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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5112 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa IE UA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(p.i. , in persona del procuratore avv. Amelia De Luca, Parte_1 P.IVA_1
con il proc. avv. to Daniele Cutolo, delega in atti
-appellante- contro
( ) con il proc. dom. avv.to Mario Controparte_1 C.F._1
Manzo, delega in atti
-appellata- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e dell'art. 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice ha appellato la sentenza (n. 283/2020), emessa dal Giudice di Pace di
Capaccio, che aveva rigettato la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
61/2019 con cui le era stata ordinata la consegna a del contratto Controparte_1
di abbonamento afferente l'utenza mobile intestata alla predetta.
Deduceva l'erroneità della decisione del giudice di prime cure per i seguenti motivi: pagina 1 di 7 - incompetenza per valore e per materia del giudice adito;
- carenza di interesse ad agire in capo alla originaria ricorrente;
- inammissibilità della richiesta oggetto della procedura monitoria;
- erronea motivazione del provvedimento di primo grado in riferimento alla procedura di cui al D. L.gs 196/2003;
- impossibilità per l'opponente di adempiere all'ordine di consegna. Invio del contratto al legale ed al cliente con sms.
Esponeva l'appellante di come il giudice di prime cure avesse errato nel rigettare l'eccezione di incompetenza per valore e materia formulata con l'atto di opposizione, trattandosi di un obbligo di consegna di un contratto e, dunque, di una causa dal valore indeterminabile.
Reiterava poi la censura relativa alla carenza in capo alla controparte di un concreto interesse ad agire, attesa la pretestuosità del riferimento avversario alla necessità di verificare le condizioni economiche offerte, facilmente consultabili sui siti informatici.
Affermava, peraltro, la piena disponibilità in capo all'utente del contratto in questione e la violazione, da parte della ricorrente, delle formalità imposte dalla procedura di accesso agli atti cui al d.lgs. n.196/2003 e ribadiva, infine, l'avvenuto invio, in forma criptata ma con password inviata via sms al cliente, della documentazione richiesta già nella fase stragiudiziale e prima del deposito del ricorso monitorio.
Concludeva quindi a che, in totale riforma della sentenza appellata, il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato con condanna della controparte alla restituzione di quanto corrispostole in conseguenza del decreto e della sentenza di primo grado.
Costituitasi, parte convenuta eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed instava, in ogni caso, per il suo rigetto evidenziando di aver provveduto nel ricorso monitorio alla dichiarazione di valore della causa, ex art. 14 c.p.c., nei limiti di €
1.000,00.
Richiamava poi, a sostegno del proprio interesse ad agire, i doveri generali di correttezza e buona fede ai quali era tenuta a conformarsi la compagnia telefonica pagina 2 di 7 nell'esecuzione del sinallagma contrattuale, e da cui scaturiva l'obbligo di consegna della documentazione contrattuale richiesta, e contestava la pertinenza del richiamo avversario al d. lgs. n.196/2003.
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 18.11.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello - della cui ammissibilità ex art. 342 c.p.c., non può dubitarsi restando superata la soglia della specificità dalla espressa individuazione delle parti della sentenza gravata, nonché dalla richiesta esplicita delle modifica nella parti di interesse
– è fondato.
Risulta infatti erronea l'affermazione del Giudice di pace secondo cui la sua competenza ratione valoris si fonderebbe sulla previsione dell'art. 14 c.p.c. e nella dichiarazione di valore effettuata dalla ricorrente in sede monitoria, la quale avrebbe limitato la domanda al valore di euro 1.000,00, quale “tetto” massimo dell'indennizzo riconoscibile dalla normativa di settore.
Se è vero infatti che, al primo comma, l'art. 14 c.p.c. dispone che “nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”, i commi successivi specificano però che “il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa il valore come sopra dichiarato o presunto;
in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione” (comma 20) giacchè, soltanto “se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito” (comma 3).
Dunque, il valore dichiarato dall'attore può assumere rilievo autonomo, ai fini della competenza, soltanto in difetto di contestazione da parte del convenuto, mentre in caso di contestazione spetta al giudice decidere in base a quanto risulta dagli atti: il pagina 3 di 7 Giudice, cioè, dovrà verificare se l'obiezione del convenuto, il quale eccepisce che il valore del petitum non rientri nella competenza del giudice adito, sia o meno fondata.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente (convenuto in via sostanziale) aveva espressamente contestato il valore della causa con la conseguenza che il Giudice di
Pace avrebbe dovuto valutare la fondatezza dell'eccezione, non potendo limitarsi a richiamare la dichiarazione di valore svolta dalla ricorrente.
