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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5193/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a NA SI (PA), in [...] Parte_1
18/12/1948, elettivamente domiciliato in VIA NUNZIO MORELLO 23
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ACCARDO GIUSEPPE, che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA NUNZIO MORELLO 23 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ACCARDO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 3 novembre 2025 e sottoscritto il 30 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 13 settembre 2005).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
2. per quanto riguarda la figlia , non indipendente economicamente, Per_1
i coniugi stabiliscono che la stessa, manterrà la residenza presso l'abitazione della sig.ra , per come si vedrà , che si occuperà di CP_1 CP_1 Pt_2 tutto quanto necessario in costanza di coabitazione e comunque fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
3. i coniugi si obbligano a corrispondere il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia previa comunicazione e valutazione da Per_1 intraprendere di concerto;
4. l'immobile sito in Palermo alla via G. Arici, 15, costituente la casa coniugale, è oggi condotto in locazione con regolare contratto intestato al sig.
. Tale immobile resterà nella momentanea disponibilità della Parte_1 sig.ra e della figlia . Alla sig.ra Controparte_1 Per_1 CP_1
competerà, in via esclusiva, il versamento delle pigioni dovute e di tutto
[...] quanto necessario per utenze, spese condominiali etc… in attesa di rinvenire altro immobile confacente alle esigenze proprie e della figlia.
5. il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
l'importo complessivo di euro 1.900,00 (MILLENOVECENTO/00) entro i primi dieci giorni di ogni mese secondo le meglio indicate imputazioni: euro 1.000,00
(MILLE/00) a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra CP_1
; euro 200,00 (DUECENTO/00) a titolo di contributo al mantenimento
[...] della figlia , questi, fino al raggiungimento della propria indipendenza Per_1 economica ed euro 700,00 (SETTECENTO/00) a titolo di contributo per la locazione dell'immobile che sarà individuato e abitato dalla sig.ra CP_1
2 e dalla figlia;
CP_1 Persona_2
6. i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
7. i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, impegnandosi a comunicare reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 75, P. II, S. C, Anno 2005) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5193/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a NA SI (PA), in [...] Parte_1
18/12/1948, elettivamente domiciliato in VIA NUNZIO MORELLO 23
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ACCARDO GIUSEPPE, che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA NUNZIO MORELLO 23 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ACCARDO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 3 novembre 2025 e sottoscritto il 30 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 13 settembre 2005).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
2. per quanto riguarda la figlia , non indipendente economicamente, Per_1
i coniugi stabiliscono che la stessa, manterrà la residenza presso l'abitazione della sig.ra , per come si vedrà , che si occuperà di CP_1 CP_1 Pt_2 tutto quanto necessario in costanza di coabitazione e comunque fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
3. i coniugi si obbligano a corrispondere il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia previa comunicazione e valutazione da Per_1 intraprendere di concerto;
4. l'immobile sito in Palermo alla via G. Arici, 15, costituente la casa coniugale, è oggi condotto in locazione con regolare contratto intestato al sig.
. Tale immobile resterà nella momentanea disponibilità della Parte_1 sig.ra e della figlia . Alla sig.ra Controparte_1 Per_1 CP_1
competerà, in via esclusiva, il versamento delle pigioni dovute e di tutto
[...] quanto necessario per utenze, spese condominiali etc… in attesa di rinvenire altro immobile confacente alle esigenze proprie e della figlia.
5. il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
l'importo complessivo di euro 1.900,00 (MILLENOVECENTO/00) entro i primi dieci giorni di ogni mese secondo le meglio indicate imputazioni: euro 1.000,00
(MILLE/00) a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra CP_1
; euro 200,00 (DUECENTO/00) a titolo di contributo al mantenimento
[...] della figlia , questi, fino al raggiungimento della propria indipendenza Per_1 economica ed euro 700,00 (SETTECENTO/00) a titolo di contributo per la locazione dell'immobile che sarà individuato e abitato dalla sig.ra CP_1
2 e dalla figlia;
CP_1 Persona_2
6. i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
7. i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, impegnandosi a comunicare reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 75, P. II, S. C, Anno 2005) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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