Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 30/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 749/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/02/2025 da:
1) nato a [...] il [...] (C.F. e residente Parte_1 C.F._1
in Via Pionieri dell'Aria n. 51, int. 3, Roveredo in Piano (PN), rappresentato e difeso dall'Avv.
ZANUSSI MANUELA presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) e residente in [...], Pordenone, rappresentato e difeso C.F._2
dall'Avv. FERRETTI LAURA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 15/09/2007 in Azzano Decimo, trascritto al n. 20, Parte I, Serie
-, Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo;
separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Pordenone n. 33/2024 del 16/1/2024, pubblicata il 22/1/2024, e passata in giudicato il 23/7/2024;
con i seguenti figli:
- nato il [...] in [...]; Persona_1
- ato il 4/3/2014 in Pordenone;
Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La casa familiare sita in Comune di Pordenone, via P. Amalteo n. 11/A, di proprietà esclusiva del IG. , sarà assegnata alla IG.ra , che ivi abiterà con il figlio Parte_1 Parte_2 Pt_3
2. I figli minori e vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori: Pt_3 Per_1 Per_1 sarà collocato prevalentemente presso il padre, presso il quale trasferirà anche la propria residenza anagrafica;
sarà collocato prevalentemente presso la madre;
Pt_3
3. in una più ampia regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali tra le Parti, attesa la sproporzione tra le rispettive condizioni economiche, il IG. intende in questa sede Parte_1 procedere alla costituzione in favore della IG.ra di un diritto reale di abitazione a Parte_2 vita sull'immobile di Pordenone, via P. Amalteo n. 11/A. Oggetto, condizioni e termini ed ogni ulteriore clausola relativa e necessaria alla costituzione del diritto reale di abitazione a favore della IG.ra verranno meglio descritti e documentati nell'Allegato al verbale dell'udienza Pt_2 presidenziale, che S.V. vorrà fissare, fermo restando che la IG.ra sopporterà integralmente Pt_2 gli oneri e le spese di volturazione e trascrizione, certificati catastali ed ogni altra attività necessaria alla costituzione del relativo diritto;
4. Le spese ordinarie e straordinarie relative alla casa familiare verranno pagate dalla IGnora
Pt_2
5. Il padre vedrà e terrà con sé un fine settimana ogni quindici giorni, a partire dal venerdì Pt_3 sera fino alla domenica sera, ovvero sino al lunedì all'ingresso di scuola. Potrà inoltre tenere con sé almeno un pomeriggio a settimana, con eventuale pernotto, nella giornata che verrà Pt_3 individuata tenuto conto degli impegni lavorativi dei coniugi e di quelli scolastici ed extrascolastici del minore. La madre vedrà e terrà con sé un fine settimana ogni quindici giorni, a partire Per_1 dal venerdì sera fino alla domenica sera, ovvero sino al lunedì mattina all'ingresso di scuola. Potrà inoltre tenere con sé almeno un pomeriggio a settimana, con eventuale pernotto, nella Per_1 giornata che verrà individuata tenuto conto degli impegni lavorativi dei coniugi e di quelli scolastici ed extrascolastici del minore. Nel caso di impossibilità di un genitore a tenere con sé i figli nei giorni a lui destinati, va sempre preferito l'altro genitore e, solo in caso di impossibilità di quest'ultimo, il minore sarà affidato a terzi, privilegiando i parenti prossimi. I genitori concordano in ogni caso che previo accordo anche telefonico, tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi e di quelli scolastici, extrascolastici e della volontà dei figli, potranno concordare diversi orari o giorni di permanenza presso l'uno o l'altro genitore. Salvo diversi accordi tra i genitori, per il periodo di vacanze natalizie gli stessi terranno con sé i figli per sette giorni comprendenti Natale e Capodanno ad anni alterni (dal 23 al 30 dicembre staranno con un genitore, dal 31 dicembre al 7 gennaio staranno con l'altro genitore). Nel periodo pasquale i figli trascorreranno tre giorni con ciascun genitore comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta.
Durante il periodo feriale estivo ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive, previa reciproca comunicazione del periodo scelto indicativamente entro il 30 maggio di ogni anno (attesa la necessità di organizzare i punti estivi). Tutte le altre festività nazionali saranno godute dai genitori privilegiando sempre l'alternanza.
6. Dal mese di febbraio 2024 il IG. a provveduto e provvederà al mantenimento in via esclusiva Pt_1 del figlio , presso di lui collocato in via prevalente, senza versare alcunchè alla IG.ra Per_1 Pt_2 per mantenimento ordinario. Corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo ordinario al Pt_2 mantenimento del figlio entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, un assegno di Pt_3 complessivi € 450,00, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra Pt_2 da lui conosciuto, oltre al 100% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per entrambi i figli. Tale assegno sarà oggetto di rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal febbraio 2026. Per le spese straordinarie le parti fanno espresso richiamo e riferimento al vigente Protocollo del Tribunale di Pordenone da ritenersi parte integrante del presente accordo.
7. L'assegno Unico e Universale relativo ad entrambi i figli sarà percepito al 100% dalla IG.ra
Ogni eventuale detrazione fiscale e/o altro beneficio economico fiscale percepito per i figli Pt_2 minori seguirà il principio di spesa.
8. Le Parti acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio anche per i figli. Le Parti si impegnano a comunicarsi vicendevolmente con un anticipo di almeno due settimane eventuali viaggi all'estero con i figli, precisando la durata del soggiorno e la struttura presso la quale alloggeranno;
9. Le Parti dichiarano non sussistere tra di essi altre questioni economiche né richieste di assegno divorzile, godendo ciascuno di un proprio reddito, come sopra rappresentato, e dunque essendo entrambi economicamente autosufficienti, anche vista la costituzione del diritto reale a vita di abitazione a favore della IG.ra da intendersi come datio satisfattiva e definitoria di ogni Pt_2 pretesa divorzile con l'adempimento delle condizioni di cui al presente accordo integramente soddisfatta e tacitata.
10. Spese legali interamente compensate
All'udienza del 27/5/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate e, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali legati al rapporto matrimoniale, hanno convenuto di far rientrare nelle condizioni di divorzio la costituzione del diritto di abitazione vitalizio in favore della IG.ra Parte_2
sull'immobile di piena proprietà del IG. , con le modalità descritte nell'allegato
[...] Parte_1 al verbale d'udienza. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 15/09/2007 presso il comune di Azzano
Decimo (PN) tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Azzano Decimo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio n. 20, Parte I,
Serie -, Anno 2007)
Così deciso in Pordenone, il 27/5/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa