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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/07/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Pipitone, all'esito della scadenza del termine concesso per il deposito di note di udienza ex art.127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], (C.F.: Parte_1
) ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Palermo C.F._1
in via Giuseppe Puglisi Bertolino n. 21, presso lo studio dell'Avv. Antonino Bongiorno, come da procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio
attore
CONTRO
, nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Piro, come da procura in atti
convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore ha proposto domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e delle spese sopportate in seguito al sinistro avvenuto in data 17.08.2021, allorquando, trovandosi in , in via Della Seppia, alla guida della sua bicicletta da corsa, marca CP_1
“OLMO” lo stesso, mentre percorreva la suddetta via, giunto all'intersezione con via dell'Orata, perdeva aderenza al manto stradale e rovinava al suolo a causa di una profonda buca presente sul manto stradale non segnalata;
per effetto della caduta riportava “un trauma cranio-facciale con frattura pluriframmentaria scomposta delle ossa proprie del naso e frattura composta del setto nasale”, come da referto del P.O.
Sant'Antonio Abate, in atti.
Dopo il primo ricovero, perdurando una forte cefalea, si sottoponeva a controllo e
1 risultava necessario un intervento chirurgico in urgenza per procedersi all'evacuazione dell'ematoma sub durale cranico biemisferico.
Successive visite di controllo rendevano urgente ulteriore intervento chirurgico ed in data 21.12.2021, lo veniva ricoverato nuovamente presso la U.O. NCH del Parte_1
Policlinico Universitario di Palermo con diagnosi di “recidiva di ematoma sub durale cranico emisferico a sx” e sottoposto ad intervento di craniectomia fronto-parietale sx ed evacuazione dell'ematoma.
L' attore veniva, infine, dimesso in data 05.01.2022 con diagnosi di “recidiva di ematoma sub durale cranico emisferico a sx”, come da documentazione in atti.
Chiedeva, pertanto, riconoscersi una responsabilità dell'Ente pubblico, proprietario della strada comunale, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via alternativa, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio l'Ente pubblico, negando ogni responsabilità per l'occorso e deducendo, di contro, sia la condotta negligente o imprudente del danneggiato sia l'assenza di una precisa riconducibilità dell'evento a colpa dell'Amministrazione, contestandosi il nesso causale rispetto ai danni denunciati.
La causa veniva istruita con prove orali e disposta ctu sull'attore; in data 12.2.2025 veniva formulata da questa G.i. proposta conciliativa che, accettata dall'attore, non veniva condivisa dal convenuto;
in ragione di ciò, veniva fissato termine ex art.127 ter CP_1
cpc per il deposito di note scritte e decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
E' utile, in prima istanza, premettere che per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questo Tribunale, in tema di responsabilità da custodia, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 cod. civ. – norma invocata quale fonte di responsabilità - disciplina un'ipotesi speciale di responsabilità da fatto illecito, caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendosi, a carico del custode, la possibilità di liberarsi della presunzione di responsabilità solo mediante la prova liberatoria del fortuito.
Si delinea, infatti, una ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva quale “rischio da custodia”, laddove la custodia si atteggia come una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitata da un soggetto sulla res, in virtù della detenzione qualificata.
Da tale particolare rapporto fra il soggetto e il bene consegue che il custode risponde dei danni prodotti dalla cosa non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma
2 più semplicemente per la particolare e specifica posizione in cui si trova rispetto alla cosa, causa del danno;
è ammessa, allora, solo la prova positiva del caso fortuito o dell'esclusiva addebitabilità dell'evento a fattore estraneo alla cosa custodita, fosse anche la condotta del danneggiato, quale causa di esonero di responsabilità per il custode.
Di contro, la fattispecie regolata dall'art. 2043 c.c. delinea il principio generale del neminem ledere, per cui dovranno accertarsi sussistenti tutti gli elementi costitutivi – fatto illecito, danno ingiusto, nesso di casualità.
Presupposto per il sorgere della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, allora, è "...l'essersi, il danno, verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa..." e "... dovendo accertarsi l'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi...";
Tale signoria di fatto sul bene appare ipotizzabile anche laddove, come nel caso di specie, la custodia riguardi una strada di proprietà pubblica o comunque aperta al pubblico, non sussistendo, astrattamente, una situazione di oggettiva impossibilità di custodia da parte dell'ente pubblico proprietario della stessa, in quanto, nell'ambito del perimetro urbano, le strade rappresentano aree circoscritte, sulle quali è ben possibile, per l'amministrazione comunale, l'esercizio concreto della custodia ed il controllo di manutenzione idonea ad impedire l'insorgenza di eventi pregiudizievoli per gli utenti (o a provvedere agli interventi necessari per eliminarli tempestivamente una volta sorti) soprattutto considerando caratteristiche, dotazioni, sistemi di assistenza e controllo, strumenti apprestati dal progresso tecnologico (Cass. Civ., sent. n. 15383 del 2006; Cass.
Civ., sent. n. 8377 del 2009).
E allora, ove sia ipotizzabile una presunzione di responsabilità dell'ente proprietario ex art.2051 cod. civ., è anche vero che tale responsabilità è esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il
3 danno (Cass. Civ. sent. n. 24419 del 2009 ).
Infatti, la più recente giurisprudenza del Supremo Collegio ha affermato da un lato che la responsabilità del custode è responsabilità oggettiva ed il suo momento fondante risiede nel rapporto di causalità fra il dinamismo intrinseco della cosa e l'evento danno;
detta responsabilità, parimenti, va esclusa nell'ipotesi di caso fortuito, che si ha quando l'evento lesivo è cagionato da un elemento estrinseco alla cosa stessa avente il duplice requisito della imprevedibilità e della inevitabilità.
Inoltre, anche nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è imprescindibile e rilevante, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno, fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex articolo 1227, primo comma, c.c." (così Cass.sent. n. 15859/2015, conforme a Cass. n. 15383 del 06/07/2006; Cass. n. 15375 del 13/07/2011; Cass. n. 999 del
20/01/2014).
Sulla base dei principi giuridici che regolano la fattispecie in esame, non può non osservarsi come, in via preliminare, spetti all'attore dare prova certa del fatto storico come descritto in atti, delle conseguenze dell'evento dannoso e, soprattutto, della sussistenza del nesso causale tra il fatto doloso o colposo e il danno ingiusto subito.
Nel caso di specie osserva il Decidente che la compiuta istruttoria ha confermato, per effetto della correlazione tra le dichiarazioni testimoniali, la documentazione allegata e le risultanze della consulenza d'ufficio medico legale, non solo la verificazione del sinistro, ma anche la portata del danno ed il nesso di derivazione eziologica dell'uno dall'altra.
In relazione alla condotta tenuta dall'attore – che parte convenuta assume essere stata negligente – nessuno elemento probatorio è risultato come tale dagli atti.
Infatti, la prova testimoniale assunta ha confermato che la sede stradale presentava un avvallamento con mancanza di asfalto, indicata come buca non visibile ma tale da determinare la perdita di equilibrio del ciclista che, seppur tenuto ad usare dell'ordinaria diligenza nella guida, non può di certo prevedere l'improvvisa anomalia, la disconnessione dell'asfalto e/o la diversa altezza del manto stradale.
Peraltro, la ritrazione fotografica che riproduceva lo stato dei luoghi – e non contestata – riconosciuta dal teste escusso, ha confermato le caratteristiche dell'anomalia della strada;
lo stesso teste, che ha assistito al sinistro, ha dichiarato ho visto la bicicletta
4 inforcare una buca sull'asfalto e il signor cadere con la faccia a terra…. confermo Parte_1
che questa è la buca in cui è caduto il signor .riconoscendo l'allegato mostrato CP_2
al teste.
Ciò conferma, a ben vedere, che la caduta non sia stata conseguenza di una condotta imprudente dell'attore – il quale peraltro indossava anche il casco – ma riconducibile, in via diretta ed immediata, alla buca presente sull'asfalto.
La sussistenza del nesso di causalità fra l'evento ed i danni è stata, infine, confermata anche dal ctu che ha ritenuto i danni compatibili con la dinamica e riconducibili al sinistro, come descritto.
In tal senso, è appena il caso di richiamare la copiosa e ben nota giurisprudenza sul punto, che ha delineato il concetto di insidia o trabocchetto come quella situazione di pericolo occulto, connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo) (Cass. Civ. sent. n. 366 del 2000; Cass. Civ., sent. n.
20953 del 2006), presupposti entrambi sussistenti nel caso in esame.
Deve, quindi, ritenersi, sulla base del titolo di imputazione dell'evento, fondato sull'art. 2051 c.c., la responsabilità del convenuto. CP_1
Tanto premesso in punto alla responsabilità in ordine all'incidente de quo, il ristoro che compete allo deve avere, anzitutto, ad oggetto il c.d. “danno biologico”. Parte_1
Per_ In relazione a questo profilo di danno, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dott. , sono del tutto condivisibili, perché lineari, prive di contraddizioni logiche e basate su accertamenti di natura oggettiva e tecnica.
In particolare, il C.T.U. nominato, ha accertato che a causa del sinistro stradale in precedenza specificato, il soggetto ha riportato esiti invalidanti stabilizzati di trauma cranico con ematoma subdurale recidivato e trattato chirurgicamente per due volte. esiti da frattura ossa nasali e setto con danno estetico da cicatrici alla fronte ed ala sx. del naso.
Per tali esiti anatomici ed algico-disfunzionali, in riferimento ai barèmes di valutazione del danno biologico attualmente in uso (vedi – Canale ultima edizione), è stato Pt_2
riconosciuto un danno biologico pari al 7% (sette percento).
Tale percentuale di invalidità è stata ritenuta congrua anche da parte attrice che, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto l'accoglimento della domanda secondo le diverse conclusioni del c.t.u.
Il C.T.U., inoltre, ha riconosciuto un periodo di ITA di gg.23, relativi al periodo di maggiore
5 limitazione funzionale con difficoltà nel lavarsi e vestirsi e quindi di riposo coatto;
una inabilità temporanea parziale, risarcibile al 75% di gg. 20 al 50%, relativa a gg.30 ed al 25% di gg. 40.
Le spese mediche sostenute sono state ritenute congrue.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè del danno
“biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea
-, il legislatore ha ritenuto di intervenire sulla cosiddette lesioni “micro permanenti”, definendosi tali le lesioni che influiscono in misura minore al 9 – 10 % sulla capacità totale e che, come già detto, per la loro modestia, non coinvolgono la capacità lavorativa della persona infortunata e ha stabilito il valore del punto base che aumenta in misura più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumo, con la possibilità del giudice di aumentare l'ammontare del danno biologico liquidato seguendo la tabella ministeriale, qualora la menomazione incida in maniera rilevante su aspetti dinamico– relazioni personali, in misura non superiore ad un quinto rispetto alla quantificazione tabellare, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Nello specifico, ai fini della liquidazione di tale danno, che in ragione della peculiarità del bene leso rende impossibile il risarcimento in forma specifica o per equivalente, imponendo il ricorso ad una valutazione equitativa (art. 1226 c.c.), il legislatore, anche sulla scorta delle elaborazioni giurisprudenziali consolidatesi negli anni, ha codificato, agli artt.138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (c.d. codice delle assicurazioni), un criterio che tiene conto di elementi di riferimento quali l'entità delle lesioni e l'età del soggetto ed ha pertanto previsto la predisposizione con DPR di una tabella unica “a punti” nella quale il valore del punto aumenta progressivamente in relazione alla gravità della lesione, tenendo tuttavia in adeguata considerazione le differenze dovute all'età del danneggiato, con conseguente applicazione di un coefficiente moltiplicatore il cui valore comprensivo anche del maggior danno da svalutazione – ossia il c.d. valore di rimpiazzo al momento della sentenza – che pure va corrisposto, trattandosi di un debito di valore in relazione al quale non è possibile procedere al risarcimento in forma specifica.
In applicazione della tabella prevista dalla legge, aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, deve essere
6 liquidata, in considerazione dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (79), la somma di euro 8.252,40 a titolo di danno biologico permanente.
Per la invalidità temporanea, assoluta e relativa, va liquidato, inoltre, a titolo di risarcimento, la somma di euro 1.270,52 per l'invalidità assoluta;
di euro 828,60 per l'invalidità parziale al 75%; di euro 828,60 per l'invalidità parziale al 50%; di euro 552,40 per l'invalidità parziale al 25%, così per la somma di euro 3.480,12 e complessivamente per euro 11.732,52.
Il risarcimento del danno non patrimoniale, deve essere, inoltre, integrato al fine di tener conto dei pregiudizi patiti dal danneggiato in termini di sofferenza morale, pur in presenza di postumi di non consistente entità, ma che possono ugualmente configurarsi,
e nella specie, deve riconoscersi un pregiudizio alla sfera relazionale e alla vita quotidiana subìto dall'attore in ragione del tipo di lesione, dei postumi funzionali ed estetici riscontrati come permanenti, avuto riguardo alla necessità di sottoporsi a due interventi,
a breve distanza.
Tali stati integrano il risarcimento del danno non patrimoniale aggiungendosi al danno biologico, e ciò anche alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in materia dei rapporti esistenti tra danno biologico e danno morale (cfr. SS.UU. sentenze
11.11.2008 nn° 26972, 26973, 26974 e 26975).
Difatti, in ordine al rapporto con il danno biologico, anche ai fini del sistema di liquidazione da adottare, viene chiarito che alla nozione di danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005, cosiddetto Codice delle assicurazioni private, secondo cui “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico- legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".
In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato", con l'effetto che non si potranno più duplicare le liquidazioni del danno biologico e di quello morale soggettivo, e dovrà procedersi ad una personalizzazione delle tabelle in uso anche al Tribunale di Palermo, al fine di tener conto di eventuali pregiudizi anche di tipo psicologico prodotti dall'evento.
7 Ciò posto, questo Decidente, riconoscendo un pregiudizio di natura psicologica e morale, nei termini descritti, tenendo conto delle risultanze documentali fornite e dei riscontri in c.t.u. riconosce, a titolo di sofferenza morale, la somma, ritenuta congrua di euro €
3.910,45.
Sicché, si riconosce, quale unica voce di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico integrato dalle componenti di lesioni della sfera dinamico-relazionale del danneggiato e di ogni altro pregiudizio di natura non patrimoniale, la complessiva somma di euro 15.992,97 in valori attuali, comprese le spese mediche, pari ad €.350,00, ritenute congrue dal c.t.u.
Il risarcimento complessivo dovuto all'attore sarà, allora, pari ad euro 15.992,97, in valori attuali.
Su detta somma, infine, così individuata, dovranno, poi, essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
Tali “interessi” vanno applicati non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 1712 del 1995, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.147/2022, secondo i valori medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività processuale, dell'esito del giudizio, della mancata conciliazione del CP_1
soccombente e della sostanziale rispondenza del danno accertato e riconosciuto alla proposta conciliativa formulata da questa G.i.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio vanno poste definitivamente a carico del
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda:
- condanna il , nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a corrispondere a la somma di euro 15.992,97 oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;
- Condanna il , nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1
8 tempore, al pagamento, in favore di , delle spese legali, che liquida in Parte_1
€.5.050,00, per compenso professionale ed in euro 530,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate dalla G.I. definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso in Trapani, li 21.07.2025
La g.i.
Dott.ssa Adele Pipitone
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Pipitone, all'esito della scadenza del termine concesso per il deposito di note di udienza ex art.127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], (C.F.: Parte_1
) ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Palermo C.F._1
in via Giuseppe Puglisi Bertolino n. 21, presso lo studio dell'Avv. Antonino Bongiorno, come da procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio
attore
CONTRO
, nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Piro, come da procura in atti
convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore ha proposto domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e delle spese sopportate in seguito al sinistro avvenuto in data 17.08.2021, allorquando, trovandosi in , in via Della Seppia, alla guida della sua bicicletta da corsa, marca CP_1
“OLMO” lo stesso, mentre percorreva la suddetta via, giunto all'intersezione con via dell'Orata, perdeva aderenza al manto stradale e rovinava al suolo a causa di una profonda buca presente sul manto stradale non segnalata;
per effetto della caduta riportava “un trauma cranio-facciale con frattura pluriframmentaria scomposta delle ossa proprie del naso e frattura composta del setto nasale”, come da referto del P.O.
Sant'Antonio Abate, in atti.
Dopo il primo ricovero, perdurando una forte cefalea, si sottoponeva a controllo e
1 risultava necessario un intervento chirurgico in urgenza per procedersi all'evacuazione dell'ematoma sub durale cranico biemisferico.
Successive visite di controllo rendevano urgente ulteriore intervento chirurgico ed in data 21.12.2021, lo veniva ricoverato nuovamente presso la U.O. NCH del Parte_1
Policlinico Universitario di Palermo con diagnosi di “recidiva di ematoma sub durale cranico emisferico a sx” e sottoposto ad intervento di craniectomia fronto-parietale sx ed evacuazione dell'ematoma.
L' attore veniva, infine, dimesso in data 05.01.2022 con diagnosi di “recidiva di ematoma sub durale cranico emisferico a sx”, come da documentazione in atti.
Chiedeva, pertanto, riconoscersi una responsabilità dell'Ente pubblico, proprietario della strada comunale, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via alternativa, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio l'Ente pubblico, negando ogni responsabilità per l'occorso e deducendo, di contro, sia la condotta negligente o imprudente del danneggiato sia l'assenza di una precisa riconducibilità dell'evento a colpa dell'Amministrazione, contestandosi il nesso causale rispetto ai danni denunciati.
La causa veniva istruita con prove orali e disposta ctu sull'attore; in data 12.2.2025 veniva formulata da questa G.i. proposta conciliativa che, accettata dall'attore, non veniva condivisa dal convenuto;
in ragione di ciò, veniva fissato termine ex art.127 ter CP_1
cpc per il deposito di note scritte e decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
E' utile, in prima istanza, premettere che per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questo Tribunale, in tema di responsabilità da custodia, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 cod. civ. – norma invocata quale fonte di responsabilità - disciplina un'ipotesi speciale di responsabilità da fatto illecito, caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendosi, a carico del custode, la possibilità di liberarsi della presunzione di responsabilità solo mediante la prova liberatoria del fortuito.
Si delinea, infatti, una ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva quale “rischio da custodia”, laddove la custodia si atteggia come una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitata da un soggetto sulla res, in virtù della detenzione qualificata.
Da tale particolare rapporto fra il soggetto e il bene consegue che il custode risponde dei danni prodotti dalla cosa non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma
2 più semplicemente per la particolare e specifica posizione in cui si trova rispetto alla cosa, causa del danno;
è ammessa, allora, solo la prova positiva del caso fortuito o dell'esclusiva addebitabilità dell'evento a fattore estraneo alla cosa custodita, fosse anche la condotta del danneggiato, quale causa di esonero di responsabilità per il custode.
Di contro, la fattispecie regolata dall'art. 2043 c.c. delinea il principio generale del neminem ledere, per cui dovranno accertarsi sussistenti tutti gli elementi costitutivi – fatto illecito, danno ingiusto, nesso di casualità.
Presupposto per il sorgere della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, allora, è "...l'essersi, il danno, verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa..." e "... dovendo accertarsi l'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi...";
Tale signoria di fatto sul bene appare ipotizzabile anche laddove, come nel caso di specie, la custodia riguardi una strada di proprietà pubblica o comunque aperta al pubblico, non sussistendo, astrattamente, una situazione di oggettiva impossibilità di custodia da parte dell'ente pubblico proprietario della stessa, in quanto, nell'ambito del perimetro urbano, le strade rappresentano aree circoscritte, sulle quali è ben possibile, per l'amministrazione comunale, l'esercizio concreto della custodia ed il controllo di manutenzione idonea ad impedire l'insorgenza di eventi pregiudizievoli per gli utenti (o a provvedere agli interventi necessari per eliminarli tempestivamente una volta sorti) soprattutto considerando caratteristiche, dotazioni, sistemi di assistenza e controllo, strumenti apprestati dal progresso tecnologico (Cass. Civ., sent. n. 15383 del 2006; Cass.
Civ., sent. n. 8377 del 2009).
E allora, ove sia ipotizzabile una presunzione di responsabilità dell'ente proprietario ex art.2051 cod. civ., è anche vero che tale responsabilità è esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il
3 danno (Cass. Civ. sent. n. 24419 del 2009 ).
Infatti, la più recente giurisprudenza del Supremo Collegio ha affermato da un lato che la responsabilità del custode è responsabilità oggettiva ed il suo momento fondante risiede nel rapporto di causalità fra il dinamismo intrinseco della cosa e l'evento danno;
detta responsabilità, parimenti, va esclusa nell'ipotesi di caso fortuito, che si ha quando l'evento lesivo è cagionato da un elemento estrinseco alla cosa stessa avente il duplice requisito della imprevedibilità e della inevitabilità.
Inoltre, anche nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è imprescindibile e rilevante, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno, fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex articolo 1227, primo comma, c.c." (così Cass.sent. n. 15859/2015, conforme a Cass. n. 15383 del 06/07/2006; Cass. n. 15375 del 13/07/2011; Cass. n. 999 del
20/01/2014).
Sulla base dei principi giuridici che regolano la fattispecie in esame, non può non osservarsi come, in via preliminare, spetti all'attore dare prova certa del fatto storico come descritto in atti, delle conseguenze dell'evento dannoso e, soprattutto, della sussistenza del nesso causale tra il fatto doloso o colposo e il danno ingiusto subito.
Nel caso di specie osserva il Decidente che la compiuta istruttoria ha confermato, per effetto della correlazione tra le dichiarazioni testimoniali, la documentazione allegata e le risultanze della consulenza d'ufficio medico legale, non solo la verificazione del sinistro, ma anche la portata del danno ed il nesso di derivazione eziologica dell'uno dall'altra.
In relazione alla condotta tenuta dall'attore – che parte convenuta assume essere stata negligente – nessuno elemento probatorio è risultato come tale dagli atti.
Infatti, la prova testimoniale assunta ha confermato che la sede stradale presentava un avvallamento con mancanza di asfalto, indicata come buca non visibile ma tale da determinare la perdita di equilibrio del ciclista che, seppur tenuto ad usare dell'ordinaria diligenza nella guida, non può di certo prevedere l'improvvisa anomalia, la disconnessione dell'asfalto e/o la diversa altezza del manto stradale.
Peraltro, la ritrazione fotografica che riproduceva lo stato dei luoghi – e non contestata – riconosciuta dal teste escusso, ha confermato le caratteristiche dell'anomalia della strada;
lo stesso teste, che ha assistito al sinistro, ha dichiarato ho visto la bicicletta
4 inforcare una buca sull'asfalto e il signor cadere con la faccia a terra…. confermo Parte_1
che questa è la buca in cui è caduto il signor .riconoscendo l'allegato mostrato CP_2
al teste.
Ciò conferma, a ben vedere, che la caduta non sia stata conseguenza di una condotta imprudente dell'attore – il quale peraltro indossava anche il casco – ma riconducibile, in via diretta ed immediata, alla buca presente sull'asfalto.
La sussistenza del nesso di causalità fra l'evento ed i danni è stata, infine, confermata anche dal ctu che ha ritenuto i danni compatibili con la dinamica e riconducibili al sinistro, come descritto.
In tal senso, è appena il caso di richiamare la copiosa e ben nota giurisprudenza sul punto, che ha delineato il concetto di insidia o trabocchetto come quella situazione di pericolo occulto, connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo) (Cass. Civ. sent. n. 366 del 2000; Cass. Civ., sent. n.
20953 del 2006), presupposti entrambi sussistenti nel caso in esame.
Deve, quindi, ritenersi, sulla base del titolo di imputazione dell'evento, fondato sull'art. 2051 c.c., la responsabilità del convenuto. CP_1
Tanto premesso in punto alla responsabilità in ordine all'incidente de quo, il ristoro che compete allo deve avere, anzitutto, ad oggetto il c.d. “danno biologico”. Parte_1
Per_ In relazione a questo profilo di danno, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dott. , sono del tutto condivisibili, perché lineari, prive di contraddizioni logiche e basate su accertamenti di natura oggettiva e tecnica.
In particolare, il C.T.U. nominato, ha accertato che a causa del sinistro stradale in precedenza specificato, il soggetto ha riportato esiti invalidanti stabilizzati di trauma cranico con ematoma subdurale recidivato e trattato chirurgicamente per due volte. esiti da frattura ossa nasali e setto con danno estetico da cicatrici alla fronte ed ala sx. del naso.
Per tali esiti anatomici ed algico-disfunzionali, in riferimento ai barèmes di valutazione del danno biologico attualmente in uso (vedi – Canale ultima edizione), è stato Pt_2
riconosciuto un danno biologico pari al 7% (sette percento).
Tale percentuale di invalidità è stata ritenuta congrua anche da parte attrice che, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto l'accoglimento della domanda secondo le diverse conclusioni del c.t.u.
Il C.T.U., inoltre, ha riconosciuto un periodo di ITA di gg.23, relativi al periodo di maggiore
5 limitazione funzionale con difficoltà nel lavarsi e vestirsi e quindi di riposo coatto;
una inabilità temporanea parziale, risarcibile al 75% di gg. 20 al 50%, relativa a gg.30 ed al 25% di gg. 40.
Le spese mediche sostenute sono state ritenute congrue.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè del danno
“biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea
-, il legislatore ha ritenuto di intervenire sulla cosiddette lesioni “micro permanenti”, definendosi tali le lesioni che influiscono in misura minore al 9 – 10 % sulla capacità totale e che, come già detto, per la loro modestia, non coinvolgono la capacità lavorativa della persona infortunata e ha stabilito il valore del punto base che aumenta in misura più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumo, con la possibilità del giudice di aumentare l'ammontare del danno biologico liquidato seguendo la tabella ministeriale, qualora la menomazione incida in maniera rilevante su aspetti dinamico– relazioni personali, in misura non superiore ad un quinto rispetto alla quantificazione tabellare, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Nello specifico, ai fini della liquidazione di tale danno, che in ragione della peculiarità del bene leso rende impossibile il risarcimento in forma specifica o per equivalente, imponendo il ricorso ad una valutazione equitativa (art. 1226 c.c.), il legislatore, anche sulla scorta delle elaborazioni giurisprudenziali consolidatesi negli anni, ha codificato, agli artt.138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (c.d. codice delle assicurazioni), un criterio che tiene conto di elementi di riferimento quali l'entità delle lesioni e l'età del soggetto ed ha pertanto previsto la predisposizione con DPR di una tabella unica “a punti” nella quale il valore del punto aumenta progressivamente in relazione alla gravità della lesione, tenendo tuttavia in adeguata considerazione le differenze dovute all'età del danneggiato, con conseguente applicazione di un coefficiente moltiplicatore il cui valore comprensivo anche del maggior danno da svalutazione – ossia il c.d. valore di rimpiazzo al momento della sentenza – che pure va corrisposto, trattandosi di un debito di valore in relazione al quale non è possibile procedere al risarcimento in forma specifica.
In applicazione della tabella prevista dalla legge, aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, deve essere
6 liquidata, in considerazione dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (79), la somma di euro 8.252,40 a titolo di danno biologico permanente.
Per la invalidità temporanea, assoluta e relativa, va liquidato, inoltre, a titolo di risarcimento, la somma di euro 1.270,52 per l'invalidità assoluta;
di euro 828,60 per l'invalidità parziale al 75%; di euro 828,60 per l'invalidità parziale al 50%; di euro 552,40 per l'invalidità parziale al 25%, così per la somma di euro 3.480,12 e complessivamente per euro 11.732,52.
Il risarcimento del danno non patrimoniale, deve essere, inoltre, integrato al fine di tener conto dei pregiudizi patiti dal danneggiato in termini di sofferenza morale, pur in presenza di postumi di non consistente entità, ma che possono ugualmente configurarsi,
e nella specie, deve riconoscersi un pregiudizio alla sfera relazionale e alla vita quotidiana subìto dall'attore in ragione del tipo di lesione, dei postumi funzionali ed estetici riscontrati come permanenti, avuto riguardo alla necessità di sottoporsi a due interventi,
a breve distanza.
Tali stati integrano il risarcimento del danno non patrimoniale aggiungendosi al danno biologico, e ciò anche alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in materia dei rapporti esistenti tra danno biologico e danno morale (cfr. SS.UU. sentenze
11.11.2008 nn° 26972, 26973, 26974 e 26975).
Difatti, in ordine al rapporto con il danno biologico, anche ai fini del sistema di liquidazione da adottare, viene chiarito che alla nozione di danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005, cosiddetto Codice delle assicurazioni private, secondo cui “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico- legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".
In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato", con l'effetto che non si potranno più duplicare le liquidazioni del danno biologico e di quello morale soggettivo, e dovrà procedersi ad una personalizzazione delle tabelle in uso anche al Tribunale di Palermo, al fine di tener conto di eventuali pregiudizi anche di tipo psicologico prodotti dall'evento.
7 Ciò posto, questo Decidente, riconoscendo un pregiudizio di natura psicologica e morale, nei termini descritti, tenendo conto delle risultanze documentali fornite e dei riscontri in c.t.u. riconosce, a titolo di sofferenza morale, la somma, ritenuta congrua di euro €
3.910,45.
Sicché, si riconosce, quale unica voce di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico integrato dalle componenti di lesioni della sfera dinamico-relazionale del danneggiato e di ogni altro pregiudizio di natura non patrimoniale, la complessiva somma di euro 15.992,97 in valori attuali, comprese le spese mediche, pari ad €.350,00, ritenute congrue dal c.t.u.
Il risarcimento complessivo dovuto all'attore sarà, allora, pari ad euro 15.992,97, in valori attuali.
Su detta somma, infine, così individuata, dovranno, poi, essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
Tali “interessi” vanno applicati non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 1712 del 1995, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.147/2022, secondo i valori medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività processuale, dell'esito del giudizio, della mancata conciliazione del CP_1
soccombente e della sostanziale rispondenza del danno accertato e riconosciuto alla proposta conciliativa formulata da questa G.i.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio vanno poste definitivamente a carico del
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda:
- condanna il , nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a corrispondere a la somma di euro 15.992,97 oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;
- Condanna il , nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1
8 tempore, al pagamento, in favore di , delle spese legali, che liquida in Parte_1
€.5.050,00, per compenso professionale ed in euro 530,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate dalla G.I. definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso in Trapani, li 21.07.2025
La g.i.
Dott.ssa Adele Pipitone
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