Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972.