Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 993/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 993/2025 promosso da:
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Maceratini Pierfrancesco;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Piazzolla Fernando.
OGGETTO: “MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO”.
CONCLUSIONI: “gli Istanti a mezzo dei rispettivi legali, sussistendo giustificati motivi, chiedono congiuntamente la revisione delle condizioni della Sentenza di Divorzio, nei seguenti specifici PUNTI 5 (dinamico-relazionale) e 6 (economico):
-il PUNTO N.6 della Sentenza di Divorzio, chiedono venga così modificato (in sostanza, le Parti, nel conservare l'Assegno mensile versato dal padre sul c/c della madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, ne chiedono la riduzione a 400€, per il resto confermano il carico al 100% delle spese extra e straordinarie con la precisazione che la spesa dell'educatore/collaboratore assunto è a loro carico per la quota del 50%, la restante a carico dell'Amministrazione di Sostegno quale spesa per la gestione a favore del beneficiario):
- 1 -
previsto per legge, da pagarsi entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne economicamente autosufficiente Per_1
portatore di disabilità, tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente della sig.ra
Pt_2
La spesa (retributiva e oneri fiscali/previdenziali) riguardante l'educatore/collaboratore regolarmente assunto a favore del figlio è a carico dei genitori per la quota del 50% sul totale spesa.
Le spese Extra e Straordinarie, come da Protocollo Conferenza Distrettuale 10/07/2024, faranno esclusivo carico per il 100% ai genitori in eguale misura.
Nelle spese Extra e Straordinarie di cui sopra a carico esclusivo dei genitori per il 100%, sono comunque ricomprese anche le eventuali spese per sostituzioni dell'educatore/collaboratore nei giorni in cui quest'ultimo dovesse essere assente per motivi di salute, personali e/o ferie.
Il genitore che di sua iniziativa volesse acquistare beni di consumo in favore del figlio di genere voluttuario e comunque non strettamente necessari secondo il comune apprezzamento oppure effettuare viaggi, fargli fare esperienze ludiche, artistiche, etc. potrà farlo senza aver diritto al rimborso e senza che la relativa spesa possa in seguito essere opposta in compensazione con eventuali crediti dell'altro genitore.
-il PUNTO N.5 della Sentenza di Divorzio chiedono venga così modificato (in sostanza, incremento, regolamentazione di giorni, frequentazioni, vacanze, etc):
-affidamento condiviso trattandosi del figlio maggiore di età ma con disabilità; il padre terrà con sé il figlio 10gg/mese: una giornata durante la settimana e inoltre, in concomitanza al weekend che starà con lui, prenderà il figlio già dal venerdì mattino, accordandosi Per_1 preventivamente con l'educatore per prendere il figlio;
qualora per qualsiasi motivo di salute o personale, lo stesso educatore non dia con sufficiente preavviso, comunicazione di non potersi recare al lavoro nelle giornate che il padre ha con sé il figlio, il padre si curerà di andare a prendere accordandosi con la madre e terrà dal venerdì mattina nei week- Per_1 Per_1
end alterni a lui spettanti, fino al lunedì mattino che affiderà il figlio alla madre e/o all'educatore o/e a chi per lei. Inoltre, trascorrerà durante le vacanze di Natale ad anni alterni, 4 Per_1
giorni a partire dal mattino del 24 dicembre al mattino del 28 dicembre (che, nel caso del padre, accompagnerà dalla madre, dall'educatore o da chi per lei) con un genitore e con Per_1
- 2 - l'altro genitore, dal mattino del 31 dicembre fino al mattino del 04 Gennaio (che, nel caso del padre, accompagnerà dalla madre, dall'educatore o da chi per lei); resta comunque Per_1
al buon senso dei genitori, in particolare nei giorni di festività natalizie, 24-25-26 dicembre, fare in modo che a richiesta dell'altro genitore cui non siano di competenza le suddette giornate, possa trascorrere con lui/lei eventualmente un pranzo o una cena in questi giorni, Per_1
rispettando comunque sempre l'organizzazione e gli impegni dell'altro. Nelle festività Pasquali, trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedi di Pasquetta Per_1
con l'altro. Resta inteso che, qualora vi siano necessità di programmi differenti da parte di uno dei due genitori, dettate da motivazioni personali e/o vacanze, il genitore informerà e si accorderà preventivamente con l'altro, recuperando successivamente il giorno/i che sarebbe dovuto stare con il figlio. I periodi festivi trascorsi da con un genitore non Per_1
modificheranno l'alternanza dei weekend prestabilita, salvo diversi accordi preventivamente informati e concordati tra i genitori. Due settimane in estate in cui il padre starà con il figlio, congiunte o disgiunte tenendo conto delle esigenze di entrambi i genitori, cercando di non concentrare le suddette settimane sempre e solo in Agosto;
le due settimane andranno concordate tra i genitori con congruo anticipo, entro il mese di aprile.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
modifica delle condizioni relative alle modalità di visita ed al contributo economico in favore del figlio disciplinate dalla sentenza n. 178/2018 del 15/12/2017 emessa dal Tribunale Per_1
di Ancona.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che il 14.4.2025 ha espresso parere favorevole.
3. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio maggiorenne ed affetto da disabilità ed attualmente Per_1
beneficiario di amministrazione di sostegno.
Va in particolare evidenziato che svolge un tirocinio di inclusione sociale (TIS) presso Per_1
il Biscottificio Frolla di Osimo e percepisce circa 1.400,00 euro mensili (di cui attuali 1.227,00 euro a titolo di pensione Inps e 180,00 euro a titolo di TIS, doc.2), inoltre ha disponibilità economiche investite in BTP per 58.000 euro (doc.3).
- 3 - In ogni caso il padre continuerà a corrispondere alla madre una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento ordinario.
Le parti, inoltre, hanno previsto delle modifiche con riferimento alle modalità di visita padre figlio, che comunque assicurano una costante presenza del signor nella vita di Pt_1
Per_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti non si ravvisa la necessità di effettuare l'ascolto di Per_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -