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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/08/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maila Casale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 938/2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, avente ad oggetto “Inadempimento contrattuale” e vertente
TRA
Parte_1
P. IVA - (C.F.: ), in persona
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Follo (C.F.:
), giusta mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliati come in atti;
-ATTORE-
E OC P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_3
dell'Amministratore IC IG.ra , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Carmela Festa ( C.F.: ) giusta mandato rilasciato su foglio CodiceFiscale_2
separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti;
CONVENUTO
1 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 15/01/2025,previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa nella Controparte_3
fase della precisazione delle conclusioni.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., conveniva dinanzi al Tribunale di Avellino la OC legate da una A.T.I. formata il 15.05.2006 al fine Controparte_1
Parte dell'ottenimento del contratto di appalto con l' per servizi di noleggio e lavaggio biancheria, stipulato il 12.06.2006. La OC attrice deduceva l' inadempimento contrattuale della convenuta concretizzatosi nel mancato approvvigionamento di biancheria nei vari reparti del e di conseguenza Parte_3
l'applicazione delle penali previste nel contratto di appalto per € 50.000,00, ripartita secondo la percentuale stabilita e quindi per € 20.000,00 in danno dell'attrice, oltre a doversi fare carico dei costi di € 4.766,66 per le retribuzioni dei dipendenti e di €
22.833,60 per l'acquisto di biancheria piana.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertati i fatti così come esposti in premessa, dichiarare l'inadempimento della nell'ambito della ATI di cui sopra nei confronti della Controparte_1
Società istante, per tutti i motivi sopra descritti e, per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni in favore della Società attrice per un importo non inferiore ad
2 € 47.599,60 , oppure nella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione come per legge;
con vittoria di spese e competenze di causa”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che Controparte_1
impugnava la domanda attorea assumendo che quanto alla richiesta di pagamento della Parte somma di € 20.000,00 quale 40% della penale comminata dalla la stessa era stata oggetto di accordo transattivo del 09.01.2017 raggiunto a definizione bonaria di un giudizio incardinato dalla ex art. 702 bis c.p.c. nel quale la Controparte_1
costituendosi, aveva proposto domanda riconvenzionale di refusione della Pt_1
penale di cui è causa.
Quanto alla seconda domanda risarcitoria la convenuta ne contestava il fondamento rilevando che i costi richiesti in merito ai capi ed al personale per un totale di €
27.600,26 erano stati già detratti dalla RI AMna nei “conguagli” degli anni 2016 e 2017. Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI
“- rigettare la domanda avversa, poiché infondata in fatto e diritto, oltre che temeraria;
- con vittoria di spese ed onorari di causa;
- condannare la controparte ex art. 96 c.p.c. attesa la evidente temerarietà della lite, nella misura equitativamente riconosciuta dal IGnor Giudice adito”.
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., la OC attrice nella prima memoria RI , preso atto del rilievo di parte convenuta circa l'accordo transattivo intercorso tra le parti, rinunciava formalmente all'azione intesa ad ottenere il rimborso della somma di € 20.000,00 quale percentuale corrisposta dalla Parte_1
all' in seguito all'applicazione di penale comminata dall'Ente a Parte_4
cagione di presunte inadempienze dell'ATI costituita tra le due OC e insisteva nelle ulteriori richieste. Parte convenuta con la seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., prendeva atto dell'avvenuta rinunzi parziale all'azione e chiedeva la condanna dell'attore alle spese e competenze di lite per l'ammessa parziale infondatezza dell'azione avvenuta soltanto a seguito costituzione della convenuta.
3 All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il precedente Giudicante riteneva superflue le prove orali richieste dalle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni al 28/09/2021.
La causa subiva vari rinvii finchè all'udienza del 06/05/2025 la scrivente, divenuta nelle more assegnataria del fascicolo, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda avanzata da parte attrice circa il pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo rimborso della percentuale individuata a carico della e da essa Parte_1
corrisposta ad estinzione della penale comminata dalla tanto in Parte_4
ragione del fatto che tale questione era già stata oggetto di accordo transattivo del
09/01/2017 intervenuto tra le parti .
Nell'ambito della prima memoria RI ex art. 183 VI° comma c.p.c., il difensore di parte attrice, ha rappresentato la volontà della OC di rinunciare all'azione Pt_1
limitatamente a tale domanda.
Come è noto, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. civ. Sez. I, 10/09/2004, n. 18255).
La rinuncia all'azione è inoltre rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (Cass. civ. Sez. II, 03/08/1999, n. 8387).
Si è dunque in presenza di manifestazione di volontà che va considerata alla stregua di una rinunzia al diritto sottostante.
Ed infatti, la rinunzia all'azione costituisce un modo improprio per designare la rinunzia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta la tutela con l'azione giudiziaria,
o con l'impugnazione, ed in quanto immediatamente efficace, indipendentemente
4 dall'accettazione della controparte (sia essa costituita o non costituta) e tale da determinare il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (in quanto comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e l'estinzione del giudizio), si distingue nettamente dalla fattispecie di rinunzia agli atti del giudizio, come implicitamente ammesso anche dall'art. 310, comma primo, c.p.c.
Proprio la previsione di un effetto immediato conseguente alla rinunzia e la non necessità di accettazione della controparte rende avvertiti della produzione di effetti istantanei ed immodificabili che ne deriva dalla manifestazione unilaterale di volontà espressa con la memoria RI nonché della naturale irrevocabilità della stessa e degli effetti che ne sono derivati, oramai non più governabili dalla parte che ha reso la detta dichiarazione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, la rinunzia è un negozio unilaterale e normalmente non recettizio;
quindi, allorché la volontà, abdicativa del diritto, si esteriorizza, anche tacitamente, diviene efficace, e perciò irrevocabile (Cass. civ. Sez. III, 23/07/1997, n. 6872; in motivazione si legge: “La rinuncia costituisce di regola un negozio unilaterale, che è perfetto e produce effetti con la semplice esteriorizzazione in forma espressa o tacita della volontà abdicativa, senza necessità che sia diretto e portato a conoscenza di alcuno (cfr. Cass. 20 dicembre 1974, 4382).
Per quanto detto la rinunzia all'azione deve reputarsi perfettamente operante;
a tanto segue, in applicazione dei principi supra riportati, una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La presente pronuncia pertanto va limitata alla seconda domanda avanzata da parte attrice circa le ulteriori somme richieste a titolo di ristoro di € 22.833,60 per l'acquisto di biancheria piana e di € 4.766,66 per le retribuzioni dipendenti.
Parte convenuta contesta che tali somme rientravano nell'accordo transattivo intervenuto tra le parti il 09/01/20217 nel quale la così dichiarava:” la Pt_1 Pt_1
non avrà più nulla a pretendere dalla per I TITOLI E LE Controparte_1
CAUSALI azionate con la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 29.09.2016 le cui domande, per l'effetto, si intenderanno
5 totalmente rinunciate con rinuncia alla relativa azione e giudizio”. Rilevava inoltre che le dette somme erano già state detratte nei conguagli relativi alle annualità
2014/2017 e che per le somme residuali di cui la RI AM riteneva di essere creditrice, erano stati richiesti ed ottenuti i D.I. nn. 153/2018 e 1118/2018 ritualmente opposti dalla per cui in merito a tale parte di domanda risulterebbe integrato Pt_1
il divieto del ne bis in idem.
La prima eccezione non merita accoglimento atteso che dalla comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale della depositata nell'ambito del giudizio civile Pt_1
1049/2016 risulta che la stessa è stata limitata alla sola richiesta del pagamento della Parte somma di € 20.000,00 pari al 40% della penale comminata dall' Nessun'altra richiesta veniva avanzata nei confronti dell'odierna convenuta. Anche la transazione intervenuta tra le parti il 09/01/2017 è relativa di conseguenza a tale domanda né risulta diversamente dal tenore della dichiarazione.
In merito alla ulteriore eccezione del divieto del ne bis in idem per essere le dette somme già state detratte nei conguagli relativi alle annualità 2014/2017 e che per le somme residuali di cui la RI AM riteneva di essere creditrice, erano stati richiesti ed ottenuti i D.I. nn. 153/2018 e 1118/2018 ritualmente opposti dalla Pt_1
e tutt'ora sub iudice, il Tribunale osserva, in via preliminare, che la questione centrale della presente controversia attiene alla sussistenza e all'ammontare del credito azionato, nonché alla rilevanza delle precedenti vicende giudiziarie intercorse tra le parti.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di parte convenuta relativa al ne bis in idem, fondata sulla pendenza di un giudizio di appello relativo ad una precedente opposizione a decreto ingiuntivo comprendente anche le somme di cui oggi parte attrice chiede il pagamento. Tale eccezione non può trovare accoglimento. Il principio del ne bis in idem, seppur richiamato impropriamente in questa sede, attiene all'impossibilità di procedere due volte per lo stesso fatto o pretesa già giudicata. Nel caso di specie, sebbene vi sia un legame tra le parti e le loro pregresse controversie, non è stato dimostrato che le specifiche spettanze richieste da nel presente Pt_1
6 giudizio siano identiche a quelle già oggetto del precedente decreto ingiuntivo opposto.
Spettava a l' onere di dimostrare la perfetta coincidenza tra le Controparte_1
pretese, anche attraverso il deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo, circostanza che non è avvenuta. La mera generica affermazione che le somme rientrano nell'ambito di una precedente opposizione non è sufficiente a sorreggere l'eccezione. La mera allegazione dell'esistenza di tali procedimenti, in assenza di idonea prova documentale, come detto, non consente a questo Giudice di verificare l'identità dell'oggetto e del titolo delle domande, elementi indispensabili per la configurabilità dell'eccepito ne bis in idem. Ne consegue che l'eccezione deve essere rigettata per carenza di prova.
Per quanto concerne l' ulteriore eccezione parte convenuta ha sostenuto che la somma richiesta dalla Società attrice è già stata oggetto di decurtazione nei decreti ingiuntivi opposti e che essa stessa è creditrice in virtù di un conguaglio comunicato alla Pt_1
Nella specie sostiene la convenuta che “ una parte di tale cifra - € 16.120,00– è stata riportata in detrazione della creditoria dovuta dalla alla esponente per gli anni Pt_1
2014- 2016 ed azionata nel notificato d.i. n. 153/2018 (all.to), come da allegato estratto conto ……” “ l'altra parte risulta essere stata già detratta nel conguaglio 2017 (giusta estratto conto all.to) inviato alla a mezzo pec del 14.02.2018 (all.ta), in cui Pt_1
residua a credito della Società esponente la somma di € 22.080,01 (coma da allegato conteggio), somma non ancora corrisposta dalla che ne risulta dunque Pt_1
debitrice, per la quale ci si riserva di agire in separata sede per il recupero”.
Anche in questo caso, le affermazioni della convenuta risultano prive di adeguato supporto probatorio. Non essendo stati prodotti i ricorsi per i decreti ingiuntivi né la sentenza di primo grado, non è possibile verificare in che misura le somme pretese da nella presente sede siano già state oggetto di valutazione o decurtazione nei Pt_1
precedenti giudizi.
Inoltre, l'allegato "conguaglio", non risulta accettato da parte attrice e, come correttamente eccepito, costituisce un atto unilaterale. Un conguaglio, per avere efficacia vincolante tra le parti e produrre effetti estintivi o modificativi del credito, necessita dell'accettazione del creditore o, in assenza di essa, deve trovare fondamento
7 in un accordo transattivo, in una compensazione legale o giudiziale ritualmente dedotta e provata, o in una diversa pattuizione riconosciuta dalle parti o accertata in giudizio.
Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito prova dell'accettazione del conguaglio da parte di né ha dimostrato l'esistenza di alcun altro titolo giuridico idoneo a Pt_1
rendere tale conguaglio opponibile all'attore. Di contro, ha documentato le CP_4
proprie spettanze in modo adeguato, producendo i documenti a fondamento della propria pretesa.
Pertanto, in assenza di prova contraria fornita circa l'infondatezza o l'estinzione del credito azionato, la domanda di deve essere accolta e parte convenuta va Pt_1
condannata al pagamento della somma di € 27.599,60 oltre interessi come per legge a decorrere dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE
Parte attrice è rimasta soccombente in ordine alla domanda per la quale vi è stata rinunzia all'azione. Parte convenuta è rimasta soccombente in ordine al pagamento delle ulteriori somme richieste in citazione. La reciproca soccombenza comporta l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avanzata da parte attrice di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 20.000,00 quale Parte percentuale del 40% della sanzione comminata dall'
ACCOGLIE la domanda attorea in ordine alla richiesta di pagamento di € 22.833,60 per l'acquisto di biancheria piana e € € 4.766,66 quale retribuzioni ai dipendenti e per l'effetto
CONDANNA la OC , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., della somma di €
[...]
8 27.599,60 oltre interessi come per legge dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
RIGETTA ogni altra richiesta delle parti;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Avellino il 21 agosto2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
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