_3 P.IVA_2 presso il difensore avv. Marco Andrea Morielli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA in entrambi i procedimenti
OGGETTO: appelli contro la sentenza n.473/2020 resa in data 9.01.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 1.10.2020 ha proposto appello Parte_1 contro la sentenza n.473/2020 pubblicata in data 9.01.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione dei procedimenti civili riuniti aventi r.g.n.20383/2016 e 27103/2016, promossi dall'avv. nei confronti di e di CP_2 Controparte_1 Parte_1 aventi ad oggetto pagamento di compensi professionali d'avvocato con domanda riconvenzionale per responsabilità professionale svolta dalla società e successiva chiamata in garanzia della da parte del difensore. Controparte_3
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “ l'avvocato CP_2 ha convenuto davanti a questo Tribunale la e, in proprio, il legale Controparte_1 rappresentante di detta società, con due ricorsi ex art.702 bis c.p.c. iscritti Parte_1
a ruolo con i numeri 20383/RG.2016 e 27103/RG.2016; in particolare, con il ricorso
20383/RG.2016, l'avv. ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di CP_2
€.6.951,96 asseritamente maturati, per compensi di avvocato, accessori e rimborsi, in relazione alle procedure esecutive immobiliari riunite nn°64/2004 e 69/2004 davanti al Tribunale di
Grosseto, mentre, con il ricorso 27103/RG.2016 lo stesso ha chiesto condannarsi i convenuti in solido al pagamento di €.25.712,00, per compensi di avvocato, più accessori e rimborsi, concernenti il giudizio civile n°45637/RG.2006 davanti al Tribunale di Roma, il tutto maggiorato degli interessi dalla prima richiesta al saldo;
eccepita in via Parte_1 preliminare l'inammissibilità del rito sommario, ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi, avendo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (avendo sempre agito, nei rapporti con l'avv. , spendendo il nome della di cui era il legale CP_2 Controparte_1 rappresentante) e comunque in considerazione dell'infondatezza delle domande avversarie (nel merito, in relazione al ricorso 20383/RG.2006, ha eccepito la mancata previsione, nel DM.
Giustizia 55/2014, della voce “consultazioni con il cliente”, la mancata prova del numero delle trasferte, la mancata documentazione delle spese vive, la reiterazione della voce “studio della controversia” e la mancata detrazione degli acconti, versati per €.2.000,00; mentre in relazione al ricorso 27103/2016 ha eccepito che il valore della causa era di €.120.000,00, che la voce fase cautelare risultava incomprensibile, che la voce istruttoria e trattazione era relativa a vari giudizi e non erano stati detratti gli acconti versati); la non Controparte_1
3 ha contestato la propria legittimazione passiva ma ha eccepito anch'essa, in via preliminare,
l'inammissibilità del rito sommario ed ha chiesto, nel merito, il rigetto di entrambi i ricorsi per i medesimi motivi esposti dal inoltre la in via riconvenzionale, ha Pt_1 CP_1 chiesto condannarsi l'avv. al pagamento di €.63.987,77 a titolo di risarcimento danni CP_2 da responsabilità professionale, per non essersi opposto, nell'ambito delle procedure esecutive in questione, all'esclusione del suo credito dal piano di riparto del 23.4.2007 e avere quindi pregiudicato le possibilità di realizzo di detto credito, non avendo chiesto l'accantonamento delle corrispondenti somme;
detti due giudizi, attesa la connessione soggettiva, sono stati riuniti all'udienza del 24.10.2016; l'avv. ha contestato la fondatezza delle eccezioni CP_2 avversarie e, a fronte della riconvenzionale della eccepite preliminarmente CP_1
l'inammissibilità di detta riconvenzionale e l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, ha precisato di aver suggerito all'amministratore della CP_1 Pt_1
di proporre opposizione alla loro esclusione dal piano di riparto e di aver ricevuto
[...] dal medesimo un diniego, a suo dire per mancanza di fondi;
lo stesso avv. , Pt_1 CP_2 previa autorizzazione, ha quindi chiamato in causa, per essere manlevato in caso di soccombenza, la propria assicurazione, la che, Controparte_4 costituitasi in giudizio e dopo essersi associata a tutte le eccezioni, difese e deduzioni del proprio assicurato, ha chiesto rigettarsi ogni domanda da chiunque proposta nei suoi confronti per intervenuta prescrizione ovvero per infondatezza e mancata prova nel quantum e nel nesso causale e, in via subordinata, limitarsi l'eventuale indennizzo in base alle condizioni e termini di polizza, nei limiti del massimale e dedotta la franchigia;
l'istruttoria è poi proseguita con il rito ordinario, sono stati prodotti documenti, è stato effettuato l'interrogatorio formale dell'avv. ed è stato esperito un infruttuoso tentativo di mediazione;
successivamente le CP_2 parti, considerata l'inammissibilità ovvero l'irrilevanza delle prospettate istanze istruttorie, sono state invitate a precisare le conclusioni;
le parti hanno quindi precisato le conclusioni, reiterando le richieste sopra riportate, all'udienza del 27.2.2019 e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Condanna la e Controparte_1
a corrispondere in solido all'avv. , per le prestazioni Parte_1 CP_2 professionali sopra specificate, la somma complessiva di €.16.537,37, da maggiorarsi degli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
respinge ogni altra domanda;
compensa le spese di lite tra l'avv. , la e il condanna la a CP_2 CP_1 Pt_1 CP_1 rifondere le spese di lite alla AG che si liquidano, ai sensi Controparte_3 del DM. Giustizia n°37/2018, in €.8.000,00 per compensi di avvocato per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “ Nelle more del presente giudizio la
4 Corte di Cassazione, con la sentenza delle S.U. n°4485/2018, ha chiarito che le domande di liquidazione di compensi di avvocato per prestazioni giudiziali civili debbono essere azionate con ricorso ex artt.702 bis c.p.c., 14 d.lgs.150/2011 e 28 legge 794/1942 (da definirsi dal
Tribunale con ordinanza collegiale inappellabile) e che, se azionate con atto di citazione o, come nel caso in esame, con ricorso per procedimento sommario cosiddetto codicistico (da definirsi cioè dal Tribunale con ordinanza monocratica appellabile), debba essere disposta la trasformazione del rito da ordinario, ovvero da sommario codicistico, a sommario collegiale, non oltre, tuttavia, la prima udienza;
il presente giudizio, non essendo stata disposta la trasformazione del rito alla prima udienza, è necessariamente proseguito con il rito sommario codicistico, successivamente trasformato in rito ordinario in considerazione della complessità delle domande azionate;
rilevato nel merito: la società peraltro portatrice degli CP_1 interessi sottesi alle prestazioni professionali in questione (in quanto parte del contratto in base al quale la stessa ha promosso l'azione esecutiva davanti al Tribunale di Grosseto ed il giudizio di risoluzione per inadempimento davanti a questo Tribunale), non ha contestato la propria legittimazione passiva;
tuttavia anche sarà tenuto a corrispondere all'avv. Parte_1
i compensi da questi maturati, appresso meglio specificati, dovendosi ritenere che lo CP_2 stesso abbia conferito a detto legale i relativi incarichi professionali sia come legale rappresentante della sia in proprio, come si evince dalla mail 7.7.2014, ore CP_1
9:01, (doc.17 del ) inviata dal medesimo al (in detta comunicazione, CP_2 Pt_1 CP_2 infatti, il si domandava perché l'avvocato avesse intestato la fattura alla Pt_1 CP_1 pur sapendo che detta società non aveva più un conto corrente da parecchi anni);
[...]
