Articolo 1 della Legge 24 luglio 1978, n. 527
Articolo 2
Versione
26 settembre 1978
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972.
Entrata in vigore il 26 settembre 1978