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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1876 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1876 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] con il Parte_1 C.F._1
O' GA (C.F. AOLO C.F._2
(C.F. ) C.F._3
e
nata a [...] con il Parte_2 CodiceFiscale_4
O' GA (C.F. PAOLO C.F._2
(C.F. ) C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 13/11/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ma, dei quali, solo il Per_1 Per_2
primo economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 26.02.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) per quanto attiene al versamento del contributo economico ordinario al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, il padre Persona_3 Parte_1
corrisponderà la somma di Euro 300,00=mensili, rivalutabile annualmente ISTAT, entro i primi 5 giorni di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulla carta prepagata UNICREDIT intestata alla figlia
. Tale modalità di versamento è prassi consolidata e concordata dai genitori. Per_2
2) per quanto attiene alle spese straordinarie della figlia maggiorenne previste nel Persona_3
Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia del Tribunale di Bologna, esse saranno a carico esclusivo del padre nella misura del 100%; Parte_1
3) i impegna a pagare le rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione Parte_1
coniugale intestata a ita in Montescudo (RN) via Unrra n. 26 sino alla scadenza Parte_2
prevista per il 2029;
4) I coniugi sono economicamente autosufficienti e comunque entrambi riconoscono che non sussistono i presupposti di legge per l'erogazione dell'assegno divorzile;
essi congiuntamente dichiarano di aver regolato ed estinto ogni ed ulteriore rapporto di natura economica e patrimoniale e di aver già definito ogni questione relativa a tutti i beni acquistati sia durante la convivenza more uxorio che in costanza di matrimonio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e l 10.10.1999 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi
[...] Parte_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 374 Parte II Serie A Anno 1999 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1876 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] con il Parte_1 C.F._1
O' GA (C.F. AOLO C.F._2
(C.F. ) C.F._3
e
nata a [...] con il Parte_2 CodiceFiscale_4
O' GA (C.F. PAOLO C.F._2
(C.F. ) C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 13/11/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ma, dei quali, solo il Per_1 Per_2
primo economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 26.02.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) per quanto attiene al versamento del contributo economico ordinario al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, il padre Persona_3 Parte_1
corrisponderà la somma di Euro 300,00=mensili, rivalutabile annualmente ISTAT, entro i primi 5 giorni di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulla carta prepagata UNICREDIT intestata alla figlia
. Tale modalità di versamento è prassi consolidata e concordata dai genitori. Per_2
2) per quanto attiene alle spese straordinarie della figlia maggiorenne previste nel Persona_3
Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia del Tribunale di Bologna, esse saranno a carico esclusivo del padre nella misura del 100%; Parte_1
3) i impegna a pagare le rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione Parte_1
coniugale intestata a ita in Montescudo (RN) via Unrra n. 26 sino alla scadenza Parte_2
prevista per il 2029;
4) I coniugi sono economicamente autosufficienti e comunque entrambi riconoscono che non sussistono i presupposti di legge per l'erogazione dell'assegno divorzile;
essi congiuntamente dichiarano di aver regolato ed estinto ogni ed ulteriore rapporto di natura economica e patrimoniale e di aver già definito ogni questione relativa a tutti i beni acquistati sia durante la convivenza more uxorio che in costanza di matrimonio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e l 10.10.1999 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi
[...] Parte_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 374 Parte II Serie A Anno 1999 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3