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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 793/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott. Alessandra Piliego Presidente rel. dott. Concetta Potito Consigliere dott. Francesco Mele GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 793/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1667/2023 pubblicata il 03/05/2023 tra
(avv. DISERIO Parte_1
FABIO)
, (avv. DISERIO FABIO) Parte_1 Parte_1 contro
in persona del Sindaco pt (avv. CAPRIO MASSIMO) Controparte_1
All'udienza del 29.10.2025, sentito il Presidente istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il conveniva in giudizio l' Controparte_1 Parte_1
nonché i suoi soci illimitatamente responsabili, e al fine di ottenere il
[...] Parte_1 Pt_1 pagamento della somma di € 13.290,70, a titolo di conguaglio degli interessi per i mutui relativi all'acquisizione dei suoli ed alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie.
Esponeva che:
- aveva assegnato in proprietà all'azienda agricola convenuta un'area destinata alla costruzione di impianti produttivi, giusta Convenzione dell'11.6.2001, riservandosi di provvedere con la rendicontazione finale a quantificare, tra l'altro, gli interessi passivi sia sul mutuo acceso con il
Banco del Salento per l'acquisizione delle aree PIP, sia su quello acceso con la Cassa Depositi e
Prestiti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
pagina 1 di 7 - la rendicontazione, intervenuta in data 8.4.2011 ed approvata con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 33 del 12.5.2011, era stata rettificata, quanto alle quote degli interessi relativi al mutuo acceso con la , con altra relazione tecnico-contabile Controparte_2
del 13.2.2012, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 9.3.2012;
- l' era ancora debitrice della somma complessiva di € 13.290,70 di cui € Parte_1
12.757,90 per il conguaglio degli interessi passivi relativi al mutuo acceso con la Cassa Depositi
e Prestiti per le opere di urbanizzazione primaria ed € 532,80 per il conguaglio degli interessi passivi relativi al mutuo acceso con la per l'acquisizione dei suoli. Controparte_2
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva, in via preliminare, il difetto di Parte_1
giurisdizione del Tribunale ordinario adito trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, contestava la domanda, concludendo per il suo rigetto.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1667/2023 pubblicata il 03/05/2023 accoglieva la domanda e condannava la parte convenuta a pagare, in favore del la somma complessiva di € 13.290,70, CP_1 dei quali € 532,80 quale quota per interessi passivi del mutuo acceso con la per Controparte_2
l'acquisizione delle aree, € 12.058,60 quale quota per interessi passivi del mutuo acceso con la Cassa
Depositi e Prestiti ed € 699,30 quale quota incentivi pagati ai dipendenti dell'Ufficio Tecnico
Comunale. Contr Superava l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione dell' richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 9842/2011, 17142/2011 e
20419/2016), secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo (nonché, eventualmente, l'individuazione del soggetto debitore), allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione).
Nel merito valorizzava le risultanze documentali in atti da cui emergeva che il nell'ambito CP_1 dell'intera procedura per l'attuazione del piano per gli insediamenti produttivi, con deliberazione di
Giunta Comunale n. 26 del 14 febbraio 2001, nell'elencare le “spese pertinenti la procedura P.I.P. sulla quale dovrà essere effettuato il rendiconto finale e quantificate le effettive spese da porre a carico degli assegnatari sia per l'assegnazione delle aree che per la realizzazione delle opere di urbanizzazione”, aveva individuato, tra le diverse voci di spesa, anche quelle relative a “incentivi corrisposti agli addetti all'U.T.C. per la redazione della Variante al P.I.P. e per la lottizzazione d'ufficio della zona “D” privata
(in quota con i lottizzanti della zona “D”)“, a “interessi passivi sul mutuo contratto per l'acquisizione pagina 2 di 7 delle aree del P.I.P.” ed a “interessi passivi sul mutuo contratto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria interne sia al P.I.P. che alla zona “D” privata”.
Con successiva convenzione rep. n. 1508 dell'11 giugno 2001, il Comune di aveva CP_1 assegnato e ceduto in diritto di proprietà all' i lotti PIP “D/13-14-15”. Parte_1
In detto atto di assegnazione, peraltro, erano espressamente previsti, all'ultimo capoverso della terza pagina, “gli interessi per assunzione mutuo per le opere di urbanizzazione” e, sebbene non fossero indicati quelli relativi al mutuo per l'acquisizione delle aree, nella successiva quarta pagina dell'atto veniva espressamente richiamata la già citata deliberazione n. 26/2001, con la quale “la Giunta…. ha individuato tutte le spese da sottoporre a rendicontazione finale per la quantificazione definitiva del costo di assegnazione delle aree e di realizzazione delle urbanizzazioni primarie”, come pure, all'art. 4 dello stesso atto risultano richiamati, nelle economie a verificarsi, “le spese tecniche (di progettazione del Piano di variante e delle opere di urbanizzazione primaria, frazionamenti, direzione e contabilità dei lavori, legge 494/96 etc)” e gli “interessi per mutui assunti e da assumere”, per cui la società assegnataria, odierna convenuta, con la sottoscrizione della convenzione, era ben consapevole di dover ottemperare, all'esito della rendicontazione, ai relativi conguagli.
Valorizzava il predetto richiamo, nell'atto di concessione, alla delibera n. 26/2001, recante l'espressa previsione di un rendiconto finale e della corrispondente quantificazione degli oneri effettivi da porre a carico degli assegnatari, per concludere che il corrispettivo della concessione era stato determinato, nella Convenzione, solo provvisoriamente e salvo conguaglio.
Aggiungeva che le deliberazioni via via assunte dall'Ente, tra cui la n. 33 del 12.5.2011, avente ad oggetto “Rideterminazione costi definitivi suolo PIP e oneri di urbanizzazione. Approvazione relazione tecnica contabile”, relazione nella quale sono individuati gli oneri a conguaglio dovuti dalla convenuta,
e la n. 15 del 9.3.2012, avente ad oggetto “Approvazione relazione tecnico contabile di rettifica parziale della relazione tecnica contabile prot. n. 7952 dell'8.4.20011 approvata con atto del
Commissario Straordinario n. 33 del 13.5.2011”, non erano state oggetto di impugnazione né di contestazione da parte della società agricola convenuta, per cui le contestazioni operate nel presente giudizio erano tardive.
Le deliberazioni stesse erano divenute esecutive decorso del termine di quindici giorni dall' affissione nell'albo pretorio del Comune.
Né la convenuta aveva contestato la nota prot. n. 9900 del 27.4.2012, notificatale il 10.5.2012, con la quale il chiedeva il pagamento del conguaglio stesso, come rideterminato con Controparte_1
deliberazione n. 15 del 9.3.2012.
pagina 3 di 7 Parimenti non risultava contestata la deliberazione n. 83 del 12.5.2000 recante il riferimento al
“pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria”.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello l' Parte_1
nonché i suoi soci illimitatamente responsabili, e contestando che il primo
[...] Parte_1 Pt_1
giudice aveva erroneamente:
- rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione;
- ritenuto provata la pretesa creditoria sulla base della “non contestazione delle delibere di giunta” laddove la prova non incombeva sui convenuti, atteso che parte attrice non aveva provato che le delibere fossero state effettivamente pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune di
Noicàttaro ovvero notificate agli odierni convenuti né aveva provato la pretesa creditoria;
- condannato i convenuti alle spese.
Si è costituito il contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per Controparte_1
il rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato.
Seconda parte appellante la controversia ha ad oggetto l'adempimento degli obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche connesse a lottizzazioni e rientra nell'ambito delle controversie inerenti i rapporti scaturenti dagli accordi di cui all'art. 11 legge n. 241/90 (nel caso di specie una convenzione di lottizzazione). In tali ipotesi sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto non è possibile scorporare le questioni di natura patrimoniale da quelle inerenti l'esercizio del potere autoritativo.
L'assunto non è condivisibile.
Ed infatti, come diffusamente argomentato dal primo giudice, la giurisprudenza di legittimità è più volte intervenuta proprio con riferimento all'applicazione dell'art. 35 L. n. 865/1971 individuando il giudice ordinario quale giudice competente a conoscere delle questioni inerenti il prezzo di cessione.
E' stato deciso che “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 10, della legge
18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l'individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A” (Cass. sez. U: n. 17142/2011;
18257/2004).
pagina 4 di 7 E' stato, altresì, affermato che la giurisdizione ordinaria non è esclusa dalla necessità di procedere all'interpretazione dell'atto di concessione al fine di giudicare sull' an debeatur allorché la convenzione non viene in considerazione quale oggetto della controversia" (così Sez. Un., n. 18257/2004, in senso conforme n. 9842/2011).
In applicazione dei suindicati principi, il ha correttamente promosso il giudizio Controparte_1
di primo grado dinanzi al Tribunale ordinario di Bari, per ottenere dai convenuti il pagamento della quota parte del prezzo rappresentato dal conguaglio degli interessi passivi maturati e versati dal per i contratti di mutuo stipulati con la e con la Cassa DD. PP., CP_1 Controparte_2
rispettivamente per l'acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione per il PIP pubblico e per quello privato.
Trattasi del segmento finale del corrispettivo che è stato determinato, in epoca successiva alla convenzione, sulla base di relazioni tecniche, dalle delibere comunali mai impugnate.
Anche il secondo motivo è infondato.
La controversia ha ad oggetto il pagamento (di parte ) del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di una convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare.
Parte appellante sostiene di aver interamente versato quanto fissato, a titolo di corrispettivo, dalla
Convenzione non rilevando le statuizioni ulteriori assunte unilateralmente da successive Delibere di
Giunta.
L'assunto è frutto, in primo luogo, di una lettura parziale della Convenzione dell'11.6.2001.
Quest'ultima, infatti, a foglio quattro delle premesse richiama la delibera n. 26/2001, recante l'espressa previsione di un rendiconto finale e della corrispondente quantificazione degli oneri effettivi da porre a carico degli assegnatari.
Si legge: “La Giunta con atto di indirizzo n. 26/2001 ha individuato tutte le spese da sottoporre a rendicontazione finale per la quantificazione definitiva del costo di assegnazione delle aree e di realizzazione delle urbanizzazioni primarie”.
Segue l'art. 4 rubricato “corrispettivi dell'assegnazione” che menziona, altresì, le spese per opere di urbanizzazione, interessi per mutui assunti e da assumere, spese generali che saranno prese in considerazione in sede di rendicontazione e conguaglio complessivo “da effettuarsi secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo emanato con provvedimento n. 26 del 14.02.2001”.
Da una lettura organica ed unitaria della Convenzione si evince chiaramente che il corrispettivo della concessione è stato determinato, negli atti negoziali, solo provvisoriamente e salvo conguaglio.
pagina 5 di 7 Tali documentali emergenze superano l'assunto di parte appellante dell'integrale corresponsione del prezzo e della definitiva determinazione dello stesso in sede di Convenzione.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, in forza dell'art. 35, comma 12, della l. 865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio (tra le tante Cass. 21572/2022; Cass. 14782/2020Sez. 1 - , Sentenza n. 17326 del
24/06/2024).
Ed ancora, “In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, che dev'essere previsto nella convenzione di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35, comma 8, deve assicurare al - in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, CP_1
disposizione inderogabile idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione - la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle sole opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità, sicché l'ente è legittimato a pretendere l'eventuale differenza ove nella suddetta convenzione quel corrispettivo sia stato erroneamente determinato in misura inferiore ai costi effettivi.”(Cass. n. 6928 del 08/04/2016; Cass. n. 13595 del 02/07/2020)”
(Cass., n. 27008/2021).
Orbene, nel caso di specie, non v'è dubbio che nel prezzo della cessione rientri, altresì, il pagamento della somma complessiva di € 13.290,70, a titolo di conguaglio degli interessi per i mutui relativi all'acquisizione dei suoli ed alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie.
Trattasi, peraltro, di una componente accessoria, che si ricollega al corrispettivo, già prevista nella
Convenzione che contempla espressamente la riserva di conguaglio.
Il pagamento del predetto conguaglio è un atto dovuto, posto che, ai sensi dell'art. 35 della legge n.
865 del 22.10.1971, i maggiori esborsi per l'acquisizione coattiva delle aree e per la relativa urbanizzazione non possono gravare sul bilancio dell'ente, alla luce del principio di “perfetto pareggio” dell'operazione ablatorio-urbanizzatoria complessivamente sostenuta dall'amministrazione pubblica e, quindi, di copertura finanziaria dei maggiori costi di espropriazione e di infrastrutturazione delle aree
P.I.P.
Ne discende che gli acquirenti delle aree P.I.P. sono tenuti a rimborsare tutte le spese complessivamente sostenute dalla P.A. per l'attuazione del P.I.P. stesso, al fine di escludere l'accollo di oneri da parte dell' , in funzione di salvaguardia delle finanze locali. Controparte_4
pagina 6 di 7 A ciò aggiungasi che la delibera n. 33 del 12.5.2011, avente ad oggetto “Rideterminazione costi definitivi suolo PIP e oneri di urbanizzazione. Approvazione relazione tecnica contabile”, con cui sono stati individuati gli oneri a conguaglio e la n. 15 del 9.3.2012, avente ad oggetto “Approvazione relazione tecnico contabile di rettifica parziale della relazione tecnica contabile prot. n. 7952 dell'8.4.20011 approvata con atto del Commissario Straordinario n. 33 del 13.5.2011”, non sono state tempestivamente né impugnate né contestate e sono divenute definitive.
Tutte le censure sollevate in primo grado e reiterate in appello sono , dunque, tardive, oltre che infondate risolvendosi in una contestazione meramente generica dei conteggi senza documentare né meramente indicare un calcolo alternativo.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
13.290,70) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nonché i suoi soci illimitatamente responsabili, e Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1667/2023 pubblicata il 03/05/2023 così Pt_1
provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore del di , delle spese del grado CP_1 CP_1
che liquida in € 4.888,00 oltre rsf15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
29.10.2025.
Il Presidente est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott. Alessandra Piliego Presidente rel. dott. Concetta Potito Consigliere dott. Francesco Mele GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 793/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1667/2023 pubblicata il 03/05/2023 tra
(avv. DISERIO Parte_1
FABIO)
, (avv. DISERIO FABIO) Parte_1 Parte_1 contro
in persona del Sindaco pt (avv. CAPRIO MASSIMO) Controparte_1
All'udienza del 29.10.2025, sentito il Presidente istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il conveniva in giudizio l' Controparte_1 Parte_1
nonché i suoi soci illimitatamente responsabili, e al fine di ottenere il
[...] Parte_1 Pt_1 pagamento della somma di € 13.290,70, a titolo di conguaglio degli interessi per i mutui relativi all'acquisizione dei suoli ed alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie.
Esponeva che:
- aveva assegnato in proprietà all'azienda agricola convenuta un'area destinata alla costruzione di impianti produttivi, giusta Convenzione dell'11.6.2001, riservandosi di provvedere con la rendicontazione finale a quantificare, tra l'altro, gli interessi passivi sia sul mutuo acceso con il
Banco del Salento per l'acquisizione delle aree PIP, sia su quello acceso con la Cassa Depositi e
Prestiti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
pagina 1 di 7 - la rendicontazione, intervenuta in data 8.4.2011 ed approvata con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 33 del 12.5.2011, era stata rettificata, quanto alle quote degli interessi relativi al mutuo acceso con la , con altra relazione tecnico-contabile Controparte_2
del 13.2.2012, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 9.3.2012;
- l' era ancora debitrice della somma complessiva di € 13.290,70 di cui € Parte_1
12.757,90 per il conguaglio degli interessi passivi relativi al mutuo acceso con la Cassa Depositi
e Prestiti per le opere di urbanizzazione primaria ed € 532,80 per il conguaglio degli interessi passivi relativi al mutuo acceso con la per l'acquisizione dei suoli. Controparte_2
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva, in via preliminare, il difetto di Parte_1
giurisdizione del Tribunale ordinario adito trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, contestava la domanda, concludendo per il suo rigetto.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1667/2023 pubblicata il 03/05/2023 accoglieva la domanda e condannava la parte convenuta a pagare, in favore del la somma complessiva di € 13.290,70, CP_1 dei quali € 532,80 quale quota per interessi passivi del mutuo acceso con la per Controparte_2
l'acquisizione delle aree, € 12.058,60 quale quota per interessi passivi del mutuo acceso con la Cassa
Depositi e Prestiti ed € 699,30 quale quota incentivi pagati ai dipendenti dell'Ufficio Tecnico
Comunale. Contr Superava l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione dell' richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 9842/2011, 17142/2011 e
20419/2016), secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo (nonché, eventualmente, l'individuazione del soggetto debitore), allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione).
Nel merito valorizzava le risultanze documentali in atti da cui emergeva che il nell'ambito CP_1 dell'intera procedura per l'attuazione del piano per gli insediamenti produttivi, con deliberazione di
Giunta Comunale n. 26 del 14 febbraio 2001, nell'elencare le “spese pertinenti la procedura P.I.P. sulla quale dovrà essere effettuato il rendiconto finale e quantificate le effettive spese da porre a carico degli assegnatari sia per l'assegnazione delle aree che per la realizzazione delle opere di urbanizzazione”, aveva individuato, tra le diverse voci di spesa, anche quelle relative a “incentivi corrisposti agli addetti all'U.T.C. per la redazione della Variante al P.I.P. e per la lottizzazione d'ufficio della zona “D” privata
(in quota con i lottizzanti della zona “D”)“, a “interessi passivi sul mutuo contratto per l'acquisizione pagina 2 di 7 delle aree del P.I.P.” ed a “interessi passivi sul mutuo contratto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria interne sia al P.I.P. che alla zona “D” privata”.
Con successiva convenzione rep. n. 1508 dell'11 giugno 2001, il Comune di aveva CP_1 assegnato e ceduto in diritto di proprietà all' i lotti PIP “D/13-14-15”. Parte_1
In detto atto di assegnazione, peraltro, erano espressamente previsti, all'ultimo capoverso della terza pagina, “gli interessi per assunzione mutuo per le opere di urbanizzazione” e, sebbene non fossero indicati quelli relativi al mutuo per l'acquisizione delle aree, nella successiva quarta pagina dell'atto veniva espressamente richiamata la già citata deliberazione n. 26/2001, con la quale “la Giunta…. ha individuato tutte le spese da sottoporre a rendicontazione finale per la quantificazione definitiva del costo di assegnazione delle aree e di realizzazione delle urbanizzazioni primarie”, come pure, all'art. 4 dello stesso atto risultano richiamati, nelle economie a verificarsi, “le spese tecniche (di progettazione del Piano di variante e delle opere di urbanizzazione primaria, frazionamenti, direzione e contabilità dei lavori, legge 494/96 etc)” e gli “interessi per mutui assunti e da assumere”, per cui la società assegnataria, odierna convenuta, con la sottoscrizione della convenzione, era ben consapevole di dover ottemperare, all'esito della rendicontazione, ai relativi conguagli.
Valorizzava il predetto richiamo, nell'atto di concessione, alla delibera n. 26/2001, recante l'espressa previsione di un rendiconto finale e della corrispondente quantificazione degli oneri effettivi da porre a carico degli assegnatari, per concludere che il corrispettivo della concessione era stato determinato, nella Convenzione, solo provvisoriamente e salvo conguaglio.
Aggiungeva che le deliberazioni via via assunte dall'Ente, tra cui la n. 33 del 12.5.2011, avente ad oggetto “Rideterminazione costi definitivi suolo PIP e oneri di urbanizzazione. Approvazione relazione tecnica contabile”, relazione nella quale sono individuati gli oneri a conguaglio dovuti dalla convenuta,
e la n. 15 del 9.3.2012, avente ad oggetto “Approvazione relazione tecnico contabile di rettifica parziale della relazione tecnica contabile prot. n. 7952 dell'8.4.20011 approvata con atto del
Commissario Straordinario n. 33 del 13.5.2011”, non erano state oggetto di impugnazione né di contestazione da parte della società agricola convenuta, per cui le contestazioni operate nel presente giudizio erano tardive.
Le deliberazioni stesse erano divenute esecutive decorso del termine di quindici giorni dall' affissione nell'albo pretorio del Comune.
Né la convenuta aveva contestato la nota prot. n. 9900 del 27.4.2012, notificatale il 10.5.2012, con la quale il chiedeva il pagamento del conguaglio stesso, come rideterminato con Controparte_1
deliberazione n. 15 del 9.3.2012.
pagina 3 di 7 Parimenti non risultava contestata la deliberazione n. 83 del 12.5.2000 recante il riferimento al
“pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria”.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello l' Parte_1
nonché i suoi soci illimitatamente responsabili, e contestando che il primo
[...] Parte_1 Pt_1
giudice aveva erroneamente:
- rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione;
- ritenuto provata la pretesa creditoria sulla base della “non contestazione delle delibere di giunta” laddove la prova non incombeva sui convenuti, atteso che parte attrice non aveva provato che le delibere fossero state effettivamente pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune di
Noicàttaro ovvero notificate agli odierni convenuti né aveva provato la pretesa creditoria;
- condannato i convenuti alle spese.
Si è costituito il contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per Controparte_1
il rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato.
Seconda parte appellante la controversia ha ad oggetto l'adempimento degli obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche connesse a lottizzazioni e rientra nell'ambito delle controversie inerenti i rapporti scaturenti dagli accordi di cui all'art. 11 legge n. 241/90 (nel caso di specie una convenzione di lottizzazione). In tali ipotesi sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto non è possibile scorporare le questioni di natura patrimoniale da quelle inerenti l'esercizio del potere autoritativo.
L'assunto non è condivisibile.
Ed infatti, come diffusamente argomentato dal primo giudice, la giurisprudenza di legittimità è più volte intervenuta proprio con riferimento all'applicazione dell'art. 35 L. n. 865/1971 individuando il giudice ordinario quale giudice competente a conoscere delle questioni inerenti il prezzo di cessione.
E' stato deciso che “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 10, della legge
18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l'individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A” (Cass. sez. U: n. 17142/2011;
18257/2004).
pagina 4 di 7 E' stato, altresì, affermato che la giurisdizione ordinaria non è esclusa dalla necessità di procedere all'interpretazione dell'atto di concessione al fine di giudicare sull' an debeatur allorché la convenzione non viene in considerazione quale oggetto della controversia" (così Sez. Un., n. 18257/2004, in senso conforme n. 9842/2011).
In applicazione dei suindicati principi, il ha correttamente promosso il giudizio Controparte_1
di primo grado dinanzi al Tribunale ordinario di Bari, per ottenere dai convenuti il pagamento della quota parte del prezzo rappresentato dal conguaglio degli interessi passivi maturati e versati dal per i contratti di mutuo stipulati con la e con la Cassa DD. PP., CP_1 Controparte_2
rispettivamente per l'acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione per il PIP pubblico e per quello privato.
Trattasi del segmento finale del corrispettivo che è stato determinato, in epoca successiva alla convenzione, sulla base di relazioni tecniche, dalle delibere comunali mai impugnate.
Anche il secondo motivo è infondato.
La controversia ha ad oggetto il pagamento (di parte ) del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di una convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare.
Parte appellante sostiene di aver interamente versato quanto fissato, a titolo di corrispettivo, dalla
Convenzione non rilevando le statuizioni ulteriori assunte unilateralmente da successive Delibere di
Giunta.
L'assunto è frutto, in primo luogo, di una lettura parziale della Convenzione dell'11.6.2001.
Quest'ultima, infatti, a foglio quattro delle premesse richiama la delibera n. 26/2001, recante l'espressa previsione di un rendiconto finale e della corrispondente quantificazione degli oneri effettivi da porre a carico degli assegnatari.
Si legge: “La Giunta con atto di indirizzo n. 26/2001 ha individuato tutte le spese da sottoporre a rendicontazione finale per la quantificazione definitiva del costo di assegnazione delle aree e di realizzazione delle urbanizzazioni primarie”.
