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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/08/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3632/2019 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16/7/2025 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
, nata a [...], il [...] e residente a [...]
(LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Sandra Margarito
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro- tempore Controparte_1
SI.ra , corrente in San Cesario di Lecce (LE), Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Angelo Valente
Resistente
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e rivendicazione crediti di lavoro
FATTO DIRITTO
Con atto depositato il 18/3/2019, la ricorrente di cui in epigrafe espone di aver lavorato alle dipendenze della dal 9/1/2018 al Controparte_3
16/10/2018 (la data del 16/10/2018 non è indicata in ricorso, ma si trova nella
Consulenza di parte allegata all'atto introduttivo), con la mansione di cuoca per
7 ore al giorno e a domeniche alterne, anche in doppio turno, e di aver ricevuto una retribuzione mensile pari a € 500,00, rappresenta che il rapporto di lavoro è stato formalizzato soltanto per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018 con contratto part – time con la qualifica di Inserviente – Livello A/12 del C.C.N.L. di riferimento, afferma di aver effettuato lavoro straordinario diurno, lavoro notturno e lavoro festivo notturno senza ricevere una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e in ogni caso non corrispondente a quella prevista dal CCNL di categoria e lamenta di non aver ricevuto le somme dovute per il Trattamento di Fine Rapporto e, infine, rappresenta di aver inviato, in data
25/10/2018, lettera raccomandata con richiesta delle spettanze dovute alla convenuta, rimasta inevasa. e di aver anche esperito tentativo di CP_3 conciliazione, con esito negativo, presso l' di Controparte_4
Lecce il 28/2/2019.
Tanto premesso, esposto e lamentato, parte ricorrente chiede “A) ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto dell'istante alla corresponsione delle differenze retributive e differenze per TFR per le prestazioni di lavoro dipendente;
B) CONDANNARE al pagamento delle differenze dovute nella Controparte_1 somma di 18.605,63 euro;
C) CONDANNARE al pagamento dei ratei maturati, maggiorati Controparte_1 di interessi, anche ex art. 1283 c.c. e/o rivalutazione della maturazione al soddisfo;
D) CONDANNARE esso resistente, al pagamento in solido delle spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto difensore”.
Si è costituita in giudizio con memoria nella quale Controparte_3 eccepisce nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414, n. 4, c.p.c. per mancata indicazione del CCNL di riferimento, e contesta il merito della domanda, di cui chiede la reiezione, affermando che parte ricorrente è stata assunta il 2/7/2018 con contratto a tempo parziale fino al 30/9/2018, ha svolto esclusivamente mansioni di addetta alle pulizie rispettando l'orario di lavoro pattuito di 20 ore settimanali, suddiviso in quattro turni di tre ore dal Lunedi al Giovedì, dalle ore
08:00 alle ore 11:00 e in due turni di quattro ore dal Venerdì al Sabato, dalle ore
07:00 alle 11:00, sostenendo che la lavoratrice, quando ha lavorato nella giornata di Domenica, ha goduto di riposo infrasettimanale nella giornata di
Lunedì, e rappresentando che la medesima ha ricevuto la retribuzione di €
465,00 per il mese di Luglio, di € 515,00 per il mese di Agosto e di € 770,00 per il mese di Settembre, nonché il Trattamento di Fine Rapporto e ha goduto delle ferie e dei permessi.
Parte resistente evidenzia, inoltre, che , nel periodo dal Parte_1
12/2/2013 al 18/12/2018 è stata socia ed Amministratrice della impresa
“COLAN NC di AG e EG ” e nel periodo dal CP_5 Parte_1
4/3/2014 al 28/6/2018 è stata anche titolare di impresa “Multiservice H20 di
EG AT Nina” e afferma che entrambe le aziende si occupavano di pulizie civili e industriali.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato soltanto in parte e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
2 Preliminarmente va respinta la eccezione di nullità del ricorso avanzata da parte ricorrente.
Infatti, l'art.414 c.p.c. prevede al numero 4 del primo comma che il ricorso debba contenere “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni” a pena di nullità dell'atto e più volte la Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso che la mancata esposizione dei fatti e degli elementi diritto determini la nullità del ricorso: con sentenza n.6778 del 15/6/1991, sentenza n.3893 dell'8/9/1989 e, più recentemente con sentenza, n.14292 del 5/10/2002 che specifica che
“l'atto introduttivo non è invece idoneo a dar luogo ad un valido rapporto processuale allorquando si riduca ad una mera elencazione di spettanze previste dal Ccnl senza indicazione dei fatti costitutivi e l'esposizione delle circostanze fattuali atte a far assumere loro una determinata consistenza quantitativa”.
Tuttavia, si deve anche rilevare che la Corte di Cassazione con Sentenza
n.7199 del 22/3/2018 ha anche affermato che: “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, concernente la determinazione di compensi nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra un avvocato ed una banca, ritenendo adeguatamente specificati i singoli incarichi professionali ed i titoli delle pretese).
Inoltre, la Corte di Cassazione con Ordinanza n.19009 del 17/7/2018 ha ribadito che: “Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso - volto all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato - per mancata indicazione del c.c.n.l. applicabile e dell'inquadramento di riferimento benché
3 fossero state allegate le mansioni concretamente esercitate e le ulteriori circostanze in cui era stata resa la prestazione).
Ne consegue che nella presente fattispecie la mancata indicazione del CCNL di riferimento non possa comportare la nullità del ricorso, considerato che l'istante ha chiaramente affermato di aver lavorato nella struttura con mansioni di cuoca e nelle note depositate il 6/5/2020, dopo richiesta del Giudice a discutere sulla eccezione di nullità, ha dichiarato che il Contratto Collettivo di riferimento è quello che regola i rapporti di lavoro “nelle case di cura, poliambulatori, case di riposo e servizi sociali per il personale non medico” e, invitata più volte (nei verbali delle udienze del 24/3/2021 e del 16/2/2022) ha allegato, alle note depositate il 3/5/2022, un estratto delle tabelle tariffarie del CCNL Case di Cura private non medici (non ha invece avuto esito positivo l'invito rivolto dal Giudice alla udienza del 18/5/2022 e del 16/10/2024 a depositare copia integrale del
CCNL perché la difesa di parte ricorrente ha allegato alle note depositate l'8/7/2025 il CCNL dipendenti studi professionali).
Tanto premesso, in ordine al merito, si osserva quanto segue.
Va in primo luogo ricordato che la Corte di Cassazione con sentenza n.6332 del
5/5/2001 ha affermato che “in base al principio generale desumibile dall'art. 2697 cod. civ. secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè durata del rapporto lavorativo e livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale
è commisurata – per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)”.
Inoltre, si deve rilevare che secondo costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione gli indici della subordinazione all'interno del rapporto di lavoro sono da individuarsi nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nella continuità delle prestazioni, nella osservanza di un orario predeterminato, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata, (vedasi, tra le altre,
4 Cassazione, sentenza n.9251 del 19/4/2010, sentenza n.24561 del 31/10/2013
e, più, recentemente, sentenza n.14434 del 10/7/2015, nella quale si afferma che “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”).
Si deve inoltre rilevare che la Corte di Cassazione con sentenza n.3714 del
16/2/2009 ha chiarito che “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”.
Per quanto concerne poi la indennità per ferie, festività e permessi non goduti, si osserva che la Corte di Cassazione con sentenza n.12311 del 21/8/2003 ha affermato che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti
l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica”.
Nel caso in esame l'esistenza del rapporto lavorativo subordinato espletato da CP_
alle dipendenze di dal 2/7/2018 al 30/9/2018 Parte_1 CP_1
è pacifica tra le parti ed è altresì documentata dalla busta paga di Luglio 2018 allegata al ricorso, dall'estratto contributivo allegato alle note depositate dalla difesa di parte ricorrente il 3/5/2022, nonché dal contratto allegato dalla difesa di parte resistente alle note depositate il 7/11/2023.
Sono controversi tra le parti lo svolgimento del rapporto lavorativo anche nei periodi dal 9/1/2018 all'1/7/2018 e dall'1/10/2018 al 16/10/2018, le
5 mansioni della lavoratrice, secondo la ricorrente svolte quale cuoca di livello C1 del CCNL di settore e secondo parte resistente svolte esclusivamente quale addetta alle pulizie e inserviente da inquadrarsi nel livello 12/A, l'espletamento di ore di lavoro in orario ulteriore rispetto a quello di venti ore settimanali pattuito al momento della assunzione e lo svolgimento di attività lavorativa nelle
Domeniche.
Tanto premesso, si deve rilevare come dalle testimonianze acquisite nel corso del presente procedimento è emerso quanto segue.
La teste comune alle parti ascoltata alla udienza del Testimone_1
16/2/2022 ha dichiarato “conosco la signora perché abbiamo Parte_1 lavorato insieme a , dove io lavoro sin da Giugno 2017 a tutt'oggi. La CP_1 signora nel periodo in cui ha lavorato a si occupava delle Parte_1 CP_1 pulizie delle stanze e degli spazi comuni. Io lavoro a come OSS. CP_1
Ricordo che raramente la signora ha lavorato di e in quel caso Parte_1 Per_1 non è venuta a lavorare il giorno dopo, ma si è trattato di casi eccezionali perché anche l'addetta alle pulizie che lavora attualmente a non viene mai CP_1 di . So che la signora ha lavorato soltanto di mattina, perché Per_1 Parte_1 soltanto di mattina occorre fare le pulizie nella struttura. Non so dire se la signora abbia lavorato senza contratto”, “la struttura di ospita Parte_1 CP_1 persone anziane autosufficienti e vi sono 12 posti letto, generalmente tutti occupati, 12 camere da letto, gli ospiti collaborano nella apparecchiatura della tavola e nella preparazione del cibo, ad esempio mettono la marmellata sulle fette biscottate, oppure collaborano nella preparazione di crostate e ciambelle. In ogni turno c'è un OSS, una assistente geriatrica e la titolare sig, ra Se una CP_2 unità manca viene sostituita da un'altra. La sig,ra sta sempre con noi e ci CP_2 da una mano. Non so dire se la signora avesse un contratto part time, Parte_1 posso dire che veniva dalle 8,00 alle 11,00 e il Venerdì e Sabato dalle 7,00 alle
11,00 per pulire la sala e lavare a terra, questi sono gli orari che anche oggi seguono le addette alle pulizie. Ripeto che le persone addette alle pulizie lavoravano soltanto di mattina. Nelle rare occasioni in cui le addette alla pulizia lavorano di Domenica, recuperano il giorno di riposo il Lunedì. Devo dire che ciò accade raramente. Io la signora l'ho vista davvero poco, perchè ha Parte_1 lavorato a per pochi mesi, se non sbaglio a Luglio, Agosto e CP_1
Settembre. Nulla so dire sulla retribuzione percepita dalla signora né so Parte_1 dire se ha percepito il Trattamento di Fine Rapporto e se ha goduto di ferie o permessi”, “la persona addetta alle pulizie si occupa sia di pulizia degli ambienti comuni, sia della pulizia delle stanze”, “ribadisco che la signora ha Parte_1
6 lavorato a per pochi mesi a Luglio, Agosto e Settembre come addetta CP_1 alle pulizie”.
La teste ascoltata alla udienza del 18/5/2022 per parte ricorrente Parte_2
ha dichiarato “conosco la sig.ra perché ho lavorato con lei a
[...] Parte_3
. Io ho iniziato a lavorare nel 2017, lei è arrivata dopo, a Gennaio CP_1
2018. Io sono una OSS, ma devo specificare che a tutti facevano CP_1 tutto, stavamo sia in cucina sia con gli anziani ospiti. La sig.ra come tutti Parte_3 gli altri si occupava di tutto, ma in particolare e si Parte_3 Per_2 dividevano il lavoro in cucina. La sig.ra cucinava, specifico infatti che Parte_3 [...]
ha una cucina interna alla struttura. Nel giorno di e la CP_1 Persona_3 sig.ra facevano il doppio turno, in modo che a turno ciascuna di loro
Parte_3 poteva rimanere a casa per tutta la domenica, mentre gli altri giorni la sig.ra come tutti noi faceva o il turno 7,00- 14,00 o il turno 14 00 – 21,00. Il
Parte_3 turno di notte andava dalle 21,00 alle 7,00, ma non si riusciva mai ad andare via per le 7.00. La sig.ra all'occorrenza faceva anche il turno notturno. Non
Parte_3 godevamo di ferie, né io, né la sig.ra né gli altri dipendenti, soltanto
Parte_3 avevamo il giorno di riposo dopo il giorno in cui smontavamo dal turno”, “non avevo il titolo di OSS quando ho lavorato per , non so con quale CP_1 inquadramento sono stata assunta, perché non mi è stato consegnato il contratto di lavoro. Sono a conoscenza dei turni della sig.ra perché ne parlavo con
Parte_3 le colleghe quando ci organizzavamo e perché leggevo il prospetto dei turni nello spogliatoio. Ho una causa in corso contro per motivi di lavoro e ho CP_1 chiamato a testimoniare in mio favore”, “i turni li decidevamo
Parte_3 insieme in modo da sapere quando ci toccava andare al lavoro ed eravamo noi stesse a scrivere sul foglio nella tabella il turno che dovevamo seguire”.
Inoltre, la teste comune alle parti anche ella ascoltata alla Testimone_2 udienza del 18/5/2022 ha dichiarato “ho lavorato presso dal 2 CP_1
Luglio al 30 Settembre dell'anno 2018 con contratto part time. Io facevo la cuoca presso la struttura di San Cesario che nel periodo in cui lavoravo io ospitava 12 anziani. Ricordo che gli ospiti, siccome autosufficienti, aiutavano ad apparecchiare e sparecchiare, ma non venivano in cucina. Io lavoravo dalle 11.30 alle 14,30 e la
Domenica restavo a casa. Ho lavorato di Domenica soltanto qualche volta, quando volevo avere il Lunedì come giorno di riposo. Nelle Domeniche in cui io ero assente, era la sig.ra ad occuparsi della cucina. Quando io lavoravo, quasi sempre CP_2
c'era la sig.ra e c'era sempre una Operatrice Socio Sanitaria dotata di CP_2 apposita qualifica. Io incontravo la sig.ra quando iniziavo il lavoro alle Parte_3
11,30 e lei andava io;
solo qualche volta l'ho vista verso le 11,00 quando arrivavo al lavoro in anticipo. Mi ricordo che la sig.ra ha cominciato a lavorare a Parte_3
7 nello stesso periodo in cui ho cominciato io, ma ricordo che andava CP_1 sempre di fretta, perché mi diceva che doveva andare a lavorare anche da un'altra parte. Sapevo che la sig.ra faceva le pulizie nella struttura, ma l'ho vista
Parte_3 al lavoro, come ho detto, soltanto un paio di volte quando sono arrivata in anticipo sul luogo di lavoro. Non so quali erano gli orari dei turni degli altri operatori o della sig.ra Ricordo però che la sig.ra aveva il contratto part time come
Parte_3 Parte_3 il mio e che lei ha finito di lavorare una settimana prima di me perché si era fatta male fuori dalla struttura. Non so dire se la sig.ra lavorava di Domenica,
Parte_3 quando arrivavo al lavoro il Lunedì lei era già andata via. La sig.ra non è
Parte_3 mai venuta ad aiutarmi in cucina, lei si occupava solo delle pulizie della struttura;
come ho già detto, quando io arrivavo lei se ne era già andata. Sono sicura che la sig.ra non è mai entrata in cucina, perché le chiavi della cucina le
Parte_3 avevamo io e la sig.ra Non so dire se la sig.ra abbia goduto di CP_2 Parte_3 ferie o permessi. Nulla o dire sulla retribuzione della sig.ra né so dire se
Parte_3 la sig.ra ha ricevuto il Trattamento di Fine Rapporto, ma credo di sì perchè
Parte_3 io l'ho ricevuto”, “la sera la cena veniva preparata dalla sig.ra Ricordo CP_2 che la sig.ra ha incominciato a lavorare il 2 Luglio 2018 perché l'ho
Parte_3 incontrata il primo giorno di lavoro, quando sono arrivata a alle CP_1
11,00, un po' in anticipo, perché era il primo giorno e lei mi ha detto che anche lei aveva cominciato a lavorare quel gjorno e che aveva un contratto part time. La colazione veniva preparata la sera prima dalle OSS con la sig.ra che poi CP_2 chiudeva la porta della cucina e andava via e poi veniva servita il giorno dopo dalle OSS e dalla sig.ra tanto so perché mi è stato riferito dalle colleghe e CP_2 perché così mi è stato detto dalla sig.ra nel colloquio di assunzione”, CP_2
“cucinavo i piatti previsti dal menù della ASL”.
Infine, la teste comune alle parti ascoltata alla udienza Testimone_3 dell'11/1/2023 ha dichiarato: “Conosco perché l'ho vista qualche
Parte_1 volta al lavoro a . Io ho lavorato a dall'Aprile 2017 CP_1 CP_1 all'inverno 2020 come OSS. La signora ha lavorato come addetta alle
Parte_1 pulizie nel periodo estivo per circa tre mesi nel 2017. Non ricordo di aver visto la signora in altri periodi, non ricordo di averla vista lavorare come cuoca,
Parte_1 ricordo che il suo lavoro era quello di addetta alle pulizie. A le CP_1 mansioni di cuoca erano svolte da , che lavorava la mattina o il Per_2 pomeriggio;
quando non c'era la cuoca la titolare, signora si Persona_4 occupava personalmente della cucina. La signora non lavorava nei doppi
Parte_1 turni, tanto posso dire perché io non la incontravo sempre, ad esempio se facevo il turno di pomeriggio non la incontravo, mentre a volte l'ho incontrata nel turno di mattina. So che la signora lavorava da Lunedì a Sabato, il Venerdì e il
Parte_1
8 Sabato dalla 7,00 alle 11,00 e negli altri giorni dalle 8,00 alle 11,00. Qualche volta ho lavorato presso nella giornata di Domenica e a volte ho visto la CP_1 signora al lavoro di mattina. Nulla so dire sulle ferie della Parte_1 Per_1 ricorrente. Presso la struttura vengono ospitate 12 persone, tutte CP_1 autosufficienti, le stanze sono doppie, una ogni due ospiti. Ci sono in tutto sei stanze per gli ospiti. Gli ospiti collaborano nella preparazione del cibo e nelle apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli perché hanno bisogno di collaborare.
Durante i miei turni era sempre presente la assistente geriatrica, , ed è Per_5 anche sempre presente Le pulizie venivano effettuate soltanto la Persona_4 mattina e la signora veniva tutti i giorni, se veniva la Domenica, Parte_1 prendeva il Lunedì di riposo. Quando la signora era di riposo, le pulizie Parte_1 venivano fatte dalla signora . Non so dire quale era la retribuzione della Per_4 signora né so dire se ha ricevuto il trattamento di fine rapporto”. Parte_1
Da queste dichiarazioni testimoniali non si evince che la ricorrente abbia effettivamente intrapreso la attività lavorativa alle dipendenze di in CP_1 data antecedente al 2/7/2018, che abbia lavorato per la struttura oltre la data del 30/9/2018, che abbia lavorato anche di e oltre venti ore Per_1 settimanali e che abbia svolto mansioni di cuoca.
Si osserva infatti che le testi comuni alle parti, , e , hanno Tes_1 Tes_2 Tes_3 tutte confermato che la signora ha lavorato soltanto come addetta alle Parte_1 pulizie, raramente di Domenica, e in tal caso fruendo di giorno di riposo nel
Lunedì, e che la stessa ha lavorato soltanto di mattina, in orario coincidente con quello contrattuale.
L'unica teste che ha confermato gli assunti di parte ricorrente in ordine allo svolgimento di mansioni di cuoca e in ordine agli orari di lavoro e al lavoro domenicale è la teste , la quale tuttavia ha precisato che “Sono Parte_2
a conoscenza dei turni della sig.ra perché ne parlavo con le colleghe Parte_3 quando ci organizzavamo e perché leggevo il prospetto dei turni nello spogliatoio”, sicchè dalla sua testimonianza non emerge prova ragionevolmente certa dei giorni e degli orari lavorativi della ricorrente, né della mansione di cuoca della medesima.
Peraltro va osservato che la teste , cuoca della struttura, ha Testimone_2 dichiarato: “La sig.ra non è mai venuta ad aiutarmi in cucina, lei si Parte_3 occupava solo delle pulizie della struttura;
”
Si deve pertanto ritenere che dagli atti di causa e dalla istruttoria svolta nel procedimento non è emersa prova ragionevolmente certa degli assunti attorei relativi ad una durata della attività lavorativa maggiore rispetto a quella risultante dall'estratto contributivo e delle affermazioni attoree in ordine allo
9 svolgimento del lavoro in giorni ed orari ulteriori rispetto a quelli pattuiti in contratto e in ordine all'espletamento delle mansioni di cuoca.
Si deve pertanto respingere la domanda attorea volta ad ottenere la condanna di al pagamento di differenze retributive per € 18.605,63. Controparte_1
Va tuttavia rilevato che nel punto 3), foglio 2 del ricorso, si legge che la lavoratrice non ha percepito il Trattamento di Fine Rapporto e che nei conteggi allegati al ricorso si legge, a foglio 9, che il “T.F.R. già erogato” è pari a “0,00”.
Parte resistente nel punto 9), foglio 4 della memoria di costituzione, ha affermato che “alla cessazione del rapporto le è stato corrisposto il TFR”, ma non ha documentato la effettiva corresponsione di alcuna somma a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (mentre è documentato in allegato alla memoria il pagamento tramite bonifico bancario delle retribuzioni di Luglio, Agosto e Settembre 2018).
Si deve pertanto ritenere che alla ricorrente debba essere versato il TFR.
Per la quantificazione del dovuto si ritiene di doversi attenere alle risultanze dell'estratto contributivo allegato alle note depositate dalla difesa di parte ricorrente il 3/5/2022, estratto nel quale è indicata una retribuzione complessiva di € 2.083,00 di cui € 77,00 per indennità di malattia ad integrazione, con la conseguenza che dividendo la somma di € 2.083,00 per 13,5 si ottiene l'importo di € 154,296, da arrotondare ad € 154,30.
Pertanto, alla luce di quanto esposto e considerato, in parziale accoglimento del ricorso, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve Controparte_1 essere condannata a corrispondere a la somma di € 154,30, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo, a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.
Stante la parziale reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In parziale accoglimento del ricorso, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere a la somma di € 154,30, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo, a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, li 16 Luglio 2025 – 12 Agosto 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria I. Gustapane
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