l'effettuazione delle prestazioni professionali esposte nel presente giudizio dall'avv. CP_2
(intervento tardivo in una esecuzione immobiliare contro la società per un credito di CP_5
€.98.840,00 asseritamente maturato a titolo di penale per il ritardato adempimento di un contratto concernente la realizzazione di stampi per barche;
fasi di studio, introduttiva, istruttoria –con due procedimenti cautelari, CTU e prove orali e decisoria del giudizio di risoluzione del citato contratto davanti al Tribunale di Roma, con richiesta di restituzione di
€.45.000,00 versate alla a titolo di acconto e condanna di detta società alla consegna CP_5 degli stampi realizzati ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, con rigetto della riconvenzionale avversaria per il pagamento di €.45.000,00, pretesi a titolo di residuo corrispettivo contrattuale) non sono state oggetto di contestazioni, rilevato altresì: la domanda di risarcimento per responsabilità professionale azionata dalla
contro
CP_1
l'avv. , che non risulta né inammissibile né prescritta, non possa tuttavia essere accolta, CP_2 dovendosi considerare: che la come s'è detto, sostiene di aver perduto la CP_1 possibilità di incassare parte del suo credito, ammontante ad €.63.987,77 (a fronte di un totale di €.98.840,00), a causa della mancata opposizione da parte dell'avv. alla esclusione CP_2
5 di detto credito dal piano di riparto elaborato il 23.4.2007; che tuttavia la CP_1 avrebbe dovuto provare che un'eventuale opposizione avrebbe avuto un esito quasi sicuramente favorevole e soprattutto fruttuoso;
che tale prova non è stata fornita, posto che, verosimilmente, la disposta esclusione sarebbe stata confermata in considerazione della mancata concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo allegato a dimostrazione del credito e posto che, anche in caso di un'eventuale accantonamento, la soddisfazione del credito in questione non sarebbe stata in alcun modo garantita, ed anzi nel caso in esame non sarebbe potuta avvenire, dovendosi a tal riguardo considerare: a) che l'accantonamento non dà alcuna garanzia in ordine alla realizzazione del credito, posto che, in attesa della formazione del titolo, possono intervenire nella procedura creditori titolati;
b) che in ogni caso l'accantonamento, ai sensi dell'art.510 c.p.c., non può protrarsi per più di tre anni;
che la è venuta in possesso del necessario titolo esecutivo il 30.1.2013, CP_1 con la pubblicazione della sentenza 7945/2013 del Tribunale di Roma, più di cinque anni dopo il citato piano di riparto, verosimilmente ad accantonamento scaduto;
ritenuto quindi: che la e debbano corrispondere in solido all'avv. i compensi CP_1 Parte_1 CP_2 ed i rimborsi concernenti le anzidette prestazioni professionali da liquidarsi, in difetto di alcun accordo in merito, sulla base dei parametri fissati dal DM. Giustizia 55/2014 pacificamente vigente al tempo della cessazione degli incarichi;
che il valore della procedura esecutiva ammontava ad €.98.840,00 e debba quindi applicarsi lo scaglione tariffario previsto per le procedure di valore compreso tra €.52.000,00 ed €.260.000,00; che il suddetto scaglione prevede i seguenti compensi minimi, medi e massimi: -per la fase introduttiva: €.683,00;
€.1.365,00; €.2.457,00; -per la fase istruttoria/trattazione: €.655,00; €.935,00; €.1.870,00; in considerazione dell'ammontare del credito e dell'esito non positivo dell'intervento, detti compensi dovranno essere liquidati in €.1.400,00 e quindi in €.2.042,76 calcolando le spese generali (15%), il contributo alla CPA (4%) e l'Iva (22%), cui dovrà detrarsi l'acconto di
€.2.000,00 che le parti convenute assumono aver versato;
all'avv. , inoltre, competerà CP_2 il richiesto rimborso spese di €.444,29 per iscrizione a ruolo, copie e spese di trasferta, da ritenersi congrue, posto che detto legale, per l'espletamento dell'incarico, ebbe a recarsi da
Roma a Grosseto;
pertanto, per la procedura esecutiva davanti al Tribunale di Grosseto, i convenuti dovranno versare all'avv. la somma di €.487,05 più gli interessi legali dalla CP_2 presente liquidazione al saldo (Cass.17655/2018); rilevato, per quanto concernente il giudizio davanti al Tribunale di Roma: detto giudizio, considerate le domande azionate, sopra specificate, risultava di valore indeterminabile e di media complessità; l'avv. ha CP_2 patrocinato tutte le fasi del giudizio e avrà quindi diritto ai compensi previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
il DM. Giustizia 55/2014 considera le cause di valore indeterminabile di valore non inferiore ad €.26.000,01 e non superiore ad €.260.000,00;
6 in considerazione della complessità media del giudizio, dovrà farsi riferimento ai giudizi di valore pari ad €.143.000,00 e quindi allo scaglione tariffario di valore compreso tra
€.52.000,00 ed €.260.000,00 che, in relazione alle suddette fasi, prevede i seguenti compensi minimi, medi e massimi: -fase di studio: €.1.215,00; €.2.430,00; €.4.374,00; -fase introduttiva:
€.775,00; €.1.550,00; €.2.790,00; -fase istruttoria: €.3.780,00; €.5.400,00; €.10.800,00; -fase decisoria: €.2.025,00; €.4.050,00; €.7.290,00; in considerazione dell'esito solo parzialmente favorevole del giudizio e della complessità della fase istruttoria, si ritiene di dover liquidare i seguenti compensi: -fase di studio: €.1.600,00; -fase introduttiva: €.1.000,00; -fase istruttoria:
€.5.400,00; -fase decisoria: €.3.000,00; pertanto, per il suddetto giudizio, le parti convenute dovranno corrispondere all'avv. l'importo di €.11.000,00, ovvero €.16.050,32 CP_2 comprensivi di spese generali, CPA ed Iva, da maggiorarsi degli interessi legali dalla presente liquidazione al saldo;
ritenuto in conclusione: che, respinta ogni altra domanda, la CP_1
e il debbano corrispondere in solido all'avv. , per le prestazioni
[...] Pt_1 CP_2 professionali sopra specificate, la somma complessiva di €.16.537,37 (€.487,05 + €.16.050,32), da maggiorarsi degli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
che debbano compensarsi le spese di lite tra l'avv. , la e il in considerazione CP_2 CP_1 Pt_1 delle reciproche parziali soccombenze;
che la debba invece rifondere le spese CP_1 di lite alla AG , avendone causato l'inutile chiamata in Controparte_3 causa ”.
§ 5. - Con l'atto di appello del procedimento n.4910/2020 ha chiesto Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, rigettata ogni contraria istanza, in integrale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Arch. nei due distinti ricorsi riuniti e Parte_1 conseguentemente respingere le domande dell'Avv. di cui ai due distinti ricorsi CP_2 perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio” mentre nel procedimento r.g.n.5087/2020 ha così concluso “Piaccia all'Ill.ma
Corte d'Appello di Roma, rigettata ogni contraria istanza, in via preliminare disporre la riunione del presente appello ex art.335 c.p.c. all'appello avente R.G.4910/2020; in via principale: respingere l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza n. CP_2 CP_2
473/20 del Tribunale di Roma e in via incidentale in integrale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Arch. Pt_1 nei due distinti ricorsi riuniti e conseguentemente respingere le domande dell'Avv.
[...]
di cui ai due distinti ricorsi perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria CP_2 CP_2 delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
§ 6. – L'avv. costituitosi con comparsa depositata il 4.01.2021 nel CP_2 proc.n.4910/2020 ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti
7 conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ritenuta la propria competenza, esaminati gli atti di causa, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in ogni loro parte gli appelli proposti in via principale da e, in via Parte_1 incidentale, dalla con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
e abuso del mezzo processuale per le ragioni tutte illustrate e, preso atto della fondatezza dei motivi d'appello sopra indicati, in accoglimento della presente impugnazione e in parziale riforma della sentenza 473/20 resa nel giudizio iscritto al n. R.G20383/2026 del Tribunale di
Roma, 1 - ammettere e disporre l'assunzione dei mezzi di istruttori tutti e della prova per testi articolati nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., sia pure limitata ai soli capitoli riportati in questo atto di appello e, all'esito, 2 - accogliere integralmente le conclusioni di cui ai ricorsi introduttivi, così come richiamate all'udienza del 27 febbraio 2019, con condanna della e l'Architetto in solido tra di Controparte_1 Parte_1 loro, la prima quale beneficiaria, e il secondo quale unico committente dell'attività professionale relativa alle fasi cautelari e di merito del giudizio iscritto al Tribunale di Roma al RG. N. 45637/06, al pagamento dei compensi nella misura stabilita dal DM 55/14 misura di euro 25.712,00 nonché, per l'intervento nelle procedure esecutive immobiliari n. 66 e 69/2004, in misura di 4.904,29 di cui al preavviso di fattura n.056/15, oltre accessori e rimborsi di legge, con interessi moratori e rivalutazione dalla data della prima richiesta al saldo. Con condanna al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. e sanzione per abuso del mezzo processuale. Con vittoria di compensi, spese e accessori di legge del doppio grado del giudizio” mentre nel proc.n.5087/2020 ha così concluso “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ritenuta la propria competenza, esaminati gli atti di causa, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preso atto della fondatezza dei motivi d'appello sopra indicati, in accoglimento della presente impugnazione e in parziale riforma della sentenza 473/20 resa nel giudizio iscritto al n. R.G20383/2026 del Tribunale di Roma, in via preliminare ammettere e disporre l'assunzione dei mezzi di istruttori tutti e della prova per testi articolati nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., sia pure limitata ai soli capitoli riportati in questo atto di appello e, all'esito, accogliere integralmente le conclusioni di cui ai ricorsi introduttivi, così come richiamate all'udienza del 27 febbraio 2019, con condanna della CP_1
e l'Architetto in solido tra di loro, la prima quale beneficiaria, e il
[...] Parte_1 secondo quale unico committente dell'attività professionale relativa alle fasi cautelari e di merito del giudizio iscritto al Tribunale di Roma al RG. N.45637/06, al pagamento dei compensi nella misura stabilita dal DM 55/14 misura di euro 25.712,00 nonché, per l'intervento nelle procedure esecutive immobiliari n. 66 e 69/2004, in misura di 4.904,29 di cui al preavviso di fattura n. 056/15, oltre accessori e rimborsi di legge, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta più giusta, con interessi moratori dalla data della prima richiesta al
8 saldo. Con vittoria di compensi, spese e accessori di legge del doppio grado del giudizio”.
§ 7 - costituitasi nel proc.n.4910/2020 con comparsa depositata Controparte_1
l'8.10.2020 ha resistito al gravame, spiegando appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni nel procedimento r.g.n.4910/2025: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata, in via incidentale: a) accertare la responsabilità professionale dell'Avv. ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, CP_2
c.c. nell'esecuzione del mandato di cui alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 66/2004 avanti al Tribunale di Grosseto e per l'effetto condannare l'Avv. al pagamento CP_2 della somma di € 63.987,77 oltre interessi dalla data di distribuzione delle somme in sede esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Grosseto;
b) accertare e dichiarare che nessun compenso è dovuto all'Avv. relativi all'intervento nella procedura esecutiva immobiliare CP_2
n. 66/04 avanti al Tribunale di Grosseto e per l'effetto compensare gli acconti ricevuti e non contestati di € 2.000,00 per la pratica in oggetto con quanto dovuto nei confronti dello stesso;
c) accertare e dichiarare che la non è tenuta a rifondere le spese di Controparte_1 lite di primo grado alla in via subordinata: accertare la Controparte_3 responsabilità professionale dell'Avv. ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, CP_2
c.c. nell'esecuzione del mandato di cui alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 66/2004 avanti al Tribunale di Grosseto e per l'effetto condannare l'Avv. al pagamento CP_2 della somma di € 63.987,77 con compensazione tra quanto risultasse dovuto dalla
[...] nei confronti dello stesso. Con vittoria di compensi del doppio grado di giudizio CP_1 oltre spese generali e oneri di legge.” nel procedimento r.g.n.5087/2020 costituitasi con comparsa dell'8.01.2021 ha spiegato appello incidentale così concludendo “Piaccia all'Ecc.ma
Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, respingere l'appello proposto dall'Avv. CP_2
avverso la sentenza n. 473/20 del Tribunale di Roma e in via incidentale, in riforma
[...] della sentenza impugnata: a) accertare la responsabilità professionale dell'Avv. CP_2
ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c. nell'esecuzione del mandato di cui alla
[...] procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 66/2004 avanti al Tribunale di Grosseto e per l'effetto condannare l'Avv. al pagamento della somma di € 63.987,77 oltre interessi CP_2 dalla data di distribuzione delle somme in sede esecutiva immobiliare presso il Tribunale di
Grosseto; b) accertare e dichiarare che nessun compenso è dovuto all'Avv. relativi CP_2 all'intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 66/04 avanti al Tribunale di Grosseto
e per l'effetto compensare gli acconti ricevuti e non contestati di € 2.000,00 per la pratica in oggetto con quanto dovuto nei confronti dello stesso;
c) accertare e dichiarare che la
[...] non è tenuta a rifondere le spese di lite di primo grado alla CP_1 [...] in via incidentale subordinata: accertare la responsabilità professionale Controparte_3 dell'Avv. ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c. nell'esecuzione del CP_2
9 mandato di cui alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 66/2004 avanti al Tribunale di
Grosseto e per l'effetto condannare l'Avv. al pagamento della somma di € CP_2 CP_2
63.987,77 con compensazione tra quanto risultasse dovuto dalla nei Controparte_1 confronti dello stesso. Con vittoria di compensi del doppio grado di giudizio oltre spese generali e oneri di legge”.
§ 8. - costituitasi nel solo procedimento r.g.n.4910/2020 con Controparte_3 comparsa depositata il 5.01.2021 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, a) nel merito rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza n. Controparte_1
473/2020 perché infondato sia in fatto che in diritto e condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio. b) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello incidentale proposto dalla e di conseguente decisione nel merito, nel caso di accoglimento Controparte_1 dell'eventuale appello incidentale condizionato, ove proposto dall'appellato Avv. al fine CP_2 di essere manlevato dalla voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_3
Roma accogliere le conclusioni precisate nella Memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., qui di seguito riformulate: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione disattesa e respinta: a) nel merito rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti della che si è associata e si associa a tutte le difese, eccezioni Controparte_3
e deduzioni svolte dall'Avv. in tutti i propri scritti difensivi, e per tutti i motivi CP_2 esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nel presente atto e, segnatamente, per essersi prescritto il diritto azionato dalla per il decorso del termine di Parte_2 prescrizione previsto dagli art.. 2934 e 2947 C.C.; b) sempre nel merito rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti della Controparte_3 per tutti i suesposti motivi e, segnatamente, perché infondata sia in fatto che in diritto,
[...] inammissibile e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento per cui è causa;
c) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, e nella ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia proposta dall'Avv. nei confronti della CP_2 Controparte_3
limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che risulterà
[...] effettivamente provato ed in nesso causale con la condotta professionale del professionista e nella percentuale che dovesse essere eventualmente ascritta a quest'ultimo, rigettando ogni superiore e/o diversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento e limitare l'indennizzo che dovesse essere ritenuto dovuto dalla in base alle condizioni, pattuizioni Controparte_3
e termini di polizza, e, quindi, alla sola quota parte direttamente e personalmente riconducibile
10 all'operato dell'assicurato, escluso quanto allo stesso riferibile in virtù di vincolo solidale con altri soggetti, nei limiti del massimale previsto dalla Polizza, detratta la franchigia fissa di €
258,22 e/o eventuali scoperti, rigettando ogni superiore e/o diversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento e, comunque, non provata;
Con ogni conseguenza in ordine alle spese competenze ed onorari del presente giudizio.”