Segue l'art. 4 rubricato “corrispettivi dell'assegnazione” che menziona, altresì, le spese per opere di urbanizzazione, interessi per mutui assunti e da assumere, spese generali che saranno prese in considerazione in sede di rendicontazione e conguaglio complessivo “da effettuarsi secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo emanato con provvedimento n. 26 del 14.02.2001”.
Da una lettura organica ed unitaria della Convenzione si evince chiaramente che il corrispettivo della concessione è stato determinato, negli atti negoziali, solo provvisoriamente e salvo conguaglio.
pagina 5 di 7 Tali documentali emergenze superano l'assunto di parte appellante dell'integrale corresponsione del prezzo e della definitiva determinazione dello stesso in sede di Convenzione.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, in forza dell'art. 35, comma 12, della l. 865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio (tra le tante Cass. 21572/2022; Cass. 14782/2020Sez. 1 - , Sentenza n. 17326 del
24/06/2024).
Ed ancora, “In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, che dev'essere previsto nella convenzione di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35, comma 8, deve assicurare al - in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, CP_1
disposizione inderogabile idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione - la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle sole opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità, sicché l'ente è legittimato a pretendere l'eventuale differenza ove nella suddetta convenzione quel corrispettivo sia stato erroneamente determinato in misura inferiore ai costi effettivi.”(Cass. n. 6928 del 08/04/2016; Cass. n. 13595 del 02/07/2020)”
(Cass., n. 27008/2021).
Orbene, nel caso di specie, non v'è dubbio che nel prezzo della cessione rientri, altresì, il pagamento della somma complessiva di € 13.290,70, a titolo di conguaglio degli interessi per i mutui relativi all'acquisizione dei suoli ed alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie.
Trattasi, peraltro, di una componente accessoria, che si ricollega al corrispettivo, già prevista nella
Convenzione che contempla espressamente la riserva di conguaglio.
Il pagamento del predetto conguaglio è un atto dovuto, posto che, ai sensi dell'art. 35 della legge n.
865 del 22.10.1971, i maggiori esborsi per l'acquisizione coattiva delle aree e per la relativa urbanizzazione non possono gravare sul bilancio dell'ente, alla luce del principio di “perfetto pareggio” dell'operazione ablatorio-urbanizzatoria complessivamente sostenuta dall'amministrazione pubblica e, quindi, di copertura finanziaria dei maggiori costi di espropriazione e di infrastrutturazione delle aree
P.I.P.
Ne discende che gli acquirenti delle aree P.I.P. sono tenuti a rimborsare tutte le spese complessivamente sostenute dalla P.A. per l'attuazione del P.I.P. stesso, al fine di escludere l'accollo di oneri da parte dell' , in funzione di salvaguardia delle finanze locali. Controparte_4
pagina 6 di 7 A ciò aggiungasi che la delibera n. 33 del 12.5.2011, avente ad oggetto “Rideterminazione costi definitivi suolo PIP e oneri di urbanizzazione. Approvazione relazione tecnica contabile”, con cui sono stati individuati gli oneri a conguaglio e la n. 15 del 9.3.2012, avente ad oggetto “Approvazione relazione tecnico contabile di rettifica parziale della relazione tecnica contabile prot. n. 7952 dell'8.4.20011 approvata con atto del Commissario Straordinario n. 33 del 13.5.2011”, non sono state tempestivamente né impugnate né contestate e sono divenute definitive.
Tutte le censure sollevate in primo grado e reiterate in appello sono , dunque, tardive, oltre che infondate risolvendosi in una contestazione meramente generica dei conteggi senza documentare né meramente indicare un calcolo alternativo.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
13.290,70) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nonché i suoi soci illimitatamente responsabili, e Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1667/2023 pubblicata il 03/05/2023 così Pt_1
provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore del di , delle spese del grado CP_1 CP_1
che liquida in € 4.888,00 oltre rsf15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
29.10.2025.
Il Presidente est.
Dr. Alessandra Piliego
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