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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 3051 /2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
riunito in Camera di Consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.01.2025, letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, sul reclamo proposto da:
(C.F. ), in persona del legale TR P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Barbisan Silvia, come da procura alle liti in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Margapoti Antonella, come da procura alle liti in atti;
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con TR P.IVA_3 il patrocinio dell'avv. Chetta Maria Rosaria, come da procura alle liti in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_4
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Parte_5 C.F._4 Parte_6 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._6 Parte_8
), con il patrocinio dell'avv. Roccioletti Giuseppe, come da procura alle liti C.F._7
in atti;
- reclamanti -
contro (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_5 con il patrocinio dell'avv. Iacovello Monica, dell'avv. Faelli Tommaso, dell'avv. Bottero Alessio, dell'avv. Ricciardi Giacomo, dell'avv. Terenzi Maurizio e dell'avv. Terenzi Renato, come da procura alle liti in atti;
- reclamato -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
(di seguito ) proponeva reclamo avverso l'ordinanza TR CP_1 emessa in data 13.11.2024 con cui è stato alla stessa nominato un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c. dal Giudice dinanzi al quale è pendente il giudizio iscritto al RG Nr. 4036/2022, promosso da - anche - nei confronti di . Parte_9 CP_1
Con il provvedimento reclamato, il Giudice ha ritenuto effettivamente sussistente, quantomeno sul piano potenziale, il conflitto di interessi in riferimento alle posizioni dei convenuti persone giuridiche e dei rispettivi legali rappresentanti parimenti convenuti in giudizio in proprio, affermando la necessità della nomina di un curatore speciale affinché la società possa, se ritiene, dissociarsi dalla posizione del proprio legale rappresentante.
La rilevava come la stessa avesse già risolto l'ipotetico conflitto di interessi, avendo CP_1 revocato il mandato all'avv. Caverzan ed essendosi costituita in giudizio con l'avv. Barbisan, quale nuovo difensore che aveva ricevuto la procura alle liti dal dott. , nominato con Persona_1
procura speciale in data 16.02.2024. La rappresentava di aver evidenziato la suddetta CP_1
circostanza con istanza di correzione di errore materiale dalla stessa depositata a seguito dell'adozione dell'ordinanza del 13.11.2024, istanza che, tuttavia, era stata rigettata dal Giudice, rilevando come “la soluzione individuata dalla non sia idonea a risolvere il conflitto TR
di interessi, non essendo un procuratore speciale, i cui poteri promanano dal liquidatore unico in conflitto di intessi, figura in grado di garantire l'adeguata rappresentanza in giudizio degli interessi della società”. L'odierna reclamante censurava le argomentazioni svolte dal Giudice che aveva indicato nel liquidatore la fonte dei poteri di cui era stato investito il procuratore speciale, osservando come detti poteri promanassero direttamente dalla società TR
, per mezzo dell'organo deliberante della stessa: il liquidatore unico. La
[...] CP_1 chiedeva, quindi, di “modificare il provvedimento del Tribunale di Rimini in data 13/11/24 a firma della dott.ssa espungendo la nomina d'ufficio quale curatore speciale per Persona_2 [...]
dell'avv. essendo per la predetta società già risolto l'ipotetico TR CP_5 conflitto d'interessi con il conferimento di una procura alle liti da parte del dott. ; - Persona_1 con vittoria di competenze per il presente procedimento”.
Avverso il medesimo provvedimento del 13.11.2024, proponevano reclamo anche
[...]
, CP_2 Controparte_6 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_10
Più in particolare, evidenziava l'inesistenza di un conflitto di interessi tra la Controparte_2 stessa ed il proprio legale rappresentante osservando che “Alcuna azione di Persona_3 responsabilità è stata promossa nei confronti dell'amministratore e legale rappresentante PE
(cfr: Cassazione civile sez. I, 26/05/2016, n.10936). Alcuna azione di garanzia e/o domanda
[...]
riconvenzionale è stata promossa dalla rappresentante nei confronti del rappresentato e viceversa”. negava di avere un conflitto di interessi con il proprio legale rappresentante TR
, evidenziando che nel giudizio né né hanno Controparte_7 TR Controparte_8 svolto domande di manleva o regresso nei confronti dell'altro, anzi i fatti contestati sono i medesimi e le difese sono unitarie senza che vi sia nessun rilievo fra i convenuti ed TR CP_8
. Inoltre, rilevava che il Giudice, “a seguito dell'eccezione di conflitto di interessi avrebbe
[...]
dovuto aprire un sub procedimento di volontaria giurisdizione concedendo un termine per permettere una difesa puntuale a tutti i convenuti interessati e concedere termine alle parti per la regolarizzazione della costituzione ove rilevato il conflitto di interessi e solo dopo disporre in assenza di ottemperanza la nomina di un curatore speciale”.
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e evidenziavano l'irritualità della Parte_6 Parte_7 Pt_6 Parte_10
decisione - in quanto il Giudice avrebbe dovuto dare gli opportuni provvedimenti al fine di assicurare il pieno contraddittorio tra le parti sulla questione della nomina del curatore speciale - e negavano l'esistenza di un conflitto di interessi tra ed il proprio amministratore, avendo Parte_1
gli stessi il medesimo interesse al rigetto della domanda risarcitoria formulata da . Parte_9
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio nei Controparte_4
procedimenti promossi da , CP_1 CP_3 Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Parte_10
Più in particolare, rilevava l'infondatezza del reclamo proposto da in CP_4 CP_1
ragione della permanenza di un conflitto di interessi pur a seguito della nomina, da parte di
, di un procuratore speciale, evidenziando, in particolare, come “l'interesse di , CP_1 CP_1 che agisce in regresso verso e “subisce” le reciproche domande di regresso di Parte_11 quest'ultimo, non possa essere tutelato dal procuratore speciale , che deve la Persona_1 propria investitura a e risponde a quest'ultimo del proprio operato”. Controparte_9
A fronte del reclamo proposto da eccepiva la nullità del mandato TR CP_4 difensivo conferito da e all'unico difensore Avv. Maria Rosaria TR Controparte_8
Chetta, con conseguente inammissibilità del reclamo, rilevava l'insussistenza del vizio procedurale lamentato dalla reclamante e, nel merito, contestava la fondatezza del reclamo, rilevando l'esistenza di un conflitto di interessi attuale tra ed il suo legale rappresentante e socio unico TR
. Controparte_8
Le medesime eccezioni e contestazioni venivano formulate da , costituendosi nel CP_4
procedimento di reclamo introdotto da Parte_1 Parte_2 [...]
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_10
[...]
Le parti comparivano all'udienza del 09.01.2025 alla quale veniva disposta la riunione dei procedimenti nr. 3057/2024, 3066/2024 e 3073/2024 a quello anteriormente iscritto al nr.
3051/2024; all'esito della discussione, il Tribunale riservava la decisione.
Tutto ciò premesso, i reclami risultano meritevoli di accoglimento nella parte in cui censurano la ritenuta sussistenza di un conflitto di interessi tra le società , CP_1 Controparte_2
e i rispettivi legali rappresentanti. CP_3 Parte_1
Al contrario, non possono essere condivise le argomentazioni con cui e CP_3 Parte_1 hanno denunciato la violazione delle regole procedimentali a fronte dell'istanza di nomina del curatore speciale formulata da . CP_4
Il Giudice, infatti, ha adottato il provvedimento reclamato all'esito dell'udienza del 13.11.2024 alla quale le parti hanno avuto la possibilità di interloquire sulla necessità o meno della nomina del curatore speciale. E' stato, quindi, assicurato il contraddittorio sulla richiesta avanzata da nelle note depositate in vista dell'udienza del 13.11.2024. CP_4
Nel merito, va rilevato che, alla luce di quanto prospettato da nell'atto introduttivo del CP_4
giudizio in cui è stato adottato il provvedimento reclamato, non sussiste alcun conflitto di interessi, neppure potenziale, tra le società , e i rispettivi CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1
legali rappresentati.
Tutti i comportamenti ritenuti anticoncorrenziali risultano, infatti, direttamente imputabili alle società che, necessariamente, agiscono a mezzo delle persone fisiche che le rappresentano le quali - così come emerge dalle allegazioni attoree - hanno tenuto le condotte alle stesse addebitate nell'esclusivo interesse delle società dalle medesime rappresentate e non anche per il soddisfacimento di interessi diversi ed ulteriori rispetto a quelli sociali. I comportamenti denunciati da sono tutti riferibili alle singole società: non è, infatti, CP_4
possibile operare alcuna distinzione tra condotte tenute da , Controparte_9 [...]
e quali legali rappresentati delle Persona_4 Controparte_8 Parte_2 società, nell'interesse di queste ultime e condotte dagli stessi tenute quali persone fisiche, nell'interesse proprio.
Ciò esclude la sussistenza di ogni conflitto di interessi non solo attuale, ma anche potenziale, non emergendo alcuna prospettazione di mala gestio in capo ai legali rappresentanti delle società odierne reclamanti.