§ 9. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. - L'appello principale nel proc.n.4910/2020 è articolato in un unico motivo.
§ 10.1. - Con il primo motivo intestato “CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
DELL'ARCH. l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui lo ha condannato al pagamento dei compensi in favore del professionista in particolare nella parte in cui si è così motivato “dovendosi ritenere che lo stesso abbia conferito a detto legale i relativi incarichi sia come legale rappresentate della sia in CP_1 proprio, come si evince dalla mail 7.7.2014 ore 9,01 (doc. 17 del ) inviata dal medesimo CP_2
CP_ al d' (in detta comunicazione, infatti, il si domandava perché l'avvocato Pt_1 Pt_1 avesse intestato la fattura alla pur sapendo che detta società non aveva più un CP_1 conto corrente da parecchi anni)”.
Censurava quindi la sentenza di primo grado essendo stato indicato quale legale rappresentante della società mentre la circostanza era smentita dalla documentazione in atti comprovante che CP_ rivestiva la carica di procuratore della conferita con atto del 13.03.2002, rep. 36.569, racc.
7.369 per atto Notaio di Roma, precisando che il primo giudice aveva desunto tale Per_1 aspetto dalla e-mail del 7.7.2014 (doc.17 dell'avv. ) da cui invero si domandava CP_2 esclusivamente perché l'avvocato avesse intestato la fattura alla pur sapendo CP_1 che detta società non aveva più un conto corrente da parecchi anni evidenziando altresì che essendo il contenzioso risalente al 2005, non costituiva circostanza rilevante considerato che per le cause oggetto delle prestazioni professionali ossia: a) opposizione al decreto ingiuntivo contro per € 93.840.00, R.G. 70037/06 sfociata nella sentenza n.1945/13 del Controparte_6
Tribunale Civile di Roma;
b) causa di primo grado R.G. 45637/06, Sez. X^, contro la CP_6 sfociata nella sentenza n.7646/14 del Tribunale Civile di Roma;
c) Intervento avanti al
[...]
Tribunale di Grosseto nella procedura esecutiva immobiliare R.E.I.. 66/04 contro la CP_6
il difensore avv. si era costituito per la e non per l'arch.
[...] CP_2 Controparte_1 Pt_1
[...]
Precisava quindi di non aver rilasciato alcun mandato in proprio, ma di aver sempre agito in nome e per conto della nella qualità di procuratore, giusto atto notarile del Controparte_1
13.03.2002, come desumibile dal tenore delle deleghe abbinate agli atti processuali e di aver
11 agito in tale veste anche nei rapporti extra-processuali.
Tanto premesso, concludeva quindi per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva non avendo mai sottoscritto documenti formali personalmente ma sempre mediante “contemplatio domini” nella sua qualità di procuratore della considerato che la Controparte_1 documentazione prodotta non dimostrava alcun impegno diretto, tantomeno alcuna assunzione di un qualche onere economico da parte sua.
Medesime difese e motivi svolgeva il nel procedimento r.g.n.5087/2020. Pt_1
§ 11. – L'avv. ha spiegato appello principale ed incidentale in entrambe le CP_2 procedure, riunite ex art.335 c.p.c., articolando quattro motivi.
§ 11.1 - Con il primo motivo intestato “MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE
TESTIMONIALI” parte appellante incidentale ha posto a fondamento del motivo la mancata ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado volte a comprovare ex art.2697
c.c. i presupposti della domanda. Evidenziava che l'espletamento delle prove testimoniali e l'interrogatorio formale che investivano i punti principali della controversia avrebbero certamente determinato il pieno accoglimento della domanda.
Riportava quindi i capitoli di prova non ammessi nei seguenti termini: “per il ricorso iscritto al r.g.n.20383/16, avente ad oggetto i compensi spettanti per l'attività svolta presso il Tribunale di Grosseto, PROVA PER TESTI E PER INTERPELLO SUI SEGUENTI CAPITOLI 3) “Vero che affermò che la era una società di sua esclusiva proprietà da lui utilizzata per CP_1 operare nel settore della progettazione e costruzione di imbarcazioni” 4) “Vero che la controversia riguardava la richiesta della di ricevere 45.000,00 euro più IVA Controparte_6 dovuti dalla a titolo di saldo prezzo degli stampi da essa costruiti su incarico CP_1
CP_ dell'Architetto ; 5) “Vero che, al fine di dirimere la controversia l'Avvocato d' Pt_1 si recava a Scarlino per incontrare l'Ing. presso il cantiere della 8) CP_5 Controparte_6
CP_
“Vero che l'Avvocato d' effettuava ulteriori indagini recandosi presso il Tribunale di
Grosseto ove accertava l'esistenza di due pignoramenti immobiliari riuniti (nn. 66 e 69/2004)
a carico della;
9) “Vero che nella procedura esecutiva immobiliare RG. 66/ 2004 CP_5
l'udienza per la vendita ex art. 529 C.p.c. si era tenuta nel corso dell'anno precedente al conferimento dell'incarico all'Avvocato d'Elia e al deposito dell'intervento. 10)“Vero che a seguito dell'esame della documentazione contrattuale l'Avvocato d'Elia suggeriva all'Arch. di esigere la penale dovuta dalla per il ritardo nel consegnare la prima Pt_1 CP_5
CP_ imbarcazione costruita dal cantiere”; 11)“Vero che l'Avvocato d' suggeriva all'Arch. di intervenire nella procedura esecutiva per il credito della Canard Yacht s.r.l. Pt_1 maturato a titolo di penale”; 12)“Vero che, in adempimento dell'incarico conferitogli dal CP_
che sottoscriveva la delega, l'Avvocato d' si recava presso il Tribunale di Pt_1
Grosseto ove il 3.4.2006 effettuava l'intervento nelle procedure esecutive anzidette” 14)“Vero
12 che alla data del conferimento dell'incarico l'udienza di vendita ex art. 529 C.p.c., si era già CP_ tenuta da quasi un anno”; 18)“Vero che l'Avvocato d' a partire dal 2006 ha monitorato la procedura esecutiva in corso presso il Tribunale di Grosseto informando l'Arch. delle Pt_1 vicende processuali, dell'effettuazione delle vendite, del piano di riparto e delle opposizioni in CP_ corso”; 19)“Vero che l'Avvocato d' e i suoi collaboratori hanno costantemente suggerito all'Arch. di cautelarsi proponendo a sua volta opposizione avverso l'esclusione della Pt_1 dal piano di riparto”; 20)“Vero che l'Architetto si è rifiutato di promuovere CP_1 Pt_1 ulteriori azioni affermando che né lui, né la definita una scatola vuota da lui CP_1 totalmente dipendente, erano in grado di affrontarne le spese”; 21) “Vero che per tutta CP_ l'attività svolta dall'Avvocato d' quale riassunta nel preavviso di parcella del 28.10.2015 la Canard Yacht e l'Arch. hanno versato il solo importo di 122,40 euro (fattura n. Pt_1
026/06)”; 22)“Vero che nel mese di maggio 2014 l'Arch. avendo incassato Pt_1
340.000,00 euro provenienti da una divisione ereditaria promossa dallo stesso Avvocato CP_ d' , si impegnò a pagare tutte le spese legali nella misura richiesta”; B - per il giudizio iscritto al R.G. 27103/16, riguardante i compensi della causa di risoluzione: IN VIA
ISTRUTTORIA PROVA PER TESTI E PER INTERPELLO SUI SEGUENTI CAPITOLI 27)
“Vero che, al fine di dirimere la controversia l'Avvocato portava avanti una fitta CP_2 corrispondenza con l'Ing. di cui ai documenti che mi si mostrano”; 30) “Vero Persona_2
CP_ che l'Avvocato d , nell'ispezionare gli stampi all'interno del cantiere rilevava CP_5
l'esistenza di gravi difetti di costruzione che pregiudicavano l'idoneità degli stampi per la produzione di serie”; 31) “Vero che l'Architetto diede incarico all'Avvocato d'E- lia Pt_1 di convenire in giudizio la per conto della per ottenere la Controparte_6 CP_1 risoluzione del contratto”; 34) “Vero che nel corso del giudizio l'Avvocato promoveva CP_2 due diversi procedimenti cautelari conclusi con l'accoglimento della domanda”; 35) “Vero che la presentava altrettanti reclami nei quali l'Avvocato si costituiva con CP_5 CP_2 memorie e repliche”; 36) “Vero che il legale ha discusso i reclami avanti al Collegio”; 37)
“Vero che veniva disposta una approfondita CTU, con trasferta a Venezia, affidata all'Ing.
; 39) “Vero che la CTU confermava che i considerevoli vizi di esecuzione e Per_3 realizzazione degli stampi li rendevano inadatti allo scopo”; 40) “Vero che il giudizio si concludeva solo il 31.3/ 2.4.2014 con la dichiarazione di parziale inadempimento della con la riduzione del prezzo di appalto e l'ordine di riconsegna degli stampi”; 41) CP_5
“Vero che per tutta la durata del giudizio l'Architetto telefonava quasi Pt_1
CP_ quotidianamente all'Avvocato d per informarsi sullo stato della pratica, per dare suggerimenti e suggerire modifiche e o integrazioni agli atti di causa”; 42) “Vero che per tutta l'attività svolta dall'Avvocato quale riassunta nella narrativa che precede la CP_2 CP_1 non ha effettuato versamenti e che l'Arch. ha versato 122,40 euro a fronte
[...] Pt_1
13 della fattura n. 025/06 intestata alla ”; 43) “Vero che le dilazioni di pagamento in CP_1 favore dell'Architetto erano conseguenza del rapporto di amicizia che, prima di questi Pt_1
CP_ fatti, lo legava all'Avvocato d ”; 44) “Vero che l'Architetto si impegnò a pagare Pt_1
CP_ spese e onorari dell'Avvocato d non appena ne avesse avuto la disponibilità personale”;
45) “Vero che nel mese di maggio 2014 l'Arch. dopo ave- re incassato 340.000,00 Pt_1 euro provenienti da una divisione eredita- ria promossa dallo stesso Avvocato , si CP_2 impegnò a pagare tutte le spese legali maturate nella misura richiesta”; 46) “Vero che l'Architetto ribadì tale impegno personale senza contestare in alcun modo le cifre Pt_1 richieste” 47) “Vero che in tale occasione chiese di non emettere fattura a nome della perché la Società era priva di conti cor- renti bancari”; 48) “Vero che CP_1 nonostante le reiterate promesse di pagamento e di sistemazione del debito complessivo (vedi corrispondenza) non ha pagato nessun altra cifra”. Si indicano a testi su tutte le circostanze gli Avvocati Giacomo Fortunato, Azzurra Bocci, Marco Donvito, Antonella CP_7
Migliore; I sigg. Francesca Ruberto, Caterina To- tonelli, l'ing. Controparte_8 [...]
Serena Di Falco, tutti in Roma;
l'Ing. Venezia CP_9 Controparte_10 Persona_2
– Chirignago”.
§ 11.2 - Con il secondo motivo intestato “ERRONEITÀ ED OMISSIONI NELLA LETTURA
DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA LEGITTIMAZIONE DI ” Parte_1 parte appellante incidentale evidenziava a fondamento del motivo che il primo giudice aveva preso in considerazione la mail 7.7.2014 delle ore 9:01, (doc.17 fasc. ) inviata dal CP_2 al senza tuttavia valutare le ulteriori affermazioni del ivi contenute, Pt_1 CP_2 Pt_1 dalle quali emergeva l'espresso riconoscimento del debito portato dalle parcelle in atti, da intendersi quindi pienamente riconosciute anche e principalmente negli importi dovuti, conformi a quelli poi richiesti in giudizio. Precisava quindi che dall'ammissione scritta del debito, dalla presunzione di veridicità delle parcelle oltre che dalla mancata specifica contestazione ex art.115 c.p.c., discendeva il proprio diritto di vedersi riconosciuti gli importi non contestati indicati nelle parcelle in atti, ovvero euro 25.712,00 oltre accessori per le vertenze ed euro 4.904,29 sempre oltre accessori di legge per le prestazioni avanti al CP_5
Tribunale di Grosseto.
Evidenziava che il giudice aveva errato nella determinazione dei compensi, sia nel determinare il valore delle cause, da effettuarsi secondo quanto previsto dagli artt.10 e segg. c.p.c., sia nel conteggiare un presunto acconto di euro 2.000,00 asseritamente pagato dalle controparti sull'erroneo presupposto di una supposta ed inesistente “mancata presa di posizione del ricorrente” che invece aveva chiesto di provare la mancata corresponsione di acconti diversi da quelli ammessi in ricorso, così espressamente contestando l'assunto avversario.
Evidenziava inoltre che il giudice non aveva considerato i compensi spettanti per i due
14 procedimenti cautelari endoprocessuali e i relativi reclami portati vittoriosamente a termine, con la conseguente condanna di entrambi i convenuti in primo grado al pagamento delle somme richieste in giudizio, di cui al riconoscimento di debito documentato dalle citate mail da parte del ovvero, in via meramente subordinata, di quelle risultanti dal ricalcolo. Pt_1
§ 11.3 - Con il terzo motivo intestato “ERRONEITÀ ED OMISSIONE NELL'ESAME DI
UN PUNTO CENTRALE DELLA CONTROVERSIA NEL RIGETTO DELLA DOMANDA
RICONVENZIONALE DELLA l'appellante deduceva che il primo CP_1 giudice non aveva tenuto conto della specifica eccezione del difensore di non aver ricevuto mandato per opporsi allo stato passivo dell'esecuzione immobiliare svoltasi innanzi al
Tribunale di Grosseto, eccezione anch'essa rimasta priva di contestazione.
Evidenziava quindi che l'opposizione qualunque ne fosse stato l'esito non era stata proposta in quanto i clienti non l'avevano voluta proporre, non avendo né la , né il CP_1 Pt_1 disponibilità economiche.
§ 11.4 - Con il quarto motivo intestato “ERRONEITÀ E VIOLAZIONE DI LEGGE IN
ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E AL PRINCIPIO DELLA
SOCCOMBENZA” l'appellante incidentale a fondamento del motivo evidenziava che non sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese, atteso che egli aveva svolto in maniera proficua una complessa attività processuale mentre le controparti avevano formulato in maniera dilatoria e strumentale una infondata domanda riconvenzionale per responsabilità professionale da sanzionare d'ufficio ex art.96 c.p.c..
Chiedeva quindi la modifica della sentenza anche in punto di spese, con riforma anche della decorrenza della rivalutazione dovuta per legge e degli interessi che dovevano decorrere dalla domanda o dal primo atto di messa in mora, e non dalla data della sentenza.
§ 12. - a spiegato appello incidentale articolato in tre motivi. Controparte_1
§ 12.1 - Con il primo motivo intestato “ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RIGETTA LA DOMANDA RICONVENZIONALE.
FONDATEZZA DELLA DOMANDA E RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI”
l'appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale di condanna del difensore al pagamento a titolo risarcitorio dell'importo pari ad euro 63.987,77 per la negligente gestione della procedura esecutiva immobiliare n.66/04 innanzi al Tribunale di Grosseto evidenziando che la mancata opposizione al progetto di distribuzione del 23.4.2007 aveva illegittimamente escluso la società dall'accantonamento delle somme ex art.510 c.p.c. facendo irrimediabilmente perdere il diritto all'incasso di quanto dovuto, ossia di quanto certamente si sarebbe realizzato dalla suddetta procedura, unica azione possibile per il soddisfacimento del credito atteso che la CP_6
[... era stata dichiarata fallita come documentato in primo grado.
15 Contestata quindi la tesi avversaria circa il mancato conferimento dell'incarico per l'opposizione evidenziava che in data 23.06.2006 era stata fissata udienza avanti al G.E. per la vendita del compendio pignorato e che in data 3.4.2006 l'avv. aveva correttamente CP_2 depositato atto di intervento tardivo senza titolo - essendo stato già decorso il termine per quello tempestivo - sulla base delle scritture contabili autenticate, in attesa di agire per l'ottenimento del titolo esecutivo.
Quindi deduceva che in data 7.04.2006 entro i trenta giorni dal deposito dell'atto di intervento era stato depositato ricorso per decreto ingiuntivo emesso in data 22.07.2006 con il n.12592/06 che il decreto ingiuntivo era stato opposto dalla e il giudizio d'opposizione Controparte_6
70036/06 era stato definito con sentenza di rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto n.7945/2013, ciò a distanza di ben sette anni dall'introduzione del giudizio.
Deduceva che l'opposizione al progetto di distribuzione avrebbe consentito di ottenere il soddisfacimento del credito come avvenuto per altro creditore ed elaborazione di altro progetto distributivo in data 11.12.2007, criticando la valutazione del primo giudice circa la rilevanza della mancata concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo.
Allegava inoltre che l'avv. nel giudizio di primo grado: a) non aveva dato la prova di CP_2 aver informato la ello stato della procedura;
b) non aveva dato la Controparte_1 prova di aver informato l'Arch. procuratore della stessa;
c) non poteva Parte_1 esimersi di informare per iscritto la propria assistita circa gli sviluppi della procedura;
d) avrebbe in ogni caso dovuto rinunciare al mandato visto che era al corrente della evoluzione positiva della procedura esecutiva immobiliare RGE 66/064 pendente avanti al Tribunale di
Grosseto in cui era stata realizzata la somma di euro 2.065.000,00 che sarebbe stata certamente distribuita.
Quanto poi al termine triennale di cui all'art.510 c.p.c. precisava che il meccanismo non era automatico e subiva certamente delle deroghe allor quando il ritardo nell'ottenimento del titolo non era ascrivibile al creditore, evidenziando che il termine di decorrenza dei tre anni avrebbe dovuto stabilirlo il giudice dell'esecuzione, ragion per cui non ci poteva essere alcuna certezza sul punto a differenza di quanto statuito nella sentenza impugnata.
§ 12.2 - Con il secondo motivo intestato “ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI CONDANNA LA AL Controparte_1
PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI ALL'INTERVENTO NELLA PROCEDURA
ESECUTIVE RGE 66/2004 AVANTI AL TRIBUNALE DI GROSSETO” l'appellante incidentale evidenziava che a fronte della responsabilità professionale al difensore non doveva riconoscersi alcun compenso, non essendo stato neppure comprovato il rimborso delle spese di euro 444,29.
§ 12.3 - Con il terzo motivo intestato “ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLA
16 SENTENZA NELLA PARTE IN CUI CONDANNA LA AL Controparte_1
PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE NEI CONFRONTI DELLA CHIAMATA IN
CAUSA ” parte appellante chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della chiamata in garanzia CP_3 dal difensore atteso che la chiamata in causa non era dipesa da sé, quanto dalla scelta del ricorrente in primo grado consapevole della fondatezza della domanda riconvenzionale, con la conseguenza che le spese della terza chiamata non potevano che gravare sulla parte chiamante.
§ 13. – Ciò posto osserva il Collegio che l'appello proposto dall'arch. nel Parte_1 proc.n.4910/2020 e così l'appello incidentale spiegato nel proc.n.5087/2020 sono fondati atteso che l'avv. non ha comprovato che l'incarico professionale fosse stato conferito in CP_2 proprio anche dal non essendo rilevanti - a tal fine e con ciò anticipandosi le Pt_1 valutazioni relative al primo motivo d'appello del professionista – le richieste di prova orale formulate dal difensore in primo grado e riproposte in appello, non vertendo sulla specifica circostanza del conferimento del mandato professionale da parte del in proprio, quanto Pt_1 sullo svolgimento dell'attività professionale.
Sul punto deve infatti osservarsi che l'onere della prova dell'incarico professionale - se contestato come nel caso di specie - spettava ex art.2697 c.c. al professionista ed in tal senso risulta essersi espressa la giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis Cass.civ.n.6905/2019) per cui la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con cui, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale, con la conseguenza che la procura alle liti costituisce solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, ove contestato, deve essere appunto provato dal professionista.
Orbene, a fronte delle contestazioni dell'arch. sin dal primo grado (cfr., memorie Pt_1 difensive in atti), deve osservarsi che la procura alle liti risulta essere stata conferita dal Pt_1 non in proprio ma quale procuratore della (cfr., atti processuali depositati dal Controparte_1 ricorrente) con la conseguenza che l'indice presuntivo di cui sopra deve ritenersi pienamente operante e non risulta essere stato superato dal difensore che oltretutto aveva intestato le fatture alla CP_1
Deve inoltre osservarsi che il difensore nei due ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado poi riuniti ha fatto valere quale causa petendi la sussistenza di un preciso mandato professionale e non certo l'assunzione postuma di un pagamento da parte del il quale, dal doc.n.17 Pt_1 prodotto dal (e-mail del 7.7.2014) in primo grado e valorizzato in via esclusiva dal primo CP_2 giudice, risulta aver soltanto evidenziato di aver effettuato un pagamento di euro 2.000,00 e
17 l'intestazione della fattura alla srl in quanto non più titolare di conto corrente, ma di certo non aveva dichiarato con valore confessorio di aver conferito i mandati professionali in proprio, non evincendosi detta circostanza dal tenore della richiamata e-mail, di seguito trascritta “Caro
Nell'incontro agli ci siamo chiariti e accordati sul fatto che dei 5000 euro che CP_2 Pt_3 ti ho consegnato, 3000 erano per l'assistenza nella trattativa con le mie sorelle ed il resto per le pratiche relative alla riscossione del credito con riportate nella fattura, tra l'altro CP_5 intestata alla che non ha più un conto corrente da parecchi anni. Ci siamo lasciati CP_1 dicendo che avresti accelerato al massimo la pratica dando un ultimatum alle avvocatesse. Tu sai bene, come abbiamo sempre concordato, che la tua parcella sarà la prima ad essere saldata, del resto ti ho sempre dato la massima libertà di trattare con la controparte come ritenevi più opportuno proprio perché per me la priorità è riconoscerti il lavoro svolto. Come ti ho accennato durante il nostro incontro sai bene che non ho disponibilità liquida per il problema CNM ma se riuscirò a ottenere un lavoro che sto aspettando ti chiamerò per vederci.
Nel frattempo, se tu riuscissi ad ottenere una mediazione con risolveremmo tutti questi CP_5 problemi che mi creano imbarazzo e preoccupazione principalmente per quanto riguarda i rapporti tra di noi. Un abbraccio . Pt_1
Pare infatti che dalla evidenziata e-mail possa al più ricavarsi un adempimento del terzo non certo una confessione del conferimento dei mandati con conseguente obbligo di provvedere al pagamento dei compensi del difensore, tanto che il difensore rispondeva tra l'altro con successiva e-mail (doc.n.17 ) “PS quanto a questa ultima fattura, va fatta alla , CP_2 CP_1 il pagamento può essere effettuato da chiunque”.
Al contempo da tale corrispondenza informatica – peraltro relativa alla sola fattura 033/7.2014 concernente il solo intervento nell'esecuzione immobiliare - non può affatto inequivocabilmente, ricavarsi l'ammissione dell'esistenza del debito e del relativo ammontare.
Il motivo del è quindi fondato e del resto come già evidenziato ed osservato Pt_1 nell'ordinanza istruttoria del 7.04.2021 le prove orali richieste dal difensore avv. non CP_2 erano affatto rilevanti ed in grado di dimostrare l'assunto che vi fosse stato un mandato CP_ conferito tanto da parte della quanto dal Pt_1
In conseguenza di quanto sopra deve essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui risulta essere stato condannato il in proprio e conseguentemente rigettata la Pt_1 domanda di condanna in proprio ed in solido del ed al contempo deve essere respinto Pt_1 il primo motivo (§11.1) dell'appello incidentale del professionista.
Deve infatti osservarsi che mentre la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale
18 titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico, laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio (cfr., Cass.civ.n.13756/2006).
Ciò posto e passando al secondo motivo (§ 11.2) d'appello dell'avv. dal doc.n.17 non CP_2 può ricavarsi alcun riconoscimento del debito tantomeno nella condotta processuale del e della può rinvenirsi mancata contestazione ai sensi dell'art.115 c.p.c., Pt_1 CP_1 atteso che la società con la prima memoria difensiva in relazione al primo ricorso ha così dedotto e contestato a pag.n.5 “Nel caso in esame l'avviso di parcella esposto dal ricorrente è di euro 6.151,97 ed ecco le contestazioni alla luce del DM 55- 2014 che determina i compensi del professionista: a) il valore della esecuzione è correttamente indicato in euro 120.000,00 b) la voce consultazioni con il cliente non è dovuta perché non è contemplata dal DM 55-2014;
c) le trasferte non sono provate nel numero richiesto e comunque le spese vive indicate sono eccessive e non documentate;
d) lo studio della controversia era stato più volte effettuato nel corso dei vari processi per cui non può essere richiesto anche in questa sede;
e) non sono stati dedotti gli acconti versati come la somma di euro 2000 di cui alle mails del 7 e 8 luglio 2014 in atti. Pertanto, anche la somma eventualmente dovuta é contestata al pari dell'an ferma restando la superiore domanda riconvenzionale”, mentre con la seconda memoria in relazione al secondo ricorso sempre a pag.n.5 la società ha svolto altre specifiche contestazioni “Per mero tuziorismo è necessario contestare anche nel merito le richieste di parte ricorrente. Nel caso in esame l'avviso di parcella esposto dal ricorrente è di euro 38.495,61 ed ecco le contestazioni alla luce del DM 55-2014 che determina i compensi del professionista: a) il valore dei processi doveva essere indicato in euro 120.000; b) la voce fase cautelare non è separatamente indicata ed è quindi incomprensibile;
c) la voce istruttoria e trattazione è relativa a vari giudizi non è possibile esaminarla nonché valutarla non essendo divise le prestazioni;
d) non sono stati considerati gli acconti versati visto che non appare possibile che ricorrente abbia prestato la propria attività gratis per oltre 10 anni e ciò è provato dalla email del 4 luglio 2014 in atti dove si legge che il ricorrente chiede “un altro congruo acconto sul pregresso”. Pertanto, le somme richieste sono contestate e dovranno essere rideterminate”.
A fronte di quanto precede deve osservarsi quanto al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di
Roma che il giudice di primo grado risulta aver adeguatamente motivato in merito alla determinazione dei compensi laddove ha così argomentato “in considerazione dell'esito solo parzialmente favorevole del giudizio (le domande di risoluzione e di risarcimento della Pt_4
[...]
[...] vennero respinte ma, accertato l'adempimento parziale della il corrispettivo
[...] CP_5 contrattuale venne dimezzato, venne disposta la consegna alla degli stampi CP_1 realizzati e venne respinta la domanda riconvenzionale della di pagamento di CP_5
€.45.000,00) e della complessità della fase istruttoria (due istanze cautelari;
CTU; prove orali), si ritiene di dover liquidare i seguenti compensi: -fase di studio: €.1.600,00; -fase introduttiva:
€.1.000,00; -fase istruttoria: €.5.400,00; -fase decisoria: €.3.000,00”, con l'unico aspetto fondato del motivo e quindi da accogliersi relativo al mancato riconoscimento delle fasi cautelari (in atti e genericamente contestato dalla controparte) per cui si ritiene congruo liquidare l'ulteriore importo di euro 7.962,00 quale richiesto in ricorso ex art.702 bis c.p.c., essendo inferiore al minimo previsto dal d.m. applicato dal primo giudice per due fasi cautelari ossia pari ad euro 8.062,00.
Dunque, debbono aggiungersi alla condanna della – essendo esatto lo scaglione CP_1 di valore applicato dal Tribunale - ulteriori euro 7.962,00 per il giudizio innanzi al Tribunale di
Roma, quanto all'intervento nella procedura esecutiva deve invece osservarsi che l'acconto di euro 2.000,00 risulta essere stato dimostrato dalla corrispondenza informativa del 7 e 8 luglio in cui l'avv. non ha contestato la circostanza e corretta è stata la liquidazione del CP_2 compenso effettuata in primo grado alla stregua del d.m. applicato dal giudice, di seguito evidenziata “che il valore della procedura esecutiva ammontava ad €.98.840,00 (importo pari al credito azionato) e debba quindi applicarsi lo scaglione tariffario previsto per le procedure di valore compreso tra €.52.000,00 ed €.260.000,00; • che il suddetto scaglione prevede i seguenti compensi minimi, medi e massimi: -per la fase introduttiva: €.683,00; €.1.365,00;
€.2.457,00; -per la fase istruttoria/trattazione: €.655,00; €.935,00; €.1.870,00; • che, in considerazione dell'ammontare del credito e dell'esito non positivo dell'intervento, detti compensi dovranno essere liquidati in €.1.400,00 e quindi in €.2.042,76 calcolando le spese generali (15%), il contributo alla CPA (4%) e l'Iva (22%), cui dovrà detrarsi l'acconto di
€.2.000,00 che le parti convenute assumono aver versato (assunto non oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'avv. ); che all'avv. , inoltre, competerà il richiesto CP_2 CP_2 rimborso spese di €.444,29 per iscrizione a ruolo, copie e spese di trasferta, da ritenersi congrue, posto che detto legale, per l'espletamento dell'incarico, ebbe a recarsi da Roma a
Grosseto; • che pertanto, per la procedura esecutiva davanti al Tribunale di Grosseto, i convenuti dovranno versare all'avv. la somma di €.487,05 più gli interessi legali dalla CP_2 presente liquidazione al saldo”, con la precisazione ininfluente che l'intervento nel procedimento esecutivo era invero per un credito di euro 93.840,00 (cfr., atto d'intervento) mentre l'importo di euro 444,29 per spese vive e di trasferta non risulta essere stato comprovato
(stando al secondo motivo § 10.2 dell'appello della ) e pertanto deve essere scomputato, CP_1 con la conseguenza che l'unico importo previsto per il procedimento esecutivo è pari ad euro 20 42,76 già comprensivo di accessori (ossia spese forfettarie, iva e cpa) mentre per il procedimento di cognizione innanzi al Tribunale di Roma incluse fasi cautelari debbono liquidarsi (alla stregua delle motivazioni del primo giudice così integrate) complessivi euro
27.667,83 importo già comprensivo di accessori (ossia spese forfettarie, iva e cpa), quindi euro
27.710,59 totali (27.667,83 + 42,76), il tutto oltre interessi legali (non oggetto di specifica censura) non dalla sentenza come disposto dal primo giudice, ma dalla data di notifica dei ricorsi introduttivi (9.05.2016) in difetto di prova di ricevimento di precedente messa in mora da parte della (cfr., Cass.civ.n.24973/2022). CP_1
Da quanto precede si rivela fondato anche il quarto motivo d'appello (§ 11.4) relativo alla CP_ liquidazione delle spese di primo grado che nei rapporti tra l'avv. e la dovranno CP_2 seguire il principio della soccombenza con una parziale compensazione di un terzo in considerazione dell'accoglimento ridotto della pretesa per il processo esecutivo, mentre secondo il medesimo principio di soccombenza integrale (ma in senso inverso) dovranno regolarsi le spese di entrambi i gradi tra il professionista avv. e l'arch. CP_2 Pt_1
Passando infine ai motivi dell'appello incidentale della deve osservarsi quanto al CP_11 primo (§ 12.1) in via dirimente e per la ragione più liquida con assorbimento del terzo motivo
(§11.3 dell'appello dell'avv. ) che la responsabilità professionale del difensore deve CP_2 escludersi stante il tenore del terzo comma dell'art.510 c.p.c. per cui “L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo”.
Ora nel caso in esame risulta pacifico tra le parti che il progetto di distribuzione risaliva al 2007 ed il titolo esecutivo risulta essere stato conseguito soltanto nel 2013, con la conseguenza che il termine triennale (equivalente alla ragionevole durata del giudizio di primo grado) era da tempo spirato prima dell'ottenimento del titolo esecutivo, risultando evidente che il termine non sia affatto derogabile costituendo la sintesi tra l'interesse dei creditori tempestivamente intervenuti e muniti di titolo e quello degli intervenuti tardivamente.
Dunque, non poteva formularsi alcuna prognosi di favorevole definizione del processo esecutivo ed accertamento di inadempimento causalmente rilevante in capo al professionista.
21 Quanto al secondo motivo (§ 12.2) si è già risposto in precedenza detraendo dal compenso riconosciuto al difensore l'acconto di euro 2.000,00 e le spese vive non comprovate.
Passando infine al terzo motivo (§ 12.3) deve osservarsi che lo stesso è infondato atteso che secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis Cass.civ.n.23552/2011) in tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda verso il chiamante assicurato, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità sotteso e governante la regolamentazione delle spese di lite.
Orbene, nel caso di specie, la chiamata in causa della era stata determinata dalla CP_3 domanda riconvenzionale della con la conseguenza che essendosi rivelata Controparte_1 infondata la domanda di responsabilità professionale, la s.r.l. per il principio di causalità deve considerarsi tenuta alla rifusione delle spese di lite in favore anche della AG assicuratrice CP_3
In conclusione, l'appello dell'arch. deve essere integralmente accolto, l'appello Pt_1 dell'avv. deve essere parzialmente ed in gran parte accolto, l'appello della CP_2 [...] deve essere accolto in relazione al solo secondo motivo e nel resto rigettato. CP_1
§ 14. – Le spese di lite tra l'arch. e l'avv. seguono la soccombenza ed applicato Pt_1 CP_2 il d.m.n.147/2022 vengono liquidate per il primo grado tenuto conto del quarto scaglione di valore (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase di trattazione ed euro 1.453,00 per fase decisionale e per il secondo grado in euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro
1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi di fase per entrambi i gradi stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio, la natura documentale dei giudizi e le forme adottate per la decisione del giudizio d'appello.
Stessa regolamentazione con medesimi importi quanto al rapporto processuale tra l'avv. CP_2
e la con parziale compensazione di 1/3 per entrambi i gradi, tenuto conto della CP_1 riduzione della pretesa per quanto sopra evidenziato.
La deve essere infine condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 in relazione al presente grado di giudizio (essendosi confermata la Controparte_3 condanna in relazione al precedente) da liquidarsi come sopra già indicato in euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro
1.735,00 per fase decisionale.
Integralmente compensate le spese di lite tra l'arch. ed non essendo le parti Pt_1 CP_3 destinatarie di reciproche domande.
22 Non sussistono infine i requisiti oggettivi e soggettivi per disporsi condanna alcuna ex art.96
c.p.c. tenuto conto altresì dell'accoglimento seppur parziale dei rispettivi appelli.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 sull'appello incidentale proposto dall'avv. e su quello della CP_2 [...]
avverso la sentenza n.473/2020 resa in data 9.01.2020 dal Tribunale di Roma, CP_1 così provvede:
1) In integrale accoglimento dell'appello di rigetta le domande svolte Parte_1 dall'avv. nei confronti di CP_2 Parte_1
2) In parziale accoglimento dell'appello dell'avv. e dell'appello della CP_2 CP_2 [...] condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'avv. CP_1 Controparte_1
a titolo di compensi professionali della somma di complessivi euro 27.710,59 CP_2 CP_2 oltre interessi legali dal 9.05.2016 sino all'effettivo soddisfo.
3) Condanna l'avv. alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2 Pt_1 che liquida per il primo grado in euro 3.809,00 per compensi oltre spese forfettarie,
[...] iva e cpa e per il secondo grado in euro 4.996,00 per compensi oltre euro 382,50 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa.
4) Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'avv. che liquida – già effettuata la parziale compensazione di un terzo - per CP_2 il primo grado in euro 2.539,33 per compensi oltre euro 172,00 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa e per il secondo grado in euro 3.330,66 per compensi oltre euro 382,50 per esborsi oltre spese forfettarie, iva e cpa.
5) Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite del grado Controparte_1 in favore della che liquida in euro 4.996,00 per compensi oltre spese Controparte_3 forfettarie, iva e cpa.
6) Compensa integralmente le spese del grado tra ed Parte_1 CP_3
Roma, 2.07.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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