Ciò posto, l'eccezione de qua risulta fondata.
Premesso che la competenza si determina in base alla domanda, così come articolata nei suoi elementi costitutivi dati dal petitum e dalla causa petendi, l'appellata, ricorrente in monitorio, aveva agito per ottenere la condanna della alla consegna Parte_1
di una cosa mobile determinata, e precisamente del contratto relativo al rapporto di somministrazione intercorso con la controparte.
Trattasi, all'evidenza, di domanda dal valore indeterminabile, in quanto non rivolta alla corresponsione di una somma di denaro (essendo tale richiesta estranea al giudizio azionato in sede monitoria), né avente ad oggetto l'esistenza o la validità del rapporto obbligatorio, peraltro dal valore non determinabile sulla base degli elementi in atti (non essendo noti durata del rapporto e prezzo pattuiti).
A conferma di quanto sopra esposto, del resto, si è espressa condivisibilmente la più recente giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale la domanda avente ad oggetto un obbligo di fare, come quella di consegna di documentazione, sottendendo l'esercizio del diritto del cliente a ricevere copia della documentazione medesima, sulla base del canone oggettivo della buona fede, involge controversia di valore indeterminabile, a nulla rilevando quanto eventualmente dovuto a titolo di costi di produzione della documentazione medesima (cfr. Cassazione n.29272/2024).
Nella specie, come sostenuto dalla stessa appellata in comparsa di risposta, la richiesta di consegna della documentazione contrattuale sottintendeva appunto l'esercizio di un diritto del cliente avente natura di diritto sostanziale e fondamento negli obblighi di buona fede in executivis (Cassazione n.35039/2022), involgente controversia di valore
pagina 4 di 7 indeterminabile (cfr. la recentissima ord. Cassazione n. 11486 dell'1.5.2025).
La declaratoria di incompetenza per valore (non per materia), in considerazione del suo carattere pregiudiziale, preclude allora il vaglio degli ulteriori motivi di appello ed impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da un Giudice di Pace non competente.
Per completezza, merita precisare che questo Tribunale – quale organo competente ratione valoris – non potrebbe pronunciarsi direttamente nel merito della causa, quale
“giudice di primo grado”.
Ed infatti, come si legge nella sentenza della Suprema Corte n. 15275/2019, occorre distinguere tra l'ipotesi in cui il primo giudice ha erroneamente declinato la propria competenza, con la conseguenza che il giudice di appello è effettivamente quello che avrebbe dovuto essere, da quella in cui il giudice di primo grado ha erroneamente affermato la sua competenza, con la conseguenza che il giudice di appello non sarebbe stato quello se le regole sulla competenza di primo grado fossero state rispettate, ma sarebbe stato solo il giudice di primo grado.
Ne deriva che, in tale seconda ipotesi, se il giudice dell'appello ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'articolo 50 c.p.c. - e non già trattenere la causa e deciderla nel merito (non rilevando, al riguardo, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli articoli 353 e 354 c.p.c., Sez. n.
10566 del 04/07/2003; Cass. 1997/9867; Cass. n. 814/1992)
Tuttavia, se il giudice adito quale giudice di appello, in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincidesse con il giudice esattamente competente per il giudizio di primo grado (come nella fattispecie in cui il Tribunale non solo costituisce giudice di appello in relazione alla sentenza del giudice di pace - incompetente -, ma anche giudice di primo grado secondo le regole della competenza se correttamente applicate), in questo caso tale giudice può decidere non solo in merito all'incompetenza del primo giudice, ma nel merito quale giudice di primo grado, per evidenti ragioni di economia processuale, purché vi sia stata
pagina 5 di 7 già con l'atto di citazione in tal senso un'espressa richiesta, con conseguente regolare contraddittorio sul punto (v. in merito anche Cass., ord., 1.7.2020, n. 13439 e Cass. n. 22958 del 2010).
Tanto non è avvenuto nella fattispecie, in cui non risulta richiesto al Tribunale da una parte la riforma della sentenza del giudice di pace - quale giudice di appello - e dall'altra la pronunzia sul merito della controversia - quale giudice di primo grado.
Ne consegue che l'accoglimento del motivo di appello comporta la mera declaratoria di incompetenza del primo giudice, con revoca dell'opposto decreto e assegnazione del termine per la riassunzione.
Non può, infine, essere accolta la domanda di condanna dell'appellata “alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale Parte_1
conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado”, sia in ragione della sua genericità – essendo priva di una quantificazione - sia in considerazione del difetto di prova degli esborsi asseritamente sostenuti.
Chiaramente, la revoca dell'opposto decreto costituirà il presupposto giuridico per la restituzione, laddove somme di denaro siano state corrisposte, ma dovrà sul punto, in difetto di spontaneo adempimento, formularsi autonoma e comprovata domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per i due gradi di giudizio con applicazione di valori minimi in ragione della semplicità della lite e con riduzione del 70% della fase trattazione/istruttoria per non essere stato svolto alcun incombente in tal senso (valori da calcolarsi sullo scaglione indeterminabile complessità bassa per il giudizio di secondo grado e dello scaglione medio, non esistendo quello indeterminabile, per il giudizio di primo grado).
Sempre nell'ambito della regolamentazione delle spese di lite va disposto l'ordine in capo al procuratore dichiaratosi antistatario nel giudizio di primo grado di restituzione di quanto eventualmente incassato.
Invero, in caso di riforma, in appello, della sentenza di condanna di una parte al pagamento delle spese in favore del difensore dell'altra parte, che ne aveva chiesto la pagina 6 di 7 distrazione, la condanna alla restituzione deve essere emessa nei confronti del difensore quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento (Cassazione n. 8215/2013; n. 10827/2007).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata: dichiara l'incompetenza per valore del giudice adito, in favore del Tribunale, con conseguente revoca dell'opposto decreto (n.61/2019) e assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente;
rigetta la domanda restitutoria di parte appellante;
condanna alla refusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 510,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 3.177,00 per compensi professionali, € 64,5 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna l'avv.to Mario Manzo, in qualità di procuratore antistatario, alla restituzione in favore di della somma corrispostale dall'appellante in Parte_1
forza della sentenza di primo grado, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo effettivo.
Così deciso in Salerno, lì 15.12.2025
IL GIUDICE
IE UA
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa IE UA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(p.i. , in persona del procuratore avv. Amelia De Luca, Parte_1 P.IVA_1
con il proc. avv. to Daniele Cutolo, delega in atti
-appellante- contro
( ) con il proc. dom. avv.to Mario Controparte_1 C.F._1
Manzo, delega in atti
-appellata- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e dell'art. 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice ha appellato la sentenza (n. 283/2020), emessa dal Giudice di Pace di
Capaccio, che aveva rigettato la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
61/2019 con cui le era stata ordinata la consegna a del contratto Controparte_1
di abbonamento afferente l'utenza mobile intestata alla predetta.
Deduceva l'erroneità della decisione del giudice di prime cure per i seguenti motivi: pagina 1 di 7 - incompetenza per valore e per materia del giudice adito;
- carenza di interesse ad agire in capo alla originaria ricorrente;
- inammissibilità della richiesta oggetto della procedura monitoria;
- erronea motivazione del provvedimento di primo grado in riferimento alla procedura di cui al D. L.gs 196/2003;
- impossibilità per l'opponente di adempiere all'ordine di consegna. Invio del contratto al legale ed al cliente con sms.
Esponeva l'appellante di come il giudice di prime cure avesse errato nel rigettare l'eccezione di incompetenza per valore e materia formulata con l'atto di opposizione, trattandosi di un obbligo di consegna di un contratto e, dunque, di una causa dal valore indeterminabile.
Reiterava poi la censura relativa alla carenza in capo alla controparte di un concreto interesse ad agire, attesa la pretestuosità del riferimento avversario alla necessità di verificare le condizioni economiche offerte, facilmente consultabili sui siti informatici.
Affermava, peraltro, la piena disponibilità in capo all'utente del contratto in questione e la violazione, da parte della ricorrente, delle formalità imposte dalla procedura di accesso agli atti cui al d.lgs. n.196/2003 e ribadiva, infine, l'avvenuto invio, in forma criptata ma con password inviata via sms al cliente, della documentazione richiesta già nella fase stragiudiziale e prima del deposito del ricorso monitorio.
Concludeva quindi a che, in totale riforma della sentenza appellata, il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato con condanna della controparte alla restituzione di quanto corrispostole in conseguenza del decreto e della sentenza di primo grado.
Costituitasi, parte convenuta eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed instava, in ogni caso, per il suo rigetto evidenziando di aver provveduto nel ricorso monitorio alla dichiarazione di valore della causa, ex art. 14 c.p.c., nei limiti di €
1.000,00.
Richiamava poi, a sostegno del proprio interesse ad agire, i doveri generali di correttezza e buona fede ai quali era tenuta a conformarsi la compagnia telefonica pagina 2 di 7 nell'esecuzione del sinallagma contrattuale, e da cui scaturiva l'obbligo di consegna della documentazione contrattuale richiesta, e contestava la pertinenza del richiamo avversario al d. lgs. n.196/2003.
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 18.11.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello - della cui ammissibilità ex art. 342 c.p.c., non può dubitarsi restando superata la soglia della specificità dalla espressa individuazione delle parti della sentenza gravata, nonché dalla richiesta esplicita delle modifica nella parti di interesse
– è fondato.
Risulta infatti erronea l'affermazione del Giudice di pace secondo cui la sua competenza ratione valoris si fonderebbe sulla previsione dell'art. 14 c.p.c. e nella dichiarazione di valore effettuata dalla ricorrente in sede monitoria, la quale avrebbe limitato la domanda al valore di euro 1.000,00, quale “tetto” massimo dell'indennizzo riconoscibile dalla normativa di settore.
Se è vero infatti che, al primo comma, l'art. 14 c.p.c. dispone che “nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”, i commi successivi specificano però che “il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa il valore come sopra dichiarato o presunto;
in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione” (comma 20) giacchè, soltanto “se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito” (comma 3).
Dunque, il valore dichiarato dall'attore può assumere rilievo autonomo, ai fini della competenza, soltanto in difetto di contestazione da parte del convenuto, mentre in caso di contestazione spetta al giudice decidere in base a quanto risulta dagli atti: il pagina 3 di 7 Giudice, cioè, dovrà verificare se l'obiezione del convenuto, il quale eccepisce che il valore del petitum non rientri nella competenza del giudice adito, sia o meno fondata.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente (convenuto in via sostanziale) aveva espressamente contestato il valore della causa con la conseguenza che il Giudice di
Pace avrebbe dovuto valutare la fondatezza dell'eccezione, non potendo limitarsi a richiamare la dichiarazione di valore svolta dalla ricorrente.
Ciò posto, l'eccezione de qua risulta fondata.
Premesso che la competenza si determina in base alla domanda, così come articolata nei suoi elementi costitutivi dati dal petitum e dalla causa petendi, l'appellata, ricorrente in monitorio, aveva agito per ottenere la condanna della alla consegna Parte_1
di una cosa mobile determinata, e precisamente del contratto relativo al rapporto di somministrazione intercorso con la controparte.
Trattasi, all'evidenza, di domanda dal valore indeterminabile, in quanto non rivolta alla corresponsione di una somma di denaro (essendo tale richiesta estranea al giudizio azionato in sede monitoria), né avente ad oggetto l'esistenza o la validità del rapporto obbligatorio, peraltro dal valore non determinabile sulla base degli elementi in atti (non essendo noti durata del rapporto e prezzo pattuiti).
A conferma di quanto sopra esposto, del resto, si è espressa condivisibilmente la più recente giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale la domanda avente ad oggetto un obbligo di fare, come quella di consegna di documentazione, sottendendo l'esercizio del diritto del cliente a ricevere copia della documentazione medesima, sulla base del canone oggettivo della buona fede, involge controversia di valore indeterminabile, a nulla rilevando quanto eventualmente dovuto a titolo di costi di produzione della documentazione medesima (cfr. Cassazione n.29272/2024).
Nella specie, come sostenuto dalla stessa appellata in comparsa di risposta, la richiesta di consegna della documentazione contrattuale sottintendeva appunto l'esercizio di un diritto del cliente avente natura di diritto sostanziale e fondamento negli obblighi di buona fede in executivis (Cassazione n.35039/2022), involgente controversia di valore
pagina 4 di 7 indeterminabile (cfr. la recentissima ord. Cassazione n. 11486 dell'1.5.2025).
La declaratoria di incompetenza per valore (non per materia), in considerazione del suo carattere pregiudiziale, preclude allora il vaglio degli ulteriori motivi di appello ed impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da un Giudice di Pace non competente.
Per completezza, merita precisare che questo Tribunale – quale organo competente ratione valoris – non potrebbe pronunciarsi direttamente nel merito della causa, quale
“giudice di primo grado”.
Ed infatti, come si legge nella sentenza della Suprema Corte n. 15275/2019, occorre distinguere tra l'ipotesi in cui il primo giudice ha erroneamente declinato la propria competenza, con la conseguenza che il giudice di appello è effettivamente quello che avrebbe dovuto essere, da quella in cui il giudice di primo grado ha erroneamente affermato la sua competenza, con la conseguenza che il giudice di appello non sarebbe stato quello se le regole sulla competenza di primo grado fossero state rispettate, ma sarebbe stato solo il giudice di primo grado.
Ne deriva che, in tale seconda ipotesi, se il giudice dell'appello ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'articolo 50 c.p.c. - e non già trattenere la causa e deciderla nel merito (non rilevando, al riguardo, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli articoli 353 e 354 c.p.c., Sez. n.
10566 del 04/07/2003; Cass. 1997/9867; Cass. n. 814/1992)
Tuttavia, se il giudice adito quale giudice di appello, in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincidesse con il giudice esattamente competente per il giudizio di primo grado (come nella fattispecie in cui il Tribunale non solo costituisce giudice di appello in relazione alla sentenza del giudice di pace - incompetente -, ma anche giudice di primo grado secondo le regole della competenza se correttamente applicate), in questo caso tale giudice può decidere non solo in merito all'incompetenza del primo giudice, ma nel merito quale giudice di primo grado, per evidenti ragioni di economia processuale, purché vi sia stata
pagina 5 di 7 già con l'atto di citazione in tal senso un'espressa richiesta, con conseguente regolare contraddittorio sul punto (v. in merito anche Cass., ord., 1.7.2020, n. 13439 e Cass. n. 22958 del 2010).
Tanto non è avvenuto nella fattispecie, in cui non risulta richiesto al Tribunale da una parte la riforma della sentenza del giudice di pace - quale giudice di appello - e dall'altra la pronunzia sul merito della controversia - quale giudice di primo grado.
Ne consegue che l'accoglimento del motivo di appello comporta la mera declaratoria di incompetenza del primo giudice, con revoca dell'opposto decreto e assegnazione del termine per la riassunzione.
Non può, infine, essere accolta la domanda di condanna dell'appellata “alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale Parte_1
conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado”, sia in ragione della sua genericità – essendo priva di una quantificazione - sia in considerazione del difetto di prova degli esborsi asseritamente sostenuti.
Chiaramente, la revoca dell'opposto decreto costituirà il presupposto giuridico per la restituzione, laddove somme di denaro siano state corrisposte, ma dovrà sul punto, in difetto di spontaneo adempimento, formularsi autonoma e comprovata domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per i due gradi di giudizio con applicazione di valori minimi in ragione della semplicità della lite e con riduzione del 70% della fase trattazione/istruttoria per non essere stato svolto alcun incombente in tal senso (valori da calcolarsi sullo scaglione indeterminabile complessità bassa per il giudizio di secondo grado e dello scaglione medio, non esistendo quello indeterminabile, per il giudizio di primo grado).
Sempre nell'ambito della regolamentazione delle spese di lite va disposto l'ordine in capo al procuratore dichiaratosi antistatario nel giudizio di primo grado di restituzione di quanto eventualmente incassato.
Invero, in caso di riforma, in appello, della sentenza di condanna di una parte al pagamento delle spese in favore del difensore dell'altra parte, che ne aveva chiesto la pagina 6 di 7 distrazione, la condanna alla restituzione deve essere emessa nei confronti del difensore quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento (Cassazione n. 8215/2013; n. 10827/2007).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata: dichiara l'incompetenza per valore del giudice adito, in favore del Tribunale, con conseguente revoca dell'opposto decreto (n.61/2019) e assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente;
rigetta la domanda restitutoria di parte appellante;
condanna alla refusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 510,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 3.177,00 per compensi professionali, € 64,5 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna l'avv.to Mario Manzo, in qualità di procuratore antistatario, alla restituzione in favore di della somma corrispostale dall'appellante in Parte_1
forza della sentenza di primo grado, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo effettivo.
Così deciso in Salerno, lì 15.12.2025
IL GIUDICE
IE UA
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