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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
C O R T E D'A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito – Consigliera
Dott. ssa Stefania La Rosa – Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 220/2014, vertente tra
p. iva , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
, c.f. , c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
e c.f. , C.F._2 Parte_4 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. ed elettivamente domiciliati Parte_4
presso lo studio professionale della medesima, sito in Reggio Calabri alla Via
Spagnolio n. 3/H
- appellanti -
e
P.IVA n. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, domiciliata in Reggio Calabria alla Via Castello n.
5
- appellata – ***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.-
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante, , Parte_5 Parte_2
, e hanno proposto appello avverso la Parte_3 Parte_4
sentenza n. 488/2013 pubblicata in data 14 marzo 2013, emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria in pari data a definizione del proc. n. 841/2003, con la quale è stata parzialmente accolta la loro opposizione al D.I. 20/2003 del 18 gennaio
2003.
Gli appellanti hanno chiesto la riforma parziale della sentenza gravata, e l'accertamento che i rapporti di debito/credito tra le parti, nascente dai conti correnti oggetto di causa, è diverso da quello accertato dalla sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di ambo i gradi del giudizio.
***
2. - Estinzione del giudizio
All'udienza del 26 marzo 2015 è stata disposta a verbale la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Con decreto presidenziale del 3 novembre 2025 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
All'udienza del 24.11.2025 fissata con il predetto decreto, non sono state depositate note scritte e l'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dall'udienza di cancellazione e dal relativo verbale, il giudizio d'appello, a norma dell'art. 307
c.p.c., va dichiarato estinto.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. 4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n.
25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_1
rappresentante, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 488/2013, emessa dal Tribunale di Reggio
[...]
Calabria in data 14/03/2013, a definizione del proc. n. 841/2003, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 28.11.2025
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott. ssa Stefania La Rosa Dott. ssa Patrizia Morabito
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito – Consigliera
Dott. ssa Stefania La Rosa – Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 220/2014, vertente tra
p. iva , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
, c.f. , c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
e c.f. , C.F._2 Parte_4 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. ed elettivamente domiciliati Parte_4
presso lo studio professionale della medesima, sito in Reggio Calabri alla Via
Spagnolio n. 3/H
- appellanti -
e
P.IVA n. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, domiciliata in Reggio Calabria alla Via Castello n.
5
- appellata – ***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.-
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante, , Parte_5 Parte_2
, e hanno proposto appello avverso la Parte_3 Parte_4
sentenza n. 488/2013 pubblicata in data 14 marzo 2013, emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria in pari data a definizione del proc. n. 841/2003, con la quale è stata parzialmente accolta la loro opposizione al D.I. 20/2003 del 18 gennaio
2003.
Gli appellanti hanno chiesto la riforma parziale della sentenza gravata, e l'accertamento che i rapporti di debito/credito tra le parti, nascente dai conti correnti oggetto di causa, è diverso da quello accertato dalla sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di ambo i gradi del giudizio.
***
2. - Estinzione del giudizio
All'udienza del 26 marzo 2015 è stata disposta a verbale la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Con decreto presidenziale del 3 novembre 2025 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
All'udienza del 24.11.2025 fissata con il predetto decreto, non sono state depositate note scritte e l'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dall'udienza di cancellazione e dal relativo verbale, il giudizio d'appello, a norma dell'art. 307
c.p.c., va dichiarato estinto.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. 4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n.
25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_1
rappresentante, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 488/2013, emessa dal Tribunale di Reggio
[...]
Calabria in data 14/03/2013, a definizione del proc. n. 841/2003, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 28.11.2025
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott. ssa Stefania La Rosa Dott. ssa Patrizia Morabito