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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 517/2025
TRIBUNALE di BIELLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da n persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Buffa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico, come da procura telematica in calce al ricorso ritenuta la competenza territoriale di questa Autorità giudiziaria ex art. 1182, comma terzo, c.p.c., impregiudicata ogni diversa determinazione nell'eventuale fase di opposizione;
ritenuto che sussistano le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., avendo parte ricorrente fornito prova scritta del diritto fatto valere, comprensiva delle spese per la fase stragiudiziale (cfr. fattura elettronica, mail pec dalle quali si evince il riconoscimento del debito da parte della società ingiunta e bonifici attestanti l'accettazione del piano di rientro);
ritenuto che sussistano altresì i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642, secondo comma, c.p.c., avendo come visto il ricorrente depositato documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere (cfr. ancora mail pec sopra indicate);
ritenuto che le spese di questa procedura possano essere liquidate secondo gli importi di cui al DM
n. 55/2014, come mod. dal DM n. 147/2022, per i procedimenti monitori, con riferimento ai valori medi di cui alle cause di scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00
INGIUNGE A
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO), via Pietro Nenni 3, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 27.552,60; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compensi, € 286,00 per spese non imponibili, oltre il 15 % ex art. 2, comma secondo DM. n. 55/2014, C.P.A e I.V.A. come per legge
AVVERTE
il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
Biella, 10/06/2025
Il Giudice
Emanuele Migliore
TRIBUNALE di BIELLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da n persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Buffa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico, come da procura telematica in calce al ricorso ritenuta la competenza territoriale di questa Autorità giudiziaria ex art. 1182, comma terzo, c.p.c., impregiudicata ogni diversa determinazione nell'eventuale fase di opposizione;
ritenuto che sussistano le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., avendo parte ricorrente fornito prova scritta del diritto fatto valere, comprensiva delle spese per la fase stragiudiziale (cfr. fattura elettronica, mail pec dalle quali si evince il riconoscimento del debito da parte della società ingiunta e bonifici attestanti l'accettazione del piano di rientro);
ritenuto che sussistano altresì i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642, secondo comma, c.p.c., avendo come visto il ricorrente depositato documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere (cfr. ancora mail pec sopra indicate);
ritenuto che le spese di questa procedura possano essere liquidate secondo gli importi di cui al DM
n. 55/2014, come mod. dal DM n. 147/2022, per i procedimenti monitori, con riferimento ai valori medi di cui alle cause di scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00
INGIUNGE A
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO), via Pietro Nenni 3, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 27.552,60; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compensi, € 286,00 per spese non imponibili, oltre il 15 % ex art. 2, comma secondo DM. n. 55/2014, C.P.A e I.V.A. come per legge
AVVERTE
il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
Biella, 10/06/2025
Il Giudice
Emanuele Migliore