Va, quindi, revocato il provvedimento del 13.11.2024 nella parte in cui ha nominato un curatore speciale alle società , ed TR Controparte_2 TR
Parte_1
La regolazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, in accoglimento del reclamo proposto da
, TR Controparte_2 TR Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e Pt_7 Parte_10
- revoca il provvedimento del 13.11.2024 nella parte in cui ha nominato un curatore speciale alle società , ed TR Controparte_2 TR Parte_1
- spese alla definizione del giudizio di merito.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
riunito in Camera di Consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.01.2025, letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, sul reclamo proposto da:
(C.F. ), in persona del legale TR P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Barbisan Silvia, come da procura alle liti in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Margapoti Antonella, come da procura alle liti in atti;
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con TR P.IVA_3 il patrocinio dell'avv. Chetta Maria Rosaria, come da procura alle liti in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_4
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Parte_5 C.F._4 Parte_6 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._6 Parte_8
), con il patrocinio dell'avv. Roccioletti Giuseppe, come da procura alle liti C.F._7
in atti;
- reclamanti -
contro (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_5 con il patrocinio dell'avv. Iacovello Monica, dell'avv. Faelli Tommaso, dell'avv. Bottero Alessio, dell'avv. Ricciardi Giacomo, dell'avv. Terenzi Maurizio e dell'avv. Terenzi Renato, come da procura alle liti in atti;
- reclamato -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
(di seguito ) proponeva reclamo avverso l'ordinanza TR CP_1 emessa in data 13.11.2024 con cui è stato alla stessa nominato un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c. dal Giudice dinanzi al quale è pendente il giudizio iscritto al RG Nr. 4036/2022, promosso da - anche - nei confronti di . Parte_9 CP_1
Con il provvedimento reclamato, il Giudice ha ritenuto effettivamente sussistente, quantomeno sul piano potenziale, il conflitto di interessi in riferimento alle posizioni dei convenuti persone giuridiche e dei rispettivi legali rappresentanti parimenti convenuti in giudizio in proprio, affermando la necessità della nomina di un curatore speciale affinché la società possa, se ritiene, dissociarsi dalla posizione del proprio legale rappresentante.
La rilevava come la stessa avesse già risolto l'ipotetico conflitto di interessi, avendo CP_1 revocato il mandato all'avv. Caverzan ed essendosi costituita in giudizio con l'avv. Barbisan, quale nuovo difensore che aveva ricevuto la procura alle liti dal dott. , nominato con Persona_1
procura speciale in data 16.02.2024. La rappresentava di aver evidenziato la suddetta CP_1
circostanza con istanza di correzione di errore materiale dalla stessa depositata a seguito dell'adozione dell'ordinanza del 13.11.2024, istanza che, tuttavia, era stata rigettata dal Giudice, rilevando come “la soluzione individuata dalla non sia idonea a risolvere il conflitto TR
di interessi, non essendo un procuratore speciale, i cui poteri promanano dal liquidatore unico in conflitto di intessi, figura in grado di garantire l'adeguata rappresentanza in giudizio degli interessi della società”. L'odierna reclamante censurava le argomentazioni svolte dal Giudice che aveva indicato nel liquidatore la fonte dei poteri di cui era stato investito il procuratore speciale, osservando come detti poteri promanassero direttamente dalla società TR
, per mezzo dell'organo deliberante della stessa: il liquidatore unico. La
[...] CP_1 chiedeva, quindi, di “modificare il provvedimento del Tribunale di Rimini in data 13/11/24 a firma della dott.ssa espungendo la nomina d'ufficio quale curatore speciale per Persona_2 [...]
dell'avv. essendo per la predetta società già risolto l'ipotetico TR CP_5 conflitto d'interessi con il conferimento di una procura alle liti da parte del dott. ; - Persona_1 con vittoria di competenze per il presente procedimento”.
Avverso il medesimo provvedimento del 13.11.2024, proponevano reclamo anche
[...]
, CP_2 Controparte_6 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_10
Più in particolare, evidenziava l'inesistenza di un conflitto di interessi tra la Controparte_2 stessa ed il proprio legale rappresentante osservando che “Alcuna azione di Persona_3 responsabilità è stata promossa nei confronti dell'amministratore e legale rappresentante PE
(cfr: Cassazione civile sez. I, 26/05/2016, n.10936). Alcuna azione di garanzia e/o domanda
[...]
riconvenzionale è stata promossa dalla rappresentante nei confronti del rappresentato e viceversa”. negava di avere un conflitto di interessi con il proprio legale rappresentante TR
, evidenziando che nel giudizio né né hanno Controparte_7 TR Controparte_8 svolto domande di manleva o regresso nei confronti dell'altro, anzi i fatti contestati sono i medesimi e le difese sono unitarie senza che vi sia nessun rilievo fra i convenuti ed TR CP_8
. Inoltre, rilevava che il Giudice, “a seguito dell'eccezione di conflitto di interessi avrebbe
[...]
dovuto aprire un sub procedimento di volontaria giurisdizione concedendo un termine per permettere una difesa puntuale a tutti i convenuti interessati e concedere termine alle parti per la regolarizzazione della costituzione ove rilevato il conflitto di interessi e solo dopo disporre in assenza di ottemperanza la nomina di un curatore speciale”.
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e evidenziavano l'irritualità della Parte_6 Parte_7 Pt_6 Parte_10
decisione - in quanto il Giudice avrebbe dovuto dare gli opportuni provvedimenti al fine di assicurare il pieno contraddittorio tra le parti sulla questione della nomina del curatore speciale - e negavano l'esistenza di un conflitto di interessi tra ed il proprio amministratore, avendo Parte_1
gli stessi il medesimo interesse al rigetto della domanda risarcitoria formulata da . Parte_9
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio nei Controparte_4
procedimenti promossi da , CP_1 CP_3 Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Parte_10
Più in particolare, rilevava l'infondatezza del reclamo proposto da in CP_4 CP_1
ragione della permanenza di un conflitto di interessi pur a seguito della nomina, da parte di
, di un procuratore speciale, evidenziando, in particolare, come “l'interesse di , CP_1 CP_1 che agisce in regresso verso e “subisce” le reciproche domande di regresso di Parte_11 quest'ultimo, non possa essere tutelato dal procuratore speciale , che deve la Persona_1 propria investitura a e risponde a quest'ultimo del proprio operato”. Controparte_9
A fronte del reclamo proposto da eccepiva la nullità del mandato TR CP_4 difensivo conferito da e all'unico difensore Avv. Maria Rosaria TR Controparte_8
Chetta, con conseguente inammissibilità del reclamo, rilevava l'insussistenza del vizio procedurale lamentato dalla reclamante e, nel merito, contestava la fondatezza del reclamo, rilevando l'esistenza di un conflitto di interessi attuale tra ed il suo legale rappresentante e socio unico TR
. Controparte_8
Le medesime eccezioni e contestazioni venivano formulate da , costituendosi nel CP_4
procedimento di reclamo introdotto da Parte_1 Parte_2 [...]
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_10
[...]
Le parti comparivano all'udienza del 09.01.2025 alla quale veniva disposta la riunione dei procedimenti nr. 3057/2024, 3066/2024 e 3073/2024 a quello anteriormente iscritto al nr.
3051/2024; all'esito della discussione, il Tribunale riservava la decisione.
Tutto ciò premesso, i reclami risultano meritevoli di accoglimento nella parte in cui censurano la ritenuta sussistenza di un conflitto di interessi tra le società , CP_1 Controparte_2
e i rispettivi legali rappresentanti. CP_3 Parte_1
Al contrario, non possono essere condivise le argomentazioni con cui e CP_3 Parte_1 hanno denunciato la violazione delle regole procedimentali a fronte dell'istanza di nomina del curatore speciale formulata da . CP_4
Il Giudice, infatti, ha adottato il provvedimento reclamato all'esito dell'udienza del 13.11.2024 alla quale le parti hanno avuto la possibilità di interloquire sulla necessità o meno della nomina del curatore speciale. E' stato, quindi, assicurato il contraddittorio sulla richiesta avanzata da nelle note depositate in vista dell'udienza del 13.11.2024. CP_4
Nel merito, va rilevato che, alla luce di quanto prospettato da nell'atto introduttivo del CP_4
giudizio in cui è stato adottato il provvedimento reclamato, non sussiste alcun conflitto di interessi, neppure potenziale, tra le società , e i rispettivi CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1
legali rappresentati.
Tutti i comportamenti ritenuti anticoncorrenziali risultano, infatti, direttamente imputabili alle società che, necessariamente, agiscono a mezzo delle persone fisiche che le rappresentano le quali - così come emerge dalle allegazioni attoree - hanno tenuto le condotte alle stesse addebitate nell'esclusivo interesse delle società dalle medesime rappresentate e non anche per il soddisfacimento di interessi diversi ed ulteriori rispetto a quelli sociali. I comportamenti denunciati da sono tutti riferibili alle singole società: non è, infatti, CP_4
possibile operare alcuna distinzione tra condotte tenute da , Controparte_9 [...]
e quali legali rappresentati delle Persona_4 Controparte_8 Parte_2 società, nell'interesse di queste ultime e condotte dagli stessi tenute quali persone fisiche, nell'interesse proprio.
Ciò esclude la sussistenza di ogni conflitto di interessi non solo attuale, ma anche potenziale, non emergendo alcuna prospettazione di mala gestio in capo ai legali rappresentanti delle società odierne reclamanti.
Va, quindi, revocato il provvedimento del 13.11.2024 nella parte in cui ha nominato un curatore speciale alle società , ed TR Controparte_2 TR
Parte_1
La regolazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, in accoglimento del reclamo proposto da
, TR Controparte_2 TR Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e Pt_7 Parte_10
- revoca il provvedimento del 13.11.2024 nella parte in cui ha nominato un curatore speciale alle società , ed TR Controparte_2 TR Parte_1
- spese alla definizione del giudizio di merito